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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4330/2024 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Donetto, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Frattamaggiore, alla via Riscatto n. 5
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.5.2024, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver avuto una relazione sentimentale con , dalla cui unione nasceva, in data Controparte_1
1.2.2021, il figlio;
Per_1
- che la predetta relazione affettiva con il resistente si interrompeva definitivamente, attesa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- che il padre si è sempre disinteressato dal punto di vista morale e affettivo del figlio e non ha mai contribuito al suo mantenimento.
Per tali ragioni chiedeva:
- disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
sua abitazione;
- obbligare il resistente al pagamento della somma mensile pari ad euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio minore;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 20.11.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 27.2.2025, qui da intendersi integralmente trascritti.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 22.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022). Tanto premesso, nel caso di specie, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del CP_1
nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale del figlio minore, tale da pregiudicare il suo interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo dello stesso alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre ha sempre esercitato in modo discontinuo il diritto/dovere di visita, non sempre è presente nella vita del figlio sia da un punto di visita morale che materiale, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di alcune attività inerenti alla sua vita, e non vi è prova che abbia versato l'assegno stabilito a titolo di mantenimento del minore.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo del minore Per_1
alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione.
Alla luce del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra il resistente e il minore, anche a seguito di un percorso di potenziamento/rafforzamento delle capacità genitoriali, da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, del tenore di vita da lui goduto nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Cass. 5242/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente ha svolto attività lavorativa come collaboratrice domestica e ad oggi percepisce euro 1.300,0 a titolo di reddito di inclusione, nonché euro 530,00 a titolo di indennità di accompagnamento per il minore
, ed euro 900,00 a titolo di assegno unico;
parte resistente ha sempre svolto attività Per_1
lavorativa di tipo manuale in ambito edile, si ritiene congruo determinare a carico del , e in CP_1 favore della a conferma di quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 473bis.22, l'assegno pari Pt_1
ad euro 350,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno Per_1
dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della ricorrente nella sua qualità di genitore collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
sua abitazione;
- nulla sul diritto/dovere di visita del padre;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 350,00, da CP_1 Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre Per_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 29.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4330/2024 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Donetto, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Frattamaggiore, alla via Riscatto n. 5
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.5.2024, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver avuto una relazione sentimentale con , dalla cui unione nasceva, in data Controparte_1
1.2.2021, il figlio;
Per_1
- che la predetta relazione affettiva con il resistente si interrompeva definitivamente, attesa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- che il padre si è sempre disinteressato dal punto di vista morale e affettivo del figlio e non ha mai contribuito al suo mantenimento.
Per tali ragioni chiedeva:
- disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
sua abitazione;
- obbligare il resistente al pagamento della somma mensile pari ad euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio minore;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 20.11.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 27.2.2025, qui da intendersi integralmente trascritti.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 22.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022). Tanto premesso, nel caso di specie, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del CP_1
nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale del figlio minore, tale da pregiudicare il suo interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo dello stesso alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre ha sempre esercitato in modo discontinuo il diritto/dovere di visita, non sempre è presente nella vita del figlio sia da un punto di visita morale che materiale, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di alcune attività inerenti alla sua vita, e non vi è prova che abbia versato l'assegno stabilito a titolo di mantenimento del minore.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo del minore Per_1
alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione.
Alla luce del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra il resistente e il minore, anche a seguito di un percorso di potenziamento/rafforzamento delle capacità genitoriali, da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, del tenore di vita da lui goduto nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Cass. 5242/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente ha svolto attività lavorativa come collaboratrice domestica e ad oggi percepisce euro 1.300,0 a titolo di reddito di inclusione, nonché euro 530,00 a titolo di indennità di accompagnamento per il minore
, ed euro 900,00 a titolo di assegno unico;
parte resistente ha sempre svolto attività Per_1
lavorativa di tipo manuale in ambito edile, si ritiene congruo determinare a carico del , e in CP_1 favore della a conferma di quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 473bis.22, l'assegno pari Pt_1
ad euro 350,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno Per_1
dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della ricorrente nella sua qualità di genitore collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
sua abitazione;
- nulla sul diritto/dovere di visita del padre;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 350,00, da CP_1 Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre Per_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 29.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro