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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8664/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208352132265000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4289/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrenteinsiste nel ricorso e si riporta alle memorie
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.11.2024 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo
202483122208352132265000 emesso da Municipia Spa, notificato il 03.10.2024, ente impositore Comune di Catania, TARI, anno imposta 2015, importo € 728,39.
Censura:
1. Omessa notifica degli atti presupposti – prescrizione
2. Eccesso di potere – Violazione dell'art. 86 D.P.R. 602/73 nonché degli artt. 24, 41, 42, 53 e 97 Cost.
3. Nullità della notifica dell'atto impugnato
4. Violazione art. 7 comma 1 l. 212/2000
5. Inesistenza e/o nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 23 D.lgs. 8/2005 (codice dell'amministrazione digitale)
Si costituisce la Resistente_1 S.p.A. evidenziando che il RTI resistente si occupa esclusivamente di riscuotere le somme portate dagli avvisi di accertamento ormai definitivi che il Comune di Catania trasmette e, pertanto, nessuna doglianza può essergli mossa riguardo all'atto presupposto.
Si costituisce il Comune di Catania che rileva di avere notificato l'avviso di accertamento per omesso parziale/tardivo pagamento n. 21153 del 22/02/2021 (all.1) che è stato regolarmente notificato al contribuente in data 26/04/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti rileva che l'atto impugnato è stato notificato al portiere dello stabile il 16.04.2021.
In merito la Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica al portiere, pur essendo una modalità ammessa, non garantisce di per sé che il destinatario abbia effettivamente avuto conoscenza dell'atto.
La successiva raccomandata informativa serve proprio a colmare tale lacuna, assicurando il diritto di difesa del contribuente.
Con ordinanza n. 28850 del 31 ottobre 2025 la Corte di cassazione ha così statuito: "In ogni caso, la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.
(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020). ".
Nessuna prova è stata prodotta in atti in relazione alla spedizione della raccomandata informativa.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi di censura.
Sussistono ragionevoli motivi per la compensazione delle spese, nella considerazione che parte ricorrente non ha provato il pagamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati, compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8664/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208352132265000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4289/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrenteinsiste nel ricorso e si riporta alle memorie
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.11.2024 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo
202483122208352132265000 emesso da Municipia Spa, notificato il 03.10.2024, ente impositore Comune di Catania, TARI, anno imposta 2015, importo € 728,39.
Censura:
1. Omessa notifica degli atti presupposti – prescrizione
2. Eccesso di potere – Violazione dell'art. 86 D.P.R. 602/73 nonché degli artt. 24, 41, 42, 53 e 97 Cost.
3. Nullità della notifica dell'atto impugnato
4. Violazione art. 7 comma 1 l. 212/2000
5. Inesistenza e/o nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 23 D.lgs. 8/2005 (codice dell'amministrazione digitale)
Si costituisce la Resistente_1 S.p.A. evidenziando che il RTI resistente si occupa esclusivamente di riscuotere le somme portate dagli avvisi di accertamento ormai definitivi che il Comune di Catania trasmette e, pertanto, nessuna doglianza può essergli mossa riguardo all'atto presupposto.
Si costituisce il Comune di Catania che rileva di avere notificato l'avviso di accertamento per omesso parziale/tardivo pagamento n. 21153 del 22/02/2021 (all.1) che è stato regolarmente notificato al contribuente in data 26/04/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti rileva che l'atto impugnato è stato notificato al portiere dello stabile il 16.04.2021.
In merito la Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica al portiere, pur essendo una modalità ammessa, non garantisce di per sé che il destinatario abbia effettivamente avuto conoscenza dell'atto.
La successiva raccomandata informativa serve proprio a colmare tale lacuna, assicurando il diritto di difesa del contribuente.
Con ordinanza n. 28850 del 31 ottobre 2025 la Corte di cassazione ha così statuito: "In ogni caso, la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.
(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020). ".
Nessuna prova è stata prodotta in atti in relazione alla spedizione della raccomandata informativa.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi di censura.
Sussistono ragionevoli motivi per la compensazione delle spese, nella considerazione che parte ricorrente non ha provato il pagamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati, compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice