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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
TO NN, LA
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Titolare Della Ditta Individuale Società_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare parzialmente l'avviso impugnato riderminando il reddito di impresa e il valore della produzione, con spese e compensi di lite interamente refusi
Resistente: rigettare il ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento per IVA e IIDD relativo alla annualità 2018.
Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
Prima della discussione della pubblica udienza, la resistente presentava istanza di dichiarazione della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a spese compensate essendo stato concluso un accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo con spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
TO NN, LA
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Titolare Della Ditta Individuale Società_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01RG01801/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare parzialmente l'avviso impugnato riderminando il reddito di impresa e il valore della produzione, con spese e compensi di lite interamente refusi
Resistente: rigettare il ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento per IVA e IIDD relativo alla annualità 2018.
Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
Prima della discussione della pubblica udienza, la resistente presentava istanza di dichiarazione della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a spese compensate essendo stato concluso un accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo con spese compensate