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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6880/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Luigi Barone;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'8.7.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 30.10.1999 al 16.12.2020 alle dipendenze della Controparte_1
, chiedeva condannarsi la stessa a pagare, a titolo di trattamento di
[...]
fine servizio, la somma di euro 32.295,07 decurtata di un quinto, o in subordine della metà.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La convenuta eccepisce tra l'altro, e con efficacia assorbente, la compensazione c.d. atecnica (o impropria) del credito azionato ex adverso
con il proprio maggior credito di euro 188.700,00 vantato a titolo di restituzione di retribuzioni indebitamente percepite, in forza di sentenza definitiva n. 327, emessa in data 15-25.3.2019 dalla corte di appello di
Lecce in sede di rinvio dalla corte di cassazione e versata in atti.
L'eccezione è fondata.
Ricorre nella specie il presupposto della compensazione atecnica, costituito dalla unicità del rapporto di lavoro da cui traggono origine i reciproci crediti e debiti delle parti.
Ebbene, per insegnamento della S.C. “in tema di estinzione delle
obbligazioni, se la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un
unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione c.d. impropria, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte”: cfr. Cass. 15.6.2016 n. 12302; conformi Cass. 26.4.2018 n. 10132,
Cass. 18.5.2018 n. 12323, Cass. 20.11.2019 n. 30220, Cass. 17.2.2020 n.
3856, Cass. 10.5.2021 n. 12348.
2 Con specifico riferimento alla ipotesi che ci occupa, poi, la stessa S.C. ha statuito che “la compensazione del trattamento di fine rapporto con crediti
del datore di lavoro (…) è legittima, posto che il divieto previsto dall'art.
1246 n. 3) c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione 'propria', che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella 'impropria', ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
26.10.2016 n. 21646; conformi Cass. 26.4.2018 n. 10132, Cass. 21.1.2019
n. 1513, Cass. 21.5.2019 n. 13647, Cass. 10.5.2021 n. 12348.
Nel caso in esame, pertanto, attesa l'unicità del rapporto giuridico inter partes, opera la compensazione impropria, con conseguente inapplicabilità
del divieto di compensazione, di cui all'art. 1246 co. 1 n. 3) c.c., del trattamento di fine rapporto, quale credito impignorabile ex art. 545 c.p.c..
Deve a questo punto evidenziarsi che la sussistenza del maggior credito opposto in compensazione atecnica dalla convenuta non è stata in alcun modo contestata, nell'an e nel quantum, da parte del ricorrente.
Il credito da questi azionato pertanto non può essere riconosciuto, ostandovi l'intervenuta estinzione dello stesso per integrale compensazione impropria con il maggior credito vantato dalla convenuta.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
3 rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6880/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Luigi Barone;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'8.7.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 30.10.1999 al 16.12.2020 alle dipendenze della Controparte_1
, chiedeva condannarsi la stessa a pagare, a titolo di trattamento di
[...]
fine servizio, la somma di euro 32.295,07 decurtata di un quinto, o in subordine della metà.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La convenuta eccepisce tra l'altro, e con efficacia assorbente, la compensazione c.d. atecnica (o impropria) del credito azionato ex adverso
con il proprio maggior credito di euro 188.700,00 vantato a titolo di restituzione di retribuzioni indebitamente percepite, in forza di sentenza definitiva n. 327, emessa in data 15-25.3.2019 dalla corte di appello di
Lecce in sede di rinvio dalla corte di cassazione e versata in atti.
L'eccezione è fondata.
Ricorre nella specie il presupposto della compensazione atecnica, costituito dalla unicità del rapporto di lavoro da cui traggono origine i reciproci crediti e debiti delle parti.
Ebbene, per insegnamento della S.C. “in tema di estinzione delle
obbligazioni, se la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un
unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione c.d. impropria, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte”: cfr. Cass. 15.6.2016 n. 12302; conformi Cass. 26.4.2018 n. 10132,
Cass. 18.5.2018 n. 12323, Cass. 20.11.2019 n. 30220, Cass. 17.2.2020 n.
3856, Cass. 10.5.2021 n. 12348.
2 Con specifico riferimento alla ipotesi che ci occupa, poi, la stessa S.C. ha statuito che “la compensazione del trattamento di fine rapporto con crediti
del datore di lavoro (…) è legittima, posto che il divieto previsto dall'art.
1246 n. 3) c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione 'propria', che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella 'impropria', ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
26.10.2016 n. 21646; conformi Cass. 26.4.2018 n. 10132, Cass. 21.1.2019
n. 1513, Cass. 21.5.2019 n. 13647, Cass. 10.5.2021 n. 12348.
Nel caso in esame, pertanto, attesa l'unicità del rapporto giuridico inter partes, opera la compensazione impropria, con conseguente inapplicabilità
del divieto di compensazione, di cui all'art. 1246 co. 1 n. 3) c.c., del trattamento di fine rapporto, quale credito impignorabile ex art. 545 c.p.c..
Deve a questo punto evidenziarsi che la sussistenza del maggior credito opposto in compensazione atecnica dalla convenuta non è stata in alcun modo contestata, nell'an e nel quantum, da parte del ricorrente.
Il credito da questi azionato pertanto non può essere riconosciuto, ostandovi l'intervenuta estinzione dello stesso per integrale compensazione impropria con il maggior credito vantato dalla convenuta.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
3 rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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