Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Giovannelli e Gabriele Aronica, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di GIzia;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e FA Logli, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di GIzia;
nei confronti
AN GI e EL LA TA, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvia Cavallini, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di GIzia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Prato recante “ dichiarazione di inefficacia definitiva della IA Edilizia PE - 2320 - 2021 ”;
- del provvedimento del Comune di Prato recante “ comunicazione ai sensi della legge 241/1990 di inizio del procedimento amministrativo ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o collegato, ancorché incognito.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato dal sig. ET IA il 14.07.2023:
- del provvedimento del Comune di Prato, prot. n. GE 2023/0099390, recante “ Istanza P.G. n. 20210134046 del 01-07-2021 (PE - 2320 - 2021) per IA edilizia per chiusura loggia e ampliamento con realizzazione di vano disimpegno a civile abitazione - Immobile in Via Montello 26/1/T - 59100 PRATO (PO) Annullamento parziale in autotutela ”.
- dell’atto ORD. OE. 1298/2025 del 17 aprile 2025 del Comune di Prato, recante “ ingiunzione di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire ed individuazione dell’area di sedime (art. 196 commi 2, 3, 4, 4bis e 5 legge regionale toscana 65/14) ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o collegato, ancorché incognito, tra cui l’atto P.G. 21012/PF del 28 gennaio 2025 del Comune di Prato, recante “ comunicazione ai sensi della legge 241/1990 dell’inizio del procedimento amministrativo sanzionatorio per opere eseguite in assenza di permesso di costruire con responsabilità della proprietà ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Prato e dei sigg.ri AN GI e EL LA TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato il sig. IA ET ha impugnato il provvedimento adottato dal Comune di Prato recante “ dichiarazione di inefficacia definitiva della IA Edilizia PE - 2320 - 2021 ”, riguardante gli interventi consistenti in “ - chiusura di loggia (chiusa già su tre lati) presente al piano terra nel fronte tergale dell’immobile, con realizzazione di finestra; - realizzazione di addizione volumetrica sul fronte tergale dell’immobile e non prospicente la pubblica via. Si realizza un vano di collegamento (disimpegno) tra il vano cucina e il vano ripostiglio. L’altezza del vano sarà uguale all’altezza esistente del vano confinante; - realizzazione di nuova fossa biologica condominiale, in precedenza posta all’interno dell’appartamento al piano terra ”.
2. Il ricorrente, in particolare, ha sollevato le seguenti censure:
I. “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 19 della l. 241 del 1990; degli artt. 145 e 146, lrt 65/2014. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione ed istruttoria ”.
Si contesta che il provvedimento inibitorio è stato adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6 bis della legge 241/1990 e dall’art. 145, comma 6 della LRT 65/2014.
II. “V iolazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990; dell’art. 146 lrt 65/2014. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione ed istruttoria ”.
Si contesta che il provvedimento è stato adottato in carenza dei presupposti e, in particolare, in assenza dell’interesse pubblico necessario all’esercizio del potere di autotutela.
III. “ Ulteriore violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 19, ovvero, in ipotesi, dell’art. 21-nonies della l. 241 del 1990, nonché degli artt. 145 e 146, lrt 65/2014, sotto diverso profilo. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza / illogicità manifesta ”.
Si contesta che nonostante la IA riguardasse tre interventi, le contestazioni svolte dal Comune riguardano solo l’intervento n. 2, ossia la realizzazione di un’intercapedine. Inoltre, l’ente ha comunque inibito la prosecuzione dell’intera attività segnalata.
IV. “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 907, 1058, 1062, 1063, 1073, 1158, 1163 codice civile. Ulteriore difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Si contesta che sussista una veduta dall’apertura retrostante l’appartamento dei controinteressati e che sussistano i presupposti, nel caso di specie, per applicare la disciplina di cui all’art. 907 c.c., atteso che l’immobile di proprietà del ricorrente era già dotato di una tettoia, costruita in aderenza al muro di confine, sin dal 1986 e fatta poi oggetto di condono nel 1999. Inoltre, in assenza di contestazioni, il sig. ET avrebbe ormai acquistato per usucapione il diritto di realizzare le proprie costruzioni in aderenza alla proprietà dei controinteressati limitando e/o neutralizzando l’altrui veduta. Infine, rileva ancora il ricorrente che la servitù di veduta sarebbe comunque ormai estinta per non uso ventennale, ai sensi dell’art. 1073 c.c.
V. “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 134 e 135, lrt 65/2014. Ulteriore difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà ”.
Si contesta il provvedimento impugnato evidenziando che l’intervento oggetto di IA è consentito dalla legge regionale Toscana, la quale così come ammette la demo-ricostruzione di volumi secondari, a maggior ragione, ammette anche la costruzione ex novo di volumi (quali l’intercapedine di cui trattasi) di opere fuori sagoma. Peraltro, osserva ancora parte ricorrente che la questione evidenziata dal Comune ha natura squisitamente formale, risolvendosi in un problema di “modulistica da adottare” poiché l’art. 134, comma 2 quater della LRT 65/2014 prevede per la scia sostitutiva che il procedimento si svolga secondo quanto disposto dall’art. 145 LR Toscana.
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe frutto di un comportamento contraddittorio del Comune resistente che ha contestato i lavori, per la prima volta solo decorso un anno dalla presentazione della IA.
3. In data 8 maggio 2023 il Comune di Prato ha parzialmente annullato in autotutela il provvedimento di inefficacia della IA PE 2320-2021 tanto che, all’esito di tale decisione, residua soltanto la parte di provvedimento relativa all’addizione volumetrica fuori sagoma e alla trasformazione in porta dell’attuale finestra della cucina, funzionale al collegamento dell’interno dell’unità immobiliare con il ripostiglio tergale.
4. Il ricorrente ha impugnato, in parte qua , il nuovo atto con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 14.07.2023 riproponendo le stesse doglianze già formulate con il ricorso principale, ad eccezione della terza censura poiché sostanzialmente accolta dal nuovo provvedimento del Comune e aggiungendo un quinto motivo di illegittimità derivata degli atti già gravati con il ricorso principale.
5. In data 17.04.2025, rispetto all’addizione volumetrica realizzata nel resede tergale, il Comune di Prato ha adottato l’ordinanza ingiunzione n. 1298 di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire e di individuazione dell’area di sedime ai sensi dell’art. 196, commi 2, 3, 4, 4bis, 5 LRT 65/2014, nonché l’ordinanza prot. n. 1299/2025 diretta a contestare differenti profili di illegittimità edilizia.
6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il sig. ET ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, dell’ordinanza ingiunzione prot. n. 1298/2025, mentre con riferimento all’ordinanza prot. n. 1299/2025 il ricorrente ha dichiarato di aver avviato gli interventi per ottemperarvi.
7. Il secondo ricorso per motivo aggiunti è affidato ai seguenti motivi:
I. “ Illegittimità derivata ” per i vizi già contestati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
II. “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 134, 135, 196, 200, lrt 65 del 2014; dell’art. 4, dpr 380/2001 e dello “schema tipo” di regolamento edilizio, all. a, voce n. 18; dell’art. 34, d.p.g.r.t. 39 del 2018; degli artt. 8 e 34 del regolamento edilizio del comune di prato; dell’art. 72, comma 2, - av.2 del piano operativo del comune di prato; dell’art. 3, l. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità e carenza dei presupposti ”.
Il ricorrente contesta l’ordinanza di demolizione evidenziando, in primo luogo, che l’intervento realizzato non possa dirsi difforme dalla IA edilizia presentata, né che lo stesso richiedesse il previo rilascio del permesso di costruire; inoltre, l’istante censura la motivazione dell’ordinanza perché perplessa nella parte in cui individua quale regime applicabile la IA o il permesso di costruire; infine, si contesta anche la tipologia di sanzione individuata dal Comune, atteso che la demolizione o la rimozione delle opere è prevista dall’art. 196, comma 2, Legge Regionale Toscana n. 65/2014 solo per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali ai sensi dell’art. 197 LRT e nel caso di specie non si rientra in alcuno di questi casi.
8. Si sono costituiti il Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore e i controinteressati per resistere al ricorso principale e ai due ricorsi per motivi aggiunti.
9. Con successive memorie difensive parte ricorrente ha poi chiesto, ove ritenuto necessario, l’ammissione della prova testimoniale sulla circostanza che la tettoia fosse esistente e rimasta nella stessa posizione sin dal 1986, con conseguente insussistenza del diritto di veduta e/o inosservanza delle distanze, nonché, se ritenuto necessario, di accertare l’intervenuto acquisto per usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. del diritto a edificare in aderenza all’immobile di proprietà dei controinteressati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 104/2010, concludendo di poter definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 d. lgs. n. 104/2010.
10. Con ordinanza cautelare n. 516 del 05.09.2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 07.07.2025 al fine di mantenere la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio, con compensazione delle spese di lite della fase.
11. All’udienza del 24.09.2025 fissata per la trattazione nel merito della causa, il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente reputa il Collegio che la causa sia matura per la decisione, con conseguente rigetto dell’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente.
2. Ancora in via preliminare, questo Tribunale ritiene di poter trattare congiuntamente l’atto introduttivo del giudizio e il primo ricorso per motivi aggiunti del 14.07.2023 poiché vertono su motivi identici o connessi.
3. Deve anzitutto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla terza censura formulata dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio atteso che con il provvedimento adottato in data 8 maggio 2023 il Comune ha parzialmente annullato il precedente atto di dichiarazione di inefficacia della IA, ad esclusione della parte relativa all’addizione volumetrica sul fronte tergale dell’immobile.
4. Ciò posto, reputa il Collegio che il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti siano fondati per le seguenti ragioni.
5. Occorre premettere che oggetto della contestazione da cui è scaturita la dichiarazione di inefficacia della IA è la realizzazione nel resede tergale dell’immobile di proprietà del ricorrente di un intervento di addizione volumetrica di mq 6,24 circa con altezza variabile da ml 2,70 a 2,95 al fine di creare un locale allestito a cucina, in difformità alla IA P.G. 134046 del 01.07.2021 (PE 2320/2021).
5.1. Parte ricorrente contesta il provvedimento inibitorio poiché adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6 bis della legge 241/1990 e dall’art. 145, comma 6 della LRT 65/2014 e in carenza del presupposto dell’interesse pubblico all’atto di ritiro; inoltre, l’istante reputa che non sussistano, nella fattispecie, neppure gli elementi per configurare un diritto di veduta in favore del fondo finitimo.
5.2. Rileva il Collegio che è pacifico e risultante dalla documentazione in atti che parte ricorrente abbia presentato una IA per interventi edilizi in data 01.07.2021 e che il Comune di Prato abbia comunicato l’avvio del procedimento per la verifica della legittimità del titolo edilizio solo in data 15.06.2022, a seguito della diffida pervenuta dai proprietari confinanti, pervenendo alla definitiva dichiarazione di inefficacia della IA con provvedimento del 05.09.2022 ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e della legge regionale Toscana n. 65/2014, con conseguente impossibilità di adottare i provvedimenti previsti dal comma 3 e 6 bis dell’art. 19 citato.
5.3. Inoltre, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica allegati alla IA (ossia dal particolare del prospetto dell’intervento da realizzare, doc. 7.3. depositato da parte ricorrente, nonché dalla foto scattata dal terrazzo di proprietà esclusiva del sig. ET, doc. 5.13 depositato da parte ricorrente) risulta correttamente rappresentata l’ubicazione dell’addizione volumetrica in questione emergendo, in particolare, che la nuova copertura - sostitutiva della precedente tettoia oggetto di condono nel 1999 - insiste nell’area confinante con diversa proprietà, tanto da dover essere necessaria la predisposizione di un parapetto provvisorio di delimitazione con la “copertura di altra proprietà” (doc. 5.12 depositato da parte ricorrente, tav. 5) ed essendo dunque consentito all’ente di accertare con tempestività l’esatta portata dell’intervento e di esercitare i propri poteri, anche in assenza della diffida dei soggetti controinteressati, tenuto anche conto della consulenza preventiva sull’intervento edilizio attivata dal sig. ET ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 222/2016 (doc. 4 depositato da parte ricorrente).
5.4. Inoltre, risulta fondato anche il quinto motivo di ricorso principale attesa la lacunosità e la genericità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui contesta l’erroneità del titolo edilizio richiesto in ragione delle caratteristiche dell’intervento, qualificato fuori sagoma, a fronte della dichiarazione, da parte del ricorrente, della natura pertinenziale delle opere con realizzazione di una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva e a fronte della realizzazione della copertura in sostituzione della precedente tettoia, già oggetto di condono (cfr. docc.ti 3 e 5.8 depositato da parte ricorrente).
6. La fondatezza dei motivi di ricorso avverso il provvedimento di inefficacia della IA e il provvedimento di annullamento parziale d’ufficio determina la fondatezza anche del secondo ricorso per motivi aggiunti con cui si impugna l’ordinanza di demolizione dell’addizione volumetrica realizzata nella parte tergale dell’immobile del sig. ET.
7. In definitiva, il ricorso principale ed entrambi i ricorsi per motivi aggiunti devono essere accolti, con assorbimento di ogni altra questione sollevata.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e il Comune di Prato ed è indicata in dispositivo. Sono compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle censure relative agli interventi assentiti a seguito del provvedimento di annullamento parziale della dichiarazione di inefficacia della IA edilizia;
- per il resto li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, se dovuti e al rimborso del contributo unificato.
Compensa le spese con i controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO AR HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
FA OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | RO AR HI |
IL SEGRETARIO