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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9301 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 16 dicembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17568/2025 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Parte_1 CodiceFiscale_1
ZA ed IC ZA, domiciliato presso lo studio di questi, sito in S. Maria C.V. (CE), alla Via Kennedy n. 110, come da procura in atti
Ricorrente
E
(c.f. p.iva ), con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Campana n. 223, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
RA AP, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De
Gasperi n. 33.
Resistente
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di aver stipulato, in data 20.10.2026, con la esercente attività di vendita Controparte_1 all'ingrosso, in proprio e per conto terzi, di alimenti surgelati e congelati, un contratto di consulenza in forza del quale si impegnava a “rendere alla committente pareri, informazioni, relazioni finalizzate alla migliore predisposizione della rete vendita di quest'ultima coadiuvandola nell'analisi dei punti di forza e debolezza della medesima ed attivandosi sul campo per l'attuazione della stessa”;
- che, stando a quanto contenuto nel predetto contratto, gli obblighi imposti ad esso ricorrente – tra cui, a titolo meramente esemplificativo, recarsi presso la committente per riunioni con cadenza almeno settimanale, finalizzate alla predisposizione della strategia, nonché alle riunioni settimanali con la rete vendita che opera nei territori del casertano e del beneventano, oltre che nella regione Molise;
fornire attività di supporto ai singoli agenti,
1 tenendo presso la committente colloqui personali con gli stessi con cadenza almeno settimanale;
recarsi presso i clienti della committente operanti nella zona affidata per svolgere giornate di affiancamento dei singoli agenti sul campo, finalizzata sia alla incentivazione della vendita che all'incasso dei pagamenti – dovevano essere espletati “senza alcun vincolo di subordinazione, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con proprio personale con gestione a proprio rischio con sopportazione dei costi tutti e quindi anche delle spese per
l'organizzazione, gli spostamenti, la corrispondenza a fronte della corresponsione da parte del committente del corrispettivo fissato nell'art. 3”;
- che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di consulenza, la società si impegnava a corrispondere in suo favore, indipendentemente dall'utilizzo delle prestazioni di consulenza, un compenso mensile fisso pari ad euro 2.210,00, più contributo previdenziale, oltre IVA, se dovuta, da versarsi entro trenta giorni successivi al mese di competenza, previo ricevimento, almeno dieci giorni prima, della relativa fattura;
- che, in data 1.06.2017, le parti sottoscrivevano un'appendice al contratto di consulenza, con la quale veniva stabilita la corresponsione in suo favore di un contributo spese mensile pari ad euro 150,00 e di un contributo integrativo mensile pari ad euro 250,00, stante l'intenzione della società di intensificare l'attività nella città di Benevento e relativa provincia;
- che, in forza di un'ulteriore appendice sottoscritta in data 15.03.2021, il suo compenso mensile veniva innalzato, a partire dal 1° marzo 2021, a complessivi euro 2.710,00;
- che, in data 4.01.2022, la sua retribuzione veniva integrata con “un compenso percentuale dello 0,50% sul fatturato sviluppato, con liquidazione semestrale – segmento retail – in parte della provincia di Napoli confinante con la città di Caserta relativamente alle zone di competenza degli agenti di commercio: , , Persona_1 Persona_2 Per_3
e ”;
[...] CP_2
- che, con pec del 20.01.2025, la società resistente gli comunicava la cessazione del contratto di consulenza, a far data dal 30.04.2025;
- che, con pec dell'11.03.2025, impugnava la comunicazione predetta sostenendo il carattere simulato del contratto di consulenza stipulato nel 2016 e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso quindi, di conseguenza, l'illegittimità del recesso perché anticipato ed immotivato, integrante ipotesi di licenziamenti ingiustificato;
-che, in particolare, nonostante la veste giuridica prescelta, il rapporto intercorso con la si era svolto in concreto in regime di subordinazione, in quanto egli: a) Controparte_1 svolgeva all'interno dell'organizzazione aziendale le mansioni di direttore vendite e coordinatore degli agenti di commercio (cfr. “Per conto della azienda doveva gestire i contatti ed
i rapporti con i clienti, sia in relazione alla qualità dei prodotti che ai pagamenti, nonché il raggiungimento da parte degli agenti di commercio degli obiettivi fissati mensilmente e annualmente
(v. doc. n. 13). Peraltro in relazione alle festività al ricorrente veniva comunicato se l'azienda restava operativa ed in quali giorni (doc. n 14). Aveva inoltre l'obbligo di presentare un piano ferie, cosa che
2 facevano anche i venditori i quali comunicavano il piano ferie al sig. che provvedeva, dopo Pt_1 averli approvati, poi a trasmetterlo alla azienda”; b) nell'espletamento della propria attività lavorativa si avvaleva dei materiali e dei mezzi aziendali, come cellulare, tablet e scheda sim fornite dalla;
c) percepiva da parte della resistente una retribuzione mensile;
CP_1
d) osservava un orario di lavoro che lo obbligava a prestare la propria attività dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 09,00 alle ore 19,00, con un'ora di spacco dalle 13,00 alle 14,00; tuttavia, senza che ciò escludesse la possibilità di essere contattato anche in orario extralavorativo;
e) svolgeva le proprie mansioni in maniera continuativa e sotto la direzione tecnica ed i poteri di controllo e disciplinari della resistente;
f) non assumeva rischio d'impresa su di sé;
- che le mansioni così descritte, erano da ricondursi al livello di Quadro del CCNL Terziario
Distribuzione e Servizi;
-che egli dunque non aveva percepito una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
nulla aveva percepito a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, nulla per lavoro straordinario e a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che il licenziamento intimatogli era da considerarsi nullo, inesistente o annullabile in quanto intervenuto senza giusta causa e/o giustificato motivo.
Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di “A. In via principale e preliminare accertare e dichiarare che il contratto di consulenza dissimulava un contratto di lavoro di natura subordinata e, di conseguenza, accertare e dichiarare che tra il e la è intercorso un Pt_1 Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a far data dal 20/10/2016 al 27/04/2025; B. Accertare e dichiarare che il ha svolto mansioni di Direttore delle vendite e gestore delle risorse umane, nello specifico Pt_1 degli agenti di commercio, con conseguente inquadramento come quadro ai sensi e per gli effetti di cui al CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi;
C. In via subordinata Accertare e dichiarare che il ha diritto ad essere inquadrato al I livello avendo svolto mansioni di Capo Servizio Pt_1
Commerciale delle vendite e gestore delle risorse umane, nello specifico degli agenti di commercio, ai sensi e per gli effetti di cui al CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi;
D. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inesistenza della comunicazione di recesso relativa al rapporto a tempo indeterminato, riconoscendosi che il provvedimento adottato è da inquadrarsi quale licenziamento senza giusta causa e/o giustificato motivo. E. Accertare e dichiarare, di conseguenza, la permanenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la ordinando alla Controparte_1 società resistente l'immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro occupato con le mansioni svolte sino al momento dell'illegittimo recesso;
F. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione in relazione al livello di quadro, così come meglio e dettagliatamente sviluppata negli allegati conteggi;
G. In subordine, in caso di riconoscimento del I livello, disporre
CTU affinchè quantifichi le somme dovute al ricorrente in relazione alle mansioni svolte;
H. Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le giornate di ferie maturate e non godute, le festività lavorate, i permessi non goduti, la prestazione lavorativa svolta oltre le ore
3 contrattualmente previste nonché a percepire il TFR;
I. Condannare di conseguenza la società resistente al pagamento a titolo di TFR della somma pari ad euro 22.081,19 per il periodo lavorativo dal 20/10/2016 al 27/04/2025; J. Accertare e dichiarare, sulla scorta degli allegai conteggi, il diritto del ricorrente a ricevere la somma di euro 124.210,07, a titolo di differenze retributive, tra quanto percepito per le fatture emesse e quanto dovuto come lavoratore subordinato, per il periodo dal
20/10/2016 al 27/04/2025 e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento della predetta somma e/o a quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
K. Accertare e dichiarare in caso di inquadramento al I livello contrattuale il diritto del ricorrente a ricevere la somma accertata a seguito di CTU, a titolo di differenze retributive, tra quanto percepito per le fatture emesse
e quanto dovuto come lavoratore subordinato, nonché a titolo di TFR, per il periodo dal 20/10/2016 al
27/04/2025 e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
L. Condannare la società resistente al risarcimento del danno come per legge nonché di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi. M. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Si costituiva tempestivamente la la quale contestava la fondatezza Controparte_1 dell'avversa pretesa deducendo la natura autonoma della prestazione resa dal ricorrente, come dimostrato dall'ammontare degli importi negli anni percepiti a titolo di compenso, di gran lunga superiore a quelli indicati dalle tabelle del livello Quadro del CCNL invocato, nonché dalla circostanza che vedeva il lavorare anche per altri partners Pt_1 commerciali;
evidenziava, altresì, che il potere direttivo del datore, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale – come nel caso di specie –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale;
contestava i conteggi formulati da controparte;
in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati anteriormente all'11 marzo 2020. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'odierna udienza e, quindi, decisa con la seguente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
4 Giova richiamare quindi in primo luogo la giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va fatta, com'è noto, sulla base del concreto svolgimento nel tempo del rapporto di lavoro, che deve essere caratterizzato da una pregnante ingerenza del datore di lavoro nella prestazione lavorativa, da un livello elevato di vigilanza e controllo che si estende all'an della prestazione, al
“quando” e soprattutto al "quomodo". Poco rileva il momento genetico contrattuale, o nomen iuris attribuito dalle parti, qualora nello svolgimento di fatto del rapporto di lavoro, quest'ultimo si sia concretamente atteggiato come subordinato.
Di recente il giudice di legittimità ha ribadito che lavoro subordinato - e criterio discretivo , nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo
– è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
– possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni , che incidano sull'atteggiarsi del rapporto> (Cass. ordinanza n. 23816 del
2.9.2021).
Sulla scorta dei richiamati principi e noti i principi che governano il riparto dell'onere probatorio in materia di accertamento di lavoro subordinato, reputa il giudicante che nel caso in esame le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio si siano rivelate fortemente deficitarie quanto alla prospettazione, prima ancora che alla prova, degli elementi di fatto indispensabili per la concretizzazione delle asserite subordinazione e dipendenza.
A ben vedere, le stesse le allegazioni del ricorso non contengono elementi univoci a sostegno del regime di subordinazione invocato dal lavoratore, orientando invece per la configurazione di un rapporto di consulenza quale rapporto di lavoro autonomo, conformemente all'archetipo contrattuale adoperato: invero le circostanze relative alla partecipazione alle riunioni o cene aziendali, anche con cadenza periodica;
al ricevimento delle comunicazioni relative ai giorni di apertura/chiusura dell'azienda durante le festività, alla disponibilità di un cellullare e di un tablet messi a disposizione dalla società; alla presenza presso i clienti, anche in affiancamento a singoli agenti, appaiono elementi neutri,
5 compatibili con una collaborazione di tipo autonomo, laddove si consideri la necessità di coordinare le strategie di sviluppo commerciale poste in campo dal ricorrente con la gestione concreta delle risorse umane della rete vendite e le iniziative da suggerire agli agenti, anche con interventi di supporto del singolo alla presenza del cliente. Nella stessa prospettiva, possono essere intese anche le numerose e-mail versate in atti dal ricorrente, provenienti dall'Ufficio grafica (peraltro, indirizzate agli “agenti”).
Del tutto generiche, inoltre, risultano le allegazioni circa l'obbligo del rispetto da parte del ricorrente di un determinato orario di lavoro: dalle allegazioni non risulta che egli fosse assegnatario di una postazione stabile di lavoro presso gli uffici della convenuta, neppure sono stati individuati gli uffici cui era tenuto a recarsi ogni giorno.
Quanto al messaggio via Whatsapp, ricevuto il giorno 2.03.2024 alle ore 15.09 dall'Amministratore dell'impresa , che lo invitava a prendere parte a Controparte_3 convention aziendale mentre egli aveva scelto di riposare (testuale v. pag.5 del ricorso), ebbene proprio tale circostanza depone per la configurazione di una collaborazione del tutto autonoma, senza vincoli di presenza e di orario, rimanendo il ricorrente libero di organizzare le proprie giornate di lavoro.
Tali difetti di allegazione sono ridondati nella inutilità delle richieste istruttorie formulate dalla parte attorea, non essendovi istanze di confronto volte a lumeggiare gli aspetti fattuali della res controversa utili (recte indispensabili) alla decisione, così rimanendo impedito al giudicante qualsivoglia indagine rivolta a valutare, ex art. 36 Cost., la qualità e quantità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi retributivi reclamati come crediti di lavoro.
In conclusione, non avendo la parte, a tanto onerata, provveduto ad allegare, prima ancora che a dimostrare, i fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in applicazione della regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, in ragione del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
La dott.ssa Gabriella Gagliardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, spese che liquida in complessivi € 3500,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 16 dicembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17568/2025 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Parte_1 CodiceFiscale_1
ZA ed IC ZA, domiciliato presso lo studio di questi, sito in S. Maria C.V. (CE), alla Via Kennedy n. 110, come da procura in atti
Ricorrente
E
(c.f. p.iva ), con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Campana n. 223, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
RA AP, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De
Gasperi n. 33.
Resistente
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di aver stipulato, in data 20.10.2026, con la esercente attività di vendita Controparte_1 all'ingrosso, in proprio e per conto terzi, di alimenti surgelati e congelati, un contratto di consulenza in forza del quale si impegnava a “rendere alla committente pareri, informazioni, relazioni finalizzate alla migliore predisposizione della rete vendita di quest'ultima coadiuvandola nell'analisi dei punti di forza e debolezza della medesima ed attivandosi sul campo per l'attuazione della stessa”;
- che, stando a quanto contenuto nel predetto contratto, gli obblighi imposti ad esso ricorrente – tra cui, a titolo meramente esemplificativo, recarsi presso la committente per riunioni con cadenza almeno settimanale, finalizzate alla predisposizione della strategia, nonché alle riunioni settimanali con la rete vendita che opera nei territori del casertano e del beneventano, oltre che nella regione Molise;
fornire attività di supporto ai singoli agenti,
1 tenendo presso la committente colloqui personali con gli stessi con cadenza almeno settimanale;
recarsi presso i clienti della committente operanti nella zona affidata per svolgere giornate di affiancamento dei singoli agenti sul campo, finalizzata sia alla incentivazione della vendita che all'incasso dei pagamenti – dovevano essere espletati “senza alcun vincolo di subordinazione, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con proprio personale con gestione a proprio rischio con sopportazione dei costi tutti e quindi anche delle spese per
l'organizzazione, gli spostamenti, la corrispondenza a fronte della corresponsione da parte del committente del corrispettivo fissato nell'art. 3”;
- che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di consulenza, la società si impegnava a corrispondere in suo favore, indipendentemente dall'utilizzo delle prestazioni di consulenza, un compenso mensile fisso pari ad euro 2.210,00, più contributo previdenziale, oltre IVA, se dovuta, da versarsi entro trenta giorni successivi al mese di competenza, previo ricevimento, almeno dieci giorni prima, della relativa fattura;
- che, in data 1.06.2017, le parti sottoscrivevano un'appendice al contratto di consulenza, con la quale veniva stabilita la corresponsione in suo favore di un contributo spese mensile pari ad euro 150,00 e di un contributo integrativo mensile pari ad euro 250,00, stante l'intenzione della società di intensificare l'attività nella città di Benevento e relativa provincia;
- che, in forza di un'ulteriore appendice sottoscritta in data 15.03.2021, il suo compenso mensile veniva innalzato, a partire dal 1° marzo 2021, a complessivi euro 2.710,00;
- che, in data 4.01.2022, la sua retribuzione veniva integrata con “un compenso percentuale dello 0,50% sul fatturato sviluppato, con liquidazione semestrale – segmento retail – in parte della provincia di Napoli confinante con la città di Caserta relativamente alle zone di competenza degli agenti di commercio: , , Persona_1 Persona_2 Per_3
e ”;
[...] CP_2
- che, con pec del 20.01.2025, la società resistente gli comunicava la cessazione del contratto di consulenza, a far data dal 30.04.2025;
- che, con pec dell'11.03.2025, impugnava la comunicazione predetta sostenendo il carattere simulato del contratto di consulenza stipulato nel 2016 e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso quindi, di conseguenza, l'illegittimità del recesso perché anticipato ed immotivato, integrante ipotesi di licenziamenti ingiustificato;
-che, in particolare, nonostante la veste giuridica prescelta, il rapporto intercorso con la si era svolto in concreto in regime di subordinazione, in quanto egli: a) Controparte_1 svolgeva all'interno dell'organizzazione aziendale le mansioni di direttore vendite e coordinatore degli agenti di commercio (cfr. “Per conto della azienda doveva gestire i contatti ed
i rapporti con i clienti, sia in relazione alla qualità dei prodotti che ai pagamenti, nonché il raggiungimento da parte degli agenti di commercio degli obiettivi fissati mensilmente e annualmente
(v. doc. n. 13). Peraltro in relazione alle festività al ricorrente veniva comunicato se l'azienda restava operativa ed in quali giorni (doc. n 14). Aveva inoltre l'obbligo di presentare un piano ferie, cosa che
2 facevano anche i venditori i quali comunicavano il piano ferie al sig. che provvedeva, dopo Pt_1 averli approvati, poi a trasmetterlo alla azienda”; b) nell'espletamento della propria attività lavorativa si avvaleva dei materiali e dei mezzi aziendali, come cellulare, tablet e scheda sim fornite dalla;
c) percepiva da parte della resistente una retribuzione mensile;
CP_1
d) osservava un orario di lavoro che lo obbligava a prestare la propria attività dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 09,00 alle ore 19,00, con un'ora di spacco dalle 13,00 alle 14,00; tuttavia, senza che ciò escludesse la possibilità di essere contattato anche in orario extralavorativo;
e) svolgeva le proprie mansioni in maniera continuativa e sotto la direzione tecnica ed i poteri di controllo e disciplinari della resistente;
f) non assumeva rischio d'impresa su di sé;
- che le mansioni così descritte, erano da ricondursi al livello di Quadro del CCNL Terziario
Distribuzione e Servizi;
-che egli dunque non aveva percepito una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
nulla aveva percepito a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, nulla per lavoro straordinario e a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che il licenziamento intimatogli era da considerarsi nullo, inesistente o annullabile in quanto intervenuto senza giusta causa e/o giustificato motivo.
Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di “A. In via principale e preliminare accertare e dichiarare che il contratto di consulenza dissimulava un contratto di lavoro di natura subordinata e, di conseguenza, accertare e dichiarare che tra il e la è intercorso un Pt_1 Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a far data dal 20/10/2016 al 27/04/2025; B. Accertare e dichiarare che il ha svolto mansioni di Direttore delle vendite e gestore delle risorse umane, nello specifico Pt_1 degli agenti di commercio, con conseguente inquadramento come quadro ai sensi e per gli effetti di cui al CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi;
C. In via subordinata Accertare e dichiarare che il ha diritto ad essere inquadrato al I livello avendo svolto mansioni di Capo Servizio Pt_1
Commerciale delle vendite e gestore delle risorse umane, nello specifico degli agenti di commercio, ai sensi e per gli effetti di cui al CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi;
D. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inesistenza della comunicazione di recesso relativa al rapporto a tempo indeterminato, riconoscendosi che il provvedimento adottato è da inquadrarsi quale licenziamento senza giusta causa e/o giustificato motivo. E. Accertare e dichiarare, di conseguenza, la permanenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la ordinando alla Controparte_1 società resistente l'immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro occupato con le mansioni svolte sino al momento dell'illegittimo recesso;
F. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione in relazione al livello di quadro, così come meglio e dettagliatamente sviluppata negli allegati conteggi;
G. In subordine, in caso di riconoscimento del I livello, disporre
CTU affinchè quantifichi le somme dovute al ricorrente in relazione alle mansioni svolte;
H. Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le giornate di ferie maturate e non godute, le festività lavorate, i permessi non goduti, la prestazione lavorativa svolta oltre le ore
3 contrattualmente previste nonché a percepire il TFR;
I. Condannare di conseguenza la società resistente al pagamento a titolo di TFR della somma pari ad euro 22.081,19 per il periodo lavorativo dal 20/10/2016 al 27/04/2025; J. Accertare e dichiarare, sulla scorta degli allegai conteggi, il diritto del ricorrente a ricevere la somma di euro 124.210,07, a titolo di differenze retributive, tra quanto percepito per le fatture emesse e quanto dovuto come lavoratore subordinato, per il periodo dal
20/10/2016 al 27/04/2025 e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento della predetta somma e/o a quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
K. Accertare e dichiarare in caso di inquadramento al I livello contrattuale il diritto del ricorrente a ricevere la somma accertata a seguito di CTU, a titolo di differenze retributive, tra quanto percepito per le fatture emesse
e quanto dovuto come lavoratore subordinato, nonché a titolo di TFR, per il periodo dal 20/10/2016 al
27/04/2025 e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
L. Condannare la società resistente al risarcimento del danno come per legge nonché di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi. M. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Si costituiva tempestivamente la la quale contestava la fondatezza Controparte_1 dell'avversa pretesa deducendo la natura autonoma della prestazione resa dal ricorrente, come dimostrato dall'ammontare degli importi negli anni percepiti a titolo di compenso, di gran lunga superiore a quelli indicati dalle tabelle del livello Quadro del CCNL invocato, nonché dalla circostanza che vedeva il lavorare anche per altri partners Pt_1 commerciali;
evidenziava, altresì, che il potere direttivo del datore, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale – come nel caso di specie –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale;
contestava i conteggi formulati da controparte;
in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati anteriormente all'11 marzo 2020. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'odierna udienza e, quindi, decisa con la seguente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
4 Giova richiamare quindi in primo luogo la giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va fatta, com'è noto, sulla base del concreto svolgimento nel tempo del rapporto di lavoro, che deve essere caratterizzato da una pregnante ingerenza del datore di lavoro nella prestazione lavorativa, da un livello elevato di vigilanza e controllo che si estende all'an della prestazione, al
“quando” e soprattutto al "quomodo". Poco rileva il momento genetico contrattuale, o nomen iuris attribuito dalle parti, qualora nello svolgimento di fatto del rapporto di lavoro, quest'ultimo si sia concretamente atteggiato come subordinato.
Di recente il giudice di legittimità ha ribadito che lavoro subordinato - e criterio discretivo , nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo
– è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
– possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni , che incidano sull'atteggiarsi del rapporto> (Cass. ordinanza n. 23816 del
2.9.2021).
Sulla scorta dei richiamati principi e noti i principi che governano il riparto dell'onere probatorio in materia di accertamento di lavoro subordinato, reputa il giudicante che nel caso in esame le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio si siano rivelate fortemente deficitarie quanto alla prospettazione, prima ancora che alla prova, degli elementi di fatto indispensabili per la concretizzazione delle asserite subordinazione e dipendenza.
A ben vedere, le stesse le allegazioni del ricorso non contengono elementi univoci a sostegno del regime di subordinazione invocato dal lavoratore, orientando invece per la configurazione di un rapporto di consulenza quale rapporto di lavoro autonomo, conformemente all'archetipo contrattuale adoperato: invero le circostanze relative alla partecipazione alle riunioni o cene aziendali, anche con cadenza periodica;
al ricevimento delle comunicazioni relative ai giorni di apertura/chiusura dell'azienda durante le festività, alla disponibilità di un cellullare e di un tablet messi a disposizione dalla società; alla presenza presso i clienti, anche in affiancamento a singoli agenti, appaiono elementi neutri,
5 compatibili con una collaborazione di tipo autonomo, laddove si consideri la necessità di coordinare le strategie di sviluppo commerciale poste in campo dal ricorrente con la gestione concreta delle risorse umane della rete vendite e le iniziative da suggerire agli agenti, anche con interventi di supporto del singolo alla presenza del cliente. Nella stessa prospettiva, possono essere intese anche le numerose e-mail versate in atti dal ricorrente, provenienti dall'Ufficio grafica (peraltro, indirizzate agli “agenti”).
Del tutto generiche, inoltre, risultano le allegazioni circa l'obbligo del rispetto da parte del ricorrente di un determinato orario di lavoro: dalle allegazioni non risulta che egli fosse assegnatario di una postazione stabile di lavoro presso gli uffici della convenuta, neppure sono stati individuati gli uffici cui era tenuto a recarsi ogni giorno.
Quanto al messaggio via Whatsapp, ricevuto il giorno 2.03.2024 alle ore 15.09 dall'Amministratore dell'impresa , che lo invitava a prendere parte a Controparte_3 convention aziendale mentre egli aveva scelto di riposare (testuale v. pag.5 del ricorso), ebbene proprio tale circostanza depone per la configurazione di una collaborazione del tutto autonoma, senza vincoli di presenza e di orario, rimanendo il ricorrente libero di organizzare le proprie giornate di lavoro.
Tali difetti di allegazione sono ridondati nella inutilità delle richieste istruttorie formulate dalla parte attorea, non essendovi istanze di confronto volte a lumeggiare gli aspetti fattuali della res controversa utili (recte indispensabili) alla decisione, così rimanendo impedito al giudicante qualsivoglia indagine rivolta a valutare, ex art. 36 Cost., la qualità e quantità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi retributivi reclamati come crediti di lavoro.
In conclusione, non avendo la parte, a tanto onerata, provveduto ad allegare, prima ancora che a dimostrare, i fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in applicazione della regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, in ragione del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
La dott.ssa Gabriella Gagliardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, spese che liquida in complessivi € 3500,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi
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