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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 4266/2012, avente ad oggetto: impugnativa delibera condominiale, nuove tabelle millesimali
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Ruotolo e Pasquale Villani e presso i quali elegge domicilio in Nocera Superiore (SA), via Matteotti n. 18
-Parte attrice-
E
(c.f. ) di Nocera Inferiore, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gabriele Vitale e tutti elett.te dom.ti presso l'avv. Giuseppina Romano in Nocera Inferiore, alla via Lorenzo Fava n. 19
- Parte convenuta -
NONCHE'
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Robertto Controparte_2 C.F._2
Marrazzo e presso il quale elegge domicilio in S. Egidio del Monte Albino (SA), via SS.
Martiri n. 13
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Aniello Controparte_3 C.F._3
Capuano e presso il quale elegge domicilio in Castel S. Giorgio (SA), via T. B.
Lombardi n. 32
- Parte intervenuta -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite si sono riportate ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, notificato al di Nocera Inferiore, Parte_2 ricostruito ai sensi della Legge n. 219/81, il sig. impugnava la delibera Parte_1 assembleare del 15/09/2012, a cui non aveva partecipato, che aveva approvato il regolamento condominiale e le tabelle millesimali, non all'unanimità, essendo le medesime di natura contrattuale, non essendovi l'adesione dello Stesso e per cui andava dichiarata nulla o annullata;
che la redazione delle tabelle millesimali, con riferimento alla scala B era frutto di errore;
che non si era tenuto conto nel redigerle, di un corpo di fabbrica posto in aderenza alla facciata ovest del fabbricato condominiale;
che erano erronee con riferimento alle superfici non residenziali, al lastrico di copertura e chiedeva la redazione di nuove tabelle millesimali e del regolamento di condominio frutto anch'esso di errori conseguenti a quelli delle tabelle millesimali;
che l'approvazione del rendiconto delle spese era anch'esso frutto di errore, in quanto fondato sulle tabelle millesimali errate ed a seguito di ciò riteneva di aver versato somme superiori al dovuto e per cui ne chiedeva la restituzione, con vittoria di spese e competenze con attribuzione;
si costituiva in giudizio il , che eccepiva l'infondatezza delle domande di CP_1 cui all'atto di citazione, in quanto la delibera impugnata aveva approvato all'unanimità dei condomini presenti (mancando solo il sig. il regolamento condominiale e Pt_1 le tabelle millesimali che erano non di natura contrattuale, ma deliberativa, per cui non necessitava per la loro approvazione l'unanimità dei Condomini;
che la tabella relativa alla scala B non era stata approvata nell'indicata assemblea in quanto non era stata ancora predisposta come risulta dagli atti di causa e che nessuna somma era dovuta in restituzione al sig. e concludeva per il rigetto delle domande attrici, con Pt_1 vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
in corso di causa, il Giudice riteneva, preliminarmente, la non necessarietà dell'inte- grazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini;
veniva espletata C.T.U. ed intervenivano volontariamente in giudizio i condomini sigg. e Controparte_2
che chiedevano il rigetto delle domande attoree, aderendo alla Controparte_3 posizione del costituito Condominio;
sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
con sentenza non definitiva n. 732/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, rigettava le domande proposte dal sig. di nullità e/o annullabilità della delibera Parte_1 condominiale del 15/09/2012, della necessità dell'unanimità del consenso dei
Pag. 2 di 4 condomini per l'approvazione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale, di impugnazione relativa alla approvazione del rendiconto delle spese, nonché quella di restituzione delle somme che sarebbero state versate in più da parte attrice;
accoglieva la domanda proposta da parte attrice relativa ai vizi delle tabelle millesimali che si erano riverberati anche sul regolamento condominiale, con richiesta di forma- zione di nuove tabelle millesimali e di un nuovo regolamento di condominio, disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e spese a liquidarsi con la sentenza definitiva;
in corso di causa veniva conferito incarico al C.T.U. per la formazione delle nuove tabelle millesimali e per l'adeguamento del regolamento condominiale alle nuove ta- belle;
a seguito del deposito dell'elaborato peritale la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
Atteso che la domanda relativa ai vizi delle tabelle millesimali che si erano riverberati anche sul regolamento condominiale e per cui parte attrice aveva richiesto la redazione di nuove tabelle millesimali e di un nuovo regolamento di condominio, aveva trovato ri- scontro nell'espletata Consulenza di Ufficio dell'arch che aveva evidenziato gli Per_1 errori in cui era incorso il Tecnico redattore delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio, approvati nell'indicata delibera, era già stata accolta con la indicata sentenza non definitiva, per cui in questa sede si prende atto della redazione delle nuove tabelle millesimali e dell'adeguamento del nuovo regolamento condominiale allegato alle medesime, sulle quali le parti in causa sostanzialmente concordano.
Le spese relative all'intero giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, non definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal sig. di Parte_1 nullità e/o annullabilità della delibera condominiale del 15/09/2012, della necessità dell'unanimità del consenso dei condomini per l'approvazione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale, di impugnazione relativa alla approvazione del rendiconto delle spese e quella di restituzione delle somme che sarebbero state versate in più da parte attrice, nonché di formazione di nuove tabelle millesimali e del regolamento di condominio perché affetti da errore, nei confronti del
[...]
, in persona dell'Amm.re p.t., nonché nei confronti Controparte_4 dei sigg. e interventori volontari adesivi alla Controparte_2 Controparte_3 posizione del Condominio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Conferma la sentenza non definitiva n. 732/2023 pubblicata il 07/04/2023, del Tribu- nale di Nocera Inferiore.
Pag. 3 di 4 2) Prende atto della redazione delle nuove tabelle millesimali e del regolamento di condominio e dichiara applicabili nel Controparte_5
le tabelle millesimali e regolamento condominiale allegato alle medesime e redatte
[...] dal CTU e che essendo di natura costitutiva si applicheranno solo a Persona_2 seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
3) Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti in causa e pone in via definitiva le spese delle due C.T.U. espletate a carico del e da ripartirsi tra tutti i condo- CP_1 mini, comprese le parti in causa, secondo la nuova tabella di millesimi generali, con rimborso della differenza ai condomini, che abbiano versato ai C.T.U. una quota superiore a quella spettante con l'applicazione dell'indicata tabella.
Nocera Inferiore, 12/05/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
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