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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9824 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.28322/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Binda, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in Viale delle Milizie, n.76,
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale Emilia Romagna, Dott.
cui sono stati conferiti i poteri con procura speciale per Controparte_2 notar Rep. 181515 del 25/07/2024, Racc. 12772, elett.te Persona_1 dom.to in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'Avv. Antonia Romano, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta.
RESISTENTE E SS Nazionale di Previdenza e Assistenza NS Via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma (RM
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 6.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna al pagamento in CP_3 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Roma 6.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 22.7.2024 e ritualmente notificato in data 14.1.2025 a e a SS di Previdenza e Assistenza NS , il ricorrente CP_3 indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.02020249004803227000 a lui notificata quale erede del de cuius in data 7.7.2024 da per contributi dovuti da Persona_2 CP_3
alla SS NS in virtù delle seguenti cartelle di Persona_2 pagamento A) n. 020 2019 000387 5346501 notificata il 18.05.2022 relativa a contributi soggettivi, contributi integrativi e maternità SS di previdenza e assistenza forense, anno 2014, dell'importo complessivo di € 4.011,46; B) n. 020 20190031883714501 notificata il 09.05.2022 relativa a contributi soggettivi, contributi integrativi e maternità SS di previdenza e assistenza forense, anno 2015, dell'importo complessivo di € 3.029,07 Deduceva il ricorrente di essere carente di legittimazione passiva in ordine al credito preteso dalla CASSA NS e azionato da avendo con atto CP_3 redatto dal Notaio Dott. notaio in Roma, del 13.07.2017 Persona_3
Repertorio n. 1109 Rogito n. 572 registrato il 14 luglio 2017, rinunciato all'eredità del padre sig. , deceduto in Castenaso (BO) il Persona_2
25 febbraio 2017. Precisava che fin dalla data di notifica delle cartelle presupposte aveva evidenziato ad l'avvenuta rinuncia alla eredità e aveva chiesto lo CP_3 sgravio delle cartelle non ottenendo un provvedimento favorevole. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dalla intimazione di pagamento opposta, stante la carenza di legittimazione passiva del ricorrente alla luce della rinuncia all'eredità del de cuius;
Persona_2 sempre in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dal provvedimento opposto e dalle sottese cartelle esattoriali per come opposte in ricorso, accertando che nulla è dovuto da parte del ricorrente, in ragione della rinuncia all'eredità effettuata dallo stesso, annullando l' intimazione di pagamento relativa a tali cartelle esattoriali con il conseguente accertamento della mancata debenza degli importi richiesti da parte del ricorrente;
in via alternativa e subordinata qualora l'ecc.mo Tribunale adito si ritenga incompetente a giudicare tutta o parte dei crediti impugnati, concedere termine di legge al fine di poter adire il Giudice competente a giudicare su dette somme, senza pregiudizio per parte ricorrente. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
2.La SS NS non si costituiva in giudizio
3.Si costituiva deducendo che dopo la Controparte_4 notifica del ricorso si era attivata con la parte ricorrente acquisendo la rinuncia alla eredità e disponendo lo sgravio delle cartelle. Precisava che aveva anche avanzato una proposta conciliativa con l'offerta anche di rifondere le spese che tuttavia non era stata accettata dalla parte ricorrente che evidentemente non aveva ritenuta congrua l'offerta conciliativa di rimborso delle spese. Chiedeva quindi che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese stante il tempestivo sgravio operato da appena CP_3 acquisita la rinuncia alla eredità.. 4.Alla prima udienza del 26.5.2025 veniva dichiarata la contumacia della SS NS . parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle spese e insisteva nella richiesta di cessazione della materia del CP_3 contendere con compensazione delle spese. La giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 6.10.2025. Alla udienza del 6.10.2025 la causa veniva trattata davanti a questo giudice che sostituiva per tale udienza il giudice assegnatario. Parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese e la CP_3 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
DIRITTO
5.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo CP_3 disposto lo sgravio delle cartelle di pagamento poste a base della intimazione impugnata, così come dedotto da e confermato anche da parte CP_3 ricorrente.
6.Le spese devono essere poste a carico di avuto riguardo al fatto che CP_3 sin dal 30.11.2022 il ricorrente si era attivato presso evidenziando di CP_3 aver rinunciato alla eredità e di non essere quindi tenuto a rispondere dei crediti del de cuius ed avendo invece notificato l'intimazione di CP_3 pagamento opposta in data 7.7.2024 e quindi successivamente al tentativo avanzato dal ricorrente in via amministrativa di ottenere lo sgravio delle cartelle. Inoltre lo sgravio è stato disposto solo dopo la notifica del ricorso e quindi sussiste la soccombenza virtuale di con conseguente condanna della CP_3 stessa alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente. Tali spese devono tenere conto dei minimi tabellari avendo la notifica della intimazione di pagamento imposto al ricorrente di avvalersi del supporto di un avvocato per proporre opposizione in sede giudiziaria. Le spese sono quindi liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa ( tra 5200 e 26000 euro) della materia previdenziale e del fatto che sono state depositate anche note conclusive
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna al pagamento in CP_3 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Roma 6.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.28322/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Binda, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in Viale delle Milizie, n.76,
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale Emilia Romagna, Dott.
cui sono stati conferiti i poteri con procura speciale per Controparte_2 notar Rep. 181515 del 25/07/2024, Racc. 12772, elett.te Persona_1 dom.to in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, presso lo studio dell'Avv. Antonia Romano, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta.
RESISTENTE E SS Nazionale di Previdenza e Assistenza NS Via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma (RM
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 6.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna al pagamento in CP_3 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Roma 6.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 22.7.2024 e ritualmente notificato in data 14.1.2025 a e a SS di Previdenza e Assistenza NS , il ricorrente CP_3 indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.02020249004803227000 a lui notificata quale erede del de cuius in data 7.7.2024 da per contributi dovuti da Persona_2 CP_3
alla SS NS in virtù delle seguenti cartelle di Persona_2 pagamento A) n. 020 2019 000387 5346501 notificata il 18.05.2022 relativa a contributi soggettivi, contributi integrativi e maternità SS di previdenza e assistenza forense, anno 2014, dell'importo complessivo di € 4.011,46; B) n. 020 20190031883714501 notificata il 09.05.2022 relativa a contributi soggettivi, contributi integrativi e maternità SS di previdenza e assistenza forense, anno 2015, dell'importo complessivo di € 3.029,07 Deduceva il ricorrente di essere carente di legittimazione passiva in ordine al credito preteso dalla CASSA NS e azionato da avendo con atto CP_3 redatto dal Notaio Dott. notaio in Roma, del 13.07.2017 Persona_3
Repertorio n. 1109 Rogito n. 572 registrato il 14 luglio 2017, rinunciato all'eredità del padre sig. , deceduto in Castenaso (BO) il Persona_2
25 febbraio 2017. Precisava che fin dalla data di notifica delle cartelle presupposte aveva evidenziato ad l'avvenuta rinuncia alla eredità e aveva chiesto lo CP_3 sgravio delle cartelle non ottenendo un provvedimento favorevole. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dalla intimazione di pagamento opposta, stante la carenza di legittimazione passiva del ricorrente alla luce della rinuncia all'eredità del de cuius;
Persona_2 sempre in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dal provvedimento opposto e dalle sottese cartelle esattoriali per come opposte in ricorso, accertando che nulla è dovuto da parte del ricorrente, in ragione della rinuncia all'eredità effettuata dallo stesso, annullando l' intimazione di pagamento relativa a tali cartelle esattoriali con il conseguente accertamento della mancata debenza degli importi richiesti da parte del ricorrente;
in via alternativa e subordinata qualora l'ecc.mo Tribunale adito si ritenga incompetente a giudicare tutta o parte dei crediti impugnati, concedere termine di legge al fine di poter adire il Giudice competente a giudicare su dette somme, senza pregiudizio per parte ricorrente. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
2.La SS NS non si costituiva in giudizio
3.Si costituiva deducendo che dopo la Controparte_4 notifica del ricorso si era attivata con la parte ricorrente acquisendo la rinuncia alla eredità e disponendo lo sgravio delle cartelle. Precisava che aveva anche avanzato una proposta conciliativa con l'offerta anche di rifondere le spese che tuttavia non era stata accettata dalla parte ricorrente che evidentemente non aveva ritenuta congrua l'offerta conciliativa di rimborso delle spese. Chiedeva quindi che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese stante il tempestivo sgravio operato da appena CP_3 acquisita la rinuncia alla eredità.. 4.Alla prima udienza del 26.5.2025 veniva dichiarata la contumacia della SS NS . parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle spese e insisteva nella richiesta di cessazione della materia del CP_3 contendere con compensazione delle spese. La giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 6.10.2025. Alla udienza del 6.10.2025 la causa veniva trattata davanti a questo giudice che sostituiva per tale udienza il giudice assegnatario. Parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese e la CP_3 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
DIRITTO
5.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo CP_3 disposto lo sgravio delle cartelle di pagamento poste a base della intimazione impugnata, così come dedotto da e confermato anche da parte CP_3 ricorrente.
6.Le spese devono essere poste a carico di avuto riguardo al fatto che CP_3 sin dal 30.11.2022 il ricorrente si era attivato presso evidenziando di CP_3 aver rinunciato alla eredità e di non essere quindi tenuto a rispondere dei crediti del de cuius ed avendo invece notificato l'intimazione di CP_3 pagamento opposta in data 7.7.2024 e quindi successivamente al tentativo avanzato dal ricorrente in via amministrativa di ottenere lo sgravio delle cartelle. Inoltre lo sgravio è stato disposto solo dopo la notifica del ricorso e quindi sussiste la soccombenza virtuale di con conseguente condanna della CP_3 stessa alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente. Tali spese devono tenere conto dei minimi tabellari avendo la notifica della intimazione di pagamento imposto al ricorrente di avvalersi del supporto di un avvocato per proporre opposizione in sede giudiziaria. Le spese sono quindi liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa ( tra 5200 e 26000 euro) della materia previdenziale e del fatto che sono state depositate anche note conclusive
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna al pagamento in CP_3 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Roma 6.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso