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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 29/10/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 318/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F.[...]) Parte_3
(C.F. ) Parte_4 C.F._3
(C.F. ) Parte_5 C.F._4
CF ) Parte_6 C.F._5
C.F. ) Parte_7 C.F._6
(C.F. ) Parte_8 C.F._7
(C.F. ) Parte_9 C.F._8
(C.F. Parte_10 C.F._9
(C.F. ) Parte_11 C.F._10
(C.F. Parte_12 C.F._11
(C.F. ) Parte_13 C.F._12
C.F. ) Parte_14 C.F._13
(C.F. Parte_15 C.F._14
(C.F. Parte_16 C.F._15 elett.te dom. ti in Poggibonsi, Via del Commercio 25A, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Venezia,
CF: che li assiste, rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata C.F._16 all'atto di citazione, e che dichiara, ex art. 170 c.p.c., di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura all'indirizzo di posta elettronica pec:
Email_1
ATTORI contro
(C.F. , sito in Cervinia, Località Cielo Alto, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., Arch. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 Controparte_3 Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'avv. Daria Tkemaladze (C.F.
- che lo rappresenta e difende C.F._17 Email_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Adito Tribunale, respinta ogni avversa domanda, richiesta, eccezione, deduzione e conclusione così provveda:
1) Accertare l'annullabilità e l'invalidità della delibera del 18/11/2023 relativamente a tutti gli ODG;
2) Annullare il deliberato per quanto dimostrato in corso di causa;
3) Condannare il al pagamento delle spese, diritti, onorari del giudizio oltre IVA e CPA CP_1 come per legge da attribuire all'avvocato antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito,
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
Per le ragioni in atti;
In Rito
In via Pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario in forza della clausola arbitrale nel Regolamento del condominio con ogni conseguente pronuncia;
CP_1
In via Preliminare
Accertare e dichiarare la insanabile nullità dell'impugnazione avversaria e/o la violazione del diritto di difesa del convenuto, con ogni conseguenza di legge ivi comprese le conseguenti decadenze;
In ogni caso, accertare e dichiarare la carenza di interesse e/o di legittimazione attiva degli attori con riguardo a tutti o parte dei motivi addotti;
Nel merito
Respingere comunque tutte le domande formulate attoree e per l'effetto assolvere il Condominio esponente da ogni richiesta proposta nei suoi confronti;
In via Istruttoria
Ammettersi la documentazione in atti, nonché le istanze istruttorie tutte come dedotte in atti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali e ferma la condanna avversaria ex art. 96 C.p.c. per i motivi di cui in atto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2024 gli attori citavano il giudizio il CP_1
[...]
All'udienza del 23 luglio 2024 veniva fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensione della delibera assembleare impugnata, che veniva respinta con provvedimento riservato del 25 luglio
2024.
L'udienza ex art. 183 c.p.c. si svolgeva in data 5 novembre 2024 alla presenza dei soli difensori;
non poteva pertanto essere esperito il tentativo di conciliazione. Le parti avanzavano istanze istruttorie che venivano rigettate con provvedimento riservato del 7 novembre 2024; veniva fissata udienza di rimessione in discussione al 5 marzo 2025 (poi rinviata al 2.5.2025 su istanza delle parti) con concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori agiscono in giudizio per l'impugnazione della delibera condominiale del 18 novembre 2023 con cui veniva approvato il rendiconto consuntivo della gestione 2019/2020, della gestione 2022/23, ed il preventivo 2023/24, oltre alla nomina dell'amministratore e del consiglio. Gli attori chiedono l'annullamento della delibera in merito a tutti i punti posti all'o.d.g.
Gli attori esperivano la procedura di mediazione con esito negativo.
Gli attori lamentano:
- i vizi della convocazione allegando che la stessa non sarebbe stata inviata a tutti i condomini ed il mancato rispetto delle prescrizioni necessarie per la convocazione mista;
- vizi della deliberazione sui punti 1-3-4 all'o.d.g. per incertezza del quorum deliberativo (non essendo certo l'assenso dei votanti da remoto né la loro presenza);
- mancata produzione della documentazione relativa allo sconto in fattura ed alle delibere di cui ai punti 1-2-3-4-5;
- illegittimità della nomina di un comitato (e non di un consiglio).
Parte convenuta eccepiva l'incompetenza del Giudice Ordinario a favore del collegio arbitrale;
la carenza di legittimazione ed interesse in relazione ai presunti vizi di convocazione in quanto tutti gli attori erano presenti in assemblea;
l'infondatezza dei motivi in quanto, in relazione alla modalità mista: essa è stata prevista con modifica al regolamento condominiale (delibera del 11.2.2023) e nessun condomino si è opposto a che l'assemblea si svolgesse in tale modalità nel termine di giorni 7 previsto dal regolamento, in relazione alle presenze ed al quorum: le presenze sono indicate nel foglio presenze allegato al verbale, che indica espressamente i millesimi dei votanti a favore per ogni punto all'o.d.g., in relazione alle documentazione carente: essa era allegata alla convocazione, in merito alla decisione di non nominare i consiglieri: si tratterebbe di mera facoltà e non obbligo.
Ai fini della decisione si rileva come nel regolamento contrattuale, richiamato nell'atto di compravendita degli attori, sia presente, all'art. 7, una clausola compromissoria secondo cui le delibere assembleare possono essere impugnate ex lege “con obbligo al preventivo ricorso ad arbitrato rituale”. Secondo la Cassazione Civile, sez. I , 26/02/1981 , n. 1190, “È nulla, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. e, come tale, non è idonea a sottrarre la controversia alla cognizione del giudice, la clausola compromissoria per arbitrato rituale che non contenga la nomina degli arbitri, ovvero l'indicazione del numero di essi e del modo di nominarli”: La clausola compromissoria di cui all'art. 7 del regolamento del convenuto si ritiene pertanto nulla in quanto nulla dice sul numero e sui CP_1 criteri di nomina degli arbitri;
l'eccezione di difetto di giurisdizione andrà respinta.
In relazione agli asseriti vizi di convocazione si rileva come gli attori fossero presenti all'assemblea e che pertanto, nei loro confronti, la convocazione sia stata efficace. I condomini e Parte_6 Pt_16 risultano presenti per delega all'avv. Venezia come da documento n. 6 di parte convenuta e Pt_8 come dichiarato in atto di citazione secondo cui “i ricorrenti esprimevano voto contrario (omissis) il verbale di assemblea veniva letto in assemblea e consegnato nell'immediatezza”. Si ritiene infatti, come da giurisprudenza consolidata, che i vizi di convocazione non possano essere fatti valere dai condomini presenti in assemblea in quanto, in tal caso, gli eventuali vizi devono ritenersi sanati.
In relazione alla partecipazione di alcuni condomini da remoto ed al computo dei voti espressi si rileva come nel verbale dell'assemblea sia indicato espressamente - in merito ai vari punti all'o.d.g. - il nominativo dei condomini contrari e che pertanto possa chiaramente ricavarsi il nominativo dei condomini favorevoli per la verifica dei millesimi del quorum deliberativo. Risulta infatti agli atti come sia stato redatto verbale degli assenti e dei presenti, direttamente o per delega, con indicazione dei pagina 3 di 5 millesimi di proprietà di ciascun condomino;
in tal modo risulta possibile verificare i millesimi di competenza di ogni votante per la verifica del quorum. Risultano inoltre rispettate le normative relative alla modalità di convocazione e funzionamento dell'assemblea in forma mista;
peraltro gli attori non indicano sul punto alcuna particolare violazione se non, genericamente, la mancanza di dettaglio sulla presenza e sulle votazioni dei condomini collegati in videoconferenza.
In relazione all'asserita mancanza di documentazione a sostegno delle delibere, si ritiene come detta documentazione non debba essere inviata dal condominio unitamente all'avviso di convocazione ma debba essere messa a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta. Non risulta dagli atti di causa che i condomini abbiano richiesto di poter esaminare tale documentazione e che ciò sia stato negato dal . CP_1
I punti 1-2-3-4 all'o.d.g. risultano pertanto approvati con certezza del quorum deliberativo.
In merito alla nomina del consiglio si osserva come il regolamento taccia sul punto. L'art. 1130 bis c.c. prevede tuttavia che “L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”. Un comitato composto da soggetti estranei al condominio, invece, può essere costituito soltanto se previsto dal regolamento di condominio. Nel caso in esame la delibera prevede la nomina di un comitato composto da , e Pt_17 Per_1 Per_2
Dall'elenco dei condomini allegato al verbale soltanto il risulta condomino, mentre non si Per_2 ravvisano i nominativi né di né di La costituzione del comitato con due soggetti Pt_17 Per_1 estranei al andrà pertanto annullata. CP_1
Pertanto la domanda di annullamento delle delibere di cui ai punti 1-2-3-4 dovrà essere rigettata, ad eccezione della delibera di costituzione del comitato costituito da soggetti terzi al condominio, che dovrà essere accolta.
Il punto 5 all'o.d.g. risulta approvato all'unanimità dei presenti, pertanto anche dagli attori, con la conseguenza che gli stessi non possano chiederne l'annullamento essendo tale richiesta riservata agli assenti, ai dissenzienti ed agli astenuti così come previsto dall'art. 1137 c.c.
Il punto 6 all'o.d.g. non costituisce delibera in senso tecnico trattandosi di mera comunicazione da part dell'amministratore sulla richiesta di preventivi per adeguamento o sostituzione dell'impianto di ascensore.
Il punto 7 all'o.d.g., sebbene non indichi espressamente l'entità dei millesimi corrispondenti ai condomini favorevoli, indica il nominativo dei condomini contrari, rendendo pertanto possibile la verifica del quorum.
Il punto 8 all'o.d.g. non costituisce delibera in senso tecnico trattandosi di aggiornamento sulle varie controversie in cui è coinvolto il condominio.
Il punto 9 all'o.d.g., varie ed eventuali, riporta la dicitura “nulla da evidenziare”: non è stata assunta alcuna delibera.
La domanda di annullamento delle delibere di cui ai punti 5-6-7-8-9 all'o.d.g. dovrà essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice (stante la soccombenza su tutti i punti ad eccezione dell'annullamento della delibera di nomina del comitato). Visto il DM
55/2014 e succ. modif. le spese andranno liquidate in euro 300,00 per la fase di mediazione ed euro
3.809,00 per la fase giudiziale (con applicazione dei valori minimi dello scaglione alla luce dell'effettiva attività svolta e degli argomenti trattati), oltre esborsi, accessori e oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 4 di 5 dispone:
Annulla la delibera condominiale in relazione al punto 3 all'o.d.g. esclusivamente nella parte in cui nomina un comitato composto da soggetti estranei al condominio.
Rigetta la domanda di annullamento degli altri deliberati dell'assemblea del 18.11.2023.
Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.109,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a..
Aosta, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 318/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F.[...]) Parte_3
(C.F. ) Parte_4 C.F._3
(C.F. ) Parte_5 C.F._4
CF ) Parte_6 C.F._5
C.F. ) Parte_7 C.F._6
(C.F. ) Parte_8 C.F._7
(C.F. ) Parte_9 C.F._8
(C.F. Parte_10 C.F._9
(C.F. ) Parte_11 C.F._10
(C.F. Parte_12 C.F._11
(C.F. ) Parte_13 C.F._12
C.F. ) Parte_14 C.F._13
(C.F. Parte_15 C.F._14
(C.F. Parte_16 C.F._15 elett.te dom. ti in Poggibonsi, Via del Commercio 25A, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Venezia,
CF: che li assiste, rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata C.F._16 all'atto di citazione, e che dichiara, ex art. 170 c.p.c., di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura all'indirizzo di posta elettronica pec:
Email_1
ATTORI contro
(C.F. , sito in Cervinia, Località Cielo Alto, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., Arch. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 Controparte_3 Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'avv. Daria Tkemaladze (C.F.
- che lo rappresenta e difende C.F._17 Email_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Adito Tribunale, respinta ogni avversa domanda, richiesta, eccezione, deduzione e conclusione così provveda:
1) Accertare l'annullabilità e l'invalidità della delibera del 18/11/2023 relativamente a tutti gli ODG;
2) Annullare il deliberato per quanto dimostrato in corso di causa;
3) Condannare il al pagamento delle spese, diritti, onorari del giudizio oltre IVA e CPA CP_1 come per legge da attribuire all'avvocato antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito,
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
Per le ragioni in atti;
In Rito
In via Pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario in forza della clausola arbitrale nel Regolamento del condominio con ogni conseguente pronuncia;
CP_1
In via Preliminare
Accertare e dichiarare la insanabile nullità dell'impugnazione avversaria e/o la violazione del diritto di difesa del convenuto, con ogni conseguenza di legge ivi comprese le conseguenti decadenze;
In ogni caso, accertare e dichiarare la carenza di interesse e/o di legittimazione attiva degli attori con riguardo a tutti o parte dei motivi addotti;
Nel merito
Respingere comunque tutte le domande formulate attoree e per l'effetto assolvere il Condominio esponente da ogni richiesta proposta nei suoi confronti;
In via Istruttoria
Ammettersi la documentazione in atti, nonché le istanze istruttorie tutte come dedotte in atti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali e ferma la condanna avversaria ex art. 96 C.p.c. per i motivi di cui in atto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2024 gli attori citavano il giudizio il CP_1
[...]
All'udienza del 23 luglio 2024 veniva fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensione della delibera assembleare impugnata, che veniva respinta con provvedimento riservato del 25 luglio
2024.
L'udienza ex art. 183 c.p.c. si svolgeva in data 5 novembre 2024 alla presenza dei soli difensori;
non poteva pertanto essere esperito il tentativo di conciliazione. Le parti avanzavano istanze istruttorie che venivano rigettate con provvedimento riservato del 7 novembre 2024; veniva fissata udienza di rimessione in discussione al 5 marzo 2025 (poi rinviata al 2.5.2025 su istanza delle parti) con concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori agiscono in giudizio per l'impugnazione della delibera condominiale del 18 novembre 2023 con cui veniva approvato il rendiconto consuntivo della gestione 2019/2020, della gestione 2022/23, ed il preventivo 2023/24, oltre alla nomina dell'amministratore e del consiglio. Gli attori chiedono l'annullamento della delibera in merito a tutti i punti posti all'o.d.g.
Gli attori esperivano la procedura di mediazione con esito negativo.
Gli attori lamentano:
- i vizi della convocazione allegando che la stessa non sarebbe stata inviata a tutti i condomini ed il mancato rispetto delle prescrizioni necessarie per la convocazione mista;
- vizi della deliberazione sui punti 1-3-4 all'o.d.g. per incertezza del quorum deliberativo (non essendo certo l'assenso dei votanti da remoto né la loro presenza);
- mancata produzione della documentazione relativa allo sconto in fattura ed alle delibere di cui ai punti 1-2-3-4-5;
- illegittimità della nomina di un comitato (e non di un consiglio).
Parte convenuta eccepiva l'incompetenza del Giudice Ordinario a favore del collegio arbitrale;
la carenza di legittimazione ed interesse in relazione ai presunti vizi di convocazione in quanto tutti gli attori erano presenti in assemblea;
l'infondatezza dei motivi in quanto, in relazione alla modalità mista: essa è stata prevista con modifica al regolamento condominiale (delibera del 11.2.2023) e nessun condomino si è opposto a che l'assemblea si svolgesse in tale modalità nel termine di giorni 7 previsto dal regolamento, in relazione alle presenze ed al quorum: le presenze sono indicate nel foglio presenze allegato al verbale, che indica espressamente i millesimi dei votanti a favore per ogni punto all'o.d.g., in relazione alle documentazione carente: essa era allegata alla convocazione, in merito alla decisione di non nominare i consiglieri: si tratterebbe di mera facoltà e non obbligo.
Ai fini della decisione si rileva come nel regolamento contrattuale, richiamato nell'atto di compravendita degli attori, sia presente, all'art. 7, una clausola compromissoria secondo cui le delibere assembleare possono essere impugnate ex lege “con obbligo al preventivo ricorso ad arbitrato rituale”. Secondo la Cassazione Civile, sez. I , 26/02/1981 , n. 1190, “È nulla, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. e, come tale, non è idonea a sottrarre la controversia alla cognizione del giudice, la clausola compromissoria per arbitrato rituale che non contenga la nomina degli arbitri, ovvero l'indicazione del numero di essi e del modo di nominarli”: La clausola compromissoria di cui all'art. 7 del regolamento del convenuto si ritiene pertanto nulla in quanto nulla dice sul numero e sui CP_1 criteri di nomina degli arbitri;
l'eccezione di difetto di giurisdizione andrà respinta.
In relazione agli asseriti vizi di convocazione si rileva come gli attori fossero presenti all'assemblea e che pertanto, nei loro confronti, la convocazione sia stata efficace. I condomini e Parte_6 Pt_16 risultano presenti per delega all'avv. Venezia come da documento n. 6 di parte convenuta e Pt_8 come dichiarato in atto di citazione secondo cui “i ricorrenti esprimevano voto contrario (omissis) il verbale di assemblea veniva letto in assemblea e consegnato nell'immediatezza”. Si ritiene infatti, come da giurisprudenza consolidata, che i vizi di convocazione non possano essere fatti valere dai condomini presenti in assemblea in quanto, in tal caso, gli eventuali vizi devono ritenersi sanati.
In relazione alla partecipazione di alcuni condomini da remoto ed al computo dei voti espressi si rileva come nel verbale dell'assemblea sia indicato espressamente - in merito ai vari punti all'o.d.g. - il nominativo dei condomini contrari e che pertanto possa chiaramente ricavarsi il nominativo dei condomini favorevoli per la verifica dei millesimi del quorum deliberativo. Risulta infatti agli atti come sia stato redatto verbale degli assenti e dei presenti, direttamente o per delega, con indicazione dei pagina 3 di 5 millesimi di proprietà di ciascun condomino;
in tal modo risulta possibile verificare i millesimi di competenza di ogni votante per la verifica del quorum. Risultano inoltre rispettate le normative relative alla modalità di convocazione e funzionamento dell'assemblea in forma mista;
peraltro gli attori non indicano sul punto alcuna particolare violazione se non, genericamente, la mancanza di dettaglio sulla presenza e sulle votazioni dei condomini collegati in videoconferenza.
In relazione all'asserita mancanza di documentazione a sostegno delle delibere, si ritiene come detta documentazione non debba essere inviata dal condominio unitamente all'avviso di convocazione ma debba essere messa a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta. Non risulta dagli atti di causa che i condomini abbiano richiesto di poter esaminare tale documentazione e che ciò sia stato negato dal . CP_1
I punti 1-2-3-4 all'o.d.g. risultano pertanto approvati con certezza del quorum deliberativo.
In merito alla nomina del consiglio si osserva come il regolamento taccia sul punto. L'art. 1130 bis c.c. prevede tuttavia che “L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”. Un comitato composto da soggetti estranei al condominio, invece, può essere costituito soltanto se previsto dal regolamento di condominio. Nel caso in esame la delibera prevede la nomina di un comitato composto da , e Pt_17 Per_1 Per_2
Dall'elenco dei condomini allegato al verbale soltanto il risulta condomino, mentre non si Per_2 ravvisano i nominativi né di né di La costituzione del comitato con due soggetti Pt_17 Per_1 estranei al andrà pertanto annullata. CP_1
Pertanto la domanda di annullamento delle delibere di cui ai punti 1-2-3-4 dovrà essere rigettata, ad eccezione della delibera di costituzione del comitato costituito da soggetti terzi al condominio, che dovrà essere accolta.
Il punto 5 all'o.d.g. risulta approvato all'unanimità dei presenti, pertanto anche dagli attori, con la conseguenza che gli stessi non possano chiederne l'annullamento essendo tale richiesta riservata agli assenti, ai dissenzienti ed agli astenuti così come previsto dall'art. 1137 c.c.
Il punto 6 all'o.d.g. non costituisce delibera in senso tecnico trattandosi di mera comunicazione da part dell'amministratore sulla richiesta di preventivi per adeguamento o sostituzione dell'impianto di ascensore.
Il punto 7 all'o.d.g., sebbene non indichi espressamente l'entità dei millesimi corrispondenti ai condomini favorevoli, indica il nominativo dei condomini contrari, rendendo pertanto possibile la verifica del quorum.
Il punto 8 all'o.d.g. non costituisce delibera in senso tecnico trattandosi di aggiornamento sulle varie controversie in cui è coinvolto il condominio.
Il punto 9 all'o.d.g., varie ed eventuali, riporta la dicitura “nulla da evidenziare”: non è stata assunta alcuna delibera.
La domanda di annullamento delle delibere di cui ai punti 5-6-7-8-9 all'o.d.g. dovrà essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice (stante la soccombenza su tutti i punti ad eccezione dell'annullamento della delibera di nomina del comitato). Visto il DM
55/2014 e succ. modif. le spese andranno liquidate in euro 300,00 per la fase di mediazione ed euro
3.809,00 per la fase giudiziale (con applicazione dei valori minimi dello scaglione alla luce dell'effettiva attività svolta e degli argomenti trattati), oltre esborsi, accessori e oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 4 di 5 dispone:
Annulla la delibera condominiale in relazione al punto 3 all'o.d.g. esclusivamente nella parte in cui nomina un comitato composto da soggetti estranei al condominio.
Rigetta la domanda di annullamento degli altri deliberati dell'assemblea del 18.11.2023.
Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.109,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a..
Aosta, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
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