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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11646 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8204/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE nel procedimento iscritto al n. R.G. 8204/24 promosso con ricorso depositato in data 16/4/2024 da:
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 07/06/1987, codice Controparte_1 fiscale , residente in [...], 445, C.F._1
Taubaté/SP, Brasile, CAP 12.041104; , brasiliano, nato in [...]/SP, Controparte_2
Brasile, in data 13/10/1977,codice fiscale , residente in [...], 200, San C.F._2
Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; brasiliana, Controparte_3 nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/06/1981, codice fiscale residente in [...]C.F._3
Helvino de Moraes, 221, Taubaté/SP, Brasile, CAP 12.043-300; brasiliana, Controparte_4 nata in [...]/SP, Brasile, in data 13/09/1973, codice fiscale residente C.F._4 in Rua Jureia, 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; Controparte_5
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 23/08/1975, codice fiscale
[...]
, residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; C.F._5 [...]
, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 12/06/2000, codice Controparte_6 fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; C.F._6
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 13/09/2003, Controparte_7 codice fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140- C.F._7
110; , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/02/1999, Controparte_8 codice fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140- C.F._8
110; , brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...]/MG, Parte_1
Brasile, codice fiscale , e , brasiliano, C.F._9 Parte_2 minorenne, nato il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale , C.F._10 residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110, rappresentati dal padre
[...]
precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, CP_2 Parte_3 nata il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale , residente in C.F._11 Avenida Sete de Setembro, 1154, Divinópolis/MG, Brasile, CAP 35.500-011 e Parte_4
brasiliano minorenne, nato il [...], in [...]é dos Campos/SP, Brasile,
[...] codice fiscale , rappresentato dalla madre C.F._12 Controparte_5 precedentemente qualificato, e dal padre brasiliano, nato il Persona_1
24/09/1975, in Rio de Janeiro/RJ, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._13
Martins,479, San José dos Campos/SP, Brasile, CAP 12.242-431;, tutti i ricorrenti vengono rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via C.F._14
Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_9 nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_10
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOT Dott. Domenico Mocerino, all'esito dell'udienza del 4.12.2025(svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Persona_2
(O ) cittadino
[...] Persona_3 Persona_4 italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile e naturalizzato cittadino brasiliano in data 20.07.1944 ovvero successivamente alla nascita del figlio nato il [...] , per cui gli ha regolarmente trasmesso la cittadinanza italiana Persona_5 iure sanguinis in epoca antecedente alla sua naturalizzazione.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_9
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre chei non era mai stata naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. All'epoca del matrimonio tra Parte_5 cittadina italiana per nascita e cittadino brasiliano, celebrato il 2 luglio 1926 in Italia, Persona_6 nel comune di Campoli Del Monte Taburno, vigeva la legge n. 555 del 1912 il cui articolo 10, comma
3, prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Tuttavia, con la sentenza n. 87 del 9 aprile 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa avesse manifestato una volontà contraria, sottoponendo in tal modo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano. Secondo quanto precisato dalla Corte, la norma in questione, espressione della concezione imperante nel 1912 della donna come giuridicamente inferiore all'uomo, contrasta con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordinano il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, da un lato creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna contraria all'art. 3 della Costituzione;
dall'altro non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi essendo ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto. Sulla base della pronuncia richiamata, sostanzialmente recepita dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero.
Non appare nemmeno ostativa la circostanza secondo cui il fatto riguardante la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero è avvenuto prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione. In proposito va richiamato quanto affermato dalla pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009 secondo la quale, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al primo gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale, non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 della Costituzione. La
Suprema Corte ha affermato, infatti, che pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre costituzionali produce effetto solo sui rapporti e situazioni non ancora esaurite, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, tuttavia il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Ne discende che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando che i ricorrenti sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , brasiliano, nato in Controparte_1
Guaratinguetá/SP, Brasile, in data 07/06/1987, codice fiscale , residente in [...]C.F._1
Lyon, 445, Taubaté/SP, Brasile, CAP 12.041104; , brasiliano, nato in Controparte_2
Lorena/SP, Brasile, in data 13/10/1977,codice fiscale , residente in [...], C.F._2
200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; Controparte_3 brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/06/1981, codice fiscale C.F._3 residente in [...]de Moraes, 221, Taubaté/SP, Brasile, CAP 12.043-300; Controparte_4
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 13/09/1973, codice fiscale
[...]
residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; C.F._4 [...]
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_5
23/08/1975, codice fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, C.F._5
CAP 04.140-110; , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in Controparte_6 data 12/06/2000, codice fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, C.F._6
Brasile, CAP 04.140-110; , brasiliano, nato in [...]/MG, Controparte_7
Brasile, in data 13/09/2003, codice fiscale , residente in [...], 200, San C.F._7
Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; , brasiliana, nata in [...]/SP, Controparte_8
Brasile, in data 18/02/1999, codice fiscale , residente in [...], 200, San C.F._8
Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; , brasiliana, minorenne, nata il Parte_1
10/04/2006, in Divinópolis/MG, Brasile, codice fiscale , e C.F._9 Parte_2
brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale
[...]
, residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110, C.F._10 rappresentati dal padre precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_2 [...]
brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale Parte_3
, residente in [...]de Setembro, 1154, Divinópolis/MG, Brasile, CAP C.F._11 35.500-011 e brasiliano minorenne, nato il [...], in Parte_4
San José dos Campos/SP, Brasile, codice fiscale , rappresentato dalla madre C.F._12 [...]
precedentemente qualificato, e dal padre Controparte_5 Persona_1
brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, codice fiscale
[...]
, residente in [...],479, San José dos Campos/SP, Brasile, CAP C.F._13
12.242-431, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del comune avo
O Persona_2Persona_3 Persona_3 [...]
); Persona_4
- Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 11. 12..2025
Il GOT
Dott. DOMENICO MOCERINO
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE nel procedimento iscritto al n. R.G. 8204/24 promosso con ricorso depositato in data 16/4/2024 da:
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 07/06/1987, codice Controparte_1 fiscale , residente in [...], 445, C.F._1
Taubaté/SP, Brasile, CAP 12.041104; , brasiliano, nato in [...]/SP, Controparte_2
Brasile, in data 13/10/1977,codice fiscale , residente in [...], 200, San C.F._2
Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; brasiliana, Controparte_3 nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/06/1981, codice fiscale residente in [...]C.F._3
Helvino de Moraes, 221, Taubaté/SP, Brasile, CAP 12.043-300; brasiliana, Controparte_4 nata in [...]/SP, Brasile, in data 13/09/1973, codice fiscale residente C.F._4 in Rua Jureia, 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; Controparte_5
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 23/08/1975, codice fiscale
[...]
, residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; C.F._5 [...]
, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 12/06/2000, codice Controparte_6 fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; C.F._6
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 13/09/2003, Controparte_7 codice fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140- C.F._7
110; , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/02/1999, Controparte_8 codice fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140- C.F._8
110; , brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...]/MG, Parte_1
Brasile, codice fiscale , e , brasiliano, C.F._9 Parte_2 minorenne, nato il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale , C.F._10 residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110, rappresentati dal padre
[...]
precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, CP_2 Parte_3 nata il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale , residente in C.F._11 Avenida Sete de Setembro, 1154, Divinópolis/MG, Brasile, CAP 35.500-011 e Parte_4
brasiliano minorenne, nato il [...], in [...]é dos Campos/SP, Brasile,
[...] codice fiscale , rappresentato dalla madre C.F._12 Controparte_5 precedentemente qualificato, e dal padre brasiliano, nato il Persona_1
24/09/1975, in Rio de Janeiro/RJ, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._13
Martins,479, San José dos Campos/SP, Brasile, CAP 12.242-431;, tutti i ricorrenti vengono rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via C.F._14
Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_9 nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_10
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOT Dott. Domenico Mocerino, all'esito dell'udienza del 4.12.2025(svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Persona_2
(O ) cittadino
[...] Persona_3 Persona_4 italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile e naturalizzato cittadino brasiliano in data 20.07.1944 ovvero successivamente alla nascita del figlio nato il [...] , per cui gli ha regolarmente trasmesso la cittadinanza italiana Persona_5 iure sanguinis in epoca antecedente alla sua naturalizzazione.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_9
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre chei non era mai stata naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. All'epoca del matrimonio tra Parte_5 cittadina italiana per nascita e cittadino brasiliano, celebrato il 2 luglio 1926 in Italia, Persona_6 nel comune di Campoli Del Monte Taburno, vigeva la legge n. 555 del 1912 il cui articolo 10, comma
3, prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Tuttavia, con la sentenza n. 87 del 9 aprile 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa avesse manifestato una volontà contraria, sottoponendo in tal modo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano. Secondo quanto precisato dalla Corte, la norma in questione, espressione della concezione imperante nel 1912 della donna come giuridicamente inferiore all'uomo, contrasta con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordinano il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, da un lato creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna contraria all'art. 3 della Costituzione;
dall'altro non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi essendo ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto. Sulla base della pronuncia richiamata, sostanzialmente recepita dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero.
Non appare nemmeno ostativa la circostanza secondo cui il fatto riguardante la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero è avvenuto prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione. In proposito va richiamato quanto affermato dalla pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 2009 secondo la quale, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al primo gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale, non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 della Costituzione. La
Suprema Corte ha affermato, infatti, che pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre costituzionali produce effetto solo sui rapporti e situazioni non ancora esaurite, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, tuttavia il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Ne discende che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando che i ricorrenti sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , brasiliano, nato in Controparte_1
Guaratinguetá/SP, Brasile, in data 07/06/1987, codice fiscale , residente in [...]C.F._1
Lyon, 445, Taubaté/SP, Brasile, CAP 12.041104; , brasiliano, nato in Controparte_2
Lorena/SP, Brasile, in data 13/10/1977,codice fiscale , residente in [...], C.F._2
200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; Controparte_3 brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/06/1981, codice fiscale C.F._3 residente in [...]de Moraes, 221, Taubaté/SP, Brasile, CAP 12.043-300; Controparte_4
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 13/09/1973, codice fiscale
[...]
residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; C.F._4 [...]
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_5
23/08/1975, codice fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, C.F._5
CAP 04.140-110; , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in Controparte_6 data 12/06/2000, codice fiscale , residente in [...], 200, San Paolo/SP, C.F._6
Brasile, CAP 04.140-110; , brasiliano, nato in [...]/MG, Controparte_7
Brasile, in data 13/09/2003, codice fiscale , residente in [...], 200, San C.F._7
Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; , brasiliana, nata in [...]/SP, Controparte_8
Brasile, in data 18/02/1999, codice fiscale , residente in [...], 200, San C.F._8
Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110; , brasiliana, minorenne, nata il Parte_1
10/04/2006, in Divinópolis/MG, Brasile, codice fiscale , e C.F._9 Parte_2
brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale
[...]
, residente in [...], 200, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.140-110, C.F._10 rappresentati dal padre precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_2 [...]
brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale Parte_3
, residente in [...]de Setembro, 1154, Divinópolis/MG, Brasile, CAP C.F._11 35.500-011 e brasiliano minorenne, nato il [...], in Parte_4
San José dos Campos/SP, Brasile, codice fiscale , rappresentato dalla madre C.F._12 [...]
precedentemente qualificato, e dal padre Controparte_5 Persona_1
brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, codice fiscale
[...]
, residente in [...],479, San José dos Campos/SP, Brasile, CAP C.F._13
12.242-431, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del comune avo
O Persona_2Persona_3 Persona_3 [...]
); Persona_4
- Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 11. 12..2025
Il GOT
Dott. DOMENICO MOCERINO