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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 2428/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. D. Fabbri
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. R. Paolillo
in punto a: appalto, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 15/1/2025, dopo discussione orale, la causa è stata assegnata a decisione con termine di trenta giorni per il deposito, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“attesa la natura assorbente dell'eccezione preliminare sollevata ex adverso relativa alla tardività dell'opposizione ADERISCE alla stessa, chiedendo la compensazione delle spese legali”;
per parte convenuta:
“In via preliminare, concedere l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto, essendo stata proposta l'opposizione oltre i termini di rito ed essendo detto decreto ingiuntivo (n. 364/2024 del 22/02/2024 n. RG 871/2024), divenuto definitivo, fissando udienza ad hoc per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Concedere, in ogni caso, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendola presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, a prescindere dalla tardiva opposizione;
Nel merito, dichiarare improcedibile l'opposizione e tutte le domande in essa proposte, confermando il decreto ingiuntivo opposto previa sua declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; in ogni caso, rigettare in quanto inammissibile e, comunque, infondata la domanda riconvenzionale proposta
contro
Controparte_1 Vinte le spese di lite, da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. In rito, l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività dell'opposizione è dirimente in quanto si allega che l'atto di citazione è stato notificato oltre quaranta giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio.
Dai documenti depositati e dagli atti del fascicolo del procedimento monitorio
-n° 871/2024 R.G.- risulta che: il decreto ingiuntivo n° 364/2024, emesso in data 22/2/2024, è stato notificato in data
2932024; pertanto, il termine di 40 giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 641 C.p.c.
è scaduto in data 8/5/2024; la notifica dell'atto di citazione in opposizione, invece, è stata perfezionata il giorno
13/5/2024, e dunque fuori termine per cinque giorni.
4. A seguito dell'eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione sollevata in comparsa di risposta da parte convenuta, con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c., parte attrice opponente ha riconosciuto che l'opposizione è stata proposta dopo la scadenza del termine dichiarando espressamente di aderire all'eccezione preliminare, limitandosi a chiedere compensazione delle spese processuali.
In definitiva, la notifica dell'atto di opposizione è avvenuta -come peraltro riconosciuto da parte attrice- alcuni giorni dalla scadenza del termine: il decreto
2 ingiuntivo è stato notificato regolarmente, e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato al convenuto a termine per l'opposizione scaduto.
5. Pertanto, la notifica dell'opposizione è tardiva per decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 C.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa.
Al riguardo è irrilevante che successivamente sia stata rigettata istanza di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, evidentemente motivata sulla pendenza della presente opposizione, a prescindere dalla sua fondatezza.
L'opposizione appare, quindi, proposta esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento, e va dichiarata inammissibile, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
L'eccepita inammissibilità preclude l'esame di ogni altra questione in rito e nel merito della spiegata opposizione.
6. Per quanto attiene al presente giudizio di opposizione, non sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali richiesta senza specifica motivazione da parte opponente.
Alla soccombenza segue, pertanto, la condanna alle spese che -per valore dichiarato e bassa complessità, esclusa la fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo;
le stesse, per effetto di espressa dichiarazione, devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
Non può dar luogo a compensazione l'adesione all'eccezione preliminare da parte dell'opponente, che ha introdotto tardivamente la controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge, in quanto inammissibile, l'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 364 del 22/2/2024 del Tribunale di Modena;
conferma il predetto decreto;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e spese processuali che liquida nella misura di complessivi € 4.849,55, di cui €
[...]
632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Modena, il giorno 10/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
3 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 2428/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. D. Fabbri
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. R. Paolillo
in punto a: appalto, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 15/1/2025, dopo discussione orale, la causa è stata assegnata a decisione con termine di trenta giorni per il deposito, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“attesa la natura assorbente dell'eccezione preliminare sollevata ex adverso relativa alla tardività dell'opposizione ADERISCE alla stessa, chiedendo la compensazione delle spese legali”;
per parte convenuta:
“In via preliminare, concedere l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto, essendo stata proposta l'opposizione oltre i termini di rito ed essendo detto decreto ingiuntivo (n. 364/2024 del 22/02/2024 n. RG 871/2024), divenuto definitivo, fissando udienza ad hoc per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Concedere, in ogni caso, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendola presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, a prescindere dalla tardiva opposizione;
Nel merito, dichiarare improcedibile l'opposizione e tutte le domande in essa proposte, confermando il decreto ingiuntivo opposto previa sua declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; in ogni caso, rigettare in quanto inammissibile e, comunque, infondata la domanda riconvenzionale proposta
contro
Controparte_1 Vinte le spese di lite, da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. In rito, l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività dell'opposizione è dirimente in quanto si allega che l'atto di citazione è stato notificato oltre quaranta giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio.
Dai documenti depositati e dagli atti del fascicolo del procedimento monitorio
-n° 871/2024 R.G.- risulta che: il decreto ingiuntivo n° 364/2024, emesso in data 22/2/2024, è stato notificato in data
2932024; pertanto, il termine di 40 giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 641 C.p.c.
è scaduto in data 8/5/2024; la notifica dell'atto di citazione in opposizione, invece, è stata perfezionata il giorno
13/5/2024, e dunque fuori termine per cinque giorni.
4. A seguito dell'eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione sollevata in comparsa di risposta da parte convenuta, con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c., parte attrice opponente ha riconosciuto che l'opposizione è stata proposta dopo la scadenza del termine dichiarando espressamente di aderire all'eccezione preliminare, limitandosi a chiedere compensazione delle spese processuali.
In definitiva, la notifica dell'atto di opposizione è avvenuta -come peraltro riconosciuto da parte attrice- alcuni giorni dalla scadenza del termine: il decreto
2 ingiuntivo è stato notificato regolarmente, e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato al convenuto a termine per l'opposizione scaduto.
5. Pertanto, la notifica dell'opposizione è tardiva per decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 C.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa.
Al riguardo è irrilevante che successivamente sia stata rigettata istanza di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, evidentemente motivata sulla pendenza della presente opposizione, a prescindere dalla sua fondatezza.
L'opposizione appare, quindi, proposta esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento, e va dichiarata inammissibile, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
L'eccepita inammissibilità preclude l'esame di ogni altra questione in rito e nel merito della spiegata opposizione.
6. Per quanto attiene al presente giudizio di opposizione, non sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali richiesta senza specifica motivazione da parte opponente.
Alla soccombenza segue, pertanto, la condanna alle spese che -per valore dichiarato e bassa complessità, esclusa la fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo;
le stesse, per effetto di espressa dichiarazione, devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
Non può dar luogo a compensazione l'adesione all'eccezione preliminare da parte dell'opponente, che ha introdotto tardivamente la controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge, in quanto inammissibile, l'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 364 del 22/2/2024 del Tribunale di Modena;
conferma il predetto decreto;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e spese processuali che liquida nella misura di complessivi € 4.849,55, di cui €
[...]
632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Modena, il giorno 10/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
3 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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