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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/07/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5632 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5632/2023, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ROSETO ANTONELLA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e rappresentata e difesa dall'avv. BELFIORE ROSALBA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/12/2023, e hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Poggiomarino, Na, il 09/09/2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, n. 41), deducendo che dal matrimonio non erano nati figli.
pagina 1 di 3 Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione.
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 02.04.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva di separazione, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 01.07.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato per la separazione consensuale (pronunciata con sentenza n. 1029/2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale, ivi compresa l'ipotesi in cui sia stata emessa in seguito ad accordo raggiunto in sede giudiziale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio , anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, degli stessi il Tribunale prenderà atto, giacché, in pagina 2 di 3 astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Poggiomarino, Na, il 09/09/2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, n. 41), tra
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5632/2023, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ROSETO ANTONELLA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e rappresentata e difesa dall'avv. BELFIORE ROSALBA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/12/2023, e hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Poggiomarino, Na, il 09/09/2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, n. 41), deducendo che dal matrimonio non erano nati figli.
pagina 1 di 3 Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione.
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 02.04.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva di separazione, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 01.07.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato per la separazione consensuale (pronunciata con sentenza n. 1029/2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale, ivi compresa l'ipotesi in cui sia stata emessa in seguito ad accordo raggiunto in sede giudiziale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio , anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, degli stessi il Tribunale prenderà atto, giacché, in pagina 2 di 3 astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Poggiomarino, Na, il 09/09/2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, n. 41), tra
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 3 di 3