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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1776/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1776/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Vetere;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Gallucci;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1703/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 23.07.2018, avente ad oggetto risoluzione contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con l'atto di appello”.
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
1 impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1 giudizio la chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del Parte_1 contratto di fornitura di gusci stipulato tra le parti in forza di scrittura privata del
03.02.2014, per impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile alla società convenuta, nonché per violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale. A fondamento della domanda deduceva che il con determina n. Controparte_2
3171/2013, aveva indetto una gara per la fornitura e posa in opera di n. 120 loculi cimiteriali prefabbricati, al cui esito la era risultata aggiudicataria, Controparte_1 stipulando contratto di appalto del 26.2.2014; che la società appaltatrice, per l'esecuzione dell'appalto, a sua volta concludeva, in data 3.2.2014, un contratto per la fornitura dei gusci in vetroresina con la che quest'ultima, Parte_1 inizialmente, forniva alla un solo guscio di dimensione standard, al Controparte_1 fine di consentire la costruzione della struttura in ferro sulla quale doveva poggiare il guscio in vetroresina, provvedendo, poi, alla consegna di ulteriori 32 gusci, regolarmente pagati;
che la con lettera del 25.02.2014, diffidava Parte_1 il a non provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Controparte_2 [...] per l'appalto, a sospendere l'esecuzione dei lavori ed a rimuovere le CP_1 strutture portanti i loculi cimiteriali dalla stessa costruiti, assumendo che vi fosse stata la violazione di un proprio diritto industriale poiché le strutture in ferro, destinate a ricevere i gusci, sarebbero state copiate da quelle prodotte dalla
[...]
che, in esito a tale comportamento, la con lettera del Parte_1 Controparte_1
05.03.2014 indirizzata alla società convenuta, chiedeva che venisse dichiarato risolto il contratto di fornitura stipulato tra le parti;
che seguivano ulteriori lettere, in data
10.3.2014 e 20.3.2014, indirizzate dalla al Comune di al Parte_1 CP_2 fine di disporre l'immediata rimozione delle strutture portanti in acciaio destinate ad accogliere i gusci forniti alla che le predette diffide della Controparte_1 [...] erano state inviate al solo scopo di nuocere alla società attrice che aveva Parte_1 rischiato di vedersi revocare l'appalto affidato dal tanto che lo Controparte_2 stesso era stato sospeso in attesa di chiarimenti sulla vicenda;
che, pertanto, sussisteva il diritto dell'attrice a conseguire la pronuncia di risoluzione del contratto
2 stipulato con la per fatto imputabile al creditore, nonché per Parte_1 violazione del generale obbligo di buona fede contrattuale.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza Parte_1 della domanda attorea, rilevando che non appariva configurabile alcuna impossibilità della prestazione, tale da comportare la risoluzione del contratto, atteso che la prestazione a cui era obbligata la consisteva nel pagamento della Controparte_1 somma di denaro pattuita a titolo di prezzo per la fornitura dei gusci;
che la
[...]
con la diffida inviata all'attrice, aveva esclusivamente preannunciato Parte_1
l'esercizio di un'azione a tutela dei propri diritti, alla quale, peraltro, non era seguita alcuna iniziativa da parte del appaltante rispetto al contratto Controparte_2 stipulato con la che, al contrario, il rapporto contrattuale intercorso Controparte_1 con la P.A. si era svolto regolarmente, sicchè la società convenuta aveva diritto ad ottenere l'adempimento del contratto stipulato in data 3.2.2014, al fine di conseguire il pagamento della restante somma di € 35.428,80 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n.
231/2002, a fronte della fornitura dei residui gusci che la non aveva Controparte_1 inteso ritirare, nonostante l'invito rivolto con nota del 4.3.2014, rispetto al quale avanzava domanda riconvenzionale. In subordine, qualora non fosse stata accolta la domanda di adempimento per sopravvenuta carenza di interesse all'esecuzione della prestazione, chiedeva che la società attrice fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di € 25.000,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo prova per testi, con sentenza n.
1526/2018 il Tribunale così statuiva: “1) accoglie la domanda proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di fornitura stipulato CP_1 tra la e la in forza di scrittura privata del Controparte_1 Parte_1
3.2.2014, per inadempimento della convenuta all'obbligo di buona fede ex art. 1375
c.c.; 2) rigetta le domande riconvenzionali di adempimento e di risarcimento del danno, formulate dalla 3) condanna la convenuta alla rifusione, Parte_1 in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio e di quello cautelare di sequestro conservativo che si liquidano in complessivi € 3.756,33, di cui € 243,83 per esborsi, € 2.417,50 per compensi professionali del presente giudizio ed €
1.095,00 per compensi professionali del procedimento cautelare, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
3 Segnatamente, il Tribunale innanzitutto riteneva che la non Controparte_1 avesse provato che le diffide inviate dalla avessero Parte_1 effettivamente impedito il regolare svolgimento del contratto di appalto stipulato tra la società attrice ed il per il quale era stata conclusa tra le parti Controparte_2 la fornitura dei gusci oggetto di causa, sicchè doveva escludersi l'oggettiva ed assoluta impossibilità della prestazione pecuniaria – avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della fornitura dei gusci – da parte della per fatto Controparte_1 imputabile alla società convenuta.
Con riguardo alla lamentata violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale da parte della il giudice di prime cure osservava che l'invio di una Parte_1 diffida, in data 25.2.2014, da parte della volta a preannunciare Parte_1
l'esercizio di azioni legali nei confronti della per violazione dei Controparte_1 diritti di proprietà industriale, in relazione ad una presunta imitazione servile dei prodotti dalla stessa commercializzati, e ad invitare il – ente Controparte_2 appaltante – a procedere alla sospensione cautelativa dei lavori, era qualificabile in termini di condotta contraria ai doveri di correttezza e lealtà, atta ad incidere sul rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa, tanto che la con Controparte_1 lettera raccomandata a.r. del 28.2.2014, aveva comunicato alla società convenuta di non volere più continuare il rapporto commerciale relativo alla fornitura dei gusci.
In particolare, riteneva il Tribunale che, a prescindere dalla circostanza che tale diffida non avesse, in concreto, pregiudicato il regolare svolgimento del contratto di appalto in corso tra la società attrice ed il l'avere prospettato Controparte_2 una violazione dei diritti di proprietà industriale in relazione alla struttura in ferro deputata ad ospitare i gusci in vetroresina, a mezzo di una lettera che era stata inviata sia al in qualità di ente appaltante, sia alla Controparte_2 Controparte_3
, ditta produttrice delle strutture in ferro utilizzate dalla
[...] CP_1
così da sollecitare la sospensione dei rapporti tra le parti, integrava un
[...] comportamento contrario ai doveri di buona fede a cui ciascuna delle parti doveva uniformarsi. Secondo il giudice di primo grado la diffidando la Parte_1
a rimuovere le strutture in acciaio realizzate per ospitare i gusci in Controparte_1 vetroresina e sollecitando il a sospendere i lavori, aveva posto Controparte_2 in essere una condotta contraria agli obblighi di lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto stipulato con la società attrice, in quanto diretta a compromettere il regolare svolgimento dell'appalto commissionato dall'ente pubblico;
la società
4 convenuta, infatti, ben avrebbe potuto tutelare i propri diritti dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, senza inviare le diffide sopra richiamate e preordinate ad invitare il ad adottare provvedimenti di sospensione del contratto di Controparte_2 appalto in corso con la Controparte_1
Il Tribunale pronunciava, quindi, la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra la e la in forza di scrittura privata del Controparte_1 Parte_1
3.2.2014, per inadempimento della convenuta all'obbligo di buona fede ex art. 1375
c.c., con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali di adempimento e di risarcimento del danno formulate dalla Parte_2
Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
[...]
28.09.2018, la denunciando: a) Violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 1375 c.c. e 124 C.P.I., erronea valutazione delle prove e vizio motivazionale. Deduceva l'appellante che la aveva imitato in modo CP_1 servile - addirittura anche per le cd. caratteristiche inessenziali (per come incontestabilmente acclarato dal C.T.U., in sede di istruzione preventiva) - le strutture in acciaio prodotte dalla per l'alloggio dei gusci oggetto di Parte_1 fornitura da parte della stessa e a fronte di tale condotta, Parte_1 evidentemente contraria ai principi di correttezza e buona fede, essa appellante aveva tentato, giustamente, di tutelare le proprie ragioni chiedendo alla , al CP_1 ed all' (ossia, a tutti i soggetti coinvolti, a vario Controparte_2 CP_3 titolo, nella pratica scorretta), di interrompere la condotta emulativa;
di fronte alla condotta illegittima della , anteriore rispetto all'azione difensiva della CP_1 la sentenza di primo grado - senza operare alcuna specifica e puntuale Parte_1 ponderazione e valutazione dei comportamenti posti in essere prima dalla CP_1
e, soltanto dopo, dalla – aveva ritenuto che a violare l'obbligo di
Parte_1 buona fede fosse stata proprio la he si era semplicemente limitata a
Parte_1 reagire all'antecedente scorrettezza altrui;
la sentenza impugnata non spiegava le ragioni in forza delle quali sarebbero state contrarie a buona fede le diffide stragiudiziali della e nessun rilievo aveva dato al fatto che la
Parte_1 veva tempestivamente adito il Tribunale delle Imprese;
la condotta
Parte_1 della non aveva riguardato il contratto oggetto di controversia ma
Parte_1
CP_ aveva costituito la giusta reazione originata da una gravissima scorrettezza della di chiara natura extra-contrattuale, in quanto posta in essere con la
[...] compiacenza di altra società (la , per una fornitura da eseguire ad un CP_3
5 Ente pubblico (il , ed avente ad oggetto, infine, delle strutture Controparte_2 in acciaio, pure prodotte dalla ma diverse dai gusci che, di contro, Parte_1 costituivano l'oggetto del contratto de quo; il giudice di prime cure, nell'addebitare alla di aver rivolto le proprie istanze anche nei confronti di terzi, Parte_1 aveva inoltre ignorato il disposto di cui all'art. 124 C.P.I. che attribuiva a colui che ritiene lesi i propri diritti industriali “l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità”; b) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1375 e
1455 c.c., erronea valutazione delle prove, carenza o insufficienza di motivazione.
Secondo l'appellante l'impugnata sentenza era illegittima nella parte in cui aveva ritenuto integrati gli estremi della risoluzione per inadempimento della
[...] all'obbligo di buona fede “sulla base di una valutazione comparativa Parte_1 dei comportamenti tenuti dalle due società nel corso del rapporto contrattuale”; il
Tribunale aveva omesso di procedere alla indicata valutazione comparativa avendo circoscritto la sua analisi solo ed esclusivamente alla condotta posta in essere dalla senza prendere in esame il precedente comportamento della Parte_1 CP_1
che aveva rappresentato la causa scatenante del contenzioso insorto tra le
[...] parti;
il Tribunale aveva inspiegabilmente ritenuto contraddittorio l'invito a ritirare i gusci formulato dalla on lettera del 04.03.2014, invece di ravvisare Parte_1 in esso un comportamento responsabile e conforme ai principi di buona fede;
inoltre il rifiuto di pagare la fattura n. 41/14 costituiva un'ulteriore dimostrazione dell'atteggiamento prevaricatore della;
il giudice di prime cure era CP_1 incorso in altro grave errore laddove aveva superficialmente osservato che “Tale valutazione prescinde dal merito della vicenda relativa alla violazione dei diritti di proprietà industriale per imitazione servile dei prodotti commercializzati dalla
in quanto a una tale valutazione doveva riconoscersi un ruolo Parte_1 centrale;
c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ad avviso dell'appellante la sentenza era illegittima nella parte in cui aveva condannato la al pagamento delle spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali Parte_1 ragioni per la compensazione. Sulla scorta di tali motivi chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, venisse rigettata la domanda di risoluzione proposta dalla ed accolta la domanda riconvenzionale formulata in primo grado Controparte_1
6 Con comparsa depositata il 20.12.2018 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 22.01.2019, la Corte fissava l'udienza del 13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente va dichiarata ammissibile la produzione documentale effettuata dalla con la compara conclusionale del 30.07.2025 involgendo CP_1 essa una sentenza pronunciata in data 23.09.2019 e dunque successivamente alla costituzione dell'appellata, sicchè trattandosi di atto formato dopo l'inizio del giudizio di appello, esso poteva essere prodotto nel corso del medesimo sino alla rimessione della causa in decisione.
2.2. Con l'atto di gravame l'appellante denuncia la violazione degli artt. 1375 e
1455 c.c., nonché l'erronea valutazione delle prove e il vizio di motivazione per non avere il giudice di prime cure considerato che la aveva imitato in modo CP_1 servile - addirittura anche per le cd. caratteristiche inessenziali (per come acclarato dal c.t.u. in sede di istruzione preventiva) - le strutture in acciaio prodotte dalla per l'alloggio dei gusci oggetto di fornitura da parte della stessa Parte_1
e che a fronte di tale condotta, evidentemente contraria ai principi di Parte_1 correttezza e buona fede, essa appellante aveva tentato di tutelare le proprie ragioni chiedendo alla , al ed all' (ossia, a tutti CP_1 Controparte_2 CP_3
i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella pratica scorretta), di interrompere la condotta emulativa. Deduce l'appellante che la sentenza impugnata non spiega le ragioni in forza delle quali sarebbero state contrarie a buona fede le diffide stragiudiziali della
[..
[...] e nessun rilievo ha dato al fatto che la avesse Parte_3 Parte_1 tempestivamente adito il Tribunale delle Imprese.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha omesso di considerare che la condotta della Parte_1 ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede, costituiva la reazione agli atti asseritamente emulativi posti in essere dalla . CP_1
Tale condotta non aveva carattere puramente pretestuoso avendo ad essa fatto seguito l'esercizio dell'azione giudiziaria, né tale carattere può desumersi dall'avvenuto rigetto della domanda giusta sentenza n. 1709/2019 del Tribunale di
Catanzaro Sezione Imprese posto che, come sottolineato dall'appellante e come evidenziato nella stessa sentenza, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. promosso dalla veva così concluso “il sistema prefabbricato di allocazione di gusci Parte_1 per loculi prodotto dalla fornito alla Controparte_3 [...]
e da questa impiantato nel Cimitero Comunale di di Colle CP_1 CP_2
AN (…) rappresenti un'imitazione servile del sistema prefabbricato denominato A.D. BOX SYSTEM, destinato allo stesso impiego, realizzato dalla
(cfr. pag. 2 della citata sentenza), il che vale ad escludere la Parte_1 infondatezza prima facie della domanda della Parte_1
Inoltre non appare idoneo a connotare la condotta della n termini Parte_1 di antigiuridicità l'avvenuto invio della diffida alla e al CP_3 CP_2
avendo tale atto l'esclusiva finalità di ottenere l'interruzione
[...] dell'imitazione dei manufatti e dovendo, pertanto, necessariamente essere rivolto a chi produceva materialmente le strutture metalliche imitate e all'utilizzatore finale delle stesse.
In definitiva, la condotta dell'appellante, in quanto funzionale alla tutela delle proprie ragioni, non può qualificarsi come contraria ai doveri di buona fede e lealtà.
Oltretutto occorre considerare che, essendo l'obbligo che le parti hanno di osservare i doveri di correttezza e buona fede preordinato al corretto svolgimento delle diverse fasi del rapporto sostanziale, la violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. può assumere rilevanza per la risoluzione del rapporto soltanto se, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, pregiudica gli effetti giuridici ed economici del negozio (Cass. n. 11437/2002).
8 Nella specie, pacifico il regolare svolgimento del contratto di appalto stipulato tra la società appellata ed il la condotta della Controparte_2 Parte_1 nessuna incidenza ha avuto sull'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura inter partes.
Né d'altra parte si è al cospetto di un rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario nell'ambito del quale i doveri di correttezza e buona fede possono indurre ad individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto.
In ogni caso non è sufficiente allo scopo richiamare generici doveri di salvaguardia degli interessi della controparte, senza alcuna specificazione e prova dei comportamenti pregiudizievoli, della loro accessorietà rispetto al contratto di fornitura e dei loro concreti effetti lesivi per l'appellata.
Sulla scorta di quanto precede, può dunque concludersi nel senso che l'inadempimento posto dalla a fondamento della domanda di Controparte_1 risoluzione contrattuale non può ritenersi sussistente.
Esclusa la risoluzione, va accolta la domanda riconvenzionale di adempimento proposta dalla sia pure per la minor somma di €12.078,00 pari Parte_1
CP_ al corrispettivo dei 30 gusci realizzati dalla e non ritirati dalla Parte_1 nonostante l'invito rivoltole con lettera del 04.03.2014, difettando la prova
[...] della realizzazione degli ulteriori 58 gusci di cui l'appellante ha chiesto pure il pagamento. Sulla predetta somma vanno riconosciuti gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 31.03.2014.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la
[...]
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta società CP_1
e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 28
[...] settembre 2018, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1703/2018 pubblicata in data 23.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, della
[...] Controparte_1 somma di €12.078,00 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal 31.03.2014 al saldo;
c) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in €3.512,5 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Vetere dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1776/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Vetere;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Gallucci;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1703/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 23.07.2018, avente ad oggetto risoluzione contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con l'atto di appello”.
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
1 impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1 giudizio la chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del Parte_1 contratto di fornitura di gusci stipulato tra le parti in forza di scrittura privata del
03.02.2014, per impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile alla società convenuta, nonché per violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale. A fondamento della domanda deduceva che il con determina n. Controparte_2
3171/2013, aveva indetto una gara per la fornitura e posa in opera di n. 120 loculi cimiteriali prefabbricati, al cui esito la era risultata aggiudicataria, Controparte_1 stipulando contratto di appalto del 26.2.2014; che la società appaltatrice, per l'esecuzione dell'appalto, a sua volta concludeva, in data 3.2.2014, un contratto per la fornitura dei gusci in vetroresina con la che quest'ultima, Parte_1 inizialmente, forniva alla un solo guscio di dimensione standard, al Controparte_1 fine di consentire la costruzione della struttura in ferro sulla quale doveva poggiare il guscio in vetroresina, provvedendo, poi, alla consegna di ulteriori 32 gusci, regolarmente pagati;
che la con lettera del 25.02.2014, diffidava Parte_1 il a non provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Controparte_2 [...] per l'appalto, a sospendere l'esecuzione dei lavori ed a rimuovere le CP_1 strutture portanti i loculi cimiteriali dalla stessa costruiti, assumendo che vi fosse stata la violazione di un proprio diritto industriale poiché le strutture in ferro, destinate a ricevere i gusci, sarebbero state copiate da quelle prodotte dalla
[...]
che, in esito a tale comportamento, la con lettera del Parte_1 Controparte_1
05.03.2014 indirizzata alla società convenuta, chiedeva che venisse dichiarato risolto il contratto di fornitura stipulato tra le parti;
che seguivano ulteriori lettere, in data
10.3.2014 e 20.3.2014, indirizzate dalla al Comune di al Parte_1 CP_2 fine di disporre l'immediata rimozione delle strutture portanti in acciaio destinate ad accogliere i gusci forniti alla che le predette diffide della Controparte_1 [...] erano state inviate al solo scopo di nuocere alla società attrice che aveva Parte_1 rischiato di vedersi revocare l'appalto affidato dal tanto che lo Controparte_2 stesso era stato sospeso in attesa di chiarimenti sulla vicenda;
che, pertanto, sussisteva il diritto dell'attrice a conseguire la pronuncia di risoluzione del contratto
2 stipulato con la per fatto imputabile al creditore, nonché per Parte_1 violazione del generale obbligo di buona fede contrattuale.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza Parte_1 della domanda attorea, rilevando che non appariva configurabile alcuna impossibilità della prestazione, tale da comportare la risoluzione del contratto, atteso che la prestazione a cui era obbligata la consisteva nel pagamento della Controparte_1 somma di denaro pattuita a titolo di prezzo per la fornitura dei gusci;
che la
[...]
con la diffida inviata all'attrice, aveva esclusivamente preannunciato Parte_1
l'esercizio di un'azione a tutela dei propri diritti, alla quale, peraltro, non era seguita alcuna iniziativa da parte del appaltante rispetto al contratto Controparte_2 stipulato con la che, al contrario, il rapporto contrattuale intercorso Controparte_1 con la P.A. si era svolto regolarmente, sicchè la società convenuta aveva diritto ad ottenere l'adempimento del contratto stipulato in data 3.2.2014, al fine di conseguire il pagamento della restante somma di € 35.428,80 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n.
231/2002, a fronte della fornitura dei residui gusci che la non aveva Controparte_1 inteso ritirare, nonostante l'invito rivolto con nota del 4.3.2014, rispetto al quale avanzava domanda riconvenzionale. In subordine, qualora non fosse stata accolta la domanda di adempimento per sopravvenuta carenza di interesse all'esecuzione della prestazione, chiedeva che la società attrice fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di € 25.000,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo prova per testi, con sentenza n.
1526/2018 il Tribunale così statuiva: “1) accoglie la domanda proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di fornitura stipulato CP_1 tra la e la in forza di scrittura privata del Controparte_1 Parte_1
3.2.2014, per inadempimento della convenuta all'obbligo di buona fede ex art. 1375
c.c.; 2) rigetta le domande riconvenzionali di adempimento e di risarcimento del danno, formulate dalla 3) condanna la convenuta alla rifusione, Parte_1 in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio e di quello cautelare di sequestro conservativo che si liquidano in complessivi € 3.756,33, di cui € 243,83 per esborsi, € 2.417,50 per compensi professionali del presente giudizio ed €
1.095,00 per compensi professionali del procedimento cautelare, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
3 Segnatamente, il Tribunale innanzitutto riteneva che la non Controparte_1 avesse provato che le diffide inviate dalla avessero Parte_1 effettivamente impedito il regolare svolgimento del contratto di appalto stipulato tra la società attrice ed il per il quale era stata conclusa tra le parti Controparte_2 la fornitura dei gusci oggetto di causa, sicchè doveva escludersi l'oggettiva ed assoluta impossibilità della prestazione pecuniaria – avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della fornitura dei gusci – da parte della per fatto Controparte_1 imputabile alla società convenuta.
Con riguardo alla lamentata violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale da parte della il giudice di prime cure osservava che l'invio di una Parte_1 diffida, in data 25.2.2014, da parte della volta a preannunciare Parte_1
l'esercizio di azioni legali nei confronti della per violazione dei Controparte_1 diritti di proprietà industriale, in relazione ad una presunta imitazione servile dei prodotti dalla stessa commercializzati, e ad invitare il – ente Controparte_2 appaltante – a procedere alla sospensione cautelativa dei lavori, era qualificabile in termini di condotta contraria ai doveri di correttezza e lealtà, atta ad incidere sul rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa, tanto che la con Controparte_1 lettera raccomandata a.r. del 28.2.2014, aveva comunicato alla società convenuta di non volere più continuare il rapporto commerciale relativo alla fornitura dei gusci.
In particolare, riteneva il Tribunale che, a prescindere dalla circostanza che tale diffida non avesse, in concreto, pregiudicato il regolare svolgimento del contratto di appalto in corso tra la società attrice ed il l'avere prospettato Controparte_2 una violazione dei diritti di proprietà industriale in relazione alla struttura in ferro deputata ad ospitare i gusci in vetroresina, a mezzo di una lettera che era stata inviata sia al in qualità di ente appaltante, sia alla Controparte_2 Controparte_3
, ditta produttrice delle strutture in ferro utilizzate dalla
[...] CP_1
così da sollecitare la sospensione dei rapporti tra le parti, integrava un
[...] comportamento contrario ai doveri di buona fede a cui ciascuna delle parti doveva uniformarsi. Secondo il giudice di primo grado la diffidando la Parte_1
a rimuovere le strutture in acciaio realizzate per ospitare i gusci in Controparte_1 vetroresina e sollecitando il a sospendere i lavori, aveva posto Controparte_2 in essere una condotta contraria agli obblighi di lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto stipulato con la società attrice, in quanto diretta a compromettere il regolare svolgimento dell'appalto commissionato dall'ente pubblico;
la società
4 convenuta, infatti, ben avrebbe potuto tutelare i propri diritti dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, senza inviare le diffide sopra richiamate e preordinate ad invitare il ad adottare provvedimenti di sospensione del contratto di Controparte_2 appalto in corso con la Controparte_1
Il Tribunale pronunciava, quindi, la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra la e la in forza di scrittura privata del Controparte_1 Parte_1
3.2.2014, per inadempimento della convenuta all'obbligo di buona fede ex art. 1375
c.c., con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali di adempimento e di risarcimento del danno formulate dalla Parte_2
Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
[...]
28.09.2018, la denunciando: a) Violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 1375 c.c. e 124 C.P.I., erronea valutazione delle prove e vizio motivazionale. Deduceva l'appellante che la aveva imitato in modo CP_1 servile - addirittura anche per le cd. caratteristiche inessenziali (per come incontestabilmente acclarato dal C.T.U., in sede di istruzione preventiva) - le strutture in acciaio prodotte dalla per l'alloggio dei gusci oggetto di Parte_1 fornitura da parte della stessa e a fronte di tale condotta, Parte_1 evidentemente contraria ai principi di correttezza e buona fede, essa appellante aveva tentato, giustamente, di tutelare le proprie ragioni chiedendo alla , al CP_1 ed all' (ossia, a tutti i soggetti coinvolti, a vario Controparte_2 CP_3 titolo, nella pratica scorretta), di interrompere la condotta emulativa;
di fronte alla condotta illegittima della , anteriore rispetto all'azione difensiva della CP_1 la sentenza di primo grado - senza operare alcuna specifica e puntuale Parte_1 ponderazione e valutazione dei comportamenti posti in essere prima dalla CP_1
e, soltanto dopo, dalla – aveva ritenuto che a violare l'obbligo di
Parte_1 buona fede fosse stata proprio la he si era semplicemente limitata a
Parte_1 reagire all'antecedente scorrettezza altrui;
la sentenza impugnata non spiegava le ragioni in forza delle quali sarebbero state contrarie a buona fede le diffide stragiudiziali della e nessun rilievo aveva dato al fatto che la
Parte_1 veva tempestivamente adito il Tribunale delle Imprese;
la condotta
Parte_1 della non aveva riguardato il contratto oggetto di controversia ma
Parte_1
CP_ aveva costituito la giusta reazione originata da una gravissima scorrettezza della di chiara natura extra-contrattuale, in quanto posta in essere con la
[...] compiacenza di altra società (la , per una fornitura da eseguire ad un CP_3
5 Ente pubblico (il , ed avente ad oggetto, infine, delle strutture Controparte_2 in acciaio, pure prodotte dalla ma diverse dai gusci che, di contro, Parte_1 costituivano l'oggetto del contratto de quo; il giudice di prime cure, nell'addebitare alla di aver rivolto le proprie istanze anche nei confronti di terzi, Parte_1 aveva inoltre ignorato il disposto di cui all'art. 124 C.P.I. che attribuiva a colui che ritiene lesi i propri diritti industriali “l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità”; b) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1375 e
1455 c.c., erronea valutazione delle prove, carenza o insufficienza di motivazione.
Secondo l'appellante l'impugnata sentenza era illegittima nella parte in cui aveva ritenuto integrati gli estremi della risoluzione per inadempimento della
[...] all'obbligo di buona fede “sulla base di una valutazione comparativa Parte_1 dei comportamenti tenuti dalle due società nel corso del rapporto contrattuale”; il
Tribunale aveva omesso di procedere alla indicata valutazione comparativa avendo circoscritto la sua analisi solo ed esclusivamente alla condotta posta in essere dalla senza prendere in esame il precedente comportamento della Parte_1 CP_1
che aveva rappresentato la causa scatenante del contenzioso insorto tra le
[...] parti;
il Tribunale aveva inspiegabilmente ritenuto contraddittorio l'invito a ritirare i gusci formulato dalla on lettera del 04.03.2014, invece di ravvisare Parte_1 in esso un comportamento responsabile e conforme ai principi di buona fede;
inoltre il rifiuto di pagare la fattura n. 41/14 costituiva un'ulteriore dimostrazione dell'atteggiamento prevaricatore della;
il giudice di prime cure era CP_1 incorso in altro grave errore laddove aveva superficialmente osservato che “Tale valutazione prescinde dal merito della vicenda relativa alla violazione dei diritti di proprietà industriale per imitazione servile dei prodotti commercializzati dalla
in quanto a una tale valutazione doveva riconoscersi un ruolo Parte_1 centrale;
c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ad avviso dell'appellante la sentenza era illegittima nella parte in cui aveva condannato la al pagamento delle spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali Parte_1 ragioni per la compensazione. Sulla scorta di tali motivi chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, venisse rigettata la domanda di risoluzione proposta dalla ed accolta la domanda riconvenzionale formulata in primo grado Controparte_1
6 Con comparsa depositata il 20.12.2018 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 22.01.2019, la Corte fissava l'udienza del 13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente va dichiarata ammissibile la produzione documentale effettuata dalla con la compara conclusionale del 30.07.2025 involgendo CP_1 essa una sentenza pronunciata in data 23.09.2019 e dunque successivamente alla costituzione dell'appellata, sicchè trattandosi di atto formato dopo l'inizio del giudizio di appello, esso poteva essere prodotto nel corso del medesimo sino alla rimessione della causa in decisione.
2.2. Con l'atto di gravame l'appellante denuncia la violazione degli artt. 1375 e
1455 c.c., nonché l'erronea valutazione delle prove e il vizio di motivazione per non avere il giudice di prime cure considerato che la aveva imitato in modo CP_1 servile - addirittura anche per le cd. caratteristiche inessenziali (per come acclarato dal c.t.u. in sede di istruzione preventiva) - le strutture in acciaio prodotte dalla per l'alloggio dei gusci oggetto di fornitura da parte della stessa Parte_1
e che a fronte di tale condotta, evidentemente contraria ai principi di Parte_1 correttezza e buona fede, essa appellante aveva tentato di tutelare le proprie ragioni chiedendo alla , al ed all' (ossia, a tutti CP_1 Controparte_2 CP_3
i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella pratica scorretta), di interrompere la condotta emulativa. Deduce l'appellante che la sentenza impugnata non spiega le ragioni in forza delle quali sarebbero state contrarie a buona fede le diffide stragiudiziali della
[..
[...] e nessun rilievo ha dato al fatto che la avesse Parte_3 Parte_1 tempestivamente adito il Tribunale delle Imprese.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha omesso di considerare che la condotta della Parte_1 ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede, costituiva la reazione agli atti asseritamente emulativi posti in essere dalla . CP_1
Tale condotta non aveva carattere puramente pretestuoso avendo ad essa fatto seguito l'esercizio dell'azione giudiziaria, né tale carattere può desumersi dall'avvenuto rigetto della domanda giusta sentenza n. 1709/2019 del Tribunale di
Catanzaro Sezione Imprese posto che, come sottolineato dall'appellante e come evidenziato nella stessa sentenza, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. promosso dalla veva così concluso “il sistema prefabbricato di allocazione di gusci Parte_1 per loculi prodotto dalla fornito alla Controparte_3 [...]
e da questa impiantato nel Cimitero Comunale di di Colle CP_1 CP_2
AN (…) rappresenti un'imitazione servile del sistema prefabbricato denominato A.D. BOX SYSTEM, destinato allo stesso impiego, realizzato dalla
(cfr. pag. 2 della citata sentenza), il che vale ad escludere la Parte_1 infondatezza prima facie della domanda della Parte_1
Inoltre non appare idoneo a connotare la condotta della n termini Parte_1 di antigiuridicità l'avvenuto invio della diffida alla e al CP_3 CP_2
avendo tale atto l'esclusiva finalità di ottenere l'interruzione
[...] dell'imitazione dei manufatti e dovendo, pertanto, necessariamente essere rivolto a chi produceva materialmente le strutture metalliche imitate e all'utilizzatore finale delle stesse.
In definitiva, la condotta dell'appellante, in quanto funzionale alla tutela delle proprie ragioni, non può qualificarsi come contraria ai doveri di buona fede e lealtà.
Oltretutto occorre considerare che, essendo l'obbligo che le parti hanno di osservare i doveri di correttezza e buona fede preordinato al corretto svolgimento delle diverse fasi del rapporto sostanziale, la violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. può assumere rilevanza per la risoluzione del rapporto soltanto se, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, pregiudica gli effetti giuridici ed economici del negozio (Cass. n. 11437/2002).
8 Nella specie, pacifico il regolare svolgimento del contratto di appalto stipulato tra la società appellata ed il la condotta della Controparte_2 Parte_1 nessuna incidenza ha avuto sull'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura inter partes.
Né d'altra parte si è al cospetto di un rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario nell'ambito del quale i doveri di correttezza e buona fede possono indurre ad individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto.
In ogni caso non è sufficiente allo scopo richiamare generici doveri di salvaguardia degli interessi della controparte, senza alcuna specificazione e prova dei comportamenti pregiudizievoli, della loro accessorietà rispetto al contratto di fornitura e dei loro concreti effetti lesivi per l'appellata.
Sulla scorta di quanto precede, può dunque concludersi nel senso che l'inadempimento posto dalla a fondamento della domanda di Controparte_1 risoluzione contrattuale non può ritenersi sussistente.
Esclusa la risoluzione, va accolta la domanda riconvenzionale di adempimento proposta dalla sia pure per la minor somma di €12.078,00 pari Parte_1
CP_ al corrispettivo dei 30 gusci realizzati dalla e non ritirati dalla Parte_1 nonostante l'invito rivoltole con lettera del 04.03.2014, difettando la prova
[...] della realizzazione degli ulteriori 58 gusci di cui l'appellante ha chiesto pure il pagamento. Sulla predetta somma vanno riconosciuti gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 d.lgs. d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 31.03.2014.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la
[...]
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta società CP_1
e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 28
[...] settembre 2018, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1703/2018 pubblicata in data 23.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, della
[...] Controparte_1 somma di €12.078,00 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal 31.03.2014 al saldo;
c) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in €3.512,5 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Vetere dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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