Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
26.2.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.9.1982 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti
ANNALISA TOMASIELLO (C.F.: ) e C.F._2 [...]
(C.F.: ), giusta procura in atti, Pt_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Picerno (PZ) alla contrada Campo di Donei - zona
P.I.P. presso lo studio del primo difensore indicato, pec:
- Email_1
Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
22.7.1980 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANMARCO BLASI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._5
1
Potenza alla via del Gallitello n. 89/A presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
26.2.2025; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 13.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Potenza in data 26.7.2013, deducendo che dall'unione coniugale era nata la figlia (25.7.2014) e che la residenza familiare era stata posta in Potenza Per_1
alla via dei Molinari n. 26.
A sostegno della domanda le parti private hanno rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis «per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi», sicché era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per l'effetto, le parti private hanno domandato di pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata in (85100) Potenza alla Via dei Molinari, 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...]
Per_
, nell'interesse della minore, , ivi stabilmente convivente, ed in Parte_1
ogni caso finché la stessa non avrà raggiunto la maggiore età e la autosufficienza economica;
3. la Figlia, di anni 10, resta affidata ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della
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decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_ 4. la figlia, , resta collocata prevalentemente presso la dimora della madre;
4a) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo i rispettivi turni di lavoro che, volta per volta verranno comunicati al rispettivo coniuge;
in alternativa in caso di possibili disaccordi dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00; con previsione di un pomeriggio infrasettimanale (da scegliere) a partire dall'uscita di scuola sino alle ore 22.00 dello stesso giorno ive il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa materna;
4b) le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, durante
Per_ le vacanze estive, invece, , trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
5) verserà alla tramite accredito in c/c Controparte_1 Parte_1
Iban [...] acceso presso entro e non CP_2
Per_ oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per nella misura di € 300,00; assegno che, come per legge, verrà aggiornato annualmente secondo gli indici al Consumo delle Famiglie (ISTAT) al 100%, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6a) le spese della retta scolastica, per l'acquisto di libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6b) le spese per l'iscrizione dell'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche (pallavolo e inglese), ricreative e di vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7) il Sig. accetta di rinunciare espressamente all'assegno unico in CP_1
favore della di lui moglie, Parte_1
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ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) Dato atto delle attuali condizioni economico/ reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento è riconosciuto in favore dell'altro, stante
l'autosufficienza economica di ambo le parti;
8) Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci:
8a) le parti danno atto di aver pendente ancora un mutuo (contratto n. 1526255) tratto su Banca Nazionale del Lavoro, il cui importo residuo è di € 93.092,33 e, dunque, per n. 180 rate su 240 rate (pagate da ), che saranno Controparte_1 divise nella misura di € 278,50 da ed € 278,50 da Controparte_1 [...]
; al termine del mutuo le parti danno reciproco assenso affinché Parte_1
l'immobile acquistato sia trasferito alla figlia;
Persona_2
8b) il numero di conto 001/02438384/09 cointestato tra e Parte_1
, tratto su banca Mediolanum ammonta ad € 70.000,00 circa (di Controparte_1
provenienza di accantonamento stipendio e TFR), verrà Parte_1
diviso al 50% e dunque chiuso in accordo tra le parti;
8c) entrambi sono titolari di autovetture proprie;
9) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi
Per_ passaporti con annotato il nome di ai fini della validità per l'espatrio».
Le parti hanno – altresì – domandato di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato, decorso il termine previsto dall'art. 3 L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alle medesime condizioni della separazione personale, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 26.2.2025 e trasmessi gli atti al P.M., le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza, ribadendo la volontà di ottenere quanto domandato alle condizioni di cui al ricorso, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte. Sicché, esaminate le condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Potenza il 26.7.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
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medesimo Comune al n. 37, P. II, S. A, dell'anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
In ordine alle stesse, il Collegio ritiene che siano conformi all'interesse della figlia minore , sia in riferimento all'aspetto relazionale sia con Per_1
riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò
– ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
Pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti in causa, omologando le condizioni convenute.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Con separata ordinanza, si dispone la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio, attesa la ritenuta ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di divorzio anche nel procedimento su domanda congiunta di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, sent.,
16.10.2023, n. 28727).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n.
76 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._4
contratto matrimonio concordatario in Potenza il 26.7.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 37, P. II, S. A, anno 2013;
2) omologa gli accordi di separazione personale intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate indicate in motivazione;
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3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio 19.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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