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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1235/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Greco Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
, ANCHE PER CONTO DI SCCI, IN Controparte_1
PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente e giusta procura in atti, dagli avv.ti Ettore Triolo, Valeria Grandizio e Gianfranco Esposito (PEC: t) Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Ciconte (PEC:
). Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/5/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0942022900426723000, notificata il 31.3.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 39420112000217142000; 3942013000072875000; 3942013 0003108925000; 39420140003443607000; 39420130001944001000; 3942014004452855000; 39420160002803279000; 394201700031137005000; 39420160002803279000; 39420180003893466000, di importo complessivamente pari a 311.312,42€, in ragione
1 dell'omessa ricezione degli avvisi di addebito suddetti e, in ogni caso, per l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Preliminarmente, dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art 26 del DPR n°602/73 e della L. 890/82; 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento impugnata ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni esposte in libello;
3) Accertare e dichiarare la compensazione del credito previdenziale dovuto e portato con gli avvisi di addebito n°394 2011 2000506351 000 – 394 2014 00044522855 000 – 394 2013 0000823044 000 – 394 2016 0004402576 000 - 394 2016 0004402576 000 – 394 2018 0004858343 000 relativo a contributi previdenziali I. V. S. operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni 2010-2011-2012-2013-2015-2016 e 2017 per un importo pari ad euro 68.237,15; 4) accertare e dichiarare prescritto il credito portato con gli avvisi di addebito n°394 2011 2000217142 000 – 394 2013 0000072875 000 – 394 2013 0001944001 000 riguardanti contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato anni di riferimento 2010 – 2011 e 2012 di importo pari ad euro 21.666,36; 5) In ogni caso, ed in subordine, decurtare la somma di euro 68.237,15 dal totale intimato. 6) Condannare i resistenti, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di solo parziale accoglimento.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari
2 ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Preliminarmente occorre segnalare che – come dimostrato dall'Ente previdenziale e, in seguito anche confermato dalla parte ricorrente – le poste creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 39420112000217142000; 3942013000072875000 siano sgravate per pagamenti
, mentre, la pretesa richiamata dall'avviso di addebito n. 3942014004452855000 è stata CP_4 integralmente stralciata.
4.1. Se ne dichiara, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
5. Nel resto, invece, il ricorso merita accoglimento limitatamente a talune poste creditorie, secondo le motivazioni di seguito indicate.
5.1. Ed infatti, l' ha dimostrato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi Controparte_5 di addebito, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 39420130003108925000 è stato notificato il 13.3.2014;
- l'avviso di addebito n. 39420140003443607000 è stato notificato il 20.2.2015;
- l'avviso di addebito n. 39420160002803279000 è stato notificato il 23.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 394201700031137005000 è stato notificato il 4.1.2018;
- l'avviso di addebito n. 39420160002803279000 è stato notificato il 23.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 39420180003893466000 è stato notificato il 10.1.2019.
6. Non può attribuirsi rilievo alla documentazione allegata dal , perché ha allegato CP_6 due ricevute di avvenuta notifica, senza esplicitare a quale richiesta di pagamento facciano riferimento (manca, infatti, il contenuto dell'atto notificato) e perché ha allegato una richiesta di pagamento priva di ricevuta di notifica.
7. Sulla base di quanto fin qui detto, il ricorso può essere accolto solo relativamente agli avvisi di addebito n. 39420130003108925000; 394201300019440010000 (per cui l' Controparte_5 ha omesso di fornire prova dell'avvenuta notifica. Si considera, pertanto, l'anno a cui la pretesa fa riferimento, che è il 2012); 39420140003443607000, poiché dalla data della loro notifica a quella di notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione (31.3.2022) è decorso il quinquennio di prescrizione, senza interruzioni. A ciò consegue, l'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione.
8. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato, specie in occasione della sospensione dei termini prescrizionali, durante il periodo pandemico (per 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
3 sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Ed invero, dalla data di notifica dei residui avvisi di addebito a quella di notifica dell'impugnazione di pagamento di cui si tratta, il quinquennio prescrizionale non è inutilmente decorso.
10. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere per gli avvisi di addebito n. 39420112000217142000; 3942013000072875000; 3942014004452855000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dagli avvisi di addebito n. 39420130003108925000; 394201300019440010000; 39420140003443607000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Greco Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
, ANCHE PER CONTO DI SCCI, IN Controparte_1
PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente e giusta procura in atti, dagli avv.ti Ettore Triolo, Valeria Grandizio e Gianfranco Esposito (PEC: t) Email_2
RESISTENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Ciconte (PEC:
). Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/5/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0942022900426723000, notificata il 31.3.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 39420112000217142000; 3942013000072875000; 3942013 0003108925000; 39420140003443607000; 39420130001944001000; 3942014004452855000; 39420160002803279000; 394201700031137005000; 39420160002803279000; 39420180003893466000, di importo complessivamente pari a 311.312,42€, in ragione
1 dell'omessa ricezione degli avvisi di addebito suddetti e, in ogni caso, per l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Preliminarmente, dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art 26 del DPR n°602/73 e della L. 890/82; 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento impugnata ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni esposte in libello;
3) Accertare e dichiarare la compensazione del credito previdenziale dovuto e portato con gli avvisi di addebito n°394 2011 2000506351 000 – 394 2014 00044522855 000 – 394 2013 0000823044 000 – 394 2016 0004402576 000 - 394 2016 0004402576 000 – 394 2018 0004858343 000 relativo a contributi previdenziali I. V. S. operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni 2010-2011-2012-2013-2015-2016 e 2017 per un importo pari ad euro 68.237,15; 4) accertare e dichiarare prescritto il credito portato con gli avvisi di addebito n°394 2011 2000217142 000 – 394 2013 0000072875 000 – 394 2013 0001944001 000 riguardanti contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato anni di riferimento 2010 – 2011 e 2012 di importo pari ad euro 21.666,36; 5) In ogni caso, ed in subordine, decurtare la somma di euro 68.237,15 dal totale intimato. 6) Condannare i resistenti, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di solo parziale accoglimento.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari
2 ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Preliminarmente occorre segnalare che – come dimostrato dall'Ente previdenziale e, in seguito anche confermato dalla parte ricorrente – le poste creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 39420112000217142000; 3942013000072875000 siano sgravate per pagamenti
, mentre, la pretesa richiamata dall'avviso di addebito n. 3942014004452855000 è stata CP_4 integralmente stralciata.
4.1. Se ne dichiara, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
5. Nel resto, invece, il ricorso merita accoglimento limitatamente a talune poste creditorie, secondo le motivazioni di seguito indicate.
5.1. Ed infatti, l' ha dimostrato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi Controparte_5 di addebito, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 39420130003108925000 è stato notificato il 13.3.2014;
- l'avviso di addebito n. 39420140003443607000 è stato notificato il 20.2.2015;
- l'avviso di addebito n. 39420160002803279000 è stato notificato il 23.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 394201700031137005000 è stato notificato il 4.1.2018;
- l'avviso di addebito n. 39420160002803279000 è stato notificato il 23.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 39420180003893466000 è stato notificato il 10.1.2019.
6. Non può attribuirsi rilievo alla documentazione allegata dal , perché ha allegato CP_6 due ricevute di avvenuta notifica, senza esplicitare a quale richiesta di pagamento facciano riferimento (manca, infatti, il contenuto dell'atto notificato) e perché ha allegato una richiesta di pagamento priva di ricevuta di notifica.
7. Sulla base di quanto fin qui detto, il ricorso può essere accolto solo relativamente agli avvisi di addebito n. 39420130003108925000; 394201300019440010000 (per cui l' Controparte_5 ha omesso di fornire prova dell'avvenuta notifica. Si considera, pertanto, l'anno a cui la pretesa fa riferimento, che è il 2012); 39420140003443607000, poiché dalla data della loro notifica a quella di notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione (31.3.2022) è decorso il quinquennio di prescrizione, senza interruzioni. A ciò consegue, l'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione.
8. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato, specie in occasione della sospensione dei termini prescrizionali, durante il periodo pandemico (per 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
3 sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Ed invero, dalla data di notifica dei residui avvisi di addebito a quella di notifica dell'impugnazione di pagamento di cui si tratta, il quinquennio prescrizionale non è inutilmente decorso.
10. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere per gli avvisi di addebito n. 39420112000217142000; 3942013000072875000; 3942014004452855000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dagli avvisi di addebito n. 39420130003108925000; 394201300019440010000; 39420140003443607000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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