Articolo 18 della Legge 23 marzo 2001, n. 93
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19 aprile 2001
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7 maggio 2005
Art. 18. (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS) 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorita' competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779 , 82/884 , 84/360 e 85/203 , concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell' articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ;
b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;
c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59)) .
3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , e successive modificazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
5. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validita' della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.
6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di accertata difformita' rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l' articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.
Entrata in vigore il 7 maggio 2005
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