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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. BE RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2209\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare, e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv. D'AMELIO COSTANZO, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
1. cf\piva: ) rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti A. NETTI e L. BOARI, giusta procura in atti;
2. ) e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria, la Parte_2
) rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli P.IVA_3
avv.ti Renato PERTICARARI e Andrea PERTICARARI;
3. ) e per essa Parte_3 P.IVA_4 CP_3
), quale società incorporata in
[...] P.IVA_5 [...]
) rapp.ta e Parte_2 P.IVA_3
difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti, giusta procura in atti;
Nr. 2209\2024 R.G.
4. Controparte_4
); P.IVA_6
-Convenuti- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
16.10.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Con l'opposizione agli atti esecutivi l'attore sostiene che l'omessa notifica al debitore dell'avviso di vendita per l'asta del 13/12/2023 determina la nullità dell'avviso di vendita e di tutti gli atti successivi della procedura per violazione dell'art. 111 Cost. e violazione di quanto previsto al punto o) della ordinanza emessa dal G.E. all'esito dell'udienza del 16/11/2016 e di quanto previsto al punto m) della
Ordinanza emessa dal G.E. il 18/03/2021 con conseguente nullità ed inefficacia dell'aggiudicazione del 13.12.2023, consacrata nel verbale del 13.12.2023 depositato il 14.12.2023.
Premesso che va dichiarata la contumacia di
[...]
ritualmente citata e non costituita, Controparte_4
l'opposizione non merita accoglimento.
L'obbligo di notifica dell'avviso di vendita non è previsto da alcuna disposizione normativa, né dall'art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, nè dagli artt. 569, 570 e 576 c.p.c. che
2 Nr. 2209\2024 R.G.
disciplinano rispettivamente l'avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.
La mancata comunicazione dell'avviso di vendita (che segue l'udienza in cui la vendita è disposta a norma dell'art. 569 c.p.c.) è pertanto, irrilevante ai fini della conversione, poiché interviene quando il termine processuale è ormai spirato.
E' vero che l'ordinanza di vendita e le condizioni in essa indicate costituiscono lex specialis ma chi si duole della violazione dei detta lex specialis non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una disposizione dell'ordinanza di delega del G.E. (come, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell'avviso di vendita), dovendo altresì allegare quale pregiudizio ne abbia concretamente ricevuto, il che nel caso di specie non è avvenuto.
Non potendosi configurare nel processo esecutivo un generico ed astratto diritto al contraddittorio, non si può impugnare un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.
Nella fattispecie in esame l'esecutato era nelle condizioni di seguire l'evoluzione del processo esecutivo sin da 20.11.2021 ossia da quando il suo legale ha presentato istanza di visibilità del fascicolo telematico contenente anche l'elezione di domicilio per cui poteva avere contezza dell'avviso per la vendita del 131.12.2023 depositato nel fascicolo telematico il 16.10.2023.
A nulla vale richiamare risalenti orientamenti giurisprudenziali favorevoli alla eccepita nullità in quanto gli stessi si giustificano alla
3 Nr. 2209\2024 R.G.
luce della normativa in vigore prima della riforma del 2005 potendosi, all'epoca, chiedere la conversione del pignoramento “in qualsiasi momento anteriore alla vendita” mentre per il novellato art. 495 cpc, una volta disposta la vendita, la conversione non si può più chiedere.
Stesso discorso vale quanto affermato dalla Cassazione per l'esecuzione esattoriale attesa la diversa struttura procedimentale delle stessa in quanto l'art 78 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 prevede espressamente che il pignoramento si attua con la notifica dell'avviso di vendita che è previamente trascritto e poi notificato al debitore esecutato, sicché la notifica dell'avviso di vendita svolge un ruolo fondamentale essendo requisito strutturale perfezionativo del pignoramento ed è necessaria per rendere edotto il debitore dell'azione esecutiva promossa in suo danno e metterlo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa.
In definitiva non si è verificata alcuna nullità né degli atti prodomici né dell'aggiudicazione avvenuta il 13.12.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. BE RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande formulate con atto di citazione ritualmente notificato da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 [...]
e per essa Parte_2 Parte_3
), quale società incorporata in CERVED CP_3 P.IVA_5
4 Nr. 2209\2024 R.G.
Parte_2 Controparte_4
, cosi provvede:.
[...]
Dichiara la contumacia di Controparte_4
[...]
Rigetta tutte le domande attoree.
Condanna parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, i euro 1.500,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 10/11/2025
Il Giudice est.
BE RA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. BE RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2209\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare, e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv. D'AMELIO COSTANZO, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
1. cf\piva: ) rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti A. NETTI e L. BOARI, giusta procura in atti;
2. ) e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria, la Parte_2
) rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli P.IVA_3
avv.ti Renato PERTICARARI e Andrea PERTICARARI;
3. ) e per essa Parte_3 P.IVA_4 CP_3
), quale società incorporata in
[...] P.IVA_5 [...]
) rapp.ta e Parte_2 P.IVA_3
difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti, giusta procura in atti;
Nr. 2209\2024 R.G.
4. Controparte_4
); P.IVA_6
-Convenuti- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
16.10.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Con l'opposizione agli atti esecutivi l'attore sostiene che l'omessa notifica al debitore dell'avviso di vendita per l'asta del 13/12/2023 determina la nullità dell'avviso di vendita e di tutti gli atti successivi della procedura per violazione dell'art. 111 Cost. e violazione di quanto previsto al punto o) della ordinanza emessa dal G.E. all'esito dell'udienza del 16/11/2016 e di quanto previsto al punto m) della
Ordinanza emessa dal G.E. il 18/03/2021 con conseguente nullità ed inefficacia dell'aggiudicazione del 13.12.2023, consacrata nel verbale del 13.12.2023 depositato il 14.12.2023.
Premesso che va dichiarata la contumacia di
[...]
ritualmente citata e non costituita, Controparte_4
l'opposizione non merita accoglimento.
L'obbligo di notifica dell'avviso di vendita non è previsto da alcuna disposizione normativa, né dall'art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, nè dagli artt. 569, 570 e 576 c.p.c. che
2 Nr. 2209\2024 R.G.
disciplinano rispettivamente l'avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.
La mancata comunicazione dell'avviso di vendita (che segue l'udienza in cui la vendita è disposta a norma dell'art. 569 c.p.c.) è pertanto, irrilevante ai fini della conversione, poiché interviene quando il termine processuale è ormai spirato.
E' vero che l'ordinanza di vendita e le condizioni in essa indicate costituiscono lex specialis ma chi si duole della violazione dei detta lex specialis non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una disposizione dell'ordinanza di delega del G.E. (come, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell'avviso di vendita), dovendo altresì allegare quale pregiudizio ne abbia concretamente ricevuto, il che nel caso di specie non è avvenuto.
Non potendosi configurare nel processo esecutivo un generico ed astratto diritto al contraddittorio, non si può impugnare un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.
Nella fattispecie in esame l'esecutato era nelle condizioni di seguire l'evoluzione del processo esecutivo sin da 20.11.2021 ossia da quando il suo legale ha presentato istanza di visibilità del fascicolo telematico contenente anche l'elezione di domicilio per cui poteva avere contezza dell'avviso per la vendita del 131.12.2023 depositato nel fascicolo telematico il 16.10.2023.
A nulla vale richiamare risalenti orientamenti giurisprudenziali favorevoli alla eccepita nullità in quanto gli stessi si giustificano alla
3 Nr. 2209\2024 R.G.
luce della normativa in vigore prima della riforma del 2005 potendosi, all'epoca, chiedere la conversione del pignoramento “in qualsiasi momento anteriore alla vendita” mentre per il novellato art. 495 cpc, una volta disposta la vendita, la conversione non si può più chiedere.
Stesso discorso vale quanto affermato dalla Cassazione per l'esecuzione esattoriale attesa la diversa struttura procedimentale delle stessa in quanto l'art 78 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 prevede espressamente che il pignoramento si attua con la notifica dell'avviso di vendita che è previamente trascritto e poi notificato al debitore esecutato, sicché la notifica dell'avviso di vendita svolge un ruolo fondamentale essendo requisito strutturale perfezionativo del pignoramento ed è necessaria per rendere edotto il debitore dell'azione esecutiva promossa in suo danno e metterlo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa.
In definitiva non si è verificata alcuna nullità né degli atti prodomici né dell'aggiudicazione avvenuta il 13.12.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. BE RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande formulate con atto di citazione ritualmente notificato da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 [...]
e per essa Parte_2 Parte_3
), quale società incorporata in CERVED CP_3 P.IVA_5
4 Nr. 2209\2024 R.G.
Parte_2 Controparte_4
, cosi provvede:.
[...]
Dichiara la contumacia di Controparte_4
[...]
Rigetta tutte le domande attoree.
Condanna parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, i euro 1.500,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 10/11/2025
Il Giudice est.
BE RA
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