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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1393/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1464/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 15.1.2025 preavviso di fermo di € 5215.15 in relazione a otto cartelle per tasse auto anni 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021. Eccepiva l'omessa notifca delle cartelle e la precrizione della pretesa.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n.
11478), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr.
Cass. Civ. sez. III 6.12.2011 n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010,
n. 11087).
Ciò posto deve essere osservato come ogni questione attinente alla debenza del tributo non possono essere fatte valere in questa sede, trattandosi di vizi propri degli atti presupposti.
Il concessionario ha comprovato – senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione – la notifica delle otto cartelle in esame e di due intimazioni tutte a mezzo pec.
Peraltro il ricorrente non ha nemmeno specificato per ogni singola cartella la prescrizione invocata,
e se la stessa fosse eccepita solo in assenza della notifica della cartella o anche successiva alla notifica della stessa cartella.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da
contro
ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, Difensore_2liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. - in complessivi €
620.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1464/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 15.1.2025 preavviso di fermo di € 5215.15 in relazione a otto cartelle per tasse auto anni 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021. Eccepiva l'omessa notifca delle cartelle e la precrizione della pretesa.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n.
11478), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr.
Cass. Civ. sez. III 6.12.2011 n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010,
n. 11087).
Ciò posto deve essere osservato come ogni questione attinente alla debenza del tributo non possono essere fatte valere in questa sede, trattandosi di vizi propri degli atti presupposti.
Il concessionario ha comprovato – senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione – la notifica delle otto cartelle in esame e di due intimazioni tutte a mezzo pec.
Peraltro il ricorrente non ha nemmeno specificato per ogni singola cartella la prescrizione invocata,
e se la stessa fosse eccepita solo in assenza della notifica della cartella o anche successiva alla notifica della stessa cartella.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da
contro
ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, Difensore_2liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. - in complessivi €
620.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)