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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17247 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE – rg 53278 del 2022
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53278 / 2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA EL CO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Roma, Via Panama, 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Stefania CP_1 C.F._2
Abbinia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via
Andrea SA n.9, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Ricorso per la separazione personale delle parti
Conclusioni: entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia sullo “status” con declaratoria di separazione personale delle parti, rinunciando ai termini 190 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Con ordinanza del 21 novembre 2025 il G.I., pronunciando sulle note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.2025, fissate sia per l'ammissione dei mezzi istruttori che per precisazione delle conclusioni sullo status, ha provveduto sulle richieste istruttorie delle parti, preso i provvedimenti opportuni a tutela del minore, all'esito della c.t.u. disposta, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale del Municipio III e disponendo la presa in carico di da parte del Pt_2 per l'effettuazione di una valutazione psicodiagnostica e ha rimesso la causa Pt_3 al Collegio per la decisione sullo status, senza termini ex art. 190 c.p.c., applicabili ratione temporis al presente procedimento, alla luce della rinuncia di entrambe le parti.
***
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Vallo della Lucania (SA), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Vallo della Lucania (SA), il 6 settembre 2008, con matrimonio trascritto al n. 24, parte II, serie A, anno 2008 a e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Ritiene il Tribunale, alla luce del fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale in sede di udienza presidenziale, nonché da quanto allegato e prodotto da ambedue le parti, che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
La causa va rimessa sul ruolo con contestuale ordinanza per la prosecuzione dell'istruttoria relativa alle ulteriori domande.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 53278 del 2022. così provvede:
“1) Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Vallo della Lucania il 06.09.2008;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Vallo della Lucania, atto n. 24, parte II, serie A, anno 2008);
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4) Spese al definitivo.
2 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE – rg 53278 del 2022
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53278 / 2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA EL CO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Roma, Via Panama, 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Stefania CP_1 C.F._2
Abbinia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via
Andrea SA n.9, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Ricorso per la separazione personale delle parti
Conclusioni: entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia sullo “status” con declaratoria di separazione personale delle parti, rinunciando ai termini 190 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Con ordinanza del 21 novembre 2025 il G.I., pronunciando sulle note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.2025, fissate sia per l'ammissione dei mezzi istruttori che per precisazione delle conclusioni sullo status, ha provveduto sulle richieste istruttorie delle parti, preso i provvedimenti opportuni a tutela del minore, all'esito della c.t.u. disposta, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale del Municipio III e disponendo la presa in carico di da parte del Pt_2 per l'effettuazione di una valutazione psicodiagnostica e ha rimesso la causa Pt_3 al Collegio per la decisione sullo status, senza termini ex art. 190 c.p.c., applicabili ratione temporis al presente procedimento, alla luce della rinuncia di entrambe le parti.
***
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Vallo della Lucania (SA), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Vallo della Lucania (SA), il 6 settembre 2008, con matrimonio trascritto al n. 24, parte II, serie A, anno 2008 a e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Ritiene il Tribunale, alla luce del fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale in sede di udienza presidenziale, nonché da quanto allegato e prodotto da ambedue le parti, che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
La causa va rimessa sul ruolo con contestuale ordinanza per la prosecuzione dell'istruttoria relativa alle ulteriori domande.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 53278 del 2022. così provvede:
“1) Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Vallo della Lucania il 06.09.2008;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Vallo della Lucania, atto n. 24, parte II, serie A, anno 2008);
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4) Spese al definitivo.
2 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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