TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3016/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente SENTENZA a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3016/2023 TRA
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Limongelli, procuratore domiciliatario;
RICORRENTE contro
, in persona Controparte_1 del prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 procuratrice domiciliataria;
RESISTENTE Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza dell'8.04.2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 17.04.2023, Parte_1
(d'ora innanzi esponeva: - che
[...] Parte_2 aveva in affidamento il servizio di temporanea accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per conto della;
- che, a seguito di attività Controparte_1 di monitoraggio svolta dalla resistente, emergeva che un ospite, tal , prestava Parte_3 regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile di € 687,87; - che avviato nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio, con provvedimenti del 06.03.2023 prot. n. 0032873 e n. 0032875, la disponeva, con il Controparte_1 primo, la predita dei requisiti per l'accoglienza nei confronti del sig. ed il recupero delle Pt_3 rette corrisposte nel periodo dall'1.12.2021 al 07.02.2023 e, con il secondo, l'applicazione di una penalità del 5%; - che non sussisteva in capo alla stessa nessun obbligo di accertamento e comunicazione alla circa gli eventuali redditi percepiti dagli ospiti e che pertanto non CP_1 aveva commesso nessuna violazione;
- che, inoltre, parte resistente non provava il superamento del requisito reddituale da parte del sig. - che, ferma l'insussistenza delle violazioni Pt_3 contestate, sussisteva anche una carenza di legittimazione passiva rispetto alla disposta richiesta di restituzione monetaria;
- che, infatti, la responsabilità era da imputarsi al singolo individuo quale persona destinataria delle prestazioni e dei servizi materialmente erogati;
- che la CP_1
1 non solo errava nel calcolo dell'importo chiesto in restituzione, ma applicava, altresì, una sanzione illegittima per eccesso di potere. Tanto premesso, concludeva chiedendo, previa disapplicazione dei provvedimenti della del 06.03.2023 prot. n. 0032873 e n. 0032875, accertarsi e Controparte_1 dichiararsi l'illegittimità della pretesa economica disposta con tali provvedimenti e la condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il giudice, all'udienza del 05.10.2023, dato atto della regolare notifica del ricorso, dichiarava la contumacia di parte convenuta e fissava l'udienza ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. Con memoria del 07.02.2024 si costituiva la la quale, Controparte_1 rappresentando l'intervenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti in esame, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 18.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, fissava l'udienza per la discussione orale ove le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** agisce in questa sede per ottenere la disapplicazione dei Parte_2 provvedimenti della del 06.03.2023 prot. n. 0032873 e n. 0032875 Controparte_1 e, per l'effetto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della pretesa economica avanzata. Premesso ciò, occorre dare atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti suddetti e della restituzione delle somme indebitamente trattenute (cfr. provvedimento di annullamento in autotutela e note conclusionali di parte ricorrente); pertanto, in ragione dell'avvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale di Parte_2 risulta necessario dichiarare cessata la materia del contendere. Tuttavia, alla luce del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio ipotetico sull'esito del giudizio, risulta necessario sottolineare la fondatezza della richiesta di parte ricorrente circa l'insussistenza non solo di un obbligo in capo alla stessa di effettuare delle ispezioni sull'eventuale percezione di redditi da parte dei soggetti ospitati, ma anche di comunicazione sul punto all' . Infatti, Controparte_1 non solo il d.lgs. n. 142/2015 nulla prevede in merito, ma nemmeno la convenzione stipulata dalle parti stabilisce un tale dovere a carico della società ospitante (cfr. convenzione). Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, nonché dell'avvenuto annullamento in autotutela in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, le spese di lite possono essere poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile, complessità bassa, della controversia e delle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. antistatario Sergio Limongelli che liquida in € 2.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 24.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente SENTENZA a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3016/2023 TRA
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Limongelli, procuratore domiciliatario;
RICORRENTE contro
, in persona Controparte_1 del prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1 procuratrice domiciliataria;
RESISTENTE Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza dell'8.04.2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 17.04.2023, Parte_1
(d'ora innanzi esponeva: - che
[...] Parte_2 aveva in affidamento il servizio di temporanea accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per conto della;
- che, a seguito di attività Controparte_1 di monitoraggio svolta dalla resistente, emergeva che un ospite, tal , prestava Parte_3 regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile di € 687,87; - che avviato nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio, con provvedimenti del 06.03.2023 prot. n. 0032873 e n. 0032875, la disponeva, con il Controparte_1 primo, la predita dei requisiti per l'accoglienza nei confronti del sig. ed il recupero delle Pt_3 rette corrisposte nel periodo dall'1.12.2021 al 07.02.2023 e, con il secondo, l'applicazione di una penalità del 5%; - che non sussisteva in capo alla stessa nessun obbligo di accertamento e comunicazione alla circa gli eventuali redditi percepiti dagli ospiti e che pertanto non CP_1 aveva commesso nessuna violazione;
- che, inoltre, parte resistente non provava il superamento del requisito reddituale da parte del sig. - che, ferma l'insussistenza delle violazioni Pt_3 contestate, sussisteva anche una carenza di legittimazione passiva rispetto alla disposta richiesta di restituzione monetaria;
- che, infatti, la responsabilità era da imputarsi al singolo individuo quale persona destinataria delle prestazioni e dei servizi materialmente erogati;
- che la CP_1
1 non solo errava nel calcolo dell'importo chiesto in restituzione, ma applicava, altresì, una sanzione illegittima per eccesso di potere. Tanto premesso, concludeva chiedendo, previa disapplicazione dei provvedimenti della del 06.03.2023 prot. n. 0032873 e n. 0032875, accertarsi e Controparte_1 dichiararsi l'illegittimità della pretesa economica disposta con tali provvedimenti e la condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il giudice, all'udienza del 05.10.2023, dato atto della regolare notifica del ricorso, dichiarava la contumacia di parte convenuta e fissava l'udienza ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. Con memoria del 07.02.2024 si costituiva la la quale, Controparte_1 rappresentando l'intervenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti in esame, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 18.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, fissava l'udienza per la discussione orale ove le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** agisce in questa sede per ottenere la disapplicazione dei Parte_2 provvedimenti della del 06.03.2023 prot. n. 0032873 e n. 0032875 Controparte_1 e, per l'effetto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della pretesa economica avanzata. Premesso ciò, occorre dare atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti suddetti e della restituzione delle somme indebitamente trattenute (cfr. provvedimento di annullamento in autotutela e note conclusionali di parte ricorrente); pertanto, in ragione dell'avvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale di Parte_2 risulta necessario dichiarare cessata la materia del contendere. Tuttavia, alla luce del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio ipotetico sull'esito del giudizio, risulta necessario sottolineare la fondatezza della richiesta di parte ricorrente circa l'insussistenza non solo di un obbligo in capo alla stessa di effettuare delle ispezioni sull'eventuale percezione di redditi da parte dei soggetti ospitati, ma anche di comunicazione sul punto all' . Infatti, Controparte_1 non solo il d.lgs. n. 142/2015 nulla prevede in merito, ma nemmeno la convenzione stipulata dalle parti stabilisce un tale dovere a carico della società ospitante (cfr. convenzione). Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, nonché dell'avvenuto annullamento in autotutela in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, le spese di lite possono essere poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile, complessità bassa, della controversia e delle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. antistatario Sergio Limongelli che liquida in € 2.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 24.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
2