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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 607/2025 R.G., promossa
DA
, nata a CATANIA in [...] Parte_1
10/09/1970 (C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. SIMONA ROSARIA SCARDACI, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato ad [...] il CP
10/12/1966 (C.F. ) C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale
1 La ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- premesso che ha contratto matrimonio Parte_1
con in Acicatena (CT) in data 13/07/1991 CP
(trascritto al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45, Parte II, anno 1991) e che dall'unione sono nati figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti – ha adito questo Tribunale per la pronuncia della separazione personale dal marito.
non si è costituito in giudizio, nonostante la CP
tempestività e regolarità della notifica.
All'udienza del 14/05/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio del resistente, la ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha, pertanto, chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Indi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
____________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP
.
[...]
Ciò premesso, la domanda di separazione avanzata da nei confronti di merita Parte_1 CP
accoglimento.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata costituzione del resistente e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
2 Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo state avanzate pretese di natura economica e non essendovi figli minorenni.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in considerazione dell'oggetto della causa, in assenza di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 607/2025 R.G.,
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] CP
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16/5/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 607/2025 R.G., promossa
DA
, nata a CATANIA in [...] Parte_1
10/09/1970 (C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. SIMONA ROSARIA SCARDACI, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato ad [...] il CP
10/12/1966 (C.F. ) C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale
1 La ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- premesso che ha contratto matrimonio Parte_1
con in Acicatena (CT) in data 13/07/1991 CP
(trascritto al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45, Parte II, anno 1991) e che dall'unione sono nati figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti – ha adito questo Tribunale per la pronuncia della separazione personale dal marito.
non si è costituito in giudizio, nonostante la CP
tempestività e regolarità della notifica.
All'udienza del 14/05/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio del resistente, la ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha, pertanto, chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Indi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
____________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP
.
[...]
Ciò premesso, la domanda di separazione avanzata da nei confronti di merita Parte_1 CP
accoglimento.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata costituzione del resistente e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
2 Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo state avanzate pretese di natura economica e non essendovi figli minorenni.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in considerazione dell'oggetto della causa, in assenza di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 607/2025 R.G.,
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] CP
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16/5/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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