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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42762/2023
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42762/2023 tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. ], CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggi, 12 febbraio 2025, ad ore 10.26 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Meoni in sostituzione dell'avv. VISCIANO ENRICO;
per parte resistente da dott.ssa Zorini Martina in sostituzione dell'avv. GIAMMARRUSTO
LAURA MARIA;
le quali concludono come in atti
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42762/2023 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. VISCIANO ENRICO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
[C.F. ], con l'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ 1. Accertata e dichiarata confermata la risoluzione definitiva del contratto tra le parti condannare la resistente al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. in favore del ricorrente e, risultata non oggetto di contestazione l'assenza di impianto di riscaldamento, condannando la resistente alla rifusione delle spese ed esborsi imputati nel tempo della locazione a tali voci ed alla riduzione dell'importo veriore eventualmente richiesto in sede di recupero del credito con le eventuali compensazioni di legge ex art. 1241 c.c.;
2. condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi di cui alla narrativa del presente atto quali voci di damnum emergens e lucrum cessans già individuati in linea generale dal perito di parte mediante nomina di CTU esperta in materia sulle somme effettivamente dovute detratte le compensazioni di legge secondo formulazione equitativa ritenuta di giustizia nella somma veriore e non inferiore alla stima prevista dal dott. Per_2
perito di parte;
3. accertato l'inadempimento contrattuale da parte delle resistente, stante il mancato intervenuto ripristino dei locali inidonei all'uso cui erano destinati durante la locazione, condannarla alla corresponsione dell'importo corrispondente da accertarsi a mezzo CTU all'uopo disposta, oltre al risarcimento del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. occorso al ricorrente per la perdita del proprio esercizio commerciale da determinarsi anche nella somma ritenuta di giustizia e tenuto conto del canone di locazione quali danni prodotti dalla struttura originaria dalla cosa locata, per la presunzione di responsabilità del proprietario locatore – che si ricollega all'obbligo imposto dall'art. 1575 c.c. di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto;
4. condannare la resistente al risarcimento dell'ulteriore danno qualificabile quale lucrum cessans e dalla c.d. perdita di chance in relazione alla mancata stipula di nuovo contratto di locazione, dimostrata per tabulas, tenuto conto del precedente contratto sottoscritto, anche secondo formulazione di giustizia e per tutti i motivi dedotti relativi alla violazione dei principi di buona fede.
5. Ordinare in ogni caso la pubblicazione ex art. 120 cpc a titolo risarcitorio e riparatorio dell'emananda sentenza su più quotidiani tra i quali “La Repubblica nonché “Il Corriere della
Sera” oltre a due riviste del settore tra cui “I Foodies” - “Il Panificatore italiano- Corriere del
Pane' in caratteri doppi del normale, con tutti i nomi delle parti, in grassetto, a cura del ricorrente e a carico della resistente.
Il tutto con rifusione di spese e compensi di lite, 15% lpf, IVA e Cpa
In sede istruttoria:
-Disporre prova per giuramento decisorio (…)
-Disporre prova per interpello e per testi, oltrechè ex art. 117 c.p.c(…)
Si richiede disporre CTU al fine della determinazione di tutti i danni patiti e patiendi con riferimento alla reputazione commerciale e di immagine, oltrechè dei diritti personalissimi del ricorrente e per l'accertamento del quantum relativo alle voci di damnum emergens e lucrum cessans nella somma veriore rispetto a quella indicata da CTP di parte e ritenuta di giustizia secondo formulazione equitativa.”
Parte resistente:
“ RIGETTARE tutte le domande avversarie in quanto inammissibili ed in-fondate per le ragioni sopra esposte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 L.P.F., competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria: Ci si oppone alle avversarie istanze di prova per giuramento decisorio e di ammissione di prova per testi poiché vertenti su circostanze totalmente irrilevanti ai fini della decisione:
Ci si oppone altresì all'avversaria istanza di espletamento della CTU in quanto del tutto esplorativa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , adiva questo Parte_1
Tribunale allegando: di aver subito nel 2022 due convalide di sfratto per morosità in relazione ai locali commerciali condotti in locazione in Milano, via Mar Nero 6; che le relative intimazioni risultavano ingiuste in quanto non precedute da costituzione in mora o preavvisi di sorta;
che il locatore non aveva dato seguito ai piani di rientro dal debito proposti dal conduttore;
che il locatore durante il rapporto contrattuale aveva violato l'obbligo di manutenzione dei locali, che erano risultati parzialmente non fruibili.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente , che chiedeva rigettarsi integralmente le avverse domande, CP_1
concludendo come in epigrafe.
Esaurita l'istruzione e trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Parte ricorrente, sostanzialmente, assume che in conseguenza delle due convalide di sfratto emesse in relazione ai due locali condotti in locazione, avrebbe patito numerosi danni di cui chiede il ristoro.
In particolare, il ricorrente assume “l'ingiustizia” dei provvedimenti di convalida a fronte dell'inadempimento del locatore che non avrebbe correttamente assolto agli obblighi di manutenzione su lui gravanti.
E' bene precisare che le intimazioni di sfratto per morosità sono state entrambe regolarmente notificate all'odierno resistente il quale, tuttavia, ha omesso di presenziare all'udienza ( cfr. doc.
5 a e 5 B) determinando in tal modo la convalida in absentia.
Costituisce principio consolidato l'affermazione per cui: “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata” ( cfr. Cass.23/04/2020, n.
8116).
Dunque l'eccezione per cui il locatore sarebbe risultato inadempiente all'obbligo di manutenzione durante il rapporto in questa sede non può essere esaminata, essendo stato accertato con efficacia di giudicato che i contratti inter partes si sono risolti per l'inadempimento del conduttore consistente nella sua acclarata morosità.
Dunque i provvedimenti di convalida non sono affetti da alcuna “ingiustizia”, essendo stata la morosità del conduttore a determinare la convalida con conseguente cessazione degli effetti della locazione.
Ciò premesso nel merito, va poi evidenziato in via strettamente processuale che l'ordinanza di convalida di sfratto è impugnabile mediante:
a) opposizione tardiva nei casi previsti dall'art. 668 c.p.c.;
b) appello, se l'ordinanza sia stata emessa in assenza di taluno dei presupposti di legge;
c) revocazione nei casi di cui all'art. 395, n. 1 e 4, c.p.c.;
d) opposizione di terzo di cui all'art. 404, 1° comma, c.p.c.
Escluso che la domanda introduttiva del presente giudizio possa inquadrarsi nei rimedi di cui ai precedenti punti b), c) e d), va ribadito che neppure può discutersi che si sia in presenza di un'opposizione tardiva, poiché lo stesso ricorrente non chiede rivalutarsi nel merito il provvedimento di convalida, ma semplicemente che gli sia riconosciuto un risarcimento per quelli che- come più volte detto- ritiene provvedimento “ingiusti”.
Orbene, poiché l'ingiustizia di un provvedimento giurisdizionale si palesa allorquando la pronuncia è emessa in contrasto con la legge, e poiché la detta ingiustizia è censurabile tramite specifici ulteriori rimedi processuali (ovvero quelli prima elencati nel caso di ordinanza di convalida) è agevole rilevare che: nessuna censura di diritto è stata formulata avverso le ordinanze emesse ex art. 665 c.p.c. , regolarmente notificate anch'esse ( cfr. docc. 6a e 6b); come prima rilevato, l'eccezione di inadempimento del locatore risulta inammissibile, atteso che con il giudicato di convalida è stato definitivamente accertato che i rapporti di locazione inter partes si sono risolti per inadempimento del conduttore e odierno ricorrente.
Nel resto, atteso che ogni divagazione circa gli asseriti danni patiti resta assorbita nelle motivazioni sopra esposte, va velocemente evidenziato che ogni richiesta di risarcimento del danno ( contrattuale o extracontrattuale) richiede a carico dell'attore la prova dell' ”ingiustizia” della condotta di colui che si assume quale danneggiante, onere cui l'attore non ha assolto minimamente nel caso che ci occupa e che, anzi, è esclusa dal giudicato sui fatti determinatosi a seguito della convalida.
Nel caso in esame, come più volte ripetuto, i provvedimenti ex art. 665 c.p.c. sono stati emessi nel rispetto di ogni garanzia processuale dell'intimato, e dagli stessi è stato accertato che l'inadempimento ad efficacia risolutiva dei contratti è imputabile esclusivamente alla condotta dell'odierno resistente.
Conclusivamente, le domande devono essere integralmente rigettate.
Il tenore del ricorso, proposto in spregio delle più elementari nozioni della materia per cui è causa, induce questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III,
c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ., Sez. VI,
12/10/2011, n. 20995) Nella specie, come ampiamente argomentato in motivazione, la domanda risulta formulata in spregio al basilare principio dell'efficacia di giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 665 c.p.c.. da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo palese che l'azione giudiziaria proposta è ben al di fuori di ogni rimedio processuale previsto dal legislatore avverso l'ordinanza di convalida di sfratto.
Peraltro è agevole ricavare dalla lettura del ricorso che le difese articolate risultano del tutto spersonalizzate e teoriche, prive di un effettivo collegamento ai fatti di causa.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna in un importo pari alle spese di lite liquidati, atteso che il ricorrente ha dichiarato che il procedimento ha valore indeterminabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi liquidabili per la fase istruttoria/di trattazione ( non essendo state ammesse istanze istruttorie) e decisionale ( non essendo stato autorizzato il deposito di memorie conclusive scritte) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 42762/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2)condanna alla refusione in favore di Parte_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compensi Parte_2
professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
3) condanna ex art. 96 c. III c.p.c. Parte_3
della somma di € 5.261,00.
[...]
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 12/02/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42762/2023 tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. ], CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggi, 12 febbraio 2025, ad ore 10.26 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Meoni in sostituzione dell'avv. VISCIANO ENRICO;
per parte resistente da dott.ssa Zorini Martina in sostituzione dell'avv. GIAMMARRUSTO
LAURA MARIA;
le quali concludono come in atti
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42762/2023 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. VISCIANO ENRICO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
[C.F. ], con l'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ 1. Accertata e dichiarata confermata la risoluzione definitiva del contratto tra le parti condannare la resistente al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. in favore del ricorrente e, risultata non oggetto di contestazione l'assenza di impianto di riscaldamento, condannando la resistente alla rifusione delle spese ed esborsi imputati nel tempo della locazione a tali voci ed alla riduzione dell'importo veriore eventualmente richiesto in sede di recupero del credito con le eventuali compensazioni di legge ex art. 1241 c.c.;
2. condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi di cui alla narrativa del presente atto quali voci di damnum emergens e lucrum cessans già individuati in linea generale dal perito di parte mediante nomina di CTU esperta in materia sulle somme effettivamente dovute detratte le compensazioni di legge secondo formulazione equitativa ritenuta di giustizia nella somma veriore e non inferiore alla stima prevista dal dott. Per_2
perito di parte;
3. accertato l'inadempimento contrattuale da parte delle resistente, stante il mancato intervenuto ripristino dei locali inidonei all'uso cui erano destinati durante la locazione, condannarla alla corresponsione dell'importo corrispondente da accertarsi a mezzo CTU all'uopo disposta, oltre al risarcimento del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. occorso al ricorrente per la perdita del proprio esercizio commerciale da determinarsi anche nella somma ritenuta di giustizia e tenuto conto del canone di locazione quali danni prodotti dalla struttura originaria dalla cosa locata, per la presunzione di responsabilità del proprietario locatore – che si ricollega all'obbligo imposto dall'art. 1575 c.c. di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto;
4. condannare la resistente al risarcimento dell'ulteriore danno qualificabile quale lucrum cessans e dalla c.d. perdita di chance in relazione alla mancata stipula di nuovo contratto di locazione, dimostrata per tabulas, tenuto conto del precedente contratto sottoscritto, anche secondo formulazione di giustizia e per tutti i motivi dedotti relativi alla violazione dei principi di buona fede.
5. Ordinare in ogni caso la pubblicazione ex art. 120 cpc a titolo risarcitorio e riparatorio dell'emananda sentenza su più quotidiani tra i quali “La Repubblica nonché “Il Corriere della
Sera” oltre a due riviste del settore tra cui “I Foodies” - “Il Panificatore italiano- Corriere del
Pane' in caratteri doppi del normale, con tutti i nomi delle parti, in grassetto, a cura del ricorrente e a carico della resistente.
Il tutto con rifusione di spese e compensi di lite, 15% lpf, IVA e Cpa
In sede istruttoria:
-Disporre prova per giuramento decisorio (…)
-Disporre prova per interpello e per testi, oltrechè ex art. 117 c.p.c(…)
Si richiede disporre CTU al fine della determinazione di tutti i danni patiti e patiendi con riferimento alla reputazione commerciale e di immagine, oltrechè dei diritti personalissimi del ricorrente e per l'accertamento del quantum relativo alle voci di damnum emergens e lucrum cessans nella somma veriore rispetto a quella indicata da CTP di parte e ritenuta di giustizia secondo formulazione equitativa.”
Parte resistente:
“ RIGETTARE tutte le domande avversarie in quanto inammissibili ed in-fondate per le ragioni sopra esposte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 L.P.F., competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria: Ci si oppone alle avversarie istanze di prova per giuramento decisorio e di ammissione di prova per testi poiché vertenti su circostanze totalmente irrilevanti ai fini della decisione:
Ci si oppone altresì all'avversaria istanza di espletamento della CTU in quanto del tutto esplorativa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , adiva questo Parte_1
Tribunale allegando: di aver subito nel 2022 due convalide di sfratto per morosità in relazione ai locali commerciali condotti in locazione in Milano, via Mar Nero 6; che le relative intimazioni risultavano ingiuste in quanto non precedute da costituzione in mora o preavvisi di sorta;
che il locatore non aveva dato seguito ai piani di rientro dal debito proposti dal conduttore;
che il locatore durante il rapporto contrattuale aveva violato l'obbligo di manutenzione dei locali, che erano risultati parzialmente non fruibili.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente , che chiedeva rigettarsi integralmente le avverse domande, CP_1
concludendo come in epigrafe.
Esaurita l'istruzione e trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Parte ricorrente, sostanzialmente, assume che in conseguenza delle due convalide di sfratto emesse in relazione ai due locali condotti in locazione, avrebbe patito numerosi danni di cui chiede il ristoro.
In particolare, il ricorrente assume “l'ingiustizia” dei provvedimenti di convalida a fronte dell'inadempimento del locatore che non avrebbe correttamente assolto agli obblighi di manutenzione su lui gravanti.
E' bene precisare che le intimazioni di sfratto per morosità sono state entrambe regolarmente notificate all'odierno resistente il quale, tuttavia, ha omesso di presenziare all'udienza ( cfr. doc.
5 a e 5 B) determinando in tal modo la convalida in absentia.
Costituisce principio consolidato l'affermazione per cui: “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata” ( cfr. Cass.23/04/2020, n.
8116).
Dunque l'eccezione per cui il locatore sarebbe risultato inadempiente all'obbligo di manutenzione durante il rapporto in questa sede non può essere esaminata, essendo stato accertato con efficacia di giudicato che i contratti inter partes si sono risolti per l'inadempimento del conduttore consistente nella sua acclarata morosità.
Dunque i provvedimenti di convalida non sono affetti da alcuna “ingiustizia”, essendo stata la morosità del conduttore a determinare la convalida con conseguente cessazione degli effetti della locazione.
Ciò premesso nel merito, va poi evidenziato in via strettamente processuale che l'ordinanza di convalida di sfratto è impugnabile mediante:
a) opposizione tardiva nei casi previsti dall'art. 668 c.p.c.;
b) appello, se l'ordinanza sia stata emessa in assenza di taluno dei presupposti di legge;
c) revocazione nei casi di cui all'art. 395, n. 1 e 4, c.p.c.;
d) opposizione di terzo di cui all'art. 404, 1° comma, c.p.c.
Escluso che la domanda introduttiva del presente giudizio possa inquadrarsi nei rimedi di cui ai precedenti punti b), c) e d), va ribadito che neppure può discutersi che si sia in presenza di un'opposizione tardiva, poiché lo stesso ricorrente non chiede rivalutarsi nel merito il provvedimento di convalida, ma semplicemente che gli sia riconosciuto un risarcimento per quelli che- come più volte detto- ritiene provvedimento “ingiusti”.
Orbene, poiché l'ingiustizia di un provvedimento giurisdizionale si palesa allorquando la pronuncia è emessa in contrasto con la legge, e poiché la detta ingiustizia è censurabile tramite specifici ulteriori rimedi processuali (ovvero quelli prima elencati nel caso di ordinanza di convalida) è agevole rilevare che: nessuna censura di diritto è stata formulata avverso le ordinanze emesse ex art. 665 c.p.c. , regolarmente notificate anch'esse ( cfr. docc. 6a e 6b); come prima rilevato, l'eccezione di inadempimento del locatore risulta inammissibile, atteso che con il giudicato di convalida è stato definitivamente accertato che i rapporti di locazione inter partes si sono risolti per inadempimento del conduttore e odierno ricorrente.
Nel resto, atteso che ogni divagazione circa gli asseriti danni patiti resta assorbita nelle motivazioni sopra esposte, va velocemente evidenziato che ogni richiesta di risarcimento del danno ( contrattuale o extracontrattuale) richiede a carico dell'attore la prova dell' ”ingiustizia” della condotta di colui che si assume quale danneggiante, onere cui l'attore non ha assolto minimamente nel caso che ci occupa e che, anzi, è esclusa dal giudicato sui fatti determinatosi a seguito della convalida.
Nel caso in esame, come più volte ripetuto, i provvedimenti ex art. 665 c.p.c. sono stati emessi nel rispetto di ogni garanzia processuale dell'intimato, e dagli stessi è stato accertato che l'inadempimento ad efficacia risolutiva dei contratti è imputabile esclusivamente alla condotta dell'odierno resistente.
Conclusivamente, le domande devono essere integralmente rigettate.
Il tenore del ricorso, proposto in spregio delle più elementari nozioni della materia per cui è causa, induce questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III,
c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ., Sez. VI,
12/10/2011, n. 20995) Nella specie, come ampiamente argomentato in motivazione, la domanda risulta formulata in spregio al basilare principio dell'efficacia di giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 665 c.p.c.. da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo palese che l'azione giudiziaria proposta è ben al di fuori di ogni rimedio processuale previsto dal legislatore avverso l'ordinanza di convalida di sfratto.
Peraltro è agevole ricavare dalla lettura del ricorso che le difese articolate risultano del tutto spersonalizzate e teoriche, prive di un effettivo collegamento ai fatti di causa.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna in un importo pari alle spese di lite liquidati, atteso che il ricorrente ha dichiarato che il procedimento ha valore indeterminabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi liquidabili per la fase istruttoria/di trattazione ( non essendo state ammesse istanze istruttorie) e decisionale ( non essendo stato autorizzato il deposito di memorie conclusive scritte) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 42762/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2)condanna alla refusione in favore di Parte_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compensi Parte_2
professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
3) condanna ex art. 96 c. III c.p.c. Parte_3
della somma di € 5.261,00.
[...]
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 12/02/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati