Art. 1.
E' istituita una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
E' istituita una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.