Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 30043/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 30043/2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Antonio Saggiomo e Antonio Bascetta
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Milano alla Piazza della Trivulziana n. 4/A
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 6923/22 emesso dal Tribunale di Napoli in data
23.09.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del
18.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. L'opposizione è improcedibile.
Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all'art. 5, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti bancari, l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto (ovvero del procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
Ai sensi dell'art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ebbene, ciò premesso in termini generali, occorre rilevare che con ordinanza del 18.12.2023 il
Tribunale in diversa composizione ha assegnato alla parte il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 24.09.2024.
In quella sede, nella contumacia di parte opposta, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione è fondata non essendovi prova del perfezionamento della condizione di procedibilità.
Va ora stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di detta improcedibilità dell'opposizione.
Sul punto, l'acceso dibattito sorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità all'indomani delle prime applicazioni pratiche della disciplina richiamata è certamente destinato ad essere sopito per effetto del recente intervento chiarificatore della Suprema Corte che, a Sezioni Unite, ha espresso il seguente principio di diritto: "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (SS.UU. n. 19596/2020).
Tre sono gli argomenti su cui fonda la soluzione dei giudici di legittimità: testuale, logico e sistematico.
Sotto il primo profilo, quello letterale, vengono in rilievo l'art. 4 co. 2 d.lgs. cit. ("l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa"); l'art. 5 comma 1 bis (che fa riferimento a chi "intende esercitare in giudizio un'azione") e l'art. 5 comma 6 ("dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"), tutte disposizioni che, nel menzionare colui il quale propone una domanda, esercita un'azione o fa valere una pretesa, sembrano univoche nel fare riferimento all'attore sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ossia il creditore opposto.
E proprio dalla qualità di attore in senso sostanziale dell'opposto, poi, che la Suprema Corte fa discendere gli ulteriori argomenti a sostegno della tesi che vorrebbe quest'ultimo onerato dell'obbligo di avviare la mediazione.
Come è stato osservato, infatti, "la legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione", quando cioè, "la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario". E infatti, "l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione ... e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione".
Occorre considerare, infine, le conseguenze pratiche connesse all'adesione all'una o all'altra tesi: se, infatti, si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito la definitiva irrevocabilità del decreto ingiuntivo;
se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà
l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo il quale, tuttavia, ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
Non vi sono motivi per discostarsi dall'insegnamento delle Sezioni Unite.
Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 6923/22 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 23.09.2022.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto e ridotto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. citato, in considerazione della definizione in rito della controversia e della esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 30043/22, così provvede:
A) Dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
6923/22 emesso dal Tribunale di Napoli in data 23.09.2022;
B) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 1.810,00 (di cui € 1.650,00 per compensi avvocato ed € 150,00 spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA se dovute come per Legge, con attribuzione agli avv.ti Antonio Saggiomo e Antonio Bascetta dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi