TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.09.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127 ter, comma 3,
c.p.c, la seguente
SENTENZA nella Causa iscritta al n° 5943/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Casaburo, Parte_1 presso la quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa CP_1
Nannucci
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte
1 ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, per avere la stessa ritenuto sussistente il requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento solo a decorre dal mese di dicembre 2019, e non già sin dalla data della domanda amministrativa del 8.10.2010, ed avere, altresì, previsto una revisione nel mese di dicembre 2020.
Parte istante ha, dunque, concluso chiedendo il riconoscimento dei necessari requisiti sanitari sin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
In corso di giudizio veniva disposta ed espletata nuova ctu medico-legale con affidamento dell'incarico al dott. Persona_1
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All' esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui l'opposizione non può considerarsi inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In buona sostanza, parte ricorrente si duole della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP (R.G. 395/2019), del quadro patologico globale, e della decorrenza del requisito sanitario, non ancorata alla domanda amministrativa, sostenendo, di contro, la sussistenza del requisito necessario per l'indennità di accompagnamento
2 sin dal momento della domanda amministrativa (08.10.2018), data in cui il quadro morboso complessivo dell'istante era già asseritamente compromesso atteso che la patologia oncologica di cui è affetta era già insorta.
Ebbene, alla luce delle contestazioni sollevate, e della nuova documentazione medica prodotta, si
è reputato necessario un approfondimento medico, ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al dott. Persona_1
Ebbene, la nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha affermato che la ricorrente non ha mai posseduto, e non possiede, i requisiti medico-legali previsti per ottenere il beneficio richiesto.
Giova preliminarmente ricordare- atteso che l'oggetto del giudizio è costituto dall'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento-, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 15882/2015) la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua,
è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile.
In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.
È necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
Tanto premesso, il CTU nominato, dott. , afferma che la ricorrente è affetta da: Persona_1
“esiti di mastectomia radicale sinistra + linfoadenectomia ascellare omolaterale per carcinoma duttale infiltrante già trattato con cicli chemioterapici ed ormonoterapia, sindrome depressiva endoreattiva di grado medio, obesità lieve con complicanze artrosiche in esiti di amputazione del V dito del piede destro, epatopatia HCV-relata, ipertensione arteriosa, pregresso intervento chirurgico di annessiectomia sinistra per gravidanza extrauterina, pregresso intervento chirurgico di colecistectomia per calcolosi della cistifellea”.
Aggiunge poi il ctu che attualmente la periziata è in follow up periodico, il quale ha sempre confermato l'assenza di segni di ripresa della malattia neoplastica, e che la terapia combinata chirurgico-chemio-radioncologica ha consentito il raggiungimento di un ottimo risultato
3 terapeutico, avendo inoltre cura di precisare, sempre in riferimento alla patologia oncologica, che
“la predetta malattia oncologica non ha mai apportato gravi ripercussioni negative sulla deambulazione e/o sull'autonomia della periziata nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Aggiunge, ancora, il sanitario che “Nel caso di specie non è stato documentato alcun effetto collaterale post- chemioterapico importante e/o determinante una interruzione dei cicli e/o attestante una grave compromissione dello stato generale della paziente e/o una compromissione della statica e della deambulazione giustificante una eventuale perdita dell'autonomia deambulatoria. La stessa minuta lesione secondaria cerebrale non ha mai dato manifestazioni cliniche capaci di incidere sull'autonomia della periziata gli effetti iatrogeni del trattamento chemio-
e radioterapico assieme non hanno mai abolito l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiato in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita della periziata al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. Difatti, sia l'esame obiettivo condotto in sede peritale sia la natura delle patologie diagnosticate non giustificano la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento. In sostanza, la periziata è apparsa in grado di provvedere autonomamente a sé stessa.”
Su tale punto il CTU, dott. specifica di non condividere le conclusioni a cui è Per_1 addivenuto il ctu nominato in fase di atp, e ciò, tanto sulla scorta della documentazione versata in atti, tanto sulla scorta delle emergenze dello stesso esame obiettivo condotto dal CTU dell' atp in data 13/02/2020, emergendo dati incompatibili con i criteri medico-legali alla base del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. (v.elebaorato in atti)
Inoltre, il consulente rileva che “l'esame clinico peritale non ha evidenziato alcun significativo deficit neuro- psichico centrale e/o periferico in grado di intaccare il grado di autosufficienza della periziata sotto il profilo delle attività cognitive, quotidiane, domestiche, esterne, di interazione sociale. In sede peritale non è stata rilevata alcuna rilevante compromissione delle facoltà mentali, essendo apparso la periziata sufficientemente orientata nei parametri spazio-temporali. Come obiettivato in sede peritale, la poliartrosi diffusa associata al lieve eccesso ponderale non sono in grado di determinare alcun significativo deficit funzionale che infici la funzione statico-deambulatoria, che si estrinseca in totale autonomia senza necessità di alcun appoggio. La malattia ipertensiva si trova in una fase di buon compenso emodinamico, avendo l'osservazione peritale escluso i segni clinici tipici di un grave scompenso cardiaco. In atti non vi sono evidenze documentali di un importante deficit della pompa cardiaca tale da alterare il buon compenso emodinamico di cui gode, che non incide significativamente sull'autonomia del periziata e gli consente di svolgere una attività fisica sedentaria. Le restanti malattie non determinano alcun impatto sull'autonomia del soggetto in esame e non sono in grado di configurare la sussistenza dei requisiti medico-legali in materia di indennità di accompagnamento” (cfr. relazione peritale in atti)
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU dott. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente Per_1 trascritta. Essi rendono la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
4 gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Il Ctu ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali e dell'accurato esame obiettivo espletato, le patologie di cui risulta essere affetta la ricorrente. Le conclusioni del
Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata dal perito, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate, oltre che adeguatamente e diffusamente motivate.
Quanto, infine, alla nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.9.2025, si osserva, in via assorbente, che l'istante ha dedotto genericamente la sussistenza di un aggravamento, “stante la ripresa delle patologie oncologica ed il recente intervento chirurgico di riprotesi dell'anca sinistra”, richiamando un certificato ortopedico del 20.03.2025 ed una scintigrafia ossea del 17.02.2025, (v.si note di trattazione scritta
), ma senza tuttavia evidenziate la rilevanza determinante della valutazione di tali certificazione ai fini del riconoscimento di un quadro invalidante sufficiente per il riconoscimento della prestazione agognata, id est, non ha puntualmente dedotto che tali certificazioni siano atte, e perché, a modificare l'esito complessivo della c.t.u.. determinando la necessità di assistenza continua, ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
In altri termini, parte istante non ha allegato in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle patologie riconosciute dal perito, in ogni caso in modo tale da incidere sulle valutazioni già rese, e da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Ed invero, la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass.
n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che, in mancanza di una puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Ad ogni buon conto, ferme ed assorbenti le suesposte considerazioni, per completezza, deve aggiungersi che la documentazione allegata, specificamente richiamata dalla parte ricorrente, non attesta né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nè la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
5 In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la concessione della indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidate in separati CP_ decreti, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda, e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separati decreti, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 22.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.09.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127 ter, comma 3,
c.p.c, la seguente
SENTENZA nella Causa iscritta al n° 5943/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Casaburo, Parte_1 presso la quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa CP_1
Nannucci
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte
1 ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, per avere la stessa ritenuto sussistente il requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento solo a decorre dal mese di dicembre 2019, e non già sin dalla data della domanda amministrativa del 8.10.2010, ed avere, altresì, previsto una revisione nel mese di dicembre 2020.
Parte istante ha, dunque, concluso chiedendo il riconoscimento dei necessari requisiti sanitari sin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
In corso di giudizio veniva disposta ed espletata nuova ctu medico-legale con affidamento dell'incarico al dott. Persona_1
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All' esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui l'opposizione non può considerarsi inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In buona sostanza, parte ricorrente si duole della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP (R.G. 395/2019), del quadro patologico globale, e della decorrenza del requisito sanitario, non ancorata alla domanda amministrativa, sostenendo, di contro, la sussistenza del requisito necessario per l'indennità di accompagnamento
2 sin dal momento della domanda amministrativa (08.10.2018), data in cui il quadro morboso complessivo dell'istante era già asseritamente compromesso atteso che la patologia oncologica di cui è affetta era già insorta.
Ebbene, alla luce delle contestazioni sollevate, e della nuova documentazione medica prodotta, si
è reputato necessario un approfondimento medico, ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al dott. Persona_1
Ebbene, la nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha affermato che la ricorrente non ha mai posseduto, e non possiede, i requisiti medico-legali previsti per ottenere il beneficio richiesto.
Giova preliminarmente ricordare- atteso che l'oggetto del giudizio è costituto dall'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento-, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 15882/2015) la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua,
è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile.
In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.
È necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
Tanto premesso, il CTU nominato, dott. , afferma che la ricorrente è affetta da: Persona_1
“esiti di mastectomia radicale sinistra + linfoadenectomia ascellare omolaterale per carcinoma duttale infiltrante già trattato con cicli chemioterapici ed ormonoterapia, sindrome depressiva endoreattiva di grado medio, obesità lieve con complicanze artrosiche in esiti di amputazione del V dito del piede destro, epatopatia HCV-relata, ipertensione arteriosa, pregresso intervento chirurgico di annessiectomia sinistra per gravidanza extrauterina, pregresso intervento chirurgico di colecistectomia per calcolosi della cistifellea”.
Aggiunge poi il ctu che attualmente la periziata è in follow up periodico, il quale ha sempre confermato l'assenza di segni di ripresa della malattia neoplastica, e che la terapia combinata chirurgico-chemio-radioncologica ha consentito il raggiungimento di un ottimo risultato
3 terapeutico, avendo inoltre cura di precisare, sempre in riferimento alla patologia oncologica, che
“la predetta malattia oncologica non ha mai apportato gravi ripercussioni negative sulla deambulazione e/o sull'autonomia della periziata nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Aggiunge, ancora, il sanitario che “Nel caso di specie non è stato documentato alcun effetto collaterale post- chemioterapico importante e/o determinante una interruzione dei cicli e/o attestante una grave compromissione dello stato generale della paziente e/o una compromissione della statica e della deambulazione giustificante una eventuale perdita dell'autonomia deambulatoria. La stessa minuta lesione secondaria cerebrale non ha mai dato manifestazioni cliniche capaci di incidere sull'autonomia della periziata gli effetti iatrogeni del trattamento chemio-
e radioterapico assieme non hanno mai abolito l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiato in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita della periziata al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. Difatti, sia l'esame obiettivo condotto in sede peritale sia la natura delle patologie diagnosticate non giustificano la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento. In sostanza, la periziata è apparsa in grado di provvedere autonomamente a sé stessa.”
Su tale punto il CTU, dott. specifica di non condividere le conclusioni a cui è Per_1 addivenuto il ctu nominato in fase di atp, e ciò, tanto sulla scorta della documentazione versata in atti, tanto sulla scorta delle emergenze dello stesso esame obiettivo condotto dal CTU dell' atp in data 13/02/2020, emergendo dati incompatibili con i criteri medico-legali alla base del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. (v.elebaorato in atti)
Inoltre, il consulente rileva che “l'esame clinico peritale non ha evidenziato alcun significativo deficit neuro- psichico centrale e/o periferico in grado di intaccare il grado di autosufficienza della periziata sotto il profilo delle attività cognitive, quotidiane, domestiche, esterne, di interazione sociale. In sede peritale non è stata rilevata alcuna rilevante compromissione delle facoltà mentali, essendo apparso la periziata sufficientemente orientata nei parametri spazio-temporali. Come obiettivato in sede peritale, la poliartrosi diffusa associata al lieve eccesso ponderale non sono in grado di determinare alcun significativo deficit funzionale che infici la funzione statico-deambulatoria, che si estrinseca in totale autonomia senza necessità di alcun appoggio. La malattia ipertensiva si trova in una fase di buon compenso emodinamico, avendo l'osservazione peritale escluso i segni clinici tipici di un grave scompenso cardiaco. In atti non vi sono evidenze documentali di un importante deficit della pompa cardiaca tale da alterare il buon compenso emodinamico di cui gode, che non incide significativamente sull'autonomia del periziata e gli consente di svolgere una attività fisica sedentaria. Le restanti malattie non determinano alcun impatto sull'autonomia del soggetto in esame e non sono in grado di configurare la sussistenza dei requisiti medico-legali in materia di indennità di accompagnamento” (cfr. relazione peritale in atti)
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU dott. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente Per_1 trascritta. Essi rendono la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
4 gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Il Ctu ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali e dell'accurato esame obiettivo espletato, le patologie di cui risulta essere affetta la ricorrente. Le conclusioni del
Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata dal perito, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate, oltre che adeguatamente e diffusamente motivate.
Quanto, infine, alla nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.9.2025, si osserva, in via assorbente, che l'istante ha dedotto genericamente la sussistenza di un aggravamento, “stante la ripresa delle patologie oncologica ed il recente intervento chirurgico di riprotesi dell'anca sinistra”, richiamando un certificato ortopedico del 20.03.2025 ed una scintigrafia ossea del 17.02.2025, (v.si note di trattazione scritta
), ma senza tuttavia evidenziate la rilevanza determinante della valutazione di tali certificazione ai fini del riconoscimento di un quadro invalidante sufficiente per il riconoscimento della prestazione agognata, id est, non ha puntualmente dedotto che tali certificazioni siano atte, e perché, a modificare l'esito complessivo della c.t.u.. determinando la necessità di assistenza continua, ovvero l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
In altri termini, parte istante non ha allegato in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle patologie riconosciute dal perito, in ogni caso in modo tale da incidere sulle valutazioni già rese, e da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Ed invero, la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass.
n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che, in mancanza di una puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Ad ogni buon conto, ferme ed assorbenti le suesposte considerazioni, per completezza, deve aggiungersi che la documentazione allegata, specificamente richiamata dalla parte ricorrente, non attesta né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nè la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
5 In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la concessione della indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidate in separati CP_ decreti, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda, e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separati decreti, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 22.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
6