TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile III, in persona del giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 51193 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015
TRA
(già Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte, 39 presso lo studio dell'Avv.to VARI' PASQUALE, che la rappresenta e difende
ATTORE – ESECUTANTE OPPOSTO –
E
elettivamente domiciliata in Roma, Via Massa San COroparte_1
Giuliano presso lo studio dell'Avv. PENNAZZI GIANLUCA, che l rappresenta e difende giusta procura
- CONVENUTO ESECUTATO OPPONENTE-
elettivamente COroparte_2 domiciliata in Roma esso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n. 21e rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Carla Attanasio
CONVENUTO – COroparte_3 elettivamente domiciliata in Roma presso l
[...]
'Avvocatura METROPOLITANA sita nella sede provinciale di Roma, via Cesare Beccaria, 29 e rappresentata e difesa dall'Avv. Angela
Raimondo
CONVENUTO – COroparte_4
elettivamente domiciliata in Roma Via Calderon De la Barca
[...]
87 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Del Prete
CONVENUTO –
[...] elettivamente domiciliata in , Piazza G. COroparte_5 CP_5
Marconi, 3 presso lo studio degli Avv.ti Caterina Albesano e
Massimiliano Graziani che lo rappresentano e difendono
CONVENUTO – COroparte_6
(già )
[...] COroparte_7
CONTUMACE
CHIAMATO IN CAUSA- TERZO CP_8
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione n.rge 80986/2014
CONCLUSIONI: ”Voglia l'II.mo Giudice adito dichiarare inammissibile ovvero, in subordine, infondata (in ragione dell'insussistenza dei pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente) l'opposizione spiegata da avverso CP_9 il ppt n. 0972014817305 e dichiarare la legittimità dell'esecuzione intrapresa da con il ppt opposto Parte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato
(oggi ha Parte_2 Parte_1 riassunto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. rubricata al n.rge 80986 del 2014 proposta dalla società al avverso la procedura di pignoramento COroparte_1 presso terzi avviata nei suoi confronti dall'ente concessionario a norma dell'art. 72 bis dpr 602 del 1973 per il recupero forzoso di
€ 1785747,90 dovuti a titolo di tributi, sanzioni amministrative e contributi previdenziali. Deducendo il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti tributari e l'infondatezza dell'opposizione non essendo comprovato l'asserito pagamento degli importi dovuti, ha chiesto dichiararsi la legittimità dell'intrapresa esecuzione ed il rigetto dell'opposizione.
Si è costituita la società convenuta opponente eccependo la nullità della notifica dell'atto di pignoramento e nel merito, ferma la giurisdizione del giudice ordinario, ribadendo l'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento e per compensazione con propri crediti di imposta.
Si sono costituiti gli enti impositori in epigrafe indicati instando per il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c e disposta l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 16.12.2021 nei confronti del terzo pignorato quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione il 24.10.2024, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del terzo pignorato
CO
(già in quanto non costituito pur COroparte_10 ritualmente citato
La domanda è parzialmente fondata.
In primo luogo deve premettersi che il thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum" (Sez. 3 -
, Sentenza n. 7163 del 10/03/2023) e che ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Motivo per il quale, il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico
"petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto
(Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013).
Da quanto premesso consegue l'inammissibilità, da un lato, del motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativo al vizio di notifica dell'atto di pignoramento in quanto avanzato solo in sede di merito e non anche nella precedente fase cautelare e dall'altro l'inammissibilità delle questione afferente compensazione delle somme versate dal debitore esecutato prospettata in sede di merito dall' senza che tale questione CP_11 sia invero mai stata prospettata né anche solo genericamente allegata in punto di fatto dal debitore opponente in sede sommaria.
La questione dunque attiene unicamente alla verifica della fondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento delle somme richieste dedotta dall'opponente.
Sul punto occorre innanzitutto osservare, in ordine al profilo della giurisdizione del giudice adito con riguardo ai crediti erariali di natura tributaria, che i confini relativi alla proponibilità nell'ambito della giurisdizione ordinaria dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., originariamente delineati dall'art. 57, lett. b), D.P.R. n. 602/1973, sono stati oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, in conseguenza della quale è necessario distinguere fra: le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – ovvero in costanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/73, per i quali gli artt. 2 e 19 D. Lgs. 546/1992 stabiliscono la giurisdizione del Giudice tributario ed un termine perentorio (di
60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la C.T.P.; le cause estintive o modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali la Corte Costituzionale stabilisce la competenza del
Giudice Ordinario.
In linea con tale orientamento, con ordinanza n. 7822/2020 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono inoltre intervenute in materia, enunciando il seguente principio di diritto: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria”.
Il caso che ci occupa, nel quale è stata allegata (e in parte comprovata) una causa estintiva del credito erariale successiva alle cartelle di pagamento e per taluni importi alla data di notifica dell'atto di pignoramento dell'12 novembre 2014, ricade senza dubbio nella giurisdizione ordinaria, in applicazione dei suestesi principi giurisprudenziali.
Nel merito, l'eccezione di estinzione per intervenuto pagamento è parzialmente fondata.
L'atto di pignoramento ex art. 72 bis dpr 602 del 1973 risulta fondato sulle seguenti cartelle di pagamento aventi ad oggetto in parte crediti tributari ed in parte crediti vantati a titolo di sanzioni amministrative ed infine su un avviso di addebito relativo ad omesso versamento di contributi previdenziali: le cartelle nn.097 20130280811289000, 09720130340660837000,
09720140011564144000, 09720140056875764000, 09720140071470090000,
09720140071470191000, 09720140084906267000, 09720140092594640000,
09720140210569584001, 39720130024561108000.
Di esse risulta essere stata fornita la prova del pagamento, mediante produzione in giudizio di copia della quietanza di pagamento, non contestata, solo in relazione ai seguenti titoli: cartella n. 09720130340660837000 notificata 31.12.2013 di €
386592,60, importo pagato il 28.10.2014 (all.- 6, 7 del ricorso in opposizione;
cartella 09720140071470090000 notificata il 06 aprile del 2014 di
€ 855,03, importo pagato il 06 maggio 2014 (all.ti 10,11); cartella n. 09720140210569584001 notificata il 31.07.2014 di €
1350,97, importo corrisposto in data 8 sett. 2014 (all.ti 16 ,17); ed avviso di addebito n. 39720130024561108000 notificato il
12.02.2014 di € 49574,41, importo versato il 18.10.2014 all.ti 18
19)
La mancata produzione in giudizio di ulteriori quietanze di pagamento comporta l'infondatezza, per difetto di prova, dell'eccezione di estinzione relativamente alle restanti cartelle. Deve pertanto dichiararsi l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle cartelle n.
09720130340660837000, 09720140071470090000, 09720140210569584001 ed all'avviso di addebito n. 39720130024561108000.
La parziale fondatezza della domanda e l'avvenuta estinzione parziale del credito in epoca antecedente alla notifica del pignoramento, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa questione, istanza o eccezione
- dichiara la contumacia di (già CP_12 CP_10
)
[...]
- in accoglimento parziale della domanda, dichiara l'insussistenza del diritto ad esecuzione forzata limitatamente agli importi di cui alle cartelle nn.
09720130340660837000,09720140071470090000,0972014021056958400
1 ed all'avviso di addebito n. 39720130024561108000;
- rigetta per il resto
- compensa le spese di lite
Roma, 21.02.2025 Il Giudice
(dott.ssa Chiara Aytano)