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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/08/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2244/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2244/2023 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'avv. Maria Cristina Ottavis.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Giuseppina Palmieri. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/09/2023, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 12/02/2005 a Silvi, Controparte_1
da cui era nata la figlia (il 29/06/2005) e che, con decreto di questo Per_1
Tribunale in data 08/03/2018, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
porre a proprio carico l'assegno mensile pari a € 1000,00, in ragione di € 500,00 ciascuna, a titolo di mantenimento delle figlie PEo e con ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il corretto Per_1
mantenimento della prole al 50% tra i coniugi, giusta Protocollo del Tribunale di
Teramo; di nulla riconoscere a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- la resistente, rispetto all'epoca separazione consensuale, aveva acquisito la carica di socia accomandataria della Sas “Tuca Tuca 2”, società di gestione di uno stabilimento balneare con attività di ristorazione non limitata al solo periodo estivo;
- tale attività, gestita direttamente dalla in qualità di chef, le CP_1
permetteva di avere redditi più che adeguati al proprio sostentamento;
- svolgeva l'attività di responsabile di produzione di Torino, con un reddito annuale di circa 134.000,00 €, facendosi carico del mutuo relativo alla casa coniugale e altri finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, oltre ai contributi mensili al mantenimento della moglie e delle figlie PE (inclusa nata da una precedente relazione della ) e al CP_1
100% delle spese straordinarie per il corretto mantenimento delle stesse.
Nel costituirsi in giudizio, , pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ha contestato le richieste di carattere economico avanzate dal ricorrente e ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale per viverci con la figlia di porre a carico del ricorrente l'assegno mensile di € 1.250,00 a Per_1
titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_1
indipendente, oltre rivalutazione Istat;
di porre a carico del ricorrente l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di assegno divorzile in proprio favore.
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
- nonostante la separazione, non aveva interrotto la comunione materiale con il marito, tanto che il conto cointestato tra i coniugi era rimasto aperto e la stessa lo aveva gestito in accordo con il fino al 2023; Pt_1
- l'attività di ristorazione che gestiva nel comune di Silvi, date le difficoltà legate al rilevante aumento dei costi di gestione e all'inevitabile contrazione della clientela nei mesi invernali, non le permetteva di avere le risorse economiche adeguate al proprio sostentamento e al mantenimento delle figlie;
- non aveva qualifiche professionali come chef e aveva svolto tale attività esclusivamente come supporto alla gestione dello stabilimento di famiglia a Silvi Marina;
- era affetta da “neuropatia demielinizzante acquisita rara” con conseguente impossibilità di proseguire nella propria attività lavorativa.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 24/01/2024, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi - con ordinanza in data 27/02/2024, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.:
- Revoca l'assegno di mantenimento in favore di . PEona_3
- Aumenta ad € 1.000, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore di oltre PEona_4
rivalutazione monetaria ISTAT, confermando la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie le quali, in difetto di accordo , saranno regolate come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo in data 5/12/2018.;
- Riconosce in favore di l'assegno divorzile di € Controparte_1
600,00 oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
- Conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
Infine, all'udienza del 28/05/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e
3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, in ordine all'assegnazione della casa coniugale e al contributo di mantenimento in favore della figlia da porre a carico del ricorrente, si Per_1
rileva l'adesione di entrambe le parti alle disposizioni contenute nell'ordinanza ex art. 473 bis .22 del 26/02/2024, pubblicata in data 27/02/2024, potendosi quindi confermare, in questa sede, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente nonché l'assegno mensile da porre a carico del ricorrente Controparte_1
a titolo di mantenimento in favore della figlia pari a 1.000,00 Parte_1 Per_1
€, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con conferma della ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie alla figlia come indicate Per_1
dal Protocollo del Tribunale di Teramo in data 05/12/2018.
Passando alla questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, nella delibazione della domanda, vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018, seguita dalla successiva giurisprudenza (cfr.
Cass. 1882/2019; Cass 5603/2020).
Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che,
a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché
l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia.
Nella fattispecie, alla stregua dei principi sopra riportati, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati in data 12/02/2005 e separati consensualmente con decreto di questo Tribunale in data 8/03/2018, dopo una convivenza coniugale durata 13 anni;
- nell'accordo di separazione è stato previsto il mantenimento in favore della moglie nella misura mensile di € 2000,00, oltre rivalutazione monetaria
Istat;
- successivamente, nell'anno 2019, la ha assunto la qualità di CP_1
socia accomandataria della società di famiglia “Tuca Tuca 2” di Di
AN IA e C. s.a.s., che gestisce l'omonimo stabilimento balneare sito in Silvi, in cui la resistente, acquisito il titolo di “chef” (cfr. fotografie allegate dal ricorrente), esercita attività di ristorazione durante tutto l'anno, dichiarando al fisco redditi pari ad € 4.306 nel 2021 e € 7.872 nel 2022;
- la , in epoca successiva alla separazione, ha acquistato la CP_1
comproprietà (unitamente al padre e a due sorelle) di un appartamento con pertinenze, sito in Silvi;
- il ricorrente percepisce lo stipendio di € 9.187, gravato da trattenute per rimborso di mutui accesi in costanza di matrimonio pari a circa 1.310,00 Cont (cfr. allegata dichiarazione del datore di lavoro;
- la resistente gode della casa coniugale (con relativo mutuo a carico del ricorrente) e, attesa l'età (di anni 48) e la professionalità acquisita nel settore della ristorazione, è in grado di mantenere e migliorare la propria condizione professionale ed economica, non apparendo invalidante la patologia di cui all'allegato referto sanitario;
Alla luce degli elementi sopra indicati, rilevanti sotto il profilo della componente assistenziale dell'assegno divorzile (in assenza di elementi idonei a far ritenere la sussistenza della componente compensativa-perequativa del suddetto beneficio), pare equo determinare in € 600,00 l'assegno mensile dovuto dal ricorrente a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con conferma delle disposizioni contenute nell'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 26/02/2024, pubblicata in data 27/02/2024.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Silvi (TE) in data
12/02/2005 da e;
Parte_1 Controparte_1 2) conferma, in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla resistente, all'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia a carico del padre, alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% Per_1
tra i coniugi, nonché all'assegno divorzile a carico di in favore Parte_1
di , le disposizioni contenute nell'ordinanza ex art. Controparte_1
473 bis .22 c.p.c. del 26/02/2024, pubblicata in data 27/02/2024.
3) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
4) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Presidente est.
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2244/2023 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'avv. Maria Cristina Ottavis.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Giuseppina Palmieri. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/09/2023, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 12/02/2005 a Silvi, Controparte_1
da cui era nata la figlia (il 29/06/2005) e che, con decreto di questo Per_1
Tribunale in data 08/03/2018, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
porre a proprio carico l'assegno mensile pari a € 1000,00, in ragione di € 500,00 ciascuna, a titolo di mantenimento delle figlie PEo e con ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il corretto Per_1
mantenimento della prole al 50% tra i coniugi, giusta Protocollo del Tribunale di
Teramo; di nulla riconoscere a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- la resistente, rispetto all'epoca separazione consensuale, aveva acquisito la carica di socia accomandataria della Sas “Tuca Tuca 2”, società di gestione di uno stabilimento balneare con attività di ristorazione non limitata al solo periodo estivo;
- tale attività, gestita direttamente dalla in qualità di chef, le CP_1
permetteva di avere redditi più che adeguati al proprio sostentamento;
- svolgeva l'attività di responsabile di produzione di Torino, con un reddito annuale di circa 134.000,00 €, facendosi carico del mutuo relativo alla casa coniugale e altri finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, oltre ai contributi mensili al mantenimento della moglie e delle figlie PE (inclusa nata da una precedente relazione della ) e al CP_1
100% delle spese straordinarie per il corretto mantenimento delle stesse.
Nel costituirsi in giudizio, , pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ha contestato le richieste di carattere economico avanzate dal ricorrente e ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale per viverci con la figlia di porre a carico del ricorrente l'assegno mensile di € 1.250,00 a Per_1
titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_1
indipendente, oltre rivalutazione Istat;
di porre a carico del ricorrente l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di assegno divorzile in proprio favore.
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
- nonostante la separazione, non aveva interrotto la comunione materiale con il marito, tanto che il conto cointestato tra i coniugi era rimasto aperto e la stessa lo aveva gestito in accordo con il fino al 2023; Pt_1
- l'attività di ristorazione che gestiva nel comune di Silvi, date le difficoltà legate al rilevante aumento dei costi di gestione e all'inevitabile contrazione della clientela nei mesi invernali, non le permetteva di avere le risorse economiche adeguate al proprio sostentamento e al mantenimento delle figlie;
- non aveva qualifiche professionali come chef e aveva svolto tale attività esclusivamente come supporto alla gestione dello stabilimento di famiglia a Silvi Marina;
- era affetta da “neuropatia demielinizzante acquisita rara” con conseguente impossibilità di proseguire nella propria attività lavorativa.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 24/01/2024, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi - con ordinanza in data 27/02/2024, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.:
- Revoca l'assegno di mantenimento in favore di . PEona_3
- Aumenta ad € 1.000, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore di oltre PEona_4
rivalutazione monetaria ISTAT, confermando la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie le quali, in difetto di accordo , saranno regolate come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo in data 5/12/2018.;
- Riconosce in favore di l'assegno divorzile di € Controparte_1
600,00 oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
- Conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
Infine, all'udienza del 28/05/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e
3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, in ordine all'assegnazione della casa coniugale e al contributo di mantenimento in favore della figlia da porre a carico del ricorrente, si Per_1
rileva l'adesione di entrambe le parti alle disposizioni contenute nell'ordinanza ex art. 473 bis .22 del 26/02/2024, pubblicata in data 27/02/2024, potendosi quindi confermare, in questa sede, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente nonché l'assegno mensile da porre a carico del ricorrente Controparte_1
a titolo di mantenimento in favore della figlia pari a 1.000,00 Parte_1 Per_1
€, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con conferma della ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie alla figlia come indicate Per_1
dal Protocollo del Tribunale di Teramo in data 05/12/2018.
Passando alla questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, nella delibazione della domanda, vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018, seguita dalla successiva giurisprudenza (cfr.
Cass. 1882/2019; Cass 5603/2020).
Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che,
a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché
l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia.
Nella fattispecie, alla stregua dei principi sopra riportati, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati in data 12/02/2005 e separati consensualmente con decreto di questo Tribunale in data 8/03/2018, dopo una convivenza coniugale durata 13 anni;
- nell'accordo di separazione è stato previsto il mantenimento in favore della moglie nella misura mensile di € 2000,00, oltre rivalutazione monetaria
Istat;
- successivamente, nell'anno 2019, la ha assunto la qualità di CP_1
socia accomandataria della società di famiglia “Tuca Tuca 2” di Di
AN IA e C. s.a.s., che gestisce l'omonimo stabilimento balneare sito in Silvi, in cui la resistente, acquisito il titolo di “chef” (cfr. fotografie allegate dal ricorrente), esercita attività di ristorazione durante tutto l'anno, dichiarando al fisco redditi pari ad € 4.306 nel 2021 e € 7.872 nel 2022;
- la , in epoca successiva alla separazione, ha acquistato la CP_1
comproprietà (unitamente al padre e a due sorelle) di un appartamento con pertinenze, sito in Silvi;
- il ricorrente percepisce lo stipendio di € 9.187, gravato da trattenute per rimborso di mutui accesi in costanza di matrimonio pari a circa 1.310,00 Cont (cfr. allegata dichiarazione del datore di lavoro;
- la resistente gode della casa coniugale (con relativo mutuo a carico del ricorrente) e, attesa l'età (di anni 48) e la professionalità acquisita nel settore della ristorazione, è in grado di mantenere e migliorare la propria condizione professionale ed economica, non apparendo invalidante la patologia di cui all'allegato referto sanitario;
Alla luce degli elementi sopra indicati, rilevanti sotto il profilo della componente assistenziale dell'assegno divorzile (in assenza di elementi idonei a far ritenere la sussistenza della componente compensativa-perequativa del suddetto beneficio), pare equo determinare in € 600,00 l'assegno mensile dovuto dal ricorrente a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con conferma delle disposizioni contenute nell'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 26/02/2024, pubblicata in data 27/02/2024.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Silvi (TE) in data
12/02/2005 da e;
Parte_1 Controparte_1 2) conferma, in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla resistente, all'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia a carico del padre, alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% Per_1
tra i coniugi, nonché all'assegno divorzile a carico di in favore Parte_1
di , le disposizioni contenute nell'ordinanza ex art. Controparte_1
473 bis .22 c.p.c. del 26/02/2024, pubblicata in data 27/02/2024.
3) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
4) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Presidente est.
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)