Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 12/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2035 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Savino Peschechera e Parte_1
Ludovico Peschechera
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: opposizione avverso iscrizione a ruolo (art. 24 D.lgs. n. 46/1999)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella n. 04320230019247866000, notificatagli dall' Controparte_2
in data 12.2.2024, con la quale gli era stato intimato di pagare la complessiva
[...] somma di euro 24.943,25, a titolo di premi evasi e relative sanzioni in favore dell' per gli CP_1
anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Con un unico motivo l'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito vantato dall'Istituto assicuratore, concludendo per l'annullamento della cartella impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che la prescrizione era rimasta CP_1
sospesa in pendenza del giudizio di accertamento negativo instaurato da Parte_1
Aggiungeva che detto giudizio si era concluso con sentenza n. 1224/2023 del 5.4.2023, di segno sfavorevole al ricorrente, essendo stati rigettati ambedue i ricorsi riuniti proposti nei confronti dell'Inps e dell' CP_1
Evidenziava di avere legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo del credito solo in data
14.12.2023, ovvero dopo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza, concludendo, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
L ancorchè ritualmente intimata, non si costituiva, Controparte_2
restando definitivamente contumace.
Sospesa, in corso di causa, l'efficacia esecutiva della cartella impugnata, giusta ordinanza del
12.3.2025, ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 12.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve essere affermata la tempestività dell'odierna opposizione, posto che – a fronte di una cartella di pagamento pacificamente notificata in data 12.2.2024 – il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 28.2.2024, ovvero entro il termine decadenziale di quaranta giorni, quale previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n.
46/1999.
3. Sempre in limine, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell CP_3
, conformemente al più recente orientamento di legittimità, alla stregua del quale
[...]
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva (come nella specie: n.d.e.) e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass. Sez. Lav. n. 19985/2024; cfr., altresì, Cass. Sez. Un. n.
7514/2022).
4. Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va, per quanto di ragione, accolta, nei limiti di seguito precisati.
4.1. Va opportunamente evidenziato che l' ha esplicitato nei seguenti termini il contenuto CP_1
della pretesa azionata con la cartella opposta: “La cartella contiene le richieste di seguito specificate: premi per evasione differenza retribuzione (2011-2016), per un importo di €
2 12.646,31, con scadenza 16/01/2018; premio per integrazione rata 2017, pari ad € 1.428,30, con scadenza 16/01/2018; sanzioni civili per evasione differenza retribuzione calcolate dal
17/02/2012 (per l'anno 2011) al 14/06/2016 (fino all'importo massimo pari al 60% del premio evaso), per complessivi € 5.695,38, con scadenza 16/01/2018; interessi di mora calcolati dal 16/02/2014 (anno 2011) fino al 14/06/2016, per gli anni 2011,2012 e 2013, in cui la sanzione civile avrebbe superato l'importo massimo del 60% del premio evaso, per un totale di € 406,28, sempre con scadenza 16/01/2018; sanzioni civili e interessi di mora per mancato pagamento dei premi suddetti, calcolate fino al 25/12/2023 (data di consegna del ruolo ai sensi del decreto legislativo n. 46/ 1999, art. 24, comma 1), pari ad € 4.766,98”
(pagg.
1-2 della memoria di costituzione).
4.2. Ciò posto, e rimarcato che l'unico motivo di opposizione attiene alla dedotta estinzione, per prescrizione, del credito vantato dall' , occorre rammentare – in linea con i principi CP_4
affermati da Cass. n. 17095 del 2016, ribaditi da Cass. n. 11218/2024 – “che i premi si CP_1
prescrivono in cinque anni a mente della legge n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata, dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi del TU n. 1124 del 1965, artt. 28 e 44; 13. il pagamento, come già statuito nel citato precedente, e costituisce ius receptum, avviene con il meccanismo della autoliquidazione: al 16 febbraio il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
pagare, infine, il premio di autoliquidazione;
talchè soltanto da tale data sorge il diritto dell al CP_1
pagamento ed inizia, quindi, a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.;
14. vale, poi, ricordare che affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora;
l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito (v. Cass. n. 22751 del 2004), come tale insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici”.
4.3. Nella fattispecie in esame, l' ha così replicato all'eccezione di prescrizione CP_4
sollevata dall'opponente: “Detta eccezione non tiene tuttavia conto del lungo periodo di sospensione della prescrizione dovuto al ricorso della Ditta medesima (R.G. n. 347/2018
3 Tribunale di Foggia Sez. Lavoro), avverso i certificati di variazione del 04/12/2017 (richieste nn. 110029 e 110030) con le quali la Sede di Foggia ha liquidato il verbale dell'INPS di
Foggia del 31/08/2016. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 1224/2023 del 05/04/2023, che si allega, favorevole all' , che ha visto il rigetto di entrambi i ricorsi proposti (con CP_4
altro ricorso, RG n. 8619/2016 Trib. Foggia, era stato impugnato il verbale INPS, i due procedimenti erano stati riuniti). Dunque la Sede di Foggia, non avendo ricevuto notifica di ricorso in appello della pronuncia nei sei mesi successivi alla sentenza e dunque dopo il passaggio in giudicato della stessa, ha legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo in data
14/12/2023. Pertanto alcuna prescrizione può dirsi compiuta nel caso di cui si discute, avendo i suddetti procedimenti giudiziari pacificamente interrotto i relativi termini e non potendo l' , in pendenza di procedimento di impugnazione del verbale INPS di Foggia CP_4
del 31/08/2016, da cui discendono le pretese creditizie di cui si discute, iscrivere a ruolo i premi ex art. 24 comma 3 del d.lgs n. 46 del 1999”.
4.4. Orbene, l'originario ricorso giudiziale depositato dall'odierno opponente nel procedimento n. 347/2018 R.G.L., configurandosi quale azione di accertamento negativo, non può spiegare alcuna efficacia sul decorso del termine prescrizionale.
Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte, “ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 1 comma c.c. - il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo - non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto. Sia perché l'art. 2943, 1 c. c.c. ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa” (Cass. Sez. Lav. n.
15292/2020).
Non può, tuttavia, non tenersi conto dell'effettivo significato attribuibile all'attività processuale di resistenza all'altrui azione di accertamento negativo del diritto.
In tal senso conduce il più recente orientamento di legittimità, compendiato in Cass. n. 31435 del 7.12.2024, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti:
“infatti, in plurime pronunce di questa Corte, si è statuito che la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito – come quello de quo, stante la pretesa estinzione del
4 credito per intervenuta prescrizione (ma anche in altre fattispecie quali, ad esempio,
l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione) – può comportare il verificarsi dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., sebbene l'introduzione del processo sia avvenuta ad opera del debitore opponente;
- si è via via affermato il principio, che va qui in particolare confermato, secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un'impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del
23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa); (…) contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata
–, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di suo rigetto”.
In senso conforme, proprio in materia contributiva, si è espressa Cass. Sez. Lav. n.
21799/2021, secondo cui “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio”.
4.5. In applicazione dei suesposti principi di diritto, si ritiene che, nel caso in esame, con la memoria di costituzione depositata in data 5.9.2018, l abbia compiuto un atto di CP_1
esercizio del diritto, in quanto, nel chiedere il rigetto dell'azione ex adverso proposta (e pur
5 senza spiegare una specifica domanda riconvenzionale), ha manifestato l'univoca volontà di far valere il proprio credito nei confronti dell'assicurato.
Ed invero, come si evince dal complessivo tenore della memoria (cfr., in particolare, le richieste specificate a pag. 3), la resistenza dell' non è stata impostata su fatti estranei CP_4
all'obbligazione dedotta in giudizio, non essendo stato invocato l'accertamento di un altro credito oppure di un fatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l'azione altrui, bensì su un'affermazione positiva delle proprie ragioni creditorie.
Ne consegue che il deposito della memoria difensiva da parte dell' nel giudizio iscritto al CP_1
n. 347/2018 R.G.L. ha senz'altro interrotto la prescrizione quinquennale del diritto di credito con effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva di detto giudizio (circostanza - quest'ultima - incontroversa, essendo pacifico tra le parti che, avverso la sentenza pronunciata in data 5.4.2023, non sia stata proposta impugnazione).
Sennonchè, attenendo le somme riportate nella cartella opposta al periodo 2011-2017,
l potrà fondatamente pretendere solo i premi calcolati a partire dal 5.9.2013 in poi, CP_4
laddove, per quelli relativi al periodo antecedente, deve intendersi maturata la prescrizione quinquennale, non essendo stato nemmeno allegato il compimento di ulteriori atti interruttivi nel periodo intermedio.
4.6. Quanto precede postula, poi, l'inefficacia della cartella di pagamento opposta, limitatamente, peraltro, ai crediti prescritti (ovvero quelli relativi al periodo dal 2011 al
4.9.2013), e ciò in linea con il principio secondo cui, “in tema di riscossione di contributi previdenziali e di imposte in generale, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con il quale si contesti la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina la totale inefficacia della cartella per questa unica ragione, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare la medesima soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia stessa solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto all'onere di provare anche nel "quantum" il suo credito residuo” (cfr. Cass. n. 5824/2015; Cass. n. 19502/2009).
Per le somme relative al periodo successivo deve, invece, emettersi - in coerenza con la domanda proposta in via subordinata dall' - apposita statuizione di condanna CP_4
dell'opponente, dovendo in proposito rammentarsi che “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre al rigetto
6 dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo portato dalla cartella, sia pure nella misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda” (Cass. Sez. Lav. n. 11515/2017).
5. Il complessivo esito della lite – contrassegnato dal significativo ridimensionamento della pretesa creditoria azionata dall' – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, CP_1
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nulla per le spese nei confronti dell , rimasta intimata. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2035/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 04320230019247866000, limitatamente agli importi pretesi dall' a titolo di CP_1
premi evasi e sanzioni per il periodo dal 2011 al 4.9.2013;
b) condanna al pagamento, in favore dell' delle somme dovute a Parte_1 CP_1
tale titolo per il periodo successivo;
c) compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
d) nulla per le spese nei confronti dell . Controparte_2
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/3/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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