Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2025, proposto da
Manlio Formica, rappresentato e difeso dall’avvocato Manlio Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – ATER Frosinone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 449/2025 del 13/05/2025, resa nell'ambito del procedimento n. ruolo ricorso 514/2024, notificata il 14/05/2025, non impugnata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AN AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato e depositato in data 13 settembre 2025, l’Avv. Prof. Manlio Formica ha chiesto, in qualità di antistatario, ordinarsi l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 449/2025 del 13 maggio 2025 notificata il 14 maggio successivo, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui la stessa ha disposto la condanna dell’ Azienda Territoriale Edilizia Residenziale - ATER della Provincia di Frosinone (d’ora innanzi, per brevità, solo ATER) al pagamento delle spese di lite in proprio favore (quale difensore antistatario del ricorrente), liquidandole in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA.
2. Espone che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza ed il decorso del termine di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30/1997), l’ATER intimata non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
3. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria dell’obbligo dell’ATER di Frosinone di ottemperare alla sentenza citata mediante il pagamento, in proprio favore, dell’indicato importo liquidato a titolo di spese legali, con gli accessori ivi parimenti individuati.
3.1. Ha altresì invocato, per il caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un Commissario ad acta nonché la fissazione della penalità di mora ex art. 114 c. 4 lett. e) c.p.a., nella misura ritenuta di giustizia.
4. L’ATER intimata non si è costituta in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione.
5. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini e limiti che si va ad esporre.
6.1. Dagli atti depositati dal ricorrente risulta che la sentenza per la cui ottemperanza lo stesso agisce nel presente giudizio, pubblicata in data 13 maggio 2025, è stata notificata all’ATER di Frosinone in data 14 maggio 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione; risulta, inoltre, decorso, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30/1997), con la precisazione che, alla luce della “novella” di cui al d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza, così che il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, anche se priva di formula esecutiva (in termini, T.A.R. Lazio, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 2096).
6.2. L’ATER della Provincia di Frosinone, nonostante gliene incombesse l’onere, non ha invece provato di avere adempiuto all’obbligazione derivante dalla citata sentenza, né ha allegato alcuna circostanza impeditiva dell’adempimento.
7. Deve, pertanto, essere ordinato alla stessa di prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe entro giorni sessanta (60) dalla notificazione del presente provvedimento e, per l’effetto, corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA.
8. Si nomina fin d’ora, per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, quale Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale di Latina/Frosinone o funzionario da lui delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte ricorrente, provvedendo nel termine di giorni sessanta (60) a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio; il compenso per tale attività, che viene liquidato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata richiesta del Commissario, viene posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
9. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna dell’ATER al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, c. 4, lett. e) c.p.a., in quanto, alla luce della tempistica dell’introduzione del giudizio, il cui ricorso introduttivo è stato notificato immediatamente dopo la scadenza del sopra citato termine di 120 giorni concesso ex lege per l’adempimento, l’applicazione della stessa deve ritersi manifestamente iniqua.
10. Le spese del giudizio, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; le stesse non possono, tuttavia, essere distratte, come richiesto in ricorso, in ragione dell’identità della parte e del procuratore, la quale impedisce l’applicazione dell’istituto della distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’ATER della Provincia di Frosinone di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza indicata in epigrafe, mediante il pagamento in favore del ricorrente, nei termini di cui in motivazione, della somma di euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale di Latina/Frosinone, o funzionario da lui delegato, affinché lo stesso provveda, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento e su sollecitazione di parte ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato; il compenso per tale attività, che viene determinato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata istanza dello stesso, viene posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
- respinge la domanda di condanna dell’ATER al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, c. 4, lett. e) c.p.a..
Condanna l’ATER della Provincia di Frosinone al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
AN AI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AI | NA SC |
IL SEGRETARIO