TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1052/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
LEMBO GIANLUIGI, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 31.07.2023 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1583/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare che lo stato patologico della Signora è tale da integrare i presupposti per la concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge nr. 18 del 12.02.1980 nonché per il riconoscimento di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge 104/90 e, per l'effetto, riconoscere mediante sentenza l'indennità di accompagnamento ed i benefici di cui alla Legge
104/92 art. 3, comma 3, a far data dalla domanda amministrativa, così come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 05.06.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Lupus eritematoso sistemico con manifestazioni articolari. • Fibrosi polmonare con lieve insufficienza respiratoria. • Sindrome ansiosa in iniziale decadimento cognitivo senile • Ipertensione arteriosa scarsamente controllata farmacologicamente •
Artrosi polidistrettuale con marcata limitazione della deambulazione • Recente frattura della spalla destra con rigidità articolare”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Per quanto detto si ritiene che , di anni 83, presenta un complesso morboso tale da Parte_1 determinare la totale e permanente inabilità e la necessità di assistenza continua non essendo autonoma nel compimento degli atti quotidiani della vita e, quindi, ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° Ottobre 2023; da tale data è soggetto portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e alla condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data Parte_1 dal 01.10.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, CP_1 in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01.07.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1052/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
LEMBO GIANLUIGI, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 31.07.2023 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1583/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare che lo stato patologico della Signora è tale da integrare i presupposti per la concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge nr. 18 del 12.02.1980 nonché per il riconoscimento di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge 104/90 e, per l'effetto, riconoscere mediante sentenza l'indennità di accompagnamento ed i benefici di cui alla Legge
104/92 art. 3, comma 3, a far data dalla domanda amministrativa, così come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 05.06.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Lupus eritematoso sistemico con manifestazioni articolari. • Fibrosi polmonare con lieve insufficienza respiratoria. • Sindrome ansiosa in iniziale decadimento cognitivo senile • Ipertensione arteriosa scarsamente controllata farmacologicamente •
Artrosi polidistrettuale con marcata limitazione della deambulazione • Recente frattura della spalla destra con rigidità articolare”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Per quanto detto si ritiene che , di anni 83, presenta un complesso morboso tale da Parte_1 determinare la totale e permanente inabilità e la necessità di assistenza continua non essendo autonoma nel compimento degli atti quotidiani della vita e, quindi, ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° Ottobre 2023; da tale data è soggetto portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e alla condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data Parte_1 dal 01.10.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, CP_1 in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01.07.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3