Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 13.05.2025 dai coniugi
(C.F. nata a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Anthony Macchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
Paolo Ardito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 12.06.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, così come già attualmente vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e, pertanto, nulla è loro dovuto a titolo di mantenimento;
3) la casa coniugale sita a Ornago (MB) in via Borsellino nr. 4 di proprietà delle parti nella misura del 50% ciascuno verrà posta in vendita ed il ricavato ottenuto verrà suddiviso in parti uguali fra i sig.ri e;
CP_1 Parte_1
4) nelle more, e sino all'effettiva vendita dell'immobile sopra indicato, che dovrà intervenire entro il mese di giugno dell'anno 2025 così come da mandato conferito all'Agenzia Immobiliare, il sig. continuerà a vivere nella casa già coniugale. Durante tale periodo le spese CP_1
e nella misura del 50% cadauno;
[...] CP_1
5) laddove il suddetto immobile non dovesse essere alienato entro il mese di giugno dell'anno
2025, la sig.ra tornerà ad abitare nella casa coniugale. Durante tale periodo le spese Pt_1
condominiali ordinarie nonché le spese relative alle utenze domestiche resteranno a carico dell'assegnataria della casa, mentre quelle straordinarie rimarranno a carico dei sig.ri Parte_1
e nella misura del 50% cadauno;
[...] CP_1
6) inoltre, nell'ipotesi in cui l'immobile sopra indicato non dovesse essere alienato entro il mese di luglio 2026, entrambi i coniugi concordano di rinegoziare le condizioni di separazioni ivi pattuite con espresso riferimento alla casa coniugale di Ornago (MB);
7) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento, un assegno mensile di €. 170,00 (centosettanta//00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita per operai e impiegati nella misura del
100%;
8) l'autovettura Citroen C3 Picasso Tg. FJ422LR - appena acquistata dal sig. in CP_1 quanto, a seguito di un sinistro, l'autovettura a lui precedentemente intestata è risultata non più riparabile e, pertanto, da rottamare - resterà definitivamente assegnata allo stesso così come il pagamento della relativa assicurazione e ogni altro onere accessorio, così come le autovetture
Honda HRV e Fiat Punto intestate alla moglie resteranno definitivamente assegnate alla stessa così come il pagamento della relativa assicurazione ed ogni altro onere accessorio;
9) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e pertanto di nulla avere da pretendere reciprocamente al di fuori di quanto pattuito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello
Balsamo in data 30.11.1974;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 368 parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 19.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti