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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Clara Ruggiero ha pronunciato all'udienza del 09.09.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note difensive in atti, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4215/2024
TRA
(C.F. ), nato a [...] i 01/01/1983, Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in Napoli al Vico Conte di Mola n.81, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Leopoldo Spedaliere, Luciano Spedaliere e Ciro Spedaliere dello Studio Legale Associato Spedaliere presso il quale è elettivamente domiciliato Ricorrente E
C.F./P.IVA , con sede legale in Napoli alla Via Cervantes CP_1 P.IVA_1
n.55/5, e la cui rappresentante legale, Amministratrice Unica, risulta essere la sig.ra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_2 CodiceFiscale_2 in Afragola alla Via Roma n.50
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver lavorato dal 26/02/2023 al 19/10/2023 presso la “
[...]
”, alle dipendenze della la quale esercita Controparte_3 CP_1 attività di gestione bar, ristoranti, trattorie, tavole calde e/o fredde, fast food, paninoteche, pizzerie anche da asporto, alberghi, campeggi, bed and breakfast, discoteche, stabilimenti balneari ed in generale la gestione di tutte le attività connesse alla ristorazione, compresa la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Ha precisato l'orario di lavoro osservato e la retribuzione percepita. Ha altresì dedotto di essere stato inquadrato solo a partire dal 24/06/2023, al livello 6S del CCNL Pubblici esercizi minori con contratto a tempo determinato part-time, di avere svolto mansioni di addetto alla preparazione dei panini, dei taglieri, dei contorni e di tutte le pietanze che venivano servite alla clientela, di aver sempre lavorato per 6 giorni alla settimana, con un giorno di riposo tra il Lunedì ed il Giovedì, osservando il turno 11/19 oppure 15/23; di aver percepito per retribuzioni mensili un totale di Euro 3.900,00, come da riepiloghi dei bonifici ricevuti, di non aver percepito nulla dall'8/09/2023 e fino al termine del rapporto lavorativo. Ha dedotto di aver lavorato per un periodo di quattro mesi (26/02/2023-24/06/2023) al nero, senza venire regolarmente inquadrato. Tanto premesso, ha concluso chiedendo rapporto di lavoro dipendente e subordinato, continuativo ed ininterrotto, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, riferibile ai periodi specificati al punto 1), svoltosi con le modalità descritte in ricorso;
per l'effetto, condannare la convenuta per le esposte causali, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di Euro 15.455,17, di cui Euro 1.327,41 per T.F.R., il tutto come da analitico conteggio allegato a completamento del presente atto, o di quella diversa somma che si riterrà di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatarii. Clausola espressa di provvisoria esecuzione.>>
Sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita la società della quale, pertanto, va dichiarata preliminarmente la contumacia.
All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale. Il ricorso deve essere accolto. Il ricorrente ha fornito la prova, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento dei diritti dei quali chiede tutela e, in particolare, della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, della durata della relazione lavorativa, ed in particolare anche del periodo di lavoro non regolarizzato, del contenuto delle mansioni svolte, della retribuzione percepita. L'intercorrenza della dedotta relazione lavorativa risulta provata, in particolare, dai documenti di lavoro (lettera di assunzione, buste paga, UNILAV, estratto contributivo e riepilogo bonifici bancari in atti ) e dalla lettera di messa in mora a cui la datrice non ha inteso replicare nonchè confermata dall'istruttoria orale espletata, dalla quale è emerso altresì che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili alla declaratoria del livello invocato coincidente con quello specificato nel contratto di assunzione prodotto. ( “6S – Operai e Appr. CCNL Pubblici Esercizi Minori). Sul punto sembra opportuno richiamare le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 17.12.2024 durante la quale veniva ascoltato il teste sig. il Testimone_1 quale dichiarava :<< Sono il proprietario dell'appartamento che il ricorrente ha abitato sino al 29.9.2024 come conduttore, e conosco i fatti in quanto all'epoca del rapporto lavorativo mi recai diverse volte a prelevarlo dl posto di lavoro accompagnarlo a visionare degli altri alloggi che facessero al suo caso. Mi ricordo che egli ha lavorato presso una paninoteca e rosticceria tipo salumeria sita in via Duomo. Rammento che lavorò nel periodo estivo del 2023 fino a inizi ottobre dello stesso anno 2023. In particolare, tra settembre e ottobre 2023 mi recai sul posto di lavoro quasi tutte le sere per cercare di sistemarlo in un appartamento di suo gradimento. Spesso mi intrattenevo aspettando che finisse di lavorare e mi intrattenevo con il titolare dell'attività che era lì presente. Rammento che l'ho visto preparare i panini serviti alla clientela e che finiva di lavorare intorno alle 19.00. L'ho visto sia a inizio settimana che metà settimana e anche qualche volta di venerdì e l'ho sempre trovato intento al lavoro. Ricordo che si lamentava dell'orario di lavoro piuttosto massacrante perché come mi disse lavorava tutta la settimana e dalla mattina fino almeno alle 19 fino a che andavo a prenderlo. Nulla so degli aspetti retributivi. Posso solo dire che mi ha sempre pagato l'affitto di casa. Mi disse al telefono che era stato licenziato e che stava cercando un nuovo lavoro intorno a fine ottobre primi novembre 2023. Posso dire che ha abitato il mio appartamento per circa 4 anni fino a fine settembre 2023, non so quando sia iniziato il rapporto lavorativo di cui è causa perché cambiò più lavori, quando venne licenziato mi confidò che il titolare della paninoteca di via duomo non lo pagava regolarmente e avanzava dei soldi che non aveva ricevuto.>>
All' udienza del 17.03.2025 veniva introdotto il teste il quale dichiarava: Tes_2
<Sono amico del ricorrente da molti anni e so che ha lavorato presso la trattoria di Via Duomo dal febbraio ad ottobre 2023. Io ho un negozio vicino alla trattoria e lo vedevo intento al lavoro anche perché quasi ogni giorno ivi mi recavo come cliente e a volte il mio amico veniva anche da me per parlare ovvero per la pausa. L'ho visto preparare i cibi serviti al locale come panini e pasta, serviva i clienti anche al tavolo. So che la trattoria è gestita da due ragazzi italiani di cui non conosco il nome. Li ho visti impartire al mio amico gli ordini di lavoro. L'ho visto lavorare dalla mattina dalle 10,30-11,00 fino alla sera anche più tardi della chiusura del mio negozio che avviene alle 20,00. Lavorava come me tutti i giorni dalla mattina alla sera dal lunedì alla domenica. Non conosco gli aspetti retributivi né so se fosse inquadrato. L'ho visto fino ad ottobre 2023 ma non so come sia terminato il rapporto lavorativo né se abbia ricevuto il tfr. Ho visto che lavorava sempre senza interruzioni persino nel mese di agosto>>. Alla medesima udienza, inoltre il Giudice dava atto che la convenuta, regolarmente citata a rendere l'interrogatorio formale deferito in ricorso, non si presentava senza giustificato motivo, e si riservava di trarre le dovute conseguenze in sentenza del contegno serbato dalla stessa. Infatti, ai sensi dell'art 232 c.p.c. la mancata presentazione all'interrogatorio formale non è automaticamente una confessione, ma il giudice, valutando le altre prove, può ritenere come ammessi i fatti posti nell'interrogatorio. La mancata comparizione costituisce un comportamento processuale che il giudice può valutare liberamente, negandogli valore se non vi sono riscontri probatori a supporto. Per evitare l'equiparazione ai fatti ammessi, è necessario tuttavia giustificare il motivo della mancata presentazione, ipotesi che non si è verificata nel caso di specie. Dall' istruttoria espletata nel corso del giudizio sono emersi ulteriori e significativi elementi a sostegno della tesi di parte attrice. Invero, entrambi i testi escussi hanno confermato che il ricorrente aveva prestato lavoro presso una paninoteca e rosticceria tipo salumeria sita in via Duomo nel periodo estivo del 2023 fino a inizi ottobre dello stesso anno;
di averlo visto preparare i panini serviti alla clientela e che egli finiva di lavorare intorno alle 19.00 ed anche oltre;
di averlo sentito lamentarsi dell'orario di lavoro piuttosto massacrante e che quando era stato licenziato aveva confidato ai testi che il titolare della paninoteca di via duomo non lo pagava regolarmente e che avanzava dei soldi. (vedasi in particolare le dich. teste ). Testimone_1
Anche il teste confermava quanto riportato da parte ricorrente precisando Tes_2 di averlo visto lavorare dalla mattina dalle 10,30-11,00 fino alla sera anche più tardi della chiusura del proprio negozio che avveniva alle 20,00; che egli lavorava tutti i giorni dalla mattina alla sera dal lunedì alla domenica. (vedasi dich teste . Tes_2 Ciò posto, avendo il ricorrente, all'esito dell'istruttoria documentale e orale, provato le modalità attuative della relazione lavorativa, l'onere probatorio circa l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva era a carico del datore di lavoro, che invece ha preferito rimanere contumace. Comportamento che, valutato unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, compresa la mancata presentazione a rendere l' interrogatorio formale deferito, può essere ragionevolmente interpretato nel senso dell'impossibilità di eccepire fatti estintivi o impeditivi. Conclusivamente la società va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi di euro 15.455,17, di cui euro 1.327,41 per T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta in giudizio al pagamento, in favore di di complessivi euro 15.455,17, di cui Parte_1 euro 1.327,41 per T.F.R., per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
b) condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 09.09.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero