Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025, iscritta al n. 88 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (VT), al Viale della Repubblica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Bella che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 15 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 giugno 1997 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n.18).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Civita Castellana (VT), l'8 aprile 2007, e a Civita
[...] Persona_2
Castellana il 21 novembre 2010; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 21 luglio 2022; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I due figli minor e restano affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la
Madre nella casa coniugale di Civita Castellana (VT), Via Quartaccio s.n.c. Il Padre potrà vederli ed averli con sé quando vuole.
2)Detta casa coniugale resta assegnata alla sig.r con tutto quanto Parte_2
in essa contenuto.
3)I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento avendone capacità.
4)Il marito corrisponderà alla moglie ogni giorno venti del mese un assegno per €
700,00=(settecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie dei due figli minori come da Protocollo di codesto
Tribunale.
5)Mutuo consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio”.
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Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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