Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/05/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Mercadante, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Ludovico Bianchini, 26;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
avverso
il silenzio serbato sull’istanza di rilascio di titolo di viaggio per stranieri acquisita dalla Questura di Napoli il 06.02.2024;
e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 6 marzo 2025 e depositato il 7 marzo 2025, il ricorrente espone che: - è titolare di status di protezione sussidiaria accertato e riconosciuto dal Tribunale di Napoli con decreto del 17.06.2022; - ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di Napoli tentava di prenotare un appuntamento per il rilascio del titolo di viaggio per stranieri attraverso il portale ministeriale, senza successo; - rivoltosi al precedente difensore, il ricorrente istava per la calendarizzazione di appuntamento per acquisizione della pratica relativa al titolo di viaggio il 27.09.2023, sollecitando l’appuntamento con pec del 16.11.2023; - ottenuto appuntamento per il 06.02.2024, in tale data la pratica era acquisita previa consegna del bollettino, della dichiarazione consolare maliana dalla quale si evince che non è possibile rilasciare passaporto al ricorrente, nonché certificato di residenza; - il ricorrente si recava più volte in Questura per conoscere lo stato della pratica, tuttavia, era sempre invitato ad attendere; - anche il difensore sollecitava la definizione della stessa con sollecito del 9 agosto 2024; - ad oggi, l’amministrazione non ha ancora concluso il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo di viaggio sebbene siano decorsi i tempi ex lege previsti per la conclusione del procedimento.
Di qui la proposizione del presente ricorso ex art. 117 c.p.a., con cui il ricorrente chiede che, previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, questo Tar ordini alla P.A. di concludere il procedimento amministrativo a sé riferito.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha chiesto che sul presente giudizio venga dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l’amministrazione avrebbe concluso il procedimento in questione rilasciando al ricorrente il titolo di viaggio richiesto.
Il ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando, tra l’altro, che non è stato neppure convocato per la consegna del titolo.
Ritiene il collegio che, nel peculiare caso di specie, non sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere e che il ricorso avverso il silenzio proposto dal ricorrente vada accolto, considerato che il termine per la conclusione del procedimento è ampiamente decorso e che l’amministrazione non ha adeguatamente comprovato l’avvenuto rilascio del titolo di viaggio richiesto dal ricorrente (l’amministrazione si è invero limitata a depositare una mera schermata ad uso interno).
Va, quindi, ordinato alla Questura di Napoli di provvedere sull’istanza del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore.
In accoglimento della domanda del ricorrente, per il caso di ulteriore inerzia, si nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, il quale, allo spirare del termine per l’adempimento da parte della Questura di Napoli, su istanza del ricorrente, si insedierà e darà attuazione alla presente sentenza nei successivi trenta giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Questura di Napoli di provvedere sull’istanza del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore.
Nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.