Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 7/02/2025 N. 3389/2024 RG
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
- - -
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
- - - Parte_7 Parte_8 Parte_9
- - Parte_10 Parte_11 Parte_12 rappresentati e difesi dall'Avv.to BERSANI GIUSEPPE ed elett.te dom.ti presso lo studio in
Via Oberdan 4 20077 MELEGNANO ITALIA
RICORRENTE
contro
COoparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: appalto di manodopera
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/10 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 13.3.24 il ricorrente e gli altri Parte_1
litisconsorti hanno convenuto in giudizio la società resistente COoparte_1
chiedendo al Giudice:
[...]
CAPO PRIMO
A) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003 e/o dell'art. 38 D.Lgs.
n. 81/2015, che i ricorrenti sono da considerarsi ad ogni effetto alle dipendenze della
[...]
a far tempo: COoparte_2
- quanto al sig. dal 11.5.2022; Parte_1
- quanto alla sig.a dal 31.1.2022; Parte_2
- quanto alla sig.a dal 27.9.2022; Parte_3
- quanto alla sig.a dal 1.5.2022; Parte_4
- quanto al sig. dal 31.1.2022; Parte_5
- quanto al sig. dal 21.3.2022; Parte_6
- quanto alla sig.a dal 15.5.2022; Parte_13
- quanto al sig. dal 11.5.2022; Parte_7
- quanto alla sig.a dal 30.01.2022; Parte_14
- quanto alla sig.a dal 11.10.2021; Parte_9
- quanto alla sig.a dal 11.7.2021; Parte_10
- quanto alla sig.a dal 11.10.2021; Parte_10
- quanto alla sig.a dal 11.5.2022; Parte_11
- quanto alla sig.a dal 31.1.2022; Parte_12 ovvero da quelle altre successive date accertata in corso di causa;
B) Dichiararsi costituito inter partes ovvero costituire un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato con inquadramento dei ricorrenti al livello 6 di cui al Ccnl Trasporti Logistica, ovvero in quell'altro livello e/o Ccnl accertato in corso di causa;
C) Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, COoparte_2
a:
1) assumere i ricorrenti con inquadramento dei medesimi al 6° livello di cui al predetto Ccnl, ovvero in quell'altro livello o Ccnl accertati in corso di causa;
2) corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento danni una somma pari alla retribuzione maturata e maturanda a far tempo dal 1.10.2023 e fino alla costituzione inter partes del rapporto di lavoro;
CAPO SECONDO (in via subordinata al capo primo)
D)Accertare e dichiarare che il subentro della alla Società COoparte_2 CP_3
(già ) e nella gestione dei servizi di appalto/logistica del magazzino della convenuta, sito CP_4
2/10 Dott. Riccardo Atanasio in Livraga ha integrato a tutti gli effetti ex art. 29 del DLgs. 276/03, come modificato dalla l.n. 122/16, o comunque in via subordinata ex art. 2112 c.c., un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda;
E) Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a proseguire con
[...] il contratto di lavoro a tempo determinato dai medesimi sottoscritto con Società EC COoparte_2
Servizi (già ) sino alla naturale scadenza e l'inefficacia dei contratti di lavoro a termine CP_4 sottoscritti fra la convenuta e i ricorrenti con decorrenza dall'1.10.2022;
F) Conseguentemente accertare e dichiarare costituito inter partes ovvero costituire un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato con inquadramento dei ricorrenti al livello 6 di cui al Ccnl Trasporti Logistica, ovvero in quell'altro livello e/o Ccnl accertato in corso di causa dalla cessazione dei predetti contratti a tempo determinato, e precisamente:
- quanto al sig. dal 31.10.2022; Parte_1
- quanto alla sig.a dal 31.10.2022; Parte_2
- quanto alla sig.a dal 31.10.2022; Parte_3
- quanto alla sig.a dal 31.10.2022; Parte_4
- quanto al sig. dal 31.10.2022; Parte_5
- quanto al sig. dal 31.10.2022; Parte_6
- quanto alla sig.a dal 31.10.2022; Parte_13
- quanto al sig. dal 31.10.2022; Parte_7
- quanto alla sig.a dal 31.10.2022; Parte_14
- quanto alla sig.a dal 11.10.2022; Parte_9
- quanto alla sig.a dal 31.10.2022; Parte_10
- quanto alla sig.a dal 11.10.2022; Parte_10
- quanto alla sig.a dal 31.10.2022; Parte_11
- quanto alla sig.a dal 31.10.2022; Parte_12 ovvero da quelle altre successive date accertata in corso di causa;
G) Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, COoparte_2
a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, una somma pari alla retribuzione maturata e maturanda a far tempo dal 1.10.2023 e fino alla costituzione inter partes del rapporto di lavoro;
CAPO TERZO (in via subordinata ai capi primo e secondo)
H) Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i ricorrenti e disponendo la trasformazione del contratto a tempo COoparte_2 determinato stipulato con la società resistente in contratto a tempo indeterminato, ovvero dichiarare costituito inter partes un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dall'1.10.2023, ovvero da quell'altra precedente o successiva data accertata in corso di causa;
I) Conseguentemente condannare in persona del legale COoparte_2 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, a:
3/10 Dott. Riccardo Atanasio - ripristinare il rapporto inter partes;
- corrispondere ai ricorrenti un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr (Euro 1.584,88), ovvero a quell'altra misura ritenuta di giustizia;
(in ogni caso) CP_5
J) Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato distrattatario;
E' rimasta contumace la parte resistente.
All'udienza di discussione, il procuratore dei ricorrenti ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
I ricorrenti hanno provato documentalmente di essere stati tutti assunti dalla COoparte_6
con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati, con le seguenti decorrenze:
- il sig. dal 11.5.2022; Parte_1
- la sig.a dal 31.1.2022; Parte_2
- la sig.a dal 27.9.2022; Parte_3
- la sig.a dal 1.5.2022; Parte_4
- il sig. dal 31.1.2022; Parte_5
- il sig. dal 21.3.2022; Parte_6
- la sig.a dal 15.5.2022; Parte_13
- il sig. dal 11.5.2022; Parte_7
- la sig.a dal 30.01.2022; Parte_14
- la sig.a dal 11.10.2021; Parte_9
- la sig.a dal 11.7.2021; Parte_10
- la sig.a dal 11.10.2021; Parte_10
- la sig.a dal 11.5.2022; Parte_11
- la sig.a dal 31.1.2022 (cfr doc. da 1 a 14) Parte_12
Tutti sono stati assegnati presso l'unità produttiva di Livraga in via delle industrie snc presso il cantiere della la quale aveva appaltato le attività di logistica magazzino COoparte_2
alla COoparte_7
Tutti i ricorrenti sono stati inquadrati nel livello 6J con mansioni di manovale di magazzino dalla data della loro assunzione.
Alcuni dei ricorrenti sono stati assegnati a mansioni di pickeristi in particolare: Alfano, De
, Kubrina, La Corte, Malnerich, Menasti, Parabola, Parente, Viola, Ziaja. Per_1
Altri sono stati assegnati a mansione di carrellisti, in particolare: e . Parte_7 Pt_6
4/10 Dott. Riccardo Atanasio Altri ancora svolgevano anche attività di bollinatura e confezionamento in particolare: Alfano,
Pollani, Ziaja. Pt_3
CO La loro attività veniva organizzata da dipendente di che sovrintendeva Persona_2
all'intero magazzino oltre ad altri dipendenti quali , Persona_3 Persona_4 [...]
e tale;
vi era poi un dipendente, tale , impiegato, che si occupava Per_5 Per_6 Per_7
dell'ufficio traffico.
CO Tutti utilizzavano mezzi di proprietà di quali i palmari e relativi software, i video terminali e i relativi software, i lettori ottici, le scatole per il confezionamento, i bollini;
tutti i carrelli elettrici quali: muletti retrattili, frontali, paperino.
I ricorrenti espletava l'attività lavorativa dalle 8,00 alle 17,00 dal lunedì al giovedì e dalle 8,00 alle 16,00 il venerdì, mentre sabato e domenica avevano un orario variabile.
Sono successivamente transitati, a far tempo dal 1.10.22, alla sempre COoparte_2
CO con contratti a tempo determinato, in quanto la ha deciso di internalizzare tutte le attività di logistica magazzino svolte presso il magazzino di Livraga già oggetto dell'appalto della
. CP_4
CO Col contratto di assunzione, la ha riconosciuto a tutti i ricorrenti le anzianità convenzionali con decorrenza dalla data di assunzione presso la COoparte_6
Il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità, in quanto non vi è stata alcuna soluzione di continuità rispetto al passato, perché i lavoratori hanno proseguito l'attività lavorativa espletando le medesime mansioni, con la medesima organizzazione, nel medesimo luogo di lavoro e con le medesime strutture e mezzi.
Il rapporto infine cessava per tutti alla data del 30 settembre 2023 alla scadenza nell'ultima proroga dei contratti a termine.
Preliminarmente, i ricorrenti chiedono di accertare che tutti i termini apposti ai contratti di lavoro stipulati con le due società sono nulli in quanto privi di causa ed in quanto hanno ecceduto i 12/24 mesi di durata del rapporto di lavoro, con conseguente accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I ricorrenti chiedono, in via principale, di accertare di essere stati sempre dipendenti della
CO società in quanto era questa società ad esercitare l'attività di eterodirezione dei ricorrenti anche nel periodo in cui questi erano alle dipendenze (solo formali) di di costituire CP_4 quindi il rapporto di lavoro tra i ricorrenti e questa società con diritto all'inquadramento nel VI livello e con condanna al risarcimento del danno pari alle mancate retribuzioni dalla data del
1.10.23 alla costituzione del rapporto.
5/10 Dott. Riccardo Atanasio In via subordinata, chiedono di accertare che i rapporti di lavoro dei ricorrenti sono stati
CO trasferiti dalla alla in quanto si è realizzato un trasferimento di CP_4
azienda.
Chiedono infine di accertare la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato a termine in CO rapporti a tempo indeterminato condannando la a corrispondere in loro favore una indennità pari fino a 12 mensilità della retribuzione.
Innanzi tutto, si deve rilevare che va accolta la domanda di parte ricorrente circa la CO sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ab origine dei ricorrenti con in considerazione della comprovata esistenza di una intermediazione vietata tra queste due
CO società con riconoscimento del rapporto di lavoro in capo a come si ricava dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
“Ho lavorato per da luglio 2022 fino al 30 settembre 2022. CP_4
Dal 1° ottobre 2022 sono passata con però al 31 ottobre 2022 sono stata COoparte_2 licenziata.
Facevo picking, facevo le bolle, prelevavo i prodotti, facevo la spunta.
Mi ricordo dei ricorrenti, ho lavorato con loro in questo periodo.
Eravamo tutti insieme, però alcuni facevano lavori un po' diversi, alcuni facevano bollinatura e c'erano anche alcuni che facevano i carrellisti.
Non ricordo i nomi dei nostri responsabili. Ce ne era uno per ogni reparto.
Non ricordo i nomi dei miei coordinatori. Confermo però che erano gli stessi i coordinatori che c'erano CO prima quando lavoravo per quelli poi che mi coordinavano quando sono passata in CP_4
Disponevamo tutti di un palmare dove trovavamo gli ordini e quindi il materiale da prelevare.
Non so di chi fosse la strumentazione, non mi è mai stato riferito.
Io lavoravo dalle 8 alle 17, con una pausa di un'ora. L'orario era uguale per tutti.
Abbiamo sempre lavorato presso il magazzino di Livraga.
La strumentazione è sempre stata la stessa, non è cambiato nulla nel mio passaggio da a CP_4 CO
.
La teste ha affermato: Testimone_2
CO
“Ho lavorato per da aprile 2022 fino a fine settembre 2022. Dopo sono passata a per il CP_4 CO mese di ottobre, ma non mi hanno rinnovato poi il contratto. Poi ho ancora lavorato per per il mese di agosto 2024, sempre con contratto a termine.
Sono stata prima addetta al picking, poi alla bollinatura, timbratura.
Ricordo solo qualcuno dei ricorrenti che mi ha indicato, qualcuno dovrei vederlo perché non riesco ad associare il nome al volto.
6/10 Dott. Riccardo Atanasio Lavoravamo al magazzino di Livraga. CO I miei colleghi di lavoro erano tanti. Siamo stati tutti licenziati da assunti da CP_4
Non avevo un palmare, mentre altri usavano il palmare;
si usavano il muletto, il retrattile a seconda delle attività da svolgere.
Non so di chi fosse la strumentazione.
Io lavoravo con orario part-time, dalle 9 alle 14. C'era chi faceva il part-time come me, altri il diurno dalle 8 alle 17 con la pausa.
La mia responsabile si chiamava NA non ricordo il cognome, ed il responsabile di tutto il reparto era CO
. Non so loro due se fossero dipendenti di di CP_8 CP_4 CO Direi che nel passaggio da non è cambiato praticamente nulla”. CP_4
La teste ha ricordato: Testimone_3
Ho lavorato dal 2012 per una serie di cooperative, l'ultima delle quali presso il magazzino di CP_4 CO a Livraga.
Credo che in Ashel sia passata ad aprile 2021, quindi diciamo per un anno e mezzo. Poi dal 1° ottobre CO 2022 siamo passati in Io sono stata sempre a tempo indeterminato in questo periodo.
Io sono nella “gabbia” dei resi, siamo proprio chiusi in questo spazio aperto verso il magazzino.
Io nel magazzino ho fatto di tutto, tranne che guidare il muletto.
Conosco solo alcuni dei ricorrenti che mi ha indicato. Io alcuni li ho visti altri no, per esempio le due testimoni che sono con me non le ricordo. CO All'epoca eravamo un centinaio, oggi siamo trecento. Preciso però che non eravamo tutti alcuni erano con agenzie.
Io lavoro dalle 8 alle 17. Nel periodo di cui è causa facevano tutti l'orario centrale, dalle 8 alle 17.
Dentro al magazzino alcuni facevano picking, altri timbratura, altri spedizione merci o ricezione, altri ancora lavorazioni e una sorta di confezionamento.
I responsabili oggi sono . CP_9 CP_10
Il magazzino è diviso in due settori, uno lo controlla e l'altro . I due settori CP_10 Persona_2 li chiamiamo Livraga A e Livraga B.
Il palmare qualcuno per il picking ce lo aveva.
La strumentazione che ho detto c'è sempre stata ma non saprei dire di chi fosse. CO Nel passaggio da non è cambiato assolutamente nulla”. CP_4
Tutti i testi hanno confermato che i rapporti sono proseguiti ininterrottamente con la società
CO senza soluzione di continuità, con tutti i medesimi lavoratori, la medesima organizzazione di lavoro, gli stessi responsabili, le stesse mansioni ed attività, la stessa strumentazione.
7/10 Dott. Riccardo Atanasio Quindi sussisteva una identità aziendale del datore di lavoro sia nel periodo in cui i rapporti erano intestati formalmente in capo alla ia quando sono stati formalizzati in capo alla CP_4
CO
Del resto, anche i responsabili sono rimasti i medesimi: e non potevano certo essere dipendenti di i responsabili dell'intero magazzino in contrasto quindi con la titolarità CP_4
della strumentazione e del magazzino stesso.
CO Tutto lascia pertanto ritenere che sia stato sempre la reale titolare die rapporti di lavoro dei ricorrenti.
CO Ciò è tanto più vero se si pensa che la stessa società – quando ha assunto formalmente i ricorrenti, internalizzando i rapporti - ha ritenuto di dovere riconoscere loro la pregressa anzianità aziendale maturata solo formalmente con ma sostanzialmente proprio con CP_4
CO
La prima conseguenza è che dopo 12 mesi dall'inizio del rapporto i ricorrenti hanno acquisito il diritto al livello 6 giusta la previsione contrattuale
Consegue altresì che i termini apposti sono certamente nulli, in quanto dopo un anno dalla loro vigenza si sono trasformati a tempo indeterminato, giusta la previsione di cui all'art. 19 L.
81 del 2015 come modificato dalla legge n. 96/2018, in assenza di alcuna causale. CO Pertanto i rapporti, già sostanzialmente in capo alla si sono trasformati in rapporti a tempo indeterminato dopo un anno dalla data di assunzione dei ricorrenti stessi con contratto a termine vale a dire dalle date indicate in ricorso.
CO va pertanto condannata a corrispondere in favore di ciascuno dei ricorrenti l'equivalente di 8 mensilità della retribuzione di ciascuno di essi (€ 1.548,88 lordi ultima retribuzione) tenuto conto della durata dei rapporti di lavoro (tra i 18 ed i 23 mesi) del capitale sociale della società
(circa un milione e mezzo di €) e del numero dei dipendenti (circa 2000).
Non può essere accolta l'ulteriore condanna alle retribuzioni maturate successivamente in quanto il l'indennità ex art. 19 assorbe tutto il resto.
In quanto soccombente la società va condannata pertanto a COoparte_2 corrispondere in favore dell'Avv.to Giuseppe Bersani – che si dichiara distrattario – le spese di lite che liquida in € 12.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali oltre € 259 per cu.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
8/10 Dott. Riccardo Atanasio Dichiara che tra i ricorrenti e sussiste un rapporto di lavoro COoparte_2
subordinato sin dalle date qui di seguito indicate per ciascuno dei ricorrenti:
- quanto al sig. dal 11.5.2022; Parte_1
- quanto alla sig.a dal 31.1.2022; Parte_2
- quanto alla sig.a dal 27.9.2021 (non 2022 come erroneamente indicato in Parte_3
ricorso);
- quanto alla sig.a dal 1.2.2022 (non 1 maggio 22 come erroneamente indicato Parte_4
in ricorso);
- quanto al sig. dal 31.1.2022; Parte_5
- quanto al sig. dal 21.3.2022; Parte_6
- quanto alla sig.a dal 15.5.2022; Parte_13
- quanto al sig. dal 11.5.2022; Parte_7
- quanto alla sig.a dal 30.01.2022; Parte_14
- quanto alla sig.a dal 11.10.2021; Parte_9
- quanto alla sig.a dal 11.7.2021; Parte_10
- quanto alla sig.a dal 11.10.2021; Parte_10
- quanto alla sig.a dal 11.5.2022; Parte_11
- quanto alla sig.a dal 31.1.2022; Parte_12
dichiara la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro di ognuno dei ricorrenti decorso un anno dalla loro stipulazione (e quindi dalle decorrenze appena indicate) e la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
condanna a corrispondere in favore di ciascuno dei ricorrenti COoparte_2
l'indennità di cui all'art. 28 II comma L. 81/2015 come modificato dalla legge n. 96/2018 nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione pari ad € 1.548,88 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiara il diritto all'inquadramento dei ricorrenti nel livello 6 a decorrere da decorso di 12 mesi dalla data di assunzione;
rigetta nel resto;
condanna la società a corrispondere in favore dell'Avv.to COoparte_2
Giuseppe Bersani – che si dichiara distrattario – le spese di lite che liquida in € 12.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali oltre € 259 per cu.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
9/10 Dott. Riccardo Atanasio Milano, 7/02/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
10/10 Dott. Riccardo Atanasio