Articolo 15 della Legge 14 aprile 1975, n. 128
Articolo 14Articolo 16
Versione
14 maggio 1975
Art. 15.
Nei bilanci dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1974, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 14 maggio 1975