Art. 12. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)"; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale".
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonche' dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)" e l'accantonamento "Rifinanziamento del fondo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987 , in materia di editoria (contributi negli interessi)".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 12:
- Per l'art. 12 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 6.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale".
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonche' dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)" e l'accantonamento "Rifinanziamento del fondo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987 , in materia di editoria (contributi negli interessi)".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 12:
- Per l'art. 12 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 6.