Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2024, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seminara, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo nr. 78/2024 relativo al giudizio iscritto al nr. 259/2024 rg emesso dal Tribunale di Palmi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato il 2.11.2024 e depositato il 4.11.2024 parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 78 del 5.3.2024, di cui in epigrafe, con cui veniva statuito: “ ingiunge al Comune di Seminara, in persona del legale rappresentante (con sede in Seminara alla piazza Vittorio Emanuele III – c.f. 82001190808) di pagare nel termine di 40 giorni in favore dell’istante Banca Sistema S.p.A. (p.iva 12870770158) la somma complessiva di € 11.417,39, oltre i successivi interessi di mora commerciali maturati e maturandi sul capitale dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino alla data del saldo, nonché gli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da 6 mesi ai sensi dell’art. 1283 c.c. con decorrenza dalla data di deposito del decreto monitorio, nonché le spese del presente giudizio pari ad euro 145,50 e le competenze legali che liquida in euro 700,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge ”.
1.1- A tal proposito, nel ricorso –cui la sentenza fa riferimento- era stata chiesta la condanna del Comune di Seminara al pagamento della “ …somma per capitale di euro 9.772,39, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell’estratto delle scritture contabili, oltre ad euro 1.600,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231-2002, e così complessivamente euro 11417,39 oltre i successivi interessi di mora maturati e maturandi sulle fatture, nella misura di cui all’art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture per come indicato nella superiore tabella, sino alla data del saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell’art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre gli interessi legali sulla somma a titolo di risarcimento ex art. 6. comma 2 d.lgs. 231-2002 dalla scadenza alla domanda giudiziale o in via gradata gli interessi 1284 comma 4 c.c. cc dalla domanda giudiziale ”.
1.2- Espone altresì la ricorrente che:
-) in data 5.3.2024 il decreto ingiuntivo veniva notificato al Comune di Seminara a mezzo pec, all’indirizzo PEC protocollo.seminara@asmepec.it estratto dall'Indice delle PP.AA. (all. 006 – 05);
-) con successivo decreto ex art. 647 c.p.p. del 6.5.2024 veniva dichiarata la non opposizione e l’esecutività del titolo (all. 007 – 06);
-) in data 7.6.2024 veniva notificato il decreto ingiuntivo in copia conforme ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. (all. 010- 09);
-) non di meno, il Comune intimato non ha provveduto al pagamento del dovuto, per come statuito in sede monitoria.
1.3- Chiede, pertanto, che sia ordinato al Comune di Seminara di dare esatta ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di che trattasi, provvedendo al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di capitale, di interessi moratori e anatocistici oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell’estratto delle scritture contabili nonché al rimborso delle spese del giudizio monitorio ivi liquidate.
Parte ricorrente chiede, altresì, che il Comune sia condannato a rimborsare le spese necessarie al rilascio del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, quali spese di notifica, richieste copie e diritti di cancelleria, spese di registrazione del decreto ingiuntivo non ancora disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
2- Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3- Alla camera di consiglio dell’11.6.2025, nessuno presente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4- Il ricorso è fondato.
5- Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
6- Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione è divenuto definitivamente esecutivo, giusto decreto di esecutorietà del 6.5.2024, ove si dà conto della mancata proposizione di opposizione nel termine stabilito, ed è stato quindi notificato presso la sede dell’Ente comunale (all’indirizzo risultante dal registro IPA, in assenza di registrazione su Reginde) ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. nonché dell’art. 196- octies disp. att. c.p.c. in data 7.6.2024.
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
7- Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e degli interessi maturati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, fino all’effettivo soddisfo, degli interessi anatocistici ex art. 1284, comma 4, c.c. –con l’esclusione dell’ulteriore somma di € 45,00 per documentazione notarile non indicata nell’articolato dispositivo del titolo- a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/2002 e degli ulteriori importi liquidati a titolo di spese legali (per come indicato nel titolo: v. sopra, § 1), entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Sono dovute in questa sede, se documentate, anche le spese necessarie al rilascio del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo e le spese di notifica dello stesso, in quanto strumentali alla proposizione del presente giudizio.
8- Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Palmi, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’intimato Comune.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
9- Per le suesposte ragioni, deve essere ordinato al Comune di Seminara, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al giudicato in epigrafe, nei termini indicati al § 7.
10- Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
1. ordina al Comune di Seminara, in persona del Sindaco pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale indicato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
2. per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Palmi perché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico del Comune stesso;
3. condanna il Comune di Seminara, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
4. manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Seminara, ancorché non costituito, al Segretario comunale del Comune di Palmi;
5. delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO