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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa IE NA Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3259/2025 R.G.V.G., vertente tra
, nato a [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Antonio Gabriele Armetta, rappresentante e difensore e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Annalisa Cannizzo, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte del 30/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/7/2025, i ricorrenti, premesso che dalla loro relazione sentimentale era nata la figlia (il 26/12/2012), hanno chiesto la modifica Persona_1
della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore, omologata con decreto n. cronol. 3939/2019 del 12-15/4/2019 del Tribunale di Palermo, in ragione della
1 mutata situazione economica e familiare, alle condizioni dagli stessi concordate e di seguito integralmente trasposte:
“1) La minore continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori secondo regime dell'affidamento condiviso – non sussistendo i presupposti per l'adozione di un regime di affidamento esclusivo a uno soltanto di essi – con domicilio prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
Tutte le scelte relative alla salute, all'educazione e all'istruzione della minore, nonché
l'eventuale permanenza della stessa in luogo diverso da quello di residenza, dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori;
2) Il padre, salvo diverso accordo fra i genitori, vedrà e terrà con sé la figlia a settimane alterne secondo il seguente calendario:
- I settimana: il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 22:30 dopo cena.
- II settimana: il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 22:00 dopo cena e poi da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21:30 dopo cena.
Il signor avrà cura di prelevare e riaccompagnare la figlia a scuola o a casa della madre. Pt_1
3) La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le feste calendate secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, ad eccezione del giorno del compleanno della minore il 26 dicembre che invece trascorrerà, salvo diverse volontà della minore, in maniera alternata, il pranzo con il padre e la cena con la madre;
4) Durante le vacanze scolastiche la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo esclusivo di giorni 15, anche non consecutivi, da concordare fra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, e in caso di disaccordo, dall'01 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore. Resta inteso che durante tali periodi esclusivi con un genitore saranno garantiti i contatti giornalieri con l'altro genitore a mezzo telefonate, videochiamate e altri sistemi di comunicazione.
5) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario della minore versando alla signora Pt_1 la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1 somma questa che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché versando direttamente alla figlia la somma di € 15,00 ogni settimana nella giornata del venerdì. Per_1
6) Le spese non comprese nel contributo ordinario verranno affrontate da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, e verranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, entro il mese in cui saranno affrontate e previa esibizione del documento di spesa.
In proposito, per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie, le parti si riportano al protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli sottoscritto dal Presidente
2 del Tribunale di Palermo e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data
02.07.2019 (Protocollo N. 23059 del 04.07.2019 ordine Avvocati Palermo).
Ogni ulteriore necessita della figlia, preventivamente valutata e concordata tra i genitori, verrà affrontata da questi ultimi ove ritenuta compatibile con le rispettive facoltà economiche, tenendo conto delle effettive esigenze della figlia.
7) Con la sottoscrizione del presente atto gli odierni istanti manifestano il consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti, mentre per quanto concerne i documenti necessari all'eventuale espatrio della figlia minore le parti espressamente concordano che le necessarie richieste dovranno essere sottoposte al vaglio ed al consenso scritto di entrambi i genitori.
Gli odierni istanti concordano altresì che i suddetti accordi avranno efficacia fin dalla sottoscrizione del presente atto”.
Quindi, scaduto il termine del 2/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni concordate tra le parti, non appaiono in contrasto con l'interesse preminente della minore e possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) preso atto dell'accordo delle parti, dispone la modifica del regime di affidamento e mantenimento della minore , di cui al decreto n. cronol. 3939/2019 Persona_1 del 12-15/4/2019 del Tribunale di Palermo, alle condizioni concordate tra le parti e integralmente riportate in parte motiva;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
IE NA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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