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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5478/2024 promossa da: nata a [...] il [...] rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata da/presso avv. DADEA ROSSELLA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv. MAGGI MILENA, in forza di procura speciale in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: All'udienza del 29/01/2025, le parti hanno chiesto che fosse emessa sentenza sul vincolo;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, la ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio in IA (AN) il Controparte_1
28/08/2004, alle condizioni ivi formulate;
ha precisato che dall'unione era nato il figlio
, deducendo, inoltre, come i rapporti coniugali si fossero deteriorati, divenendo Per_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Costituitosi in giudizio in data 27/12/2024, il resistente ha chiesto, a sua volta, che fosse pronunciata la separazione dalla coniuge, ma con l'accoglimento di condizioni difformi.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, intervenuto ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
4. Alla prima udienza dinanzi al giudice relatore, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'emissione della sentenza parziale sullo status.
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
È incontestato, infatti, che la convivenza matrimoniale tra i coniugi è divenuta intollerabile e che sussistano i presupposti per la separazione, avendo entrambe le parti domandato la pronuncia suddetta, ancorché ognuno dei coniugi abbia ascritto la causa ad opposte ragioni, riconducibili alla condotta serbata dall'altro durante il matrimonio.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere, dunque, la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
6. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) DICHIARA la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/01/1969, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio a IA (AN) il 28/08/2004, registrato presso il Comune di detto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2004 numero 24, parte 1, serie //;
2) ORDINA all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) DISPONE la rimessione della causa di fronte al giudice relatore. per il prosieguo, come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 4) SPESE alla pronuncia definitiva.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio di data 05/III/2025
IL GIUDICE RELATORE L PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5478/2024 promossa da: nata a [...] il [...] rappresentata, difesa Parte_1
e domiciliata da/presso avv. DADEA ROSSELLA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv. MAGGI MILENA, in forza di procura speciale in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: All'udienza del 29/01/2025, le parti hanno chiesto che fosse emessa sentenza sul vincolo;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, la ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio in IA (AN) il Controparte_1
28/08/2004, alle condizioni ivi formulate;
ha precisato che dall'unione era nato il figlio
, deducendo, inoltre, come i rapporti coniugali si fossero deteriorati, divenendo Per_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Costituitosi in giudizio in data 27/12/2024, il resistente ha chiesto, a sua volta, che fosse pronunciata la separazione dalla coniuge, ma con l'accoglimento di condizioni difformi.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, intervenuto ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
4. Alla prima udienza dinanzi al giudice relatore, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'emissione della sentenza parziale sullo status.
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
È incontestato, infatti, che la convivenza matrimoniale tra i coniugi è divenuta intollerabile e che sussistano i presupposti per la separazione, avendo entrambe le parti domandato la pronuncia suddetta, ancorché ognuno dei coniugi abbia ascritto la causa ad opposte ragioni, riconducibili alla condotta serbata dall'altro durante il matrimonio.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere, dunque, la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
6. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) DICHIARA la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/01/1969, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio a IA (AN) il 28/08/2004, registrato presso il Comune di detto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2004 numero 24, parte 1, serie //;
2) ORDINA all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) DISPONE la rimessione della causa di fronte al giudice relatore. per il prosieguo, come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 4) SPESE alla pronuncia definitiva.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio di data 05/III/2025
IL GIUDICE RELATORE L PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3