Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 999
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) effettuata al portiere non fosse sufficiente in assenza di prova della successiva raccomandata informativa, violando il diritto di difesa del contribuente. Tale vizio comporta l'annullamento degli atti impugnati.

  • Accolto
    Eccesso di potere, violazione di norme costituzionali e di legge

    L'accoglimento del primo motivo di censura relativo alla omessa notifica degli atti presupposti ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.

  • Accolto
    Nullità della notifica dell'atto impugnato

    L'accoglimento del primo motivo di censura relativo alla omessa notifica degli atti presupposti ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.

  • Accolto
    Violazione di legge

    L'accoglimento del primo motivo di censura relativo alla omessa notifica degli atti presupposti ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.

  • Accolto
    Inesistenza e/o nullità dell'atto impugnato

    L'accoglimento del primo motivo di censura relativo alla omessa notifica degli atti presupposti ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 999
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 999
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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