Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2455 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, con l'Avv. Parte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO;
– attrice –
CONTRO
con sede in Controparte_1
Trapani, nella Via Virgilio n. 131, P.IVA con l'Avv. P.IVA_1
CANDELA LUCA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
E
numero REA TP-196830, P iva Controparte_2 P.IVA_2
con sede nella contrada s.p. Erice - Trapani con l'avv. CP_2
SPINA FRANCESCO;
– convenuta –
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premettendo che Parte_1 Controparte_3
sarebbe debitrice, alla data del 28.08.2022, nei confronti dell'Erario e di altri Enti impositori, per complessivi € 1.089.124,07 (di cui € 987.285,30
a titoli di imposte, contributi e sanzioni;
€ 205,80 per diritti di notifica;
€
39.670,24 per aggio a carico del debitore;
€ 53.895,69 a titolo di mora,
maturata alla data dell'1.7.2022; € 3.293,06, per diritti tabellari), oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi e accessori di legge, in forza dei titoli analiticamente riportati nella tabella di cui alle pagine 2 e 3
dell'atto di citazione – ha spiegato un'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c.,
avverso l'atto di compravendita, stipulato in data 29.01.2021, tra le società convenute e iscritto al n. 26313 Controparte_3 Controparte_2
Repertorio e n. 15731 Raccolta in Notar Dott. SO
trascritto in data 10.02.2021 in Trapani, con il quale ha Controparte_3
trasferito a la piena proprietà di: a) unità immobiliare Controparte_2
adibita ad attività commerciale, ubicata al piano terra, composta da cucina, due disimpegni, quattro w.c. con anti w.c., locale forno, due ampie zone adibite a ristorante e due tettoie oltre al cortile scoperto,
distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Erice al foglio 142,
particella 338 subalterno 3, contrada Fontanarosa snc, piano terra, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 3, metri quadrati 187, superficie catastale metri quadrati 239, R.C. euro 3.669,94; b) appartamentino ubicato al primo piano, composto da due vani, distinto al Catasto Dei
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2455/22
Fabbricati del Comune di Erice al foglio 142, particella 338 subalterno 2,
contrada , piano primo, zona censuaria 2, categoria A/4, CP_2
classe 2, vani 2, superficie catastale metri quadrati 56, superficie, escluso aree scoperte, metri quadrati 54, R.C. euro 63,01; c) lotto di terreno,
pertinenziale al complesso immobiliare citato, di natura agricola, esteso are novantuno e centiare settantasei (are 91,76), in misura catastale e per quanto realmente si trova, distinto al Catasto Terreni del Comune di Erice
al foglio 142, particelle: - 340, seminativo 3, are 16,20, R.D. euro 6,27,
R.A. euro 2,93; - 510, seminativo 3, are 75,56, R.D. euro 29,27, R.A. euro
13,66, per complessivi € 439.000,00.
Parte attrice ha evidenziato che l'atto dispositivo posto in essere dal legale rappresentante della trascritto il 10.02.2021 sarebbe Controparte_3
stato stipulato in frode ai creditori, così configurando l'eventus damni
necessario, ex art. 2901 c.c., per l'accoglimento della domanda revocatoria, evidenziando altresì - oltre all'oggettiva esistenza di un diritto di credito in proprio favore - la sussistenza tanto della scientia damni
quanto del consilium fraudis.
Quanto alla ricorrenza del diritto di credito in proprio favore, l'
[...]
ha dedotto che lo stesso sarebbe preesistente rispetto alla Parte_1
data di stipula dell'atto di cui ha chiesto disporsi la revoca, e deriverebbe dagli estratti di ruolo, dalle relate di notifica delle cartelle di pagamento,
dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito, così come indicati nel prospetto riepilogativo allegato all'atto introduttivo del giudizio e che, al momento della stipula dell'atto, l'ammontare dell'esposizione debitoria della sarebbe stato pari ad € 496.003,95. Controparte_3
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Sezione Civile R.G. n. 2455/22
In ordine alla sussistenza dell'elemento dell'eventus damni, ha Pt_1
dedotto che lo stesso emergerebbe, nella duplice componente del danno attuale e di quello potenziale, tanto dall'entità dell'esposizione debitoria di quanto dalla circostanza che l'atto di compravendita è Controparte_3
stato posto in essere dopo la notifica, tra gli altri, dell'avviso di accertamento esecutivo n. 89919016028685002 000, notificato il
22.02.2019, dell'importo di € 92.569,79, motivo per il quale, nella prospettazione di parte attrice, il legale rappresentante della CP_3
avrebbe contezza della propria debenza.
[...]
In merito alla sussistenza dei requisiti della scientia damni e del
consilium fraudis, parte attrice ha dedotto che gli estratti di ruolo prodotti e oggetto della pretesa impositiva farebbero, per lo più, riferimento ad anni d'imposta anteriori rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita sul quale si controverte, e che le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento esecutivo e quelli di addebito sarebbero stati notificati dal 2.8.2011 al 27.2.2020.
Ader ha, inoltre, evidenziato il vincolo di parentela che intercorre tra il legale rappresentante della e quello della Controparte_3 CP_2
in quanto il primo ( ) sarebbe il padre del secondo
[...] Persona_2
( ), come da certificati di nascita prodotti e, quindi, nella Persona_3
ricostruzione di parte attrice, il legale rappresentate della CP_2
non avrebbe potuto non conoscere l'esposizione debitoria della
[...]
società nella quale il genitore ricopre lo stesso ruolo.
Parte attrice ha, altresì, dedotto la non congruità del prezzo di vendita pattuito rispetto al valore dei beni immobili oggetto di compravendita, e
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che anche le modalità di pagamento degli stessi sarebbero peculiari, in quanto la prima tranche del dovuto (€ 80.000,00) sarebbe stata versata a mezzo bonifico bancario in data 22.11.2019, quindi più di un anno prima rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita, e che la corresponsione della restante somma sarebbe stata concordata a mezzo di assegni circolari e/o bonifici bancari da versare, con differenti importi,
con cadenza annuale fino al 31.12.2028.
Al fine di comprovare la dismissione del patrimonio in danno dei creditori da parte del legale rappresentante della parte Controparte_3
attrice ha dedotto che, in data 8.11.2021, ha alienato ai Persona_2
propri figli, e , ulteriori beni immobili, per Controparte_4 Persona_3
un valore complessivo di € 70.000,00, con contratto di compravendita trascritto in Trapani, in data 24.11.2021, al reg. gen. n. 2384 e reg. part.
n. 1906.
Pertanto, spiegando, in via subordinata, domanda risarcitoria, ex art. 2043 c.c., nei confronti della quantificando Controparte_2
l'ammontare dei danni (asseritamente) patiti in € 507.474,00,
[...]
ha chiesto al Tribunale di: “ritenere e dichiarare Parte_1
che la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore , con l'atto pubblico “Compravendita” stipulato Persona_2
con la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, (figlio del sig. Controparte_4 [...]
) del 29.01.2021 ed iscritto al n. 26313 Repertorio e n. 15731 Per_2
Raccolta in Notar Dott. , trascritto in data 10.02.2021 SO
presso l'Ufficio del Territorio di Trapani, ha arrecato grave pregiudizio alle
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ragioni degli Enti Impositori e, per suo, di riducendo illegittimamente Pt_1
la garanzia patrimoniale con atto volutamente preordinato a pregiudicare il
loro soddisfacimento;
- e, per l'effetto, dichiarare inefficace ed inopponibile
nei confronti di e degli Enti Impositori, il suesposto atto pubblico di Pt_1
compravendita in relazione alla piena proprietà del seguente complesso
immobiliare sito in Erice vetta nella contrada " " precisamente: CP_2
a) unità immobiliare adibita ad attività commerciale, ubicata al piano terra,
composta da cucina, due disimpegni, quattro w.c. con anti w.c., locale
forno, due ampie zone adibite a ristorante e due tettoie oltre al cortile
scoperto, distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Erice al foglio
142, particella 338 subalterno 3, contrada Fontanarosa snc, piano terra,
zona censuaria 2, categoria C/1, classe 3, metri quadrati 187, superficie
catastale metri quadrati 239, R.C. euro 3.669,94; b) appartamentino
ubicato al primo piano, composto da due vani, distinto al Catasto Dei
Fabbricati del Comune di Erice al foglio 142, particella 338 subalterno 2,
contrada , piano primo, zona censuaria 2, categoria A/4, CP_2
classe 2, vani 2, superficie catastale metri quadrati 56, superficie, escluso
aree scoperte, metri quadrati 54, R.C. euro 63,01; c) lotto di terreno,
pertinenziale al complesso immobiliare citato, di natura agricola, esteso are
novantuno e centiare settantasei (are 91,76), in misura catastale e per
quanto realmente si trova, distinto al Catasto Terreni del Comune di Erice
al foglio 142, particelle: - 340, seminativo 3, are 16,20, R.D. euro 6,27, R.A.
euro 2,93; - 510, seminativo 3, are 75,56, R.D. euro 29,27, R.A. euro
13,66; Gli immobili dedotti in contratto vengono venduti e si trasferiscono
alla parte acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
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trovano, con tutti i corrispondenti diritti, azioni, ragioni ed oneri e con tutte
le relative accessioni, inerenze, pertinenze, comunità servitù, sia attive che
passive, legalmente esistenti, tutto incluso e nulla escluso e così come fino
ad ora goduti e posseduti dalla parte venditrice ed indicato nei titoli di
proprietà suoi e dei suoi danti causa;
- disporre tutti i provvedimenti
consequenziali e conseguenti, anche in riferimento alle dovute
comunicazioni/trascrizioni, presso le Conservatorie immobiliari / Agenzie
del Territorio di Trapani. In via gradata e subordinata, nell'eventualità in
cui non sia comunque possibile conseguire il risultato della revocatoria sui
beni oggetto delle disposizioni impugnate, a seguito di successivo/i atto/i
di disposizione patrimoniale a favore di terzo in buona fede, condannare
l'avente causa società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, sig. , al risarcimento di tutti i Controparte_4
danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c. dall'Agente della Riscossione da
liquidarsi in corso di causa e, comunque, pari al valore di Euro
507.474,00”.
si è costituita in giudizio avversando la domanda Controparte_2
spiegata da parte attrice, sia in fatto, che in diritto.
In merito al pagamento del prezzo concordato nell'atto di compravendita di cui ha chiesto la revocazione, la convenuta Pt_1
ha eccepito che sarebbe stato versato solo una parte Controparte_2
di quanto pattuito, indicando i pagamenti effettuati nella tabella di cui alle pagine 3 e 4 della memoria di costituzione, per complessivi €
130.929,41, circostanza dalla quale dovrebbe inferirsi l'effettività
dell'accordo raggiunto tra le due società convenute e che alcuna
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simulazione sarebbe stata, di contro, posta in essere, poiché il mancato pagamento dell'intero corrispettivo pattuito sarebbe dovuto, per un verso,
all'emergenza pandemica e, per altro verso, all'incolpevole ritardo nell'espletamento di adempimenti burocratici da parte di vari enti.
In merito all'importo concordato per la compravendita immobiliare,
ne ha dedotto la congruità, in ragione anche dello Controparte_2
stato degli immobili e dei terreni, evidenziando che ciò sarebbe confermato dalla mancata notifica di atti di rettifica e liquidazione ex artt.
43 e 51, D.P.R. n. 131/1986 da parte dell'Erario.
Quanto ai rapporti tra la società alienante e quella acquirente,
ha evidenziato che, pur essendo i legali Controparte_2
rappresentanti delle stesse legate da un vincolo di parentela, non sussisterebbe alcuna forma di controllo ex art. 2395 c.c. tra le persone giuridiche, trattandosi di due distinte società, ciascuna con la propria autonomia patrimoniale, e che, quindi, il legale rappresentante della nulla avrebbe potuto sapere in ordine all'esposizione Controparte_2
debitoria della dante causa.
In ordine all'eventus damni, ha dedotto che, come Controparte_2
emergerebbe dalla visura catastale allegata alla propria memoria di costituzione, sarebbe titolare di 23 immobili, e quindi alcun Controparte_3
pregiudizio alle ragioni dei creditori sussisterebbe dall'atto di compravendita del 29.1.2021, come si evincerebbe dalla mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte attrice, in merito all'incapienza patrimoniale della ribadendo, in ogni caso, la propria Controparte_3
ignoranza rispetto ai presunti debiti di quest'ultima società nei confronti
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dell'Erario.
In merito al diritto di credito vantato da parte attrice, CP_2
ne ha dedotto l'infondatezza, in quanto non potrebbe evincersi la
[...]
sussistenza di un diritto di credito, esclusivamente, dalla produzione delle relate di notifica delle cartelle esattoriali, ed evidenziando, inoltre, che gli atti impositivi di cui ai nn. da 54 a 58 della tabella estesa da parte attrice a pag. 4 dell'atto di citazione sarebbero stati notificati, tutti, in data successiva alla stipula del contratto di compravendita di cui ha Pt_1
chiesto disporsi la revoca.
Pertanto, concludendo in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno chiesto, in via subordinata, da parte attrice, ha chiesto al Tribunale Controparte_2
di: “Nel merito:
1. In accoglimento delle suesposte eccezioni, rigettare tutte
le domande spiegate da parte attrice, poiché inammissibili, infondate Pt_1
in fatto ed in diritto, per i motivi suesposti che ivi devono intendersi
integralmente richiamati, trascritti e trasposti;
2. per l'effetto, rigettare la
chiesta azione revocatoria dell'atto l'atto di compravendita stipulato in data
29.01.2021, iscritto al n. 26313 del Repertorio e n. 15731 della Raccolta in
Notar Dott. trascritto in data 10.02.2021 presso SO
l'Ufficio Territoriale di Trapani, poiché carente dei presupposti di legge;
3.
pertanto, ritenere e dichiarare perfettamente efficace il predetto atto
dispositivo in capo ad 4. ritenere e dichiarare non sussistente Pt_1
alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla società CP_2
[...
5. per l'effetto, rigettare la richiesta risarcitoria per come formulata da
parte attrice, in quanto carente degli elementi essenziali a suffragio, nonché
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infondata”.
si è costituita in giudizio eccependo, Controparte_5
preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione ex art. 2901 c.c. spiegata da per violazione degli artt. 18 e 19 D.lgs. n. 14/2019, e Pt_1
contestando, nel merito, la fondatezza dell'azione revocatoria proposta da parte attrice, deducendo eccezioni analoghe a quelle già spiegate dalla
. Controparte_2
Pertanto, la ha chiesto al Tribunale di: “In via Controparte_3
preliminare - Dichiarare inammissibile la domanda di revocatoria ordinaria
ex art. 2901 cc. relativo l'atto di dispositivo del 29/01/2021, iscritto al
numero 26313 REP e 15731 RACC., trascritto in data 10/02/2021,
proposta da per violazione ex. artt. 18 e 19 Parte_2
CCII, in combinato disposto tra loro. Nel merito senza recesso alcuno della
superiore assorbente eccezione - Rigettare, per le motivazioni cui in parte
motiva del presente atto, l'azione proposta da Parte_2
perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al
[...]
presente atto;
-Ritenere pertanto efficacia in capo ad l'atto dispositivo Pt_1
del 29/01/2021, iscritto al numero 26313 REP e 15731 RACC., trascritto in
data 10/02/2021; Rigettare ogni avversa domanda”.
La causa, a seguito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma cpc, è stata istruita documentalmente.
In seno alle note scritte depositate in data 25.11.2024, la
[...]
ha dedotto il difetto di legittimazione processuale del Controparte_5
procuratore di parte attrice per violazione degli artt. artt. 43, comma 4, r.
d. 1611/1933, 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 1, comma 5 del d.l. 193
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del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, in forza del Protocollo d'intesa siglato tra e l'Avvocatura Generale dello Stato. Pt_1
Con ordinanza del 18.12.2024, il Tribunale ha rilevato che, in data
12.12.2024, si è costituita in giudizio assumendo il patrocinio dell' , così sanando ogni difetto Pt_1 Controparte_6
di rappresentanza del procuratore precedentemente costituito.
La causa viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione preliminare spiegata da Controparte_7
Il catalogo delle misure protettive fruibili nella composizione negoziata
è contenuto all'art. 18 CCII. La norma prevede il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, ovvero sui beni e i diritti per mezzo dei quali quest'ultimo esercita la sua attività di impresa. La misura evoca il cd. “automatic stay”, che nel regime previgente conseguiva alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo ex art. 168 l.fall. nel registro delle imprese.
Da un punto di vista processuale, l'inibitoria incide in termini di improcedibilità temporanea dell'esecuzione forzata, che decorre dal momento in cui la misura protettiva acquista efficacia e cessa con la revoca della misura
Così, in ragione della natura dell'azione esperita nel presente giudizio,
l'eventuale concessione di misure protettive, incidendo solo sulla fase esecutiva, sarebbe irrilevante in questa sede. Nel caso in esame, l' Pt_1
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delle Entrate ha esperito un mezzo ordinario di conservazione della garanzia patrimoniale, la revocatoria, che non rientra nell'alveo applicativo di cui al D.lgs. n. 14/2019.
Passando al merito della controversia, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli art. 2901-2904 c.c., consente al creditore di ottenere la revocazione di quegli atti dispositivi del debitore che risultino pregiudizievoli delle proprie ragioni. L'azione non ha effetti caducatori o restitutori, posto che il bene non torna nel patrimonio del debitore, ma l'atto dispositivo è inefficace nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria. Il creditore procedente deve fornire la prova,
oltre che della propria qualità di creditore, della sussistenza dell'elemento oggettivo, il c.d. eventus damni, consistente nel pregiudizio determinato dal pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito a causa della trasformazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. n. 2792/02), e dell'elemento soggettivo,
consistente - quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito - nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, (c.d. scientia damni). A tale consapevolezza del debitore disponente, che è sufficiente nel caso in cui l'atto sia a titolo gratuito,
deve accompagnarsi quella del terzo nel caso di atto a titolo oneroso (c.d.
consilium fraudis).
Nel caso in esame, deve ritenersi provata sia la titolarità del credito in capo a parte attrice nei confronti della società convenuta Controparte_3
avendo prodotto l'estratto dei ruoli e l'elenco degli avvisi di Pt_1
accertamento e degli atti impositivi attestanti l'esposizione debitoria della
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nei confronti dell'Erario sino al 26.08.2022 (cfr. documenti Controparte_3
nn. 4, 5, 6 all'atto di citazione).
A differenza di quanto dedotto dalle società convenute, l'estratto del ruolo costituisce piena prova sia della natura, che dell'entità del credito,
poiché riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 11028/2018).
In ordine, poi, agli atti di cui ai nn. da 54 a 58 di cui alla tabella redatta, a pag. 3 e 4 dell'atto di citazione, da parte attrice, la cui ricomprensione all'interno del quantum debeatur è stata espressamente contestata dalle società convenute, deve rilevarsi che, ad eccezione dell'atto indicato al n. 57, relativo all'anno 2021, per l'importo di €
820,38, rispetto al quale non può, effettivamente, evincersi se si tratti di una cartella di pagamento relativa a un credito sorto antecedentemente o meno alla data di stipula dell'atto di cui chiede la revocazione, tutti Pt_1
gli altri atti impositivi fanno riferimento a periodi d'imposta antecedenti rispetto al 2021 (2009, 2010, 2019, e un lasso temporale che va dal 2013
al 2017), come emerge dal raffronto con gli estratti di ruolo (cfr. doc. n. 6
allegato all'atto di citazione).
Anche decurtando l'intero ammontare che si ottiene dalla somma degli importi relativi agli atti dai nn. 54 a 58 summenzionati, pari ad €
588.346,14, permarrebbe debitrice, nei confronti di di Controparte_3 Pt_1
€ 496.003,95, somma di poco maggiore rispetto al prezzo pattuito per la compravendita del complesso immobiliare oggetto di alienazione tra le società convenute (pari ad € 438.000,00).
Relativamente alla sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e del
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consilium fraudis, si osserva che l'atto di compravendita stipulato in data
29.01.2021, tra le società convenuta e Controparte_3 Controparte_2
iscritto al n. 26313 Repertorio e n. 15731 Raccolta, in notar SO
, trascritto in data 10.02.2021 in Trapani, è stato sottoscritto a
[...]
fronte di un'esposizione debitoria nei confronti degli Enti impositori maturata a partire dal 2005, con atti notificati a partire dal 2011.
Deve, quindi, ritenersi pacifica la sussistenza dell'eventus damni, in quanto l'atto rogato in notar in data 29.1.2021 ha inciso Per_1
negativamente sulla consistenza patrimoniale della società debitrice,
rendendo più difficoltosa l'escussione della garanzia generica del credito con riferimento agli immobili oggetto dell'accordo, così integrando il primo dei due requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., a nulla rilevando che il patrimonio immobiliare della è costituito da 23 beni Controparte_3
immobili, come da visure catastali allegate.
Ed invero, il concetto di “nocumento alla garanzia patrimoniale del debitore” deve essere inteso in senso ampio. A sostegno di quanto detto,
si rileva che la lesione della garanzia patrimoniale ricorre tutte le volte in cui la realizzazione di un credito sia resa maggiormente incerta,
difficoltosa o dispendiosa dall'atto posto in essere dal debitore e si verifica anche soltanto per la modifica qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere incerta l'escussione del credito o compromettere la fruttuosità
dell'eventuale esecuzione, non soltanto quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore (cfr.
Cass. n. 15880/2007).
D'altronde, l'accesso della alla speciale procedura di cui Controparte_3
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al D.lgs. n. 147/2019 è indice della difficoltà in cui al momento versa tale società.
Quanto, poi, al requisito del consilium fraudis, avuto riguardo alla rilevante esposizione debitoria della (sia contemplando tutti Controparte_3
gli atti impositivi di cui alla tabella redatta alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione, nonché escludendo quelli di cui ai nn. da 54 a 58 ivi indicati),
può ritenersi provata la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio cagionato alle ragioni creditorie.
Tale convincimento si fonda, anche, sulle peculiari modalità di pagamento pattuite tra la e la . In Controparte_3 Controparte_2
particolare, le parti hanno indicato che: “quanto ad euro 80.000,00
(ottantamila virgola zero zero) sono stati pagati, e la parte venditrice, come
sopra rappresentata, ne rilascia corrispondente quietanza a mezzo del
bonifico bancario, disposto in data 22 novembre 2019, con addebito di c/c
in essere presso la ed accredito, per Controparte_8
espressa richiesta della parte venditrice, su conto corrente in essere al
nome del Fondo Temporaneo della Banca Di Credito Cooperativo, C.R.O.
numero 0306914991330610481640016400IT; - quanto ad euro
100.000,00 (centomila virgola zero zero) saranno pagati, senza
maggiorazione alcuna per interessi, in una o più soluzioni, entro il
28.02.2021 (ventotto febbraio duemilaventuno), a mezzo assegni circolari
e/o bonifici bancari di cui, rispettivamente, le matrici o le ricevute
costituiranno quietanza per la parte acquirente;
- quanto ad euro 28.000,00
(ventottomila virgola zero zero) saranno pagati, senza maggiorazione
alcuna per interessi, in una o più soluzioni, entro il 31.12.2021 (trentuno
- 15 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2455/22
dicembre duemilaventuno), a mezzo assegni circolari e/o bonifici bancari di
cui, rispettivamente, le matrici o le ricevute costituiranno quietanza per la
parte acquirente;
- quanto ad euro 230.000,00 (duecentotrentamila virgola
zero zero) saranno pagati, senza maggiorazione alcuna per interessi, a
mezzo assegni circolari e/o bonifici bancari, di cui rispettivamente le matrici
e/o le ricevute costituiranno quietanza per la parte acquirente, di euro
38.333,34 (trentottomilatrecentotrentatré virgola trentaquattro) la prima,
scadente il 31.12.2022 (trentuno dicembre duemilaventidue) e le altre
cinque di euro 38.333,33 (trentottomilatrecentotrentatré virgola trentatré),
scadenti il giorno trentuno dicembre di ogni anno successivo a partire dal
31.12.2023 (trentuno dicembre duemilaventitré) e fino al 31.12.2028
(trentuno dicembre duemilaventotto)” (cfr. pagg. 7 e 8 contratto di compravendita n. 26313 Repertorio e n. 15731 Raccolta).
Le parti convenute hanno, inoltre, evidenziato che l'importo pattuito di
€ 438.000,00 non sarebbe stato versato per intero dall'acquirente, ma solo in parte, per complessivi € 130.929,41, alla data d'iscrizione a ruolo della causa (cfr. bonifici prodotti da in allegato alla Controparte_2
propria comparsa di costituzione).
È del tutto evidente che, a fronte del mancato adempimento dell'obbligazione assunta, indipendentemente dalle ragioni per le quali l'inadempimento si è configurato, specie nella consapevolezza di una significativa esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, Controparte_3
ben avrebbe potuto attivarsi per ottenere la completa soddisfazione delle proprie ragioni creditorie nei confronti di ma non vi è Controparte_2
prova in atti di azioni giudiziali intraprese, a tal fine, da . Controparte_3
- 16 - Tribunale di Trapani
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La stipula dell'atto dispositivo sul quale si controverte ha, quindi,
notevolmente intaccato la consistenza patrimoniale della e Controparte_3
ciò legittima l'esperimento dell'azione revocatoria da parte di Pt_1
Tali circostanza concorrono pure a provare la ricorrenza del requisito della participatio fraudis del terzo.
Detto elemento non può considerarsi in re ipsa, ma può essere ricavato anche da presunzioni semplici (sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo o rapporti di parentela, esiguità
del prezzo di vendita ecc.), “tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – III, 09.06.2020).
Oltre agli elementi sopra evidenziati, nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato concluso tra due società i cui legali rappresentanti,
come da certificati anagrafici allegati all'atto di citazione (cfr. doc. nn. 7),
sono legati da un vincolo di parentela, e in particolare Persona_4
legale rappresentante della società alienante, è il padre di , Persona_3
legale rappresentante della società acquirente. E', quindi, inverosimile che non fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria della Persona_3
società riconducibile al padre nei confronti degli Enti impositori.
In definitiva, e in assenza di ulteriori deduzioni spiegate dalle società
convenute idonee a controvertere la fondatezza del diritto fatto valere da la domanda spiegata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va Pt_1
dichiarato inefficace, nei confronti dell' Controparte_9
e degli Enti impositori, l'atto di compravendita stipulato in data
29.01.2021 ed iscritto al n. 26313 Repertorio e n. 15731 Raccolta in
- 17 - Tribunale di Trapani
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Notar Dott. trascritto in data 10.02.2021 presso SO
l' da . Controparte_10 Controparte_11
L'accoglimento della domanda principale proposta da parte attrice assorbe la domanda spiegata, dalla stessa, in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
dichiara inefficace nei confronti dell' Controparte_9
e degli Enti impositori, l'atto di compravendita stipulato da Controparte_3
e in data 29.01.2021 ed iscritto al n. 26313 Controparte_2
Repertorio e n. 15731 Raccolta in Notar Dott. SO
trascritto in data 10.02.2021 presso l'Ufficio del Territorio di Trapani;
ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio- Servizio di Pubblicità
Immobiliare competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
condanna le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi euro
2.877,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
ogni altra domanda assorbita.
Così deciso in Trapani, in data 5.2.25
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 18 - Tribunale di Trapani
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