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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1219/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di LE, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1219 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] ); Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Mobilio per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
nato a [...] il [...] (C.F. ); E_ C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Celia per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nata a [...] il [...], ; Controparte_2 C.F._4 contumace;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LE n. 3665/2024, pubblicata il 11/07/2024 (azione revocatoria ordinaria).
CONCLUSIONI
Per gi appellanti: “accogliere il gravame proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tutte le domande proposte dall'attore con
l'atto introduttivo di lite del giudizio di prime cure inammissibili, improponibili ed
1 affette da nullità assoluta oltre che infondate in fatto e diritto;
condannare
l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio E_ grado di giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Per l'appellato “nel merito: rigettare, in quanto E_ inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da e Parte_2
confermando pertanto integralmente la sentenza n. Parte_3
3665/2024 resa “inter partes” dal Tribunale di LE, ora oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze legali del grado (oltre spese generali e cap), con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Celia, che dichiara d'essere antistatario”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore di due contratti E_ stipulati con atto pubblico del 28.10.2019: a) un contratto di “trasferimento di diritti in adempimento degli obblighi assunti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio” con l'ex moglie (di cui alla sentenza n. 1173/2019), con Parte_2 il quale ha trasferito al figlio minore la Controparte_3 Parte_1 nuda proprietà della quota del 50% di una porzione della palazzina in LE alla via N. Aversano n. 2 (pervenuta per successione testamentaria della genitrice e l'intera nuda proprietà della restante porzione di palazzina al Persona_1 primo piano (pervenuta per successione ab intestato dal genitore Parte_1
e successivo giudizio di divisione); b) un contratto di donazione, con il quale ha donato alla moglie un appartamento in Controparte_3 Controparte_2
LE alla via Arcangelo Rotunno n. 43.
Il giudice di primo grado espone, quanto alla legittimazione ad agire in revocatoria (la qualità di creditore del disponente), che ha E_ proposto, nei confronti del GE un'azione di riduzione di Controparte_3 disposizioni testamentarie della propria madre ( lesive della sua Persona_1 quota di legittima e di una pregressa donazione del 24.3.1994 di cui aveva beneficiato il GE di lire 260 milioni, rientrante nella Controparte_3 successione della genitrice ved. per il 50% del valore;
che Persona_1 _1 il processo è stato interrotto per la morte di , avvenuta il Controparte_3
10.11.2019; che, pertanto, il credito vantato da è rappresentato E_
2 dalla quota di legittima che gli spettava fin dall'apertura della successione della madre ed è sorto anteriormente agli atti dispositivi. Persona_1
Espone, quanto all'eventus damni, che è proprietario di un Controparte_3 immobile in LE alla via Roma n. 90 e della quota di 1/8 di un altro immobile in piazza Sedile del Campo n. 10; che, non risultando il valore dei beni residuati, deve ritenersi che gli atti dispositivi del 28.10.2019 siano idonei a determinare una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito alla legittima di che è onere del E_ debitore dimostrare, non solo di essere titolare di altri immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo sia di entità tale, all'epoca dell'atto di donazione, da essere sufficiente a garantire i creditori;
che la circostanza che l'immobile di via Rotunno risulti gravato da ipoteca non esclude, né la natura pregiudizievole dell'atto dispositivo, né la sua incidenza sul valore del bene, trattandosi di valutazioni da compiere in base ad un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria.
Quanto, poi, alla scientia damni, espone il giudice di prime cure che la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio a parte attrice per effetto della stipula delle donazioni si desume dall'anteriorità degli atti dispositivi del proprio patrimonio in favore della moglie e del figlio minore Controparte_2
rispetto alla nascita credito e alla proposizione nel 2014 Parte_1 del giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie e di divisione dei beni;
che
è suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche il trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro, al fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, non rappresentando l'adempimento di un obbligo scaduto ricadente nell'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c.; che anche il trasferimento di immobile realizzato da un genitore in favore della prole in conformità ai patti assunti in sede di separazione ha origine dalla libera determinazione del coniuge e non è un atto “dovuto”, non avendo i connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva”; che, infatti, il trasferimento della nuda proprietà della quota del 50% della palazzina sita in via Aversano nonché della restante porzione di palazzina al primo piano da parte del (defunto donante) in favore del figlio Controparte_3 minore deve considerarsi atto a titolo gratuito atteso che non emerge alcun corrispettivo in denaro, mentre si rileva che tale disposizione sia stata posta in
3 essere a titolo permutativo laddove l'ex moglie del defunto donante, Parte_2 si impegnava, a sua volta, a trasferirgli l'intera nuda proprietà dell'appartamento di via Rotunno (immobile oggetto dell'atto di donazione compiuto in favore della moglie in pari data), risultando, in ogni caso, privo di reale Controparte_2 giustificazione economica.
L'appello e propongono appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza e, con un primo motivo di impugnazione, avversano la qualità di creditore in capo a E_
Sostengono che nella causa di divisione ereditaria ha E_ dedotto un'aspettativa di credito per conguagli dell'eredità materna del tutto indeterminata, non risultando, né l'ammontare, né l'imputazione ai due coeredi
( e ); che, limitandosi a richiamare Parte_1 Controparte_3 genericamente la Ctu del giudizio di divisione ereditaria, l'attore non ha assolto all'onere di precisare gli elementi di fatto dell'aspettativa di credito vantata nei confronti di ciascuno dei due coeredi;
che la Ctu richiamata nell'atto di citazione
(redatta dall'ing. ) ha escluso il diritto di collazione della donazione Persona_2 di denaro di cui all'atto del 1994, trattandosi di donazione del padre non della de cuius;
che, pur considerando tale donazione come facente parte della massa fittizia, il credito da conguagli accertato dal Ctu in favore di sarebbe E_ all'attualità di € 18.964; che l'eventuale credito da conguaglio non può mai essere pari alla quota di legittima, considerato che lo stesso attore ha ammesso di aver ricevuto dal testamento di anche un immobile sito in Cava de' Persona_1
TI (oltre a metà degli arredi, mobili e argenti in comunione con il GE
ET); che, come evidenziato nella citazione nel giudizio di divisione, con il testamento olografo, la de cuius aveva nominato il nipote Parte_1 quale erede della quota disponibile di un terzo (a lei spettante), aveva attribuito pro- quota agli altri OT, a titolo di legato ( , , e Per_3 Per_4 Pt_1 Per_5
i gioielli di famiglia nella sua disponibilità, aveva lasciato al Persona_6 nipote ed al figlio la sua quota sulla Controparte_4 Controparte_3 villa sita in LE alla via N. Aversano n. 2 e all'altro figlio il E_ compendio immobiliare ubicato alla via Orilia 1 di Cava de' TI;
che è emerso di recente che è debitore (e non creditore) dell'eredità della E_ madre per conguagli dell'eredità paterna, poiché con sentenza n. 89/2007 confermata da Cass. n. 2011/29372, la Corte di Appello di LE, in parziale
4 riforma della sentenza Tribunale di LE 2249/2004, ha quantificato in €
45.576,99 il debito di nei confronti della sig.ra , E_ Persona_1 alla data di apertura della successione di senior del 1.10.1999, Parte_1 lievitati a € 76.571,71 (interessi e rivalutazione) alla data di apertura della successione dell'eredità Per_1
Nel secondo motivo di impugnazione, che censura l'eventus e la scientia damni
“con riferimento all'atto di transazione divorzile”, gli appellanti contrastano, anzitutto, l'affermazione della mancanza di una giustificazione economica del trasferimento della nuda proprietà a favore di , trattandosi Parte_1 dell'esecuzione delle condizioni economiche concordate dagli ex coniugi nella causa di divorzio all'esito di laboriose trattative, le quali Parte_4 prevedevano reciproche attribuzioni transattive avrebbe Controparte_3 trasferito al figlio minore , anziché all'ex moglie Parte_1 [...]
la quota del 50% della nuda proprietà della porzione di palazzina e intera Pt_2 nuda proprietà della restante porzione;
avrebbe trasferito Parte_2 contestualmente all'ex coniuge la nuda proprietà della Controparte_3 consistenza immobiliare facente parte del fabbricato in LE alla via Rotunno n.
43, pervenuta a e a per l'usufrutto, in virtù di atto Parte_2 Controparte_3 di compravendita del 30.5.2007); che l'atto di transazione divorzile non ha determinato un eventus damni in relazioni alle pretese avanzate da _1 nei confronti dei coeredi dell'eredità e
[...] Per_1 Controparte_3
, poiché il patrimonio di FR ET si è ridotto, da Parte_1 una parte, ma si è anche accresciuto, acquisendo la piena proprietà di dell'immobile di via Rotunno;
che il 50% della nuda proprietà disposta a favore di
[...]
ha ad oggetto solo la consistenza immobiliare censita nel foglio 61, Parte_1 part.lla n. 193 sub 4, sub 5 e sub 6, mentre la sentenza impugnata ha indicato il fol.
61, p.lla n. 193 sub 1 e sub 4, nonché sub 6 e sub 5; che la sentenza si basa sull'erroneo presupposto che i beni utilmente trasferiti per il 50% della nuda proprietà fossero quattro, invece di due.
In merito alla scientia damni, gli appellanti censurano la qualificazione di gratuità dell'atto di trasferimento in favore del figlio minore, trattandosi dell'oggetto di una permuta tra ex coniugi e, per il figlio, di una donazione indiretta di (che non è debitrice), la quale era consapevole che l'atto di Parte_2 transazione divorzile aveva lasciato il patrimonio di ampiamente Controparte_3 sufficiente a soddisfare il presunto credito di consistendo in E_
5 vari beni e immobili (l'immobile di via Rotunno del valore economico di €
342.000,00 permutato in favore di un negozio adibito a Controparte_3 ristorante nella pregiata via Roma n. 90 e una quota di immobile abitativo in piazza sedile del Campo).
Il terzo motivo, riferito alla donazione alla moglie , censura Controparte_2 la sentenza per aver considerato tale atto come parte della stessa vicenda negoziale, trattandosi, invece, di un atto distinto dal trasferimento immobiliare intercorso tra parti diverse in attuazione della transazione divorzile.
Con il quarto motivo, gli appellanti svolgono ulteriori critiche all'eventus damni, osservando che il patrimonio di al momento della sua Controparte_3 morte, nonostante gli atti compiuti in vita (prima la transazione divorzile e poi la donazione), era ampiamente sufficiente a garantire la lesione di legittima denunciata dal fratello;
che i beni immobili residui sono dotati di rendita catastale quattro volte superiore all'aspettativa di credito di (senza considerare che E_ egli è debitore e non creditore dell'eredità della madre); che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la perizia sui beni immobili, anziché ritenerla esplorativa e irrilevante;
che il patrimonio residuo è formato da immobili pervenuti dall'eredità del padre, noto a che nella causa di divisione l'immobile sito E_ in via Roma è indicato come superiore ad € 138.000,00 alla data del 1.10.1999.
La risposta dell'appellato costituitosi, risponde che il giudizio di riduzione delle E_ disposizioni testamentarie e divisione dei beni nei confronti degli aventi causa del defunto GE (il figlio e Controparte_3 Parte_3 CP_5
coniuge all'epoca del decesso) è ancora pendente;
che il suo diritto al
[...]
“conguaglio” (di cui anche la testatrice, nel corpo dell'olografo, riconosce la debenza) è consacrato nelle risultanze della Ctu espletata;
che per la configurabilità del pregiudizio (eventus damni) non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità; che gli appellanti non evidenziano che subito dopo l'atto compiuto con l'ex moglie l'immobile di via Rotunno è stato Parte_2 donato all'ultima moglie ( e che la nuda proprietà Controparte_5 dell'immobile di via Aversano, per effetto della “transazione divorzile”, è pervenuto al figlio senza versamento di alcun corrispettivo, sicché Parte_3
6 correttamente il Tribunale vi ha ravvisato una donazione indiretta;
che tra i due contratti vi è un collegamento funzionale, ravvisabile nel progetto dissipatorio attuato con le due donazioni compiute contestualmente per favorire l'ultimo figlio
( e l'ultima moglie convivente ( ); che i due Parte_3 Controparte_5 rogiti sono stati stipulati nello stesso giorno, quando era già Controparte_3 gravemente ammalato ed allettato, tant'è che gli altri due eredi CP_6
e (figli della prima moglie, entrambi avvocati) si sono affrettati a
[...] Per_4 rinunciare all'eredità, vista la pochezza dell'attivo e la notevole debitoria residua attestata dalle due ipoteche gravanti sull'immobile di via Rotunno, dagli oneri condominiali non versati per il terraneo di via Roma (oltre € 45 mila), mentre il presunto diritto ad 1/8 di proprietà su di un immobile sito in via Largo Campo in realtà non esiste (il vero appartamento fu alienato da molti anni Controparte_3 fa, mentre la trascrizione del diritto di 1/8 si riferisce ai diritti condominiali sull'ex alloggio del portiere).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello contrasta la legittimazione ad agire di _1 che, con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vuole preservare la
[...] garanzia patrimoniale del credito vantato nei confronti del fratello CP
(deceduto in data 10.11.2019, designando quale sua
[...] Controparte_2 erede testamentaria) per la lesione della sua quota di legittima sull'eredità della madre ( ). In particolare, ritiene di avere diritto Persona_1 E_ ad un conguaglio in denaro nei confronti di (e, dopo la sua Controparte_3 morte, dei suoi eredi) per reintegrare la sua quota di legittima sull'eredità della madre lesa dalle disposizioni testamentarie e da una donazione del 1994.
Il credito legittimante è oggetto di accertamento in un altro giudizio civile, proposto presso il Tribunale di LE (iscritta al R.G. n. 9912/2014), nel quale ha introdotto un'azione di riduzione delle disposizioni E_ testamentarie della madre e di una donazione del 24.3.1994. In quel giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha formulato due ipotesi.
La prima ipotesi riunisce alla massa ereditaria anche la donazione di denaro fatta
(non dalla madre ma) dal padre al figlio Persona_1 Parte_1
con atto pubblico del 24.3.1994 (£ 260.000.000). La donazione è Controparte_3 stata inclusa perché il donante era coniugato in regime di comunione legale.
Secondo questa prima ipotesi, la quota di legittima spettante a E_
(un terzo del patrimonio, ex art. 537 c.c.) deve essere reintegrata per un valore
7 “attualizzato” di € 113.525, ma solo in parte mediante un conguaglio di denaro a carico di (€ 18.864,00), mentre per il resto dovrebbe avvenire Controparte_3 mediante l'assegnazione di beni (metà del bene n. 3 già testato dalla de cuius a favore di e per cui il bene n. 3 rimarrebbe Controparte_3 E_ interamente attribuito a l'assegnazione dell'intero bene n. 4 già E_ legato dalla de cuius ai cinque OT , , , Persona_6 Per_3 Parte_1
, l'assegnazione del saldo di due conti correnti bancari per € Per_5 Per_4
20.472,00).
La seconda ipotesi, che esclude la donazione paterna, determina il valore della legittima da reintegrare in € 81.314,00 ma non prevede il pagamento di alcun conguaglio in denaro da parte di , bensì una diversa ripartizione Controparte_3 del bene n. 3 (per reintegrare il valore di € 14.062,00), l'assegnazione dell'intero bene n. 4 già testato dalla de cuius ai cinque OT , Persona_6 Per_3
, , (per reintegrare il valore di € 46.780,00) e Parte_1 Per_5 Per_4
l'assegnazione del bene n. 6 costituito dal saldo di due conti correnti bancari (per reintegrare il valore di € 20.472,00).
Da ciò si desume che il credito che legittima l'azione revocatoria, consistente nel conguaglio in denaro a carico di per reintegrare la quota di Controparte_3 legittima spettante a sussiste solo se si ritiene fondata la prima E_ ipotesi formulata dal Ctu (ossia, la riunione fittizia della donazione alla massa ereditaria) e nella misura di € 18.864,00. Il credito legittimante è, invece, insussistente se si ritiene fondata la seconda ipotesi (che esclude la donazione di denaro del 1994).
A prescindere dalla probabile fondatezza della seconda ipotesi (dato che il donante non è la madre , ma il padre , ed inoltre la Persona_1 Parte_1 loro comunione dei beni può, al più, far ricomprendere nella riunione fittizia la metà della somma donata, non l'intero), in ogni caso la sussistenza del credito per conguaglio in denaro è stata radicalmente esclusa dalla sentenza che ha definito il giudizio n. 9912/2014. Gli appellanti hanno prodotto, con la comparsa conclusionale depositata in data 3.6.20255, la sentenza del Tribunale di LE n.
2243/2025, pubblicata il 22.5.2025, che in primo grado ha rigettato la domanda di divisione e ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione proposta da _1
[...]
Orbene, la natura litigiosa del credito viene meno, e con essa la condizione dell'azione ex art. 20901 c.c., solo in presenza di un accertamento negativo del
8 credito con sentenza passata in giudicato. Permane, invece, anche nel caso in cui il credito sia sub iudice in secondo grado, in pendenza dell'appello avverso la sentenza che ha escluso la sussistenza del credito. Sebbene, in tal caso,
l'accertamento incidentale del credito a fini della revocatoria non possa prescindere dalla valutazione delle ragioni della decisione che sorreggono l'affermazione giudiziale di insussistenza del credito e delle censure svolte nei motivi di impugnazione. A tal fine, tre solo le opzioni nel giudizio ex art. 2901 c.c., evidenziate dalla Suprema Corte: a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione, sorreggendo la decisione con una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo (Cass., 18.5.2022, n. 16051); b) conformarsi alla decisione impugnata;
c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione (Cass., 21.11.2024, n. 30106).
La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione esperita da per la tutela della propria quota di legittima, “non E_ avendo manifestato, neppure implicitamente, la rinuncia al legato divisorio (con funzione perequativa) conferitogli dalla testatrice”. Il testamento, infatti, ha attribuito la quota di disponibile al nipote “sulla casa di LE alla Via Pt_1
Aversano”, assegnata al nipote e al figlio , ponendo a carico di Controparte_3 quest'ultimo l'obbligo di pagare a a conguaglio, la “differenza E_ di valore” rispetto alla casa di Cava de' TI, che “resterà a Per_7
( dovrà corrispondere a la differenza di valore”), quale CP Per_7 strumento di perequazione al quale questi non aveva rinunciato. Da tale sentenza risulta, perciò, solo un eventuale credito di nei confronti di E_
nella misura del conguaglio tra il valore della casa di Cava de' Controparte_3
TI ed il valore della casa di LE per la quota non disponibile attribuita a
. Il conguaglio integra un legato obbligatorio divisionis causa e si Controparte_3 sostanzia in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della disponibile, che viene acquisito dal legatario direttamente all'atto dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione e salva la facoltà di rinuncia. ha allegato alle note depositate il 30.6.2025 l'atto di appello E_ avverso la sentenza, con il quale deduce la nullità della sentenza “a sorpresa“, ex art. 101, comma 2, c.p.c. (primo motivo), la nullità per vizio di extrapetizione
9 (secondo motivo) e censura l'interpretazione delle disposizioni testamentarie (terzo e quarto motivo).
Dalle considerazioni che precedono risulta, da un lato, che la sussistenza del credito che ha dedotto in giudizio per legittimare la sua azione E_ revocatoria, consistente nel conguaglio in denaro a carico di per Controparte_3 la reintegrazione della quota di legittima, è esclusa dalla sentenza di primo grado che ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione di riduzione, rispetto alla quale i motivi di appello non presentano un grado di probabile fondatezza. Dall'altro lato, anche in caso di riforma della sentenza n. 2243/2025 e di accoglimento della domanda di riduzione, la seconda ipotesi formulata dal Ctu, maggiormente fondata rispetto alla prima, non prevede alcun credito di nei confronti E_ di (dei suoi eredi) per conguaglio in denaro della quota di Controparte_3 legittima.
Di qui la fondatezza del primo motivo di appello per insussistenza del credito che legittima l'azione revocatoria, il quale assorbe gli altri motivi di impugnazione, ed il rigetto delle domande ex art. 2901 c.c. proposte in primo grado nei giudizi riuniti n. 2684/2020 e n. 3423/2020.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma
1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di _1 al rimborso delle spese di secondo grado e degli onorari di difesa di
[...] entrambi i gradi in favore degli odierni appellanti, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
PQM
La Corte di Appello di LE, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1219/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte da E_
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i E_ gradi di giudizio in favore di e che Parte_1 Parte_2
10 liquida in € 804,00 per spese vive di secondo grado ed € 11.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 6.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
LE lì 22/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di LE, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1219 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] ); Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Mobilio per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
nato a [...] il [...] (C.F. ); E_ C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Celia per procura allegata alla comparsa di risposta;
, nata a [...] il [...], ; Controparte_2 C.F._4 contumace;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LE n. 3665/2024, pubblicata il 11/07/2024 (azione revocatoria ordinaria).
CONCLUSIONI
Per gi appellanti: “accogliere il gravame proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tutte le domande proposte dall'attore con
l'atto introduttivo di lite del giudizio di prime cure inammissibili, improponibili ed
1 affette da nullità assoluta oltre che infondate in fatto e diritto;
condannare
l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio E_ grado di giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Per l'appellato “nel merito: rigettare, in quanto E_ inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da e Parte_2
confermando pertanto integralmente la sentenza n. Parte_3
3665/2024 resa “inter partes” dal Tribunale di LE, ora oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze legali del grado (oltre spese generali e cap), con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Celia, che dichiara d'essere antistatario”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore di due contratti E_ stipulati con atto pubblico del 28.10.2019: a) un contratto di “trasferimento di diritti in adempimento degli obblighi assunti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio” con l'ex moglie (di cui alla sentenza n. 1173/2019), con Parte_2 il quale ha trasferito al figlio minore la Controparte_3 Parte_1 nuda proprietà della quota del 50% di una porzione della palazzina in LE alla via N. Aversano n. 2 (pervenuta per successione testamentaria della genitrice e l'intera nuda proprietà della restante porzione di palazzina al Persona_1 primo piano (pervenuta per successione ab intestato dal genitore Parte_1
e successivo giudizio di divisione); b) un contratto di donazione, con il quale ha donato alla moglie un appartamento in Controparte_3 Controparte_2
LE alla via Arcangelo Rotunno n. 43.
Il giudice di primo grado espone, quanto alla legittimazione ad agire in revocatoria (la qualità di creditore del disponente), che ha E_ proposto, nei confronti del GE un'azione di riduzione di Controparte_3 disposizioni testamentarie della propria madre ( lesive della sua Persona_1 quota di legittima e di una pregressa donazione del 24.3.1994 di cui aveva beneficiato il GE di lire 260 milioni, rientrante nella Controparte_3 successione della genitrice ved. per il 50% del valore;
che Persona_1 _1 il processo è stato interrotto per la morte di , avvenuta il Controparte_3
10.11.2019; che, pertanto, il credito vantato da è rappresentato E_
2 dalla quota di legittima che gli spettava fin dall'apertura della successione della madre ed è sorto anteriormente agli atti dispositivi. Persona_1
Espone, quanto all'eventus damni, che è proprietario di un Controparte_3 immobile in LE alla via Roma n. 90 e della quota di 1/8 di un altro immobile in piazza Sedile del Campo n. 10; che, non risultando il valore dei beni residuati, deve ritenersi che gli atti dispositivi del 28.10.2019 siano idonei a determinare una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, rendendo più difficile il soddisfacimento del credito alla legittima di che è onere del E_ debitore dimostrare, non solo di essere titolare di altri immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo sia di entità tale, all'epoca dell'atto di donazione, da essere sufficiente a garantire i creditori;
che la circostanza che l'immobile di via Rotunno risulti gravato da ipoteca non esclude, né la natura pregiudizievole dell'atto dispositivo, né la sua incidenza sul valore del bene, trattandosi di valutazioni da compiere in base ad un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria.
Quanto, poi, alla scientia damni, espone il giudice di prime cure che la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio a parte attrice per effetto della stipula delle donazioni si desume dall'anteriorità degli atti dispositivi del proprio patrimonio in favore della moglie e del figlio minore Controparte_2
rispetto alla nascita credito e alla proposizione nel 2014 Parte_1 del giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie e di divisione dei beni;
che
è suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche il trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro, al fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, non rappresentando l'adempimento di un obbligo scaduto ricadente nell'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c.; che anche il trasferimento di immobile realizzato da un genitore in favore della prole in conformità ai patti assunti in sede di separazione ha origine dalla libera determinazione del coniuge e non è un atto “dovuto”, non avendo i connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva”; che, infatti, il trasferimento della nuda proprietà della quota del 50% della palazzina sita in via Aversano nonché della restante porzione di palazzina al primo piano da parte del (defunto donante) in favore del figlio Controparte_3 minore deve considerarsi atto a titolo gratuito atteso che non emerge alcun corrispettivo in denaro, mentre si rileva che tale disposizione sia stata posta in
3 essere a titolo permutativo laddove l'ex moglie del defunto donante, Parte_2 si impegnava, a sua volta, a trasferirgli l'intera nuda proprietà dell'appartamento di via Rotunno (immobile oggetto dell'atto di donazione compiuto in favore della moglie in pari data), risultando, in ogni caso, privo di reale Controparte_2 giustificazione economica.
L'appello e propongono appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza e, con un primo motivo di impugnazione, avversano la qualità di creditore in capo a E_
Sostengono che nella causa di divisione ereditaria ha E_ dedotto un'aspettativa di credito per conguagli dell'eredità materna del tutto indeterminata, non risultando, né l'ammontare, né l'imputazione ai due coeredi
( e ); che, limitandosi a richiamare Parte_1 Controparte_3 genericamente la Ctu del giudizio di divisione ereditaria, l'attore non ha assolto all'onere di precisare gli elementi di fatto dell'aspettativa di credito vantata nei confronti di ciascuno dei due coeredi;
che la Ctu richiamata nell'atto di citazione
(redatta dall'ing. ) ha escluso il diritto di collazione della donazione Persona_2 di denaro di cui all'atto del 1994, trattandosi di donazione del padre non della de cuius;
che, pur considerando tale donazione come facente parte della massa fittizia, il credito da conguagli accertato dal Ctu in favore di sarebbe E_ all'attualità di € 18.964; che l'eventuale credito da conguaglio non può mai essere pari alla quota di legittima, considerato che lo stesso attore ha ammesso di aver ricevuto dal testamento di anche un immobile sito in Cava de' Persona_1
TI (oltre a metà degli arredi, mobili e argenti in comunione con il GE
ET); che, come evidenziato nella citazione nel giudizio di divisione, con il testamento olografo, la de cuius aveva nominato il nipote Parte_1 quale erede della quota disponibile di un terzo (a lei spettante), aveva attribuito pro- quota agli altri OT, a titolo di legato ( , , e Per_3 Per_4 Pt_1 Per_5
i gioielli di famiglia nella sua disponibilità, aveva lasciato al Persona_6 nipote ed al figlio la sua quota sulla Controparte_4 Controparte_3 villa sita in LE alla via N. Aversano n. 2 e all'altro figlio il E_ compendio immobiliare ubicato alla via Orilia 1 di Cava de' TI;
che è emerso di recente che è debitore (e non creditore) dell'eredità della E_ madre per conguagli dell'eredità paterna, poiché con sentenza n. 89/2007 confermata da Cass. n. 2011/29372, la Corte di Appello di LE, in parziale
4 riforma della sentenza Tribunale di LE 2249/2004, ha quantificato in €
45.576,99 il debito di nei confronti della sig.ra , E_ Persona_1 alla data di apertura della successione di senior del 1.10.1999, Parte_1 lievitati a € 76.571,71 (interessi e rivalutazione) alla data di apertura della successione dell'eredità Per_1
Nel secondo motivo di impugnazione, che censura l'eventus e la scientia damni
“con riferimento all'atto di transazione divorzile”, gli appellanti contrastano, anzitutto, l'affermazione della mancanza di una giustificazione economica del trasferimento della nuda proprietà a favore di , trattandosi Parte_1 dell'esecuzione delle condizioni economiche concordate dagli ex coniugi nella causa di divorzio all'esito di laboriose trattative, le quali Parte_4 prevedevano reciproche attribuzioni transattive avrebbe Controparte_3 trasferito al figlio minore , anziché all'ex moglie Parte_1 [...]
la quota del 50% della nuda proprietà della porzione di palazzina e intera Pt_2 nuda proprietà della restante porzione;
avrebbe trasferito Parte_2 contestualmente all'ex coniuge la nuda proprietà della Controparte_3 consistenza immobiliare facente parte del fabbricato in LE alla via Rotunno n.
43, pervenuta a e a per l'usufrutto, in virtù di atto Parte_2 Controparte_3 di compravendita del 30.5.2007); che l'atto di transazione divorzile non ha determinato un eventus damni in relazioni alle pretese avanzate da _1 nei confronti dei coeredi dell'eredità e
[...] Per_1 Controparte_3
, poiché il patrimonio di FR ET si è ridotto, da Parte_1 una parte, ma si è anche accresciuto, acquisendo la piena proprietà di dell'immobile di via Rotunno;
che il 50% della nuda proprietà disposta a favore di
[...]
ha ad oggetto solo la consistenza immobiliare censita nel foglio 61, Parte_1 part.lla n. 193 sub 4, sub 5 e sub 6, mentre la sentenza impugnata ha indicato il fol.
61, p.lla n. 193 sub 1 e sub 4, nonché sub 6 e sub 5; che la sentenza si basa sull'erroneo presupposto che i beni utilmente trasferiti per il 50% della nuda proprietà fossero quattro, invece di due.
In merito alla scientia damni, gli appellanti censurano la qualificazione di gratuità dell'atto di trasferimento in favore del figlio minore, trattandosi dell'oggetto di una permuta tra ex coniugi e, per il figlio, di una donazione indiretta di (che non è debitrice), la quale era consapevole che l'atto di Parte_2 transazione divorzile aveva lasciato il patrimonio di ampiamente Controparte_3 sufficiente a soddisfare il presunto credito di consistendo in E_
5 vari beni e immobili (l'immobile di via Rotunno del valore economico di €
342.000,00 permutato in favore di un negozio adibito a Controparte_3 ristorante nella pregiata via Roma n. 90 e una quota di immobile abitativo in piazza sedile del Campo).
Il terzo motivo, riferito alla donazione alla moglie , censura Controparte_2 la sentenza per aver considerato tale atto come parte della stessa vicenda negoziale, trattandosi, invece, di un atto distinto dal trasferimento immobiliare intercorso tra parti diverse in attuazione della transazione divorzile.
Con il quarto motivo, gli appellanti svolgono ulteriori critiche all'eventus damni, osservando che il patrimonio di al momento della sua Controparte_3 morte, nonostante gli atti compiuti in vita (prima la transazione divorzile e poi la donazione), era ampiamente sufficiente a garantire la lesione di legittima denunciata dal fratello;
che i beni immobili residui sono dotati di rendita catastale quattro volte superiore all'aspettativa di credito di (senza considerare che E_ egli è debitore e non creditore dell'eredità della madre); che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la perizia sui beni immobili, anziché ritenerla esplorativa e irrilevante;
che il patrimonio residuo è formato da immobili pervenuti dall'eredità del padre, noto a che nella causa di divisione l'immobile sito E_ in via Roma è indicato come superiore ad € 138.000,00 alla data del 1.10.1999.
La risposta dell'appellato costituitosi, risponde che il giudizio di riduzione delle E_ disposizioni testamentarie e divisione dei beni nei confronti degli aventi causa del defunto GE (il figlio e Controparte_3 Parte_3 CP_5
coniuge all'epoca del decesso) è ancora pendente;
che il suo diritto al
[...]
“conguaglio” (di cui anche la testatrice, nel corpo dell'olografo, riconosce la debenza) è consacrato nelle risultanze della Ctu espletata;
che per la configurabilità del pregiudizio (eventus damni) non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità; che gli appellanti non evidenziano che subito dopo l'atto compiuto con l'ex moglie l'immobile di via Rotunno è stato Parte_2 donato all'ultima moglie ( e che la nuda proprietà Controparte_5 dell'immobile di via Aversano, per effetto della “transazione divorzile”, è pervenuto al figlio senza versamento di alcun corrispettivo, sicché Parte_3
6 correttamente il Tribunale vi ha ravvisato una donazione indiretta;
che tra i due contratti vi è un collegamento funzionale, ravvisabile nel progetto dissipatorio attuato con le due donazioni compiute contestualmente per favorire l'ultimo figlio
( e l'ultima moglie convivente ( ); che i due Parte_3 Controparte_5 rogiti sono stati stipulati nello stesso giorno, quando era già Controparte_3 gravemente ammalato ed allettato, tant'è che gli altri due eredi CP_6
e (figli della prima moglie, entrambi avvocati) si sono affrettati a
[...] Per_4 rinunciare all'eredità, vista la pochezza dell'attivo e la notevole debitoria residua attestata dalle due ipoteche gravanti sull'immobile di via Rotunno, dagli oneri condominiali non versati per il terraneo di via Roma (oltre € 45 mila), mentre il presunto diritto ad 1/8 di proprietà su di un immobile sito in via Largo Campo in realtà non esiste (il vero appartamento fu alienato da molti anni Controparte_3 fa, mentre la trascrizione del diritto di 1/8 si riferisce ai diritti condominiali sull'ex alloggio del portiere).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello contrasta la legittimazione ad agire di _1 che, con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vuole preservare la
[...] garanzia patrimoniale del credito vantato nei confronti del fratello CP
(deceduto in data 10.11.2019, designando quale sua
[...] Controparte_2 erede testamentaria) per la lesione della sua quota di legittima sull'eredità della madre ( ). In particolare, ritiene di avere diritto Persona_1 E_ ad un conguaglio in denaro nei confronti di (e, dopo la sua Controparte_3 morte, dei suoi eredi) per reintegrare la sua quota di legittima sull'eredità della madre lesa dalle disposizioni testamentarie e da una donazione del 1994.
Il credito legittimante è oggetto di accertamento in un altro giudizio civile, proposto presso il Tribunale di LE (iscritta al R.G. n. 9912/2014), nel quale ha introdotto un'azione di riduzione delle disposizioni E_ testamentarie della madre e di una donazione del 24.3.1994. In quel giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha formulato due ipotesi.
La prima ipotesi riunisce alla massa ereditaria anche la donazione di denaro fatta
(non dalla madre ma) dal padre al figlio Persona_1 Parte_1
con atto pubblico del 24.3.1994 (£ 260.000.000). La donazione è Controparte_3 stata inclusa perché il donante era coniugato in regime di comunione legale.
Secondo questa prima ipotesi, la quota di legittima spettante a E_
(un terzo del patrimonio, ex art. 537 c.c.) deve essere reintegrata per un valore
7 “attualizzato” di € 113.525, ma solo in parte mediante un conguaglio di denaro a carico di (€ 18.864,00), mentre per il resto dovrebbe avvenire Controparte_3 mediante l'assegnazione di beni (metà del bene n. 3 già testato dalla de cuius a favore di e per cui il bene n. 3 rimarrebbe Controparte_3 E_ interamente attribuito a l'assegnazione dell'intero bene n. 4 già E_ legato dalla de cuius ai cinque OT , , , Persona_6 Per_3 Parte_1
, l'assegnazione del saldo di due conti correnti bancari per € Per_5 Per_4
20.472,00).
La seconda ipotesi, che esclude la donazione paterna, determina il valore della legittima da reintegrare in € 81.314,00 ma non prevede il pagamento di alcun conguaglio in denaro da parte di , bensì una diversa ripartizione Controparte_3 del bene n. 3 (per reintegrare il valore di € 14.062,00), l'assegnazione dell'intero bene n. 4 già testato dalla de cuius ai cinque OT , Persona_6 Per_3
, , (per reintegrare il valore di € 46.780,00) e Parte_1 Per_5 Per_4
l'assegnazione del bene n. 6 costituito dal saldo di due conti correnti bancari (per reintegrare il valore di € 20.472,00).
Da ciò si desume che il credito che legittima l'azione revocatoria, consistente nel conguaglio in denaro a carico di per reintegrare la quota di Controparte_3 legittima spettante a sussiste solo se si ritiene fondata la prima E_ ipotesi formulata dal Ctu (ossia, la riunione fittizia della donazione alla massa ereditaria) e nella misura di € 18.864,00. Il credito legittimante è, invece, insussistente se si ritiene fondata la seconda ipotesi (che esclude la donazione di denaro del 1994).
A prescindere dalla probabile fondatezza della seconda ipotesi (dato che il donante non è la madre , ma il padre , ed inoltre la Persona_1 Parte_1 loro comunione dei beni può, al più, far ricomprendere nella riunione fittizia la metà della somma donata, non l'intero), in ogni caso la sussistenza del credito per conguaglio in denaro è stata radicalmente esclusa dalla sentenza che ha definito il giudizio n. 9912/2014. Gli appellanti hanno prodotto, con la comparsa conclusionale depositata in data 3.6.20255, la sentenza del Tribunale di LE n.
2243/2025, pubblicata il 22.5.2025, che in primo grado ha rigettato la domanda di divisione e ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione proposta da _1
[...]
Orbene, la natura litigiosa del credito viene meno, e con essa la condizione dell'azione ex art. 20901 c.c., solo in presenza di un accertamento negativo del
8 credito con sentenza passata in giudicato. Permane, invece, anche nel caso in cui il credito sia sub iudice in secondo grado, in pendenza dell'appello avverso la sentenza che ha escluso la sussistenza del credito. Sebbene, in tal caso,
l'accertamento incidentale del credito a fini della revocatoria non possa prescindere dalla valutazione delle ragioni della decisione che sorreggono l'affermazione giudiziale di insussistenza del credito e delle censure svolte nei motivi di impugnazione. A tal fine, tre solo le opzioni nel giudizio ex art. 2901 c.c., evidenziate dalla Suprema Corte: a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione, sorreggendo la decisione con una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo (Cass., 18.5.2022, n. 16051); b) conformarsi alla decisione impugnata;
c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione (Cass., 21.11.2024, n. 30106).
La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione esperita da per la tutela della propria quota di legittima, “non E_ avendo manifestato, neppure implicitamente, la rinuncia al legato divisorio (con funzione perequativa) conferitogli dalla testatrice”. Il testamento, infatti, ha attribuito la quota di disponibile al nipote “sulla casa di LE alla Via Pt_1
Aversano”, assegnata al nipote e al figlio , ponendo a carico di Controparte_3 quest'ultimo l'obbligo di pagare a a conguaglio, la “differenza E_ di valore” rispetto alla casa di Cava de' TI, che “resterà a Per_7
( dovrà corrispondere a la differenza di valore”), quale CP Per_7 strumento di perequazione al quale questi non aveva rinunciato. Da tale sentenza risulta, perciò, solo un eventuale credito di nei confronti di E_
nella misura del conguaglio tra il valore della casa di Cava de' Controparte_3
TI ed il valore della casa di LE per la quota non disponibile attribuita a
. Il conguaglio integra un legato obbligatorio divisionis causa e si Controparte_3 sostanzia in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della disponibile, che viene acquisito dal legatario direttamente all'atto dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione e salva la facoltà di rinuncia. ha allegato alle note depositate il 30.6.2025 l'atto di appello E_ avverso la sentenza, con il quale deduce la nullità della sentenza “a sorpresa“, ex art. 101, comma 2, c.p.c. (primo motivo), la nullità per vizio di extrapetizione
9 (secondo motivo) e censura l'interpretazione delle disposizioni testamentarie (terzo e quarto motivo).
Dalle considerazioni che precedono risulta, da un lato, che la sussistenza del credito che ha dedotto in giudizio per legittimare la sua azione E_ revocatoria, consistente nel conguaglio in denaro a carico di per Controparte_3 la reintegrazione della quota di legittima, è esclusa dalla sentenza di primo grado che ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione di riduzione, rispetto alla quale i motivi di appello non presentano un grado di probabile fondatezza. Dall'altro lato, anche in caso di riforma della sentenza n. 2243/2025 e di accoglimento della domanda di riduzione, la seconda ipotesi formulata dal Ctu, maggiormente fondata rispetto alla prima, non prevede alcun credito di nei confronti E_ di (dei suoi eredi) per conguaglio in denaro della quota di Controparte_3 legittima.
Di qui la fondatezza del primo motivo di appello per insussistenza del credito che legittima l'azione revocatoria, il quale assorbe gli altri motivi di impugnazione, ed il rigetto delle domande ex art. 2901 c.c. proposte in primo grado nei giudizi riuniti n. 2684/2020 e n. 3423/2020.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma
1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di _1 al rimborso delle spese di secondo grado e degli onorari di difesa di
[...] entrambi i gradi in favore degli odierni appellanti, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
PQM
La Corte di Appello di LE, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1219/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte da E_
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i E_ gradi di giudizio in favore di e che Parte_1 Parte_2
10 liquida in € 804,00 per spese vive di secondo grado ed € 11.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 6.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
LE lì 22/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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