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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 231/2024 tra
), con l'avv. CAREGNATO Parte_1 P.IVA_1
STEFANO;
ATTORE/I
e
, con l'avv. CIMMA MARCO;
CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
Controparte_2
, con l'avv. MANCINI LUISA;
[...]
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 3 giugno 2025, alle ore 9.25, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. CAREGNATO STEFANO;
Parte_1 per l'avv. CIMMA MARCO;
CP_1
per Controparte_2
, l'avv. MANCINI LUISA.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
posto che parte resistente ha proposto la questione giuridica del litisconsorzio necessario solo con l'ultima difesa, se ne contesta integralmente la fondatezza in fatto e diritto posto che il progetto sociale riguardava la resistente e, solo in via derivata, il di lei nucleo familiare che, peraltro, al momento della stipula della convenzione era composto anche da due figli minori;
inoltre, al momento dell'introduzione del presente giudizio i figli della resistente, come detto, erano minorenni e non potevano certo essere destinatari di un personale diritto – con ciò che ne consegue quanto alla chiamata in giudizio – che, peraltro, non esiste neppure in capo alla resistente la quale, al massimo, può ritenersi destinataria di una un'aspettativa o di un interesse legittimo;
osservo, in conclusione, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha legittimato l'azione proposta anche contro uno soltanto degli occupanti (sentenze nn. 15690/2010; 10739/2001; 25200/2017”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
insisto altresì, in replica alle difese di parte ricorrente, sulla esistenza di un litisconsorzio necessario
pagina 1 di 16 poiché i figli della resistente, destinatari in proprio del diritto all'abitazione, dovevano essere citati in giudizio per eventualmente proporre le proprie rispettive difese (il minorenne, se del caso, previa autorizzazione del Giudice tutelare); richiamo sul punto ogni difesa in atti”.
La difesa della terza chiamata precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono:
“preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
mi associo, quanto alla questione del litisconsorzio necessario, alle difese di parte ricorrente”.
Alle ore 9.55, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 18.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è attualmente priva di titolo per occupare l'alloggio CP_1 oggetto di controversia ubicato in Galliate, via Canonico Diana n. 16, di proprietà di
[...]
e, per l'effetto, fissa termine di giorni 75 dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza per il rilascio del medesimo libero da persone e/o cose;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo d'indennizzo per l'occupazione senza titolo del proprio immobile, della somma mensile di € 250,00 dal 31 agosto
2023 al giorno del rilascio effettivo;
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite di giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre alle documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza;
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite di giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre alle documentate spese per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di VA in data 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 231/2024 promossa da:
), con l'avv. CAREGNATO Parte_1 P.IVA_1
STEFANO;
ATTORE/I
e
, con l'avv. CIMMA MARCO;
CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
Controparte_2
, con l'avv. MANCINI LUISA;
[...]
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha evocato in giudizio avanti l'intestato Tribunale per Parte_1 CP_1 sentirla condannata al pagamento di un equo indennizzo per occupazione senza titolo e alla liberazione dell'immobile sito in Galliate, via Canonico Diana n. 16, abitato dal nucleo famigliare della resistente in forza di una convenzione di housing sociale sottoscritta con e non più rinnovata Controparte_2 alla scadenza del 31.3.2023.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa del 24.4.2024 contestando i fatti come prospettati dalla ricorrente e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del Controparte_2
.
[...]
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio il con comparsa del 10.9.2024, Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande della resistente.
All'udienza cartolare del 30.09.2024, i procuratori delle parti chiedevano l'ammissione dei rispettivi mezzi istruttori e il Giudice, con provvedimento del 3.10.2024, ammetteva le prove per testi richieste dal ricorrente e dal terzo chiamato fissando per l'incombente udienza al giorno 6.11.2024.
pagina 3 di 16 Assunte le prove orali il Giudice, con provvedimento del 06.11.2024, rigettava l'ordine di esibizione richiesto dalla difesa di fissando udienza al 3.6.2025 per precisazione delle conclusioni CP_1
e discussione orale della causa, con termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La difesa di parte ricorrente si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) la domanda proposta si appalesa fondata essendo stato dimostrato che non ha CP_1 alcun titolo per occupare l'alloggio di Galliate via Canonico Diana n. 16. Infatti, è stato documentalmente provato che con scrittura privata 1.7.13, stipulata da con 24 (doc. Pt_1 CP_2
2), l'appartamento veniva messo a disposizione di nell'ambito di un progetto di CP_1 housing sociale (vedasi dichiarazione di ospitalità - doc. 3) Come chiaramente pattuito in contratto (doc. 2, condizione 9, lett. A), la messa a disposizione dell'alloggio “ha carattere temporaneo e non consiste nell'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ad alcun titolo”. La lo si evidenzia per mero tuziorismo difensivo, non è parte CP_1 dell'accordo, ma soltanto beneficiaria del progetto. Il servizio era stato attivato nel giugno 2013 per garantire protezione a madre e figli, oggetto di maltrattamenti intrafamiliari. Per effetto del trasferimento del nucleo da a Galliate, al CISA 24 subentravano i Servizi Socio Pt_2
Assistenziali del (doc. 4 – scrittura privata 30.6.2015), con rinnovi Controparte_2 automatici del contratto ripetutisi sino al 31.3.23 (scrittura 16.1.23 – doc. 5). Nel 2016, in difetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni, veniva meno l'esigenza di protezione;
tuttavia, su richiesta della veniva avviato un progetto finalizzato CP_1 all'autonomia del nucleo che il riteneva di concludere a far tempo dal Controparte_2 31.3.23 perché la pur non avendo trovato un'occupazione stabile, si era dimostrata in CP_1 grado di reperire occupazioni con contratto a termine che le avevano garantito, con una certa continuità, entrate in aggiunta ai contributi mensili a carico dell'ente. Ciò nonostante, ella si è sempre rifiutata di rilasciare l'alloggio, ritenendo evidentemente più vantaggioso beneficiare a tempo indeterminato del sostegno pubblico, assolutamente ingiustificato anche in considerazione del tenore di vita riscontrato dai Servizi Sociali, incompatibile con le difficoltà che ella lamenta (viene segnalato, ad esempio, il possesso di uno smartphone di un certo valore). Sia il sia hanno cercato di convincere la a rilasciare Controparte_2 Pt_1 CP_1 l'alloggio spontaneamente, per il venir meno dello scopo sociale, che è quello di sostenere un nucleo effettivamente in difficoltà. per venire incontro alla Controparte_3 Pt_1 resistente, hanno addirittura proposto, nel corso di una riunione tenutasi l'8.6.23, il rilascio entro il termine massimo del 31.12.23, in cambio di un contributo mensile forfettario di 250,00 euro per le spese. La ha però rifiutato assumendo di aver diritto, non si sa a che titolo, CP_1 di rimanere nell'alloggio sino al reperimento di un lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, sino al termine di un corso on line per il conseguimento della qualifica di OSS. Si allega la comunicazione del 20.7.23 (doc. 6) riassuntiva dei rapporti intercorsi fra le Controparte_2 parti. La permanenza, pur essendo pacifico, è stata accertata in occasione dell'accesso eseguito in data 1.9.23 dalla Polizia Locale di Galliate (doc. 7), cui ha fatto seguito anche la segnalazione da parte del alla Procura presso il Tribunale di VA e al Prefetto di Controparte_2
VA (che si produce doc. 8). Da questa segnalazione si evince che i Servizi Sociali hanno riscontrato resistenza da parte della rispetto alla ricerca della propria completa CP_1 autonomia, resistenza che ovviamente vanifica gli scopi dell'intervento educativo del quale aveva sino ad allora beneficiato, intervento che per sua stessa natura non può che avere durata limitata, dovendo i servizi sociali far fronte ai bisogni di altri nuclei familiari disagiati;
2) la si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte per due ordini CP_1 di motivazioni: la prima riguarda presunte ripicche di nei suoi confronti per aver Pt_1 testimoniato in un procedimento penale nel quale è rimasta suo malgrado coinvolta per Pt_1 reati compiuti da alcuni dipendenti. L'irrilevanza di queste argomentazioni, al di là della loro pagina 4 di 16 falsità, è palese perché la non è parte della scrittura privata 1.7.13, che era stata CP_1 stipulata con 24, cui è subentrato il , responsabile del progetto al CP_2 Controparte_2 nucleo e quindi della sua attivazione, del suo contenuto, della valutazione del suo andamento e dell'avvenuto conseguimento del risultato o dell'impossibilità di conseguirlo. La circostanza che la teste abbia dichiarato di aver condiviso con la decisione di chiudere Tes_1 Pt_1 l'intervento significa ovviamente che ed erano d'accordo sul venir Controparte_2 Pt_1 meno dei presupposti per proseguirlo, non certo che il parere di fosse vincolante. D'altra Pt_1 parte la ricorrente era parte attiva nell'attuazione del progetto ed inevitabilmente i servizi si sono confrontati con Le ulteriori argomentazioni riguardano poi il merito della decisione Pt_1 con la quale il ha stabilito di chiudere il progetto a sostegno del nucleo. La Controparte_2 afferma infatti di avere ancora necessità di sostegno per non aver conseguito piena CP_1 autonomia. Ciò contraddice peraltro quanto dalla stessa affermato a pag. 6 della comparsa di costituzione: è solo grazie alla propria tenace volontà e a proprie spese, non certo per il sostegno dei servizi sociali e della cooperativa (che ha sempre boicottato ogni sua Pt_1 iniziativa) che la sig. è riuscita conseguire la qualifica di operatore socio sanitario. E CP_1 continua …affermando che la sua capacità negli anni di procurarsi alcuni lavori a tempo determinato non significa una raggiunta autonomia economica del nucleo familiare, né tanto meno la possibilità di reperire un'autonoma collocazione abitativa. Tutto ciò significa chiaramente che il progetto del , in considerazione delle capacità vantate Controparte_2 dalla di trovare occupazioni e di conseguire un'abilitazione professionale, non ha CP_1 davvero più ragione di essere proseguito, che ella ne è consapevole e che il rifiuto di rilasciare l'appartamento occupato senza titolo risponde soltanto alla necessità di disporre di un alloggio a spese della collettività. In ogni caso, si tratta di argomentazioni che nulla hanno a che vedere con la causa intentata da e che potranno, eventualmente, farsi valere in altra sede da parte Pt_1 della nei confronti del;
CP_1 Controparte_2
3) invano è stata attivata nei confronti della e del la procedura di CP_1 Controparte_2 mediazione avanti all'Organismo ADR Piemonte in quanto l'invito non è stato accolto dalla (si allegano domanda di mediazione e verbale di mancato accordo – doc. 9). In caso di CP_1 occupazione senza titolo di alloggio, il danno è in re ipsa. Si propone l'importo di euro 700,00 a titolo di indennizzo per ogni mese di illegittima occupazione. L'equità di tale importo si ricava dalle seguenti circostanze, documentate e confermate dalla testimone : 1) Testimone_2 Pt_1 corrisponde un canone mensile di euro 303,73 (si allegano a titolo esemplificativo le fatture relative a II trimestre 2023 e al I trimestre 2024 – doc. 10), cui si aggiunge l'imposta di registro di euro 33,50, pari ad euro 2,80 su base mensile;
2) ha corrisposto spese condominiali per Pt_1
i quattro appartamenti che utilizza nello stabile di via Canonico Diana n. 16 in misura pari ad euro 1.193,64, che corrispondono ad euro 298,41 per appartamento, quindi ad euro 24,87 su base mensile (si allega copia della fattura – doc. 11); 3) nel 2023 le spese per i consumi di energia elettrica sono stati pari a complessivi euro 1.269,00 che su base mensile comportano un costo medio di euro 105,75 (si producono la scheda contabile e copia delle fatture relative al
2023 – doc. 12); 4) nel 2023 le spese per i consumi di gas sono stati pari a complessivi euro
3.167, 67, che su base mensile comportano un costo medio di euro 263,98 (si producono la scheda contabile e copia delle fatture relative al 2023 – doc. 13). Sulla base della documentazione allegata, il cui contenuto è stato confermato dalla teste , Testimone_2 l'illegittima permanenza della costa mensilmente ad euro 701,13, importo che CP_1 Pt_1 ben può essere riconosciuto quale indennizzo mensile. Va inoltre evidenziato che gli educatori di perdono opportunità di lavoro in quanto l'appartamento continua ad essere occupato da Pt_1 un nucleo non più in carico ai servizi sociali e che quale operatore nel campo del sociale, Pt_1 sta subendo un danno all'immagine determinato dalla permanenza in un proprio appartamento pagina 5 di 16 di un soggetto con un tenore di vita incompatibile con quella condizione di bisogno che giustifica l'attivazione di un progetto di housing sociale.
La difesa di parte resistente, invece, ha proposto i seguenti argomenti:
1) nullità del ricorso per omessa notifica ai litisconsorti necessari. Come risulta chiaramente indicato negli stessi documenti nn. 2 – 3 - 4 e 5 prodotti dalla ricorrente, il servizio di Housing
Sociale che la si era impegnata a prestare su richiesta del Parte_1 Controparte_2
era a favore del nucleo familiare composto dalla IG.ra e dai suoi
[...] CP_1 figli e Ne consegue con tutta evidenza che i figli della convenuta Persona_1 Persona_2 devono essere considerati litisconsorti necessari e, come tali, dovevano essere chiamati a partecipare al giudizio. E' ben vero che, al momento della presentazione del ricorso i figli della esponente erano entrambi minorenni, ma, in quanto beneficiari unitamente alla madre del servizio di housing sociale, le domande della ricorrente, ed in particolar modo quella di rilascio dell'immobile, avrebbero dovuto essere estese anche nei loro confronti, in persona dei genitori quali loro legali rappresentanti, e dovevano essere destinatari di autonoma notifica del ricorso, da eseguire ai genitori nella loro espressa qualità di legali rappresentanti dei minori. E' di tutta evidenza, infatti, che gli stessi avrebbero potuto avanzare autonome difese anche diverse da quelle della madre e, omettendo di chiamarli in giudizio, la ricorrente ha palesemente leso il loro diritto alla difesa. A questo si aggiunga che un'eventuale condanna al rilascio dell'immobile emessa nei confronti della sola IG.ra sarebbe comunque inutiliter data CP_1 in quanto non sarebbe azionabile nei confronti dei figli e questa Persona_2 Persona_1 oltretutto oggi maggiorenne essendo nata il [...], anch'essi residenti come la madre nell'immobile in gestione ad ma estranei al presente procedimento. Da quanto esposto, Pt_1 emerge che il ricorso presentato dalla è da considerarsi assolutamente Parte_1 nulla e priva di effetti;
2) dalla documentazione poc'anzi citata emerge con tutta evidenza che la convenuta ed i suoi figli sono stati beneficiari dell'accordo intervenuto tra la ed il , ma Pt_1 Controparte_2 non ne sono mai stati parte. Conseguentemente, la cooperativa avrebbe rivolgere le sue Pt_1 domande al e non alla odierna convenuta, posto che il mancato Controparte_2 rilascio dell'immobile è da considerare tutt'al più un inadempimento contrattuale da parte del
, unico soggetto vincolato da obblighi di carattere giuridico nei confronti della CP_2
laddove la sig.ra ed i suoi figli non avevano alcun rapporto Parte_1 CP_1 giuridico con la ricorrente. Ciò è confermato dal fatto che ha comunicato il recesso Pt_1 unilaterale del contratto proprio al e non alla odierna esponente, la quale ne è venuta CP_2
a conoscenza indirettamente. Ed era sempre il che aveva titolo per contestare tale CP_2 recesso e opporsi al medesimo, mentre la sig.ra ed i suoi figli non avevano alcuno CP_1 strumento giuridico per tutelare i propri diritti di fronte all'arbitraria decisione di Ne Pt_1 consegue che solamente il , eventualmente, avrebbe avuto titolo per agire nei CP_2 confronti della odierna esponente e dei suoi figli qualora avesse ritenuto venuti meno i propri obblighi nei confronti del nucleo familiare. Invece, anziché aiutare la sig.ra ed i figli a CP_1 trovare una soluzione adeguata o, al contrario, agire nei loro confronti, hanno preferito lavarsene le mani, lasciando fare il lavoro sporco ad In ogni caso, quello che è certo è che Pt_1 il contratto di Housing Sociale era stato stipulato tra la e il Parte_1 Controparte_2
ed era nei confronti di quest'ultimo che la ricorrente avrebbe dovuto agire per
[...] ottenere il rispetto del contratto, mentre non aveva e non ha titolo per agire nei confronti della
IG.ra CP_1
3) nullità del recesso o mancato rinnovo del contratto stipulato tra la ricorrente e Controparte_2
Come già esposto nella comparsa di costituzione, occorre, innanzitutto, rilevare come la scelta pagina 6 di 16 di interrompere il rapporto di assistenza in favore del nucleo familiare della esponente non è stata una iniziativa del , ma una decisione autonoma ed arbitraria della Controparte_2 ricorrente, la quale con lettera del 30.03.2023 (della quale la esponente ha avuto notizia solo indirettamente dal ), ha comunicato “di non intendere procedere al rinnovo Controparte_2 del contratto”. E questo nonostante il fatto che solo due mesi prima, il 16.01.2023 la e il Pt_1 CP_
avessero rinnovato il contratto di prestazione di un servizio di Housing CP_2
Sociale per il periodo 01.01.2023 – 31.03.2023 con previsione di rinnovo automatico alla scadenza (doc. 5 della ricorrente); si noti che all'art. 6 di tale scrittura si prevede espressamente che la “dimissione del Beneficiario” debba essere “concordata con il Referente”, accordo che, nel caso di specie, sulla base della citata comunicazione di , non risulta essere Controparte_2 preventivamente avvenuto. La non fornisce alcuna spiegazione o Parte_1 giustificazione di questo improvviso voltafaccia, ma i motivi sono facilmente comprensibili per chi conosca la vicenda. Tutto risale al 2015, allorquando la IG.ra nell'ambito di un CP_1 progetto di inserimento al lavoro gestito dalla ricorrente, prestava attività come addetta alle pulizie presso la Casa di Riposo Villa Varzi a Galliate che, all'epoca, era gestita dalla
In tale occasione, la esponente ed una sua collega, si erano Parte_1 CP_4 accorte che alcuni dipendenti si rendevano responsabili di atti di violenza nei confronti dei degenti;
le due donne avevano immediatamente segnalato la cosa alla direttrice, IG.ra
[...]
, la quale, unitamente ad altro responsabile della IG. avevano Parte_3 Pt_1 Parte_4 detto loro di stare zitte. La esponente si era, però, rifiutata di tacere ed aveva denunciato il fatto ai Carabinieri di Galliate;
con la conseguenza che la che già allora la ospitava con il Pt_1 servizio di Housing sociale, non le aveva rinnovato il contratto. In seguito a tale denuncia, la Procura ha attivato un'indagine sfociata nel procedimento penale n. 1099/2019 RG nel quale al è chiamata come responsabile civile per le azioni dei suoi dipendenti. Parte_1
Combinazione vuole che proprio un mese prima della citata comunicazione della Parte_1 al , in data 27.02.2023 si era tenuta avanti Tribunale di VA udienza
[...] Controparte_2 nel suddetto procedimento penale, nella quale la IG.ra era chiamata come testimone CP_1
e, contrariamente ai desideri della aveva confermato le accuse verso i Parte_1 dipendenti ed i dirigenti di quest'ultima. Inoltre, giusto una settimana prima della citata comunicazione, con lettera del sottoscritto difensore in data 23.03.2023, l'esponente aveva contestato alla che la IG.ra , socia della Cooperativa ed Parte_1 Parte_3 educatrice incaricata della gestione della posizione del nucleo familiare della IG.ra CP_1 aveva indotto in errore quest'ultima facendole presentare nel maggio 2022 domanda di reddito di cittadinanza pur in assenza dei requisiti di legge. La IG.ra , infatti, pur essendo Parte_3 perfettamente a conoscenza della situazione lavorativa ed abitativa della IG.ra aveva CP_1 personalmente compilato ed inviato per conto di quest'ultima la domanda, poi ritenuta illegittima, tant'è che la esponente ha poi ricevuto a marzo 2023 una richiesta di rimborso da parte dell'INPS. Se da un lato non vi è dubbio che la esponente non solo non era a conoscenza della normativa che disciplina il reddito di cittadinanza, ma non aveva neppure le competenze per la compilazione della domanda, è legittimo chiedersi se la IG.ra avesse tali Parte_3 competenze. Se non le aveva, allora è incorsa in una grave negligenza, in quanto avrebbe dovuto invitare la IG.ra a rivolgersi ad un CAF, anziché esporla ad un'azione di CP_1 rivalsa da parte dell'INPS. Se, invece, le aveva, come è legittimo ritenere, allora si è trattato di un deliberato atto di “vendetta” nei confronti della esponente per il suo comportamento nella vicenda di Villa Varzi. A questo proposito, risulta a dir poco paradossale, se non addirittura provocatorio, che la abbia affidato la gestione del nucleo familiare della Parte_1 sig.ra proprio a colei che dirigeva Villa Varzi al momento della denuncia della CP_1 odierna esponente e che ovviamente aveva motivi di rancore nei confronti della esponente. CP_ Questo spiega anche perché la in violazione degli impegni assunti con Parte_1
pagina 7 di 16 , non solo non abbia mai aiutato in alcun modo la IG.ra a svolgere corsi CP_2 CP_1
o a ricercare impieghi lavorativi che le permettessero di rendersi economicamente autosufficiente, ma l'abbia costantemente ostacolata, con la “minaccia” che tali attività, le quali ovviamente avrebbero richiesto la sua assenza da casa, avrebbero potuto essere intese come mancata cura dei figli minori, con conseguente rischio di allontanamento degli stessi. Tanto è vero che solo recentemente, con i figli ormai cresciuti, la IG.ra ha potuto a spese CP_1 proprie e contro la volontà della seguire un corso e conseguire il diploma da Parte_1
O.S.S. che le ha permesso di ottenere un impiego, per ora a tempo determinato. Alla luce di quanto finora esposto, appare di tutta evidenza che la decisione di non rinnovare il contratto di prestazione a favore del nucleo familiare della IG.ra non è stata conseguenza della CP_1 cessazione delle esigenze in base alle quali era stato disposto il progetto di sostegno del nucleo familiare, né è stata una decisione concordata col Referente del , come Controparte_2 previsto dal contratto, ma si manifesta come un chiaro atto di ripicca nei confronti della IG.ra per aver segnalato e denunciato i comportamenti illeciti e/o scorretti da parte dei CP_1 dipendenti e soci della Con la conseguenza che il recesso o mancato rinnovo Parte_1 del contratto stipulato con relativo al nucleo familiare della IG.ra è Controparte_2 CP_1 da considerarsi nullo e/o inefficace in quanto avvenuto per motivo illecito e, comunque, avvenuto in mancanza di preventivo accordo con il Referente del;
Controparte_2
4) violazione da parte del dei propri obblighi istituzionali. Come Controparte_2 risulta dalla stessa documentazione prodotta da controparte, il nucleo familiare della IG.ra era stato collocato in protezione nel maggio 2013 a seguito di varie denunce sporte da CP_1 parte della suddetta per atti di violenza e maltrattamenti familiari da parte del marito e padre dei minori denunce alle quali è conseguita la condanna del medesimo per il reato di Persona_3 maltrattamenti con sentenza del Tribunale di VA n. 326/2020. Contrariamente a quanto affermato dal , le esigenze di permanenza in protezione del nucleo familiare Controparte_2 non sono mai cessate, in quanto, se è ben vero che il IG. si è allontanato per qualche Per_1 periodo dall'Italia, vi è, però, ben presto rientrato, come testimonia il certificato storico di residenza che dimostra come abbia abitato dal 2015 al 2022 a VA e si sia poi trasferito a Fara Novarese dove risiede tutt'ora. Nel frattempo, ha ripreso gli atti persecutori e di minaccia nei confronti della esponente, oltre a rendersi responsabile della violazione degli obblighi familiari, tant'è che la IG.ra si è vista costretta a sporgere nuovamente querela nei CP_1 suoi confronti. Queste circostanze sono state puntualmente comunicate alle responsabili del con lettera del 03.04.2023 indirizzata alla dr.ssa e ribadite Controparte_2 Tes_1 personalmente dal sottoscritto difensore durante la riunione del 26.04.2023; che, poi, nel CP_ verbale unilateralmente redatto dal (mai comunicato o concordato con le altri parti presenti) la circostanza non compaia, questo è irrilevante: il suddetto verbale è un riassunto a dir poco impreciso, che riporta solo quanto fosse ad interesse di chi lo ha redatto. E lascia allibiti il fatto che la sig.ra , in realtà più parte interessata del processo che teste, essendo la Tes_1 responsabile del , arrivi sotto giuramento a negare la realtà dei fatti sopraesposti;
CP_2 comportamento che ci si riserva di segnalare alla Procura della Repubblica come falsa testimonianza. A ciò si aggiunga che il sig. nonostante le denunce e la condanna Per_1 ricevute, non ha mai provveduto al versamento di un qualsiasi mantenimento per i figli e neppure ha provveduto a versare il risarcimento al quale è stato condannato con la sentenza del
Tribunale di VA, per cui in tutti questi anni la IG.ra ha dovuto occuparsi CP_1 materialmente e dei figli e provvedere da sola al loro mantenimento e alle loro esigenze. Anche per quanto riguarda il “progetto finalizzato all'autonomia del nucleo”, va ribadito come non corrisponda al vero che la esponente abbia “di volta in volta frapposto ostacoli alla realizzazione dei progetti di autonomia, giustificando tale resistenza con l'assenza di risorse concrete, circostanza che stride notevolmente con il tenore di vita mantenuto dalla signora nel pagina 8 di 16 corso degli anni”. In realtà, come detto in precedenza, la anziché attivarsi per Parte_1 aiutare la IG.ra a raggiungere un'autonomia lavorativa, ha sempre boicottato ogni sua CP_1 iniziativa, non sappiamo se per rancore nei suoi confronti (per i motivi ampiamente esposti) o per non perdere il cospicuo finanziamento che riceveva per ospitare (e teoricamente preparare all'inserimento lavorativo) lei e la sua famiglia. E' solo grazie alla propria tenace volontà ed a proprie spese, non certo per il sostegno dei servizi sociali e della (che ha Parte_1 sempre boicottato ogni sua iniziativa), che la IG.ra è riuscita a conseguire la qualifica CP_1 di operatore socio sanitario. Ma il conseguimento di questa qualifica, così come la sua capacità, negli anni, di procurarsi alcuni lavori a tempo determinato non significa una raggiunta autonomia economica del nucleo familiare, né tantomeno la possibilità di reperire un'autonoma collocazione abitativa. Chiunque abbia la pur minima conoscenza del mercato immobiliare della zona sa che gli appartamenti in locazione disponibili a Galliate e nella zona di VA sono molto pochi;
oltre al fatto che nessun proprietario affitterebbe mai il proprio appartamento a una persona che non sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e ciò a maggior ragione trattandosi di una famiglia composta da una madre divorziata extracomunitaria con figli minori. Da tutto quanto sopra esposto, emerge chiaramente che l'affermazione del CP_2
secondo cui sarebbero venuti meno i “requisiti per la messa in tutela della IG.ra
[...] e dei suoi figli” è assolutamente priva di fondamento e ci si chiede perché il CP_1
, dopo aver rinnovato il contratto il 16.01.2023, due mesi dopo, di fronte al CP_2 voltafaccia della abbia scelto di “tenersi buona” quest'ultima, anziché Parte_1 tutelare una famiglia in difficoltà come sarebbe suo preciso dovere giuridico e statutario. A questo proposito, si ribadisce che la IG.ra non è rimasta nell'appartamento di Via CP_1
Canonico Diana n. 16 per puntiglio, ma perché non era e non è in grado di ottenere CP_ autonomamente un contratto di locazione e il non le ha prospettato alcuna CP_2 soluzione alternativa, pur disponendo e gestendo alloggi di emergenza. Cosa doveva fare, andare sotto i ponti con due figli in giovane età, uno ancora minorenne? A cosa servono i servizi sociali se non sono in grado di tutelare i minori in difficoltà garantendogli un tetto sopra la testa? Alla luce di quanto sopra esposto, appare di tutta evidenza che il è Controparte_2 venuta meno ai propri obblighi giuridici e statutari, allorquando ha consentito alla Parte_1 di recedere dal contratto stipulato il 16.01.2023 senza che fosse intercorso un preventivo
[...] accordo e senza aver predisposto una soluzione alternativa di collocamento del nucleo familiare della sig.ra pur in presenza di minorenni. CP_1
La difesa della terza chiamata, da ultimo, è stata del seguente tenore:
1) le domande svolte da nei confronti del terzo chiamato sono CP_1 CP_2 inammissibili ed infondate. In primo luogo occorre chiarire che è un Controparte_2 consorzio costituito dai comuni aderenti per la gestione integrata dei servizi sociali assistenziali e che, in omaggio allo statuto e nell'ambito dei principi esposti dalla Legge 328/2000, attua interventi diretti a promuovere la crescita relazionale e sociale dei cittadini, e ciò attraverso interventi di sostegno delle responsabilità familiari, a favore dei minori in situazioni di disagio,
e delle donne in difficoltà ( art 22 Legge 328/2000). Nel quadro delle finalità sopra individuate a partire dall'anno 2016 ha prestato assistenza al nucleo famigliare della Controparte_2 sig.ra composto dalla resistente e dai due figli, in allora entrambi minorenni. CP_1
Come dichiarato dalle Assistenti Sociali di , ed Controparte_2 Tes_1 Per_4
, entrambe sentire all'udienza del 06.11.2024, è entrata in contatto con
[...] CP_1
nel corso dell'anno 2016 come vittima di violenza familiare (capitolo 1 Controparte_2 memoria ricorrente e terzo chiamato). Il a partire dal 2016 ha quindi affidato alla CP_2 il compito di attuare in concreto tutte le misure predisposte, Parte_1 necessarie, dapprima a tutelare il nucleo famigliare della sigra e, successivamente, a CP_1
pagina 9 di 16 sostenere un percorso di raggiungimento dell'autonomia sia economica che sociale. A favore del nucleo della sigra il e (doc 4 della ricorrente) CP_1 CP_2 Parte_1 hanno quindi stipulato una convenzione di Housing Sociale avente ad oggetto, non solo la messa a disposizione di un alloggio, ma un più ampio servizio, che comprendeva la presenza costante di un educatore professionale, con il compito di affiancare la famiglia nelle attività quotidiane, ed anche la corresponsione di somme mensili necessarie per le spese della famiglia, così da promuovere e mettere in atto il previsto percorso di raggiungimento dell' autonomia. La teste in risposa al capo 5 della memoria della terza chiamata ha chiarito “Noi paghiamo Tes_1 una retta ad che comprende anche la somma di € 400/600 che viene erogata mensilmente Pt_1
e direttamente alla beneficiaria, nel caso di specie la somma veniva erogata da le fatture Pt_1 CP_ pagate da a comprendono tutte le voci di spesa, compresa la somma di cui ho Pt_1 CP_ parlato”. Per quanto a conoscenza di la situazione di pericolo è cessata nel 2017 in quanto il marito della resistente era emigrato (teste e in risposta al capo 2 della Per_4 Tes_1 comparsa della chiamata). L'attività di sostegno non si è però interrotta ed è continuata dal 2017 sino al 2023. Alla scadenza del 31.3.2023 le parti hanno deciso di non rinnovare la convenzione, visto il rifiuto opposto dalla sig.ra ad ogni proposta di percorso verso CP_1 una maggiore autonomia. Successivamente alla scadenza, poiché la resistente non intendeva rilasciare l'immobile, si svolgevano quindi due incontri, uno in data 26.4.2023 ( verbale dell'incontro è stato prodotto sub doc 4 da questa difesa) ed uno in data 08.6.2023 (testi e in risposta ai capi 7 e 8 9 comparsa del terzo chiamato) nel corso dei quali Per_4 Tes_1 si ribadiva che erano venuti meno i presupposti giuridici per la prosecuzione di un supporto di sostegno. Il e si dichiaravano comunque disponibili a consentire la permanenza CP_2 Pt_1 nell'alloggio occupato sino alla fine del 2023, ma ciò a fronte di una contribuzione mensile del nucleo famigliare della sig.ra e dell'impegno della resistente di concludere il percorso CP_1 formativo di OSS così da migliorare le proprie condizioni lavorative. Anche questa proposta veniva rifiutata, rendendo quindi inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria (la resistente neppure ha riscontrato gli inviti alla negoziazione assistita). La domanda della difesa della di “Ordinare a di assegnare al nucleo famigliare della sig.ra CP_1 Controparte_2 un alloggio dove potersi trasferire sino a quanto non saranno in grado di reperire un CP_1 alloggio da condurre in locazione in autonomia” è inammissibile. Il non è titolare CP_2 della funzione abitativa che, per legge, permane in capo ai Comuni. non Controparte_2 gestisce la rete delle case popolari e non ha un patrimonio immobiliare proprio né gestisce un patrimonio immobiliare da mettere a disposizione dei cittadini. Ed infatti nell'incontro del 26.4 era stato chiamato ad intervenire anche il Comune di Galliate, unico soggetto legittimato passivo a cui poteva essere rivolta la domanda di assegnazione di alloggio. Nessun diritto CP_ all'assegnazione può essere vantato dalla nei confronti di in quanto il CP_1 CP_2 non assegna alloggi. L'istruttoria espletata ha permesso di chiarire che la domanda è infondata anche nel merito. Parimenti infondata è l'ulteriore domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso o del mancato rinnovo del contratto di Housing sociale in quanto sarebbe avvenuto per motivo illecito e/o in mancanza di preventivo accordo con il referente . Controparte_2
Innanzitutto, il mancato rinnovo è stato concordato tra le parti. La teste in Tes_1 risposta al capitolo n 2 della memoria del ricorrente ha infatti precisato “la conclusione è CP_ avvenuta di comune accordo tra il Consorzio e la in quanto la signora Parte_1 non era collaborativa rispetto al progetto proposto”. La circostanza trova conferma anche nella CP_ lettera inviata da alla difesa della resistente in data 20.7.2023 (sub 6 fascicolo della ricorrente), nella quale si confermava che non vi erano più i presupposti per giustificare la permanenza del nucleo della nell'abitazione di Via Canonico Diana 16 a Galliate, e la CP_1 si invitava quindi al rilascio entro 31/8 con riconsegna delle chiavi. Il mancato rinnovo è quindi CP_ frutto della concorde volontà di ed Non solo. Il mancato rinnovo della convenzione Pt_1
pagina 10 di 16 di Housing sociale è dipeso unicamente dalla situazione oggettiva venutasi a creare. Come CP_ chiarito negli incontri e nello scambio di corrispondenza, ed hanno deciso di Pt_1 interrompere il sostegno in quanto non sussistevano più i requisiti giuridici per proseguire in CP_ quell'attività. In primo luogo, infatti, per le notizie in possesso di non vi era più una situazione di pericolo, cessata nel 2017. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della resistente, la sig.ra mai ha evidenziato al consorzio la permanenza o il riacutizzarsi CP_1 della situazione di pericolo, mai ha riferito del trasferimento del marito né di essere stata sottoposta a nuove minacce. Il solo con la notifica della comparsa ha avuto notizia CP_2 del fatto che nel luglio del 2023 (successivamente quindi agli incontri e alla richiesta di rilascio dell'alloggio), la avrebbe presentato una nuova querela nei confronti del marito. La CP_1 circostanza della inesistenza di una situazione di pericolo trova conferma nei docc. 1 e 5 della difesa e nel doc 3 di questa difesa. Con lettera del 20.4.2023 (doc 1 resistente) il CP_1
ha comunicato alla difesa della resistente che a “fronte della cessazione del pericolo CP_2
e non avendo ricevuto alcun provvedimento di sollecito dalla Procura presso il Tribunale dei minori” dal 2017 il Servizio sociale ha più volte fatto presente il venir meno dei requisiti per la messa in tutela della sig.ra e dei suoi figli;
la stessa ha provveduto a far comunicare CP_1 che non poteva essere dimessa se non provvista di condizione tale da poter mantenere se stessa ed i figli ( senza fare riferimento ad una situazione di pericolo). Dello stesso tenore il doc 5 di controparte, dal quale emerge altresì che alla data del 26.5.2023 non vi erano denunce recenti presentate sig.ra nei confronti del marito. I Carabinieri di Galliate nella CP_1 comunicazione hanno infatti elencato tutte le denunce presentate nel tempo dalla nei CP_1 confronti dell'ex coniuge (anche presso altre stazioni), ma si tratta di denunce tutte antecedenti il 2015. Infine, anche in occasione dell'incontro tenuto in data 26.4.2023 (doc 4) la resistente non ha evidenziato di trovarsi in una situazione di pericolo, ma unicamente di non avere una situazione lavorativa tale che per condizioni contrattuali ed economiche le consentisse di stipulare un contratto di locazione. La circostanza trova poi ulteriore conferma nelle deposizioni dei testimoni. La teste chiamata a confermare se la situazione di pericolo fosse Tes_1 terminata nel corso dell'anno 2017 ha precisato “è vero perché ci risultava che il marito non fosse in Italia, non ho conoscenza di una comunicazione dell'avv. Cimma dell'aprile 2023 che informava della presenza del pericolo, in caso di pericolo la presa in carico da parte nostra è rimessa all'iniziativa dell'interessato ovvero dai Carabinieri o dall'autorità giudiziaria, il livello di protezione da parte nostra si intensifica in funzione della gravità del pericolo, maggiore è il pericolo maggiori sono gli interventi che eseguiamo fino a raggiungere l'inserimento in una comunità protetta”. Dello stesso tenore anche la deposizione dell'altra assistente . Non vi era quindi e non vi è alcuna situazione di pericolo tale Persona_4 da giustificare un intervento di protezione del . Del resto, basti solo pensare che nel CP_2 corso di tutto questo tempo la sig.ra ed i figli hanno continuato a vivere nell'alloggio CP_1 di Via Canonico Diana 16 senza la protezione e l'assistenza degli educatori, con ciò evidentemente dimostrando che la situazione è tranquilla ed è tale da non richiedere l'adozione di misure di protezione. In secondo luogo, neppure esistono le condizioni necessarie per proseguire nelle misure di sostegno. L'istruttoria ha infatti permesso di chiarire che la signora nonostante nel corso di questi anni avesse ottenuto il diploma di terza media e avesse CP_1 svolto diverse attività lavorative (ausiliaria in un centro disabili, addetta alla mesa presso il
Comune di Cameri, dipendente di una fabbrica di materie plastiche), benché sollecitata, non ha mai presento domanda di partecipazione ai bandi per l'assegnazione di un alloggio popolare (testi e in risposa al capo 3 della memoria del terzo chiamato). E' Tes_1 Per_4 dimostrato inoltre il rifiuto opposto dalla resistente ad un percorso di maggiore autonomia, che prevedeva la possibilità di rimanere nell'alloggio a fronte di una contribuzione di € 250,00 mese (verbale incontro 26.4.2023, confermato dalle testimoni in risposta al capo 4). E' quindi pagina 11 di 16 dimostrato che dal 2017 al 2023 a fronte di tutte le risorse messe in campo, il servizio sociale ha di fatto dovuto registrare la totale resistenza della signora che di volta in volta, CP_1 nonostante avesse nel frattempo acquisito competenze lavorative, trovando differenti occupazioni, ha frapposto ostacoli alla realizzazione dei progetti di autonomia (rifiuto di partecipare all'assegnazione di bando per case popolari, rifiuto alla contribuzione per spese di alloggio) giustificando tale resistenza con l'assenza di risorse concrete, circostanza che peraltro stride notevolmente con il tenore di vita mantenuto nel corso degli anni (doc 8 ricorrente);
2) nel corso di 10 anni il ha dedicato risorse a favore del nucleo famigliare della CP_2 resistente impegnando oltre € 250.000,00 di denaro pubblico (sono state prodotte in giudizio come doc 2 le fatture pagate ad e relative all'anno 2022/2023). L'abitazione messa infatti Pt_1
a disposizione nell'ambito del progetto di housing sociale è una struttura dedicata all'accoglienza sociale e opera grazie al trasferimento di fondi pubblici. Infine, non può non evidenziarsi come l'atteggiamento ostruzionistico e dilatorio della resistente emerge chiaramente anche dalla mancata partecipazione agli incontri di mediazione che hanno preceduto l'avvio della presente causa, con ciò confermando l'assoluta mancanza di volontà ad una soluzione condivisa. E' quindi pienamente dimostrato che la cessazione del progetto di sostegno all'autonomia ed il mancato rinnovo della convenzione non sono stati determinati da motivi illeciti o pretestuosi ma trovano fondamento nella mancanza dei presupposti giuridici e di fatto che giustificano e sostengono l'azione del . CP_2
Il Tribunale considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Le parti sono gravate dall'assolvimento dell'onere della prova, onere che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova: “L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della pagina 12 di 16 dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte, concorrono tutte ed indistintamente alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del
13/04/2023).
Nel caso di specie parte attrice ha assolto l'onere della prova su di essa gravante dimostrando documentalmente di avere diritto alla restituzione del bene immobile oggi occupato dalla resistente, atteso il venir meno in capo a quest'ultima del titolo legittimante.
Parte resistente, di contro, avrebbe dovuto provare la permanenza di una situazione di pericolo, circostanza che aveva portato alla messa a disposizione in favore della resistente, nell'ambito di un progetto di housing sociale, dell'abitazione oggi contesa, così da poter sindacare, sotto il profilo della legittimità del mancato rinnovo della convenzione tra la parte ricorrente e quella terza chiamata, la decisione delle di non procedere, appunto, col rinnovo della convenzione alla scadenza del 31.3.2023.
Nel senso del venir meno della predetta situazione di pericolo, deve rilevarsi:
1) che nel documento n. 1 di parte resistente (doc. Prot 0003635 del Controparte_2 20/04/2023, indirizzato all'avv. Marco Cimma, difensore della resistente) si legge che “Dal 2017, a fronte di nessun dispositivo del Tribunale, il Servizio Sociale ha più volte fatto presente il venire meno dei requisiti per la messa in tutela della IGnora e dei suoi figli;
la CP_1 stessa aveva provveduto a far comunicare da un legale che non poteva essere dimessa se non provvista di “condizione tale da poter mantenere se stessa e figli”, per tale ragione dal 2017 ad oggi il progetto educativo in atto era finalizzato all'autonomia del nucleo, visto che siamo nel 2023 probabilmente qualcosa non ha funzionato”. Da tale documento emerge dunque la cessazione della situazione di pericolo tanto che il progetto immaginato per la resistente non doveva essere più focalizzato su tale circostanza ma indirizzata verso quella del tutto differente dell'autonomia del nucleo familiare;
2) che nel documento n. 5 di parte resistente si legge che il Comandante (Luogotenente) della
Stazione dei Carabinieri di Galliate ha dato atto che la resistente non ha più presentato nessuna denuncia/querela nei confronti del già coniuge dal 24.9.2015, dai cui rapporti interpersonali significativamente tesi in passato era emersa la situazione di pericolo che aveva condotto alla formazione di un progetto sociale di tutela anche abitativa della resistente;
3) che parte resistente, nelle difese conclusive, ha articolato il proprio argomentare secondo i seguenti paragrafi: 1) Nullità del ricorso per omessa notifica ai litisconsorti necessari;
2)
Carenza di legittimazione passiva in capo alla IG.ra 3) Nullità del recesso o CP_1 mancato rinnovo del contratto stipulato tra la ricorrente e;
4) Violazione da Controparte_2 parte del dei propri obblighi istituzionali. In solo tale ultimo Controparte_2 paragrafo la difesa della resistenza, facendo perno sulla permanenza di una situazione di pericolo e dell'esigenza di protezione del nucleo familiare della stessa, cenna ad un'ulteriore denuncia querela (ulteriore rispetto all'ultima del 2015) depositata in allegato alla comparsa costitutiva (pag. 8: “Contrariamente a quanto affermato dal , le esigenze di Controparte_2 permanenza in protezione del nucleo familiare non sono mai cessate, in quanto, se è ben vero che il IG. si è allontanato per qualche periodo dall'Italia, vi è, però, ben presto Per_1 rientrato, come testimonia il certificato storico di residenza che dimostra come abbia abitato dal 2015 al 2022 a VA e si sia poi trasferito a Fara Novarese dove risiede tutt'ora. Nel frattempo, ha ripreso gli atti persecutori e di minaccia nei confronti della esponente, oltre a rendersi responsabile della violazione degli obblighi familiari, tant'è che la IG.ra si CP_1 è vista costretta a sporgere nuovamente querela nei suoi confronti”). Tuttavia, quanto a detta pagina 13 di 16 denuncia querela datata 4.7.2023, deve rilevarsi, da un canto, che il Tribunale non ha ricevuto contezza dell'avvenuto deposito (quella offerta in comunicazione è una copia dell'atto non accompagnata però da riscontro legalmente apprezzabile dell'avvenuto deposito), mentre, dall'altro canto, la resistente neppure nelle difese conclusive ha dato conto dello stato del procedimento penale eventualmente instauratosi a seguito della predetta denuncia;
4) la teste , escussa all'udienza del 6 novembre 2024, a suffragio del venir meno Tes_1 della situazione di pericolo della resistente, ha dichiarato: “… capitoli di prova di parte attrice. CP_ Capitolo n. 1: “E' vero;
l'intervento riguardava anche i figli della sig.ra ricordo che si CP_ era chiesto un provvedimento della Procura della Repubblica sia in favore della sig.ra che dei figli di quest'ultima; ricordo che la Procura non ha assunto una iniziativa concreta perché CP_ il marito, possibile fonte di pericolo, non era presente in Italia e perché la sig.ra era in grado di provvedere a sé stessa”; … capitoli di prova di . … Capitolo n. 2: Controparte_2
“E' vero, perché ci risultava che il marito non fosse in Italia;
non ho conoscenza di una comunicazione dell'avv. Cimma dell'aprile 2023 che informava della permanenza del pericolo;
in caso di pericolo la presa in carico da parte nostra è rimessa all'iniziativa dell'interessato, ovvero dai Carabinieri o dall'autorità giudiziaria;
il livello di protezione da parte nostra si intensifica in di 3 funzione della gravità del pericolo;
maggiore è il pericolo maggiori sono gli interventi che eseguiamo, fino a giungere all'inserimento in una comunità protetta”;
5) la teste , ugualmente escussa all'udienza del 6 novembre 2024, sentita sui Persona_4 capitoli di prova di del 10.9.2024, ha riferito quanto segue: “Capitolo n. 1: Controparte_2
“E' vero”; Capitolo n. 2: “E' vero;
non ricordo di una missiva dell'avv. Cimma dell'aprile 2023 che informava di una permanenza della situazione di pericolo”.
La difesa resistente lamenta con le note conclusive la nullità del ricorso per omessa notifica ai figli, da qualificarsi come litisconsorti necessari. In quest'ottica deve osservarsi:
1) la nullità non consegue al sol fatto dell'omessa notifica poiché tale sanzione conseguirebbe soltanto alla mancata osservanza a cura della parte che vi era tenuta di quanto eventualmente disposto dal Tribunale in vista dell'integrazione del contraddittorio, una volta ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
2) la Corte regolatrice, relativamente al presente tema, ha precisato a più riprese che addirittura nel caso di actio confessoria o negatoria servitutis può parlarsi di litisconsorzio necessario passivo soltanto se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio,
l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Sez. 2, n. 17663 del 5 luglio
2018; Sez. 2, n. 6622 del 6 aprile 2016);
3) parte resistente invoca genericamente l'esistenza di un diritto personale in capo ai propri figli a stare nell'immobile senza tuttavia specificare in forza di quale atto, documento, contratto, la suddetta conclusione può essere assunta. La ha avuto la disponibilità di un immobile CP_1 in ragione, in allora, di tutela e protezione rispetto a una situazione di pericolo conseguente ai cattivi rapporti interpersonali col coniuge. Sulla scorta dei documenti agli atti, a ben vedere, non pare neppure configurabile un diritto originario all'alloggio in contesa in capo alla stessa resistente, posto che l'obiettivo della convenzione di housing sociale sottoscritta col CP_2
(e non rinnovata alla scadenza del 31.3.2023), era quello protettivo e non di concessione
[...] di una soluzione abitativa;
pagina 14 di 16 4) nel momento in cui si è instaurato il contraddittorio fra le parti in causa nel presente giudizio, i figli della erano minorenni e, in quanto tali, non avevano capacità giuridica. Secondo CP_1 il nostro codice, infatti, i minori, di norma, non hanno capacità giuridica e sono dunque rappresentati dai genitori (o, all'occorrenza, dai tutori), che esercitano la responsabilità genitoriale. Il progetto di housing sociale riguardava un nucleo familiare con a capo la resistente, con i due figli minori rappresentati inevitabilmente dalla madre (titolare a pieno della potestà genitoriale);
5) il problema evocato dalla difesa resistente per il quale l'eventuale titolo ottenuto dalla parte ricorrente non sarebbe azionabile nei confronti del figlio oggi maggiorenne della resistente, è aspetto che eventualmente involge profili esecutivi di un provvedimento giurisdizionale che, in quanto tali, nulla afferiscono rispetto alla presente decisione di merito e in nulla incidono quanto alla configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Per le ragioni che precedono non pare dunque configurabile nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Del pari infondata appare la difesa resistente di carenza di legittimazione passiva, posto che proprio la resistente è stata beneficiaria dell'alloggio in contesa e, inoltre, è proprio la resistente che continua ad occuparlo nonostante il venir meno del titolo legittimante.
Venendo ora all'esame della richiesta di equo indennizzo di parte ricorrente, deve osservarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa e non può coincidere col semplice evento dell'occupazione, che non rappresenterebbe un danno in sé e per sé ma, semplicemente, la condotta produttiva dello stesso. Di conseguenza, è onere del danneggiato che chieda il risarcimento del danno causato dall'occupazione provare l'effettiva entità dello stesso, ossia la concreta lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o, comunque, utilizzarlo direttamente o, ancora, dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente. Questo orientamento ha quindi ribadito che il danno non può esistere in re ipsa, diversamente correndosi il rischio di snaturare la funzione della responsabilità civile e, dunque, del ristoro del pregiudizio patito dal danneggiato, che si trasformerebbe in una punizione volta a sanzionare un comportamento lesivo, indipendentemente dal verificarsi e dalla dimostrazione di avere sofferto un effettivo danno.
Parte ricorrente, par quanto agli atti, ho fornito in relazione al detto profilo di domanda, un solo dato certo, ovvero che avrebbe potuto lasciare l'immobile alla resistente a condizione che questa versasse l'importo mensile di € 250,00. Pertanto, posto che il Tribunale non dispone di ulteriori elementi per quantificare l'ammontare di un canone di locazione per immobili dello stesso tipo nel medesimo contesto territoriale (canone cui parametrare l'ammontare dell'indennizzo per indebita occupazione), deve concludersi che a parte ricorrente spetta dalla ricorrente la somma di € 250,00 mensili, dal 31 agosto 2023 (data che si ricava dal doc. n. 7 della medesima ricorrente) al giorno dell'effettivo rilascio.
In conclusione, parte resistente in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti in causa. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano per compensi € 1.778,00 per ciascuna delle altre parti (scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00; valori minimi delle diverse fasi;
riduzione del 30% su € 2.540,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge, oltre alle documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza (in favore della sola ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone: pagina 15 di 16 - accerta e dichiara che è attualmente priva di titolo per occupare l'alloggio CP_1 oggetto di controversia ubicato in Galliate, via Canonico Diana n. 16, di proprietà di
[...]
e, per l'effetto, fissa termine di giorni 75 dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza per il rilascio del medesimo libero da persone e/o cose;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo d'indennizzo per l'occupazione senza titolo del proprio immobile, della somma mensile di € 250,00 dal 31 agosto
2023 al giorno del rilascio effettivo;
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite di giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre alle documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza;
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite di giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre alle documentate spese per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di VA in data 3 giugno 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 231/2024 tra
), con l'avv. CAREGNATO Parte_1 P.IVA_1
STEFANO;
ATTORE/I
e
, con l'avv. CIMMA MARCO;
CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
Controparte_2
, con l'avv. MANCINI LUISA;
[...]
TERZO CHIAMATO
All'udienza del 3 giugno 2025, alle ore 9.25, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. CAREGNATO STEFANO;
Parte_1 per l'avv. CIMMA MARCO;
CP_1
per Controparte_2
, l'avv. MANCINI LUISA.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
posto che parte resistente ha proposto la questione giuridica del litisconsorzio necessario solo con l'ultima difesa, se ne contesta integralmente la fondatezza in fatto e diritto posto che il progetto sociale riguardava la resistente e, solo in via derivata, il di lei nucleo familiare che, peraltro, al momento della stipula della convenzione era composto anche da due figli minori;
inoltre, al momento dell'introduzione del presente giudizio i figli della resistente, come detto, erano minorenni e non potevano certo essere destinatari di un personale diritto – con ciò che ne consegue quanto alla chiamata in giudizio – che, peraltro, non esiste neppure in capo alla resistente la quale, al massimo, può ritenersi destinataria di una un'aspettativa o di un interesse legittimo;
osservo, in conclusione, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha legittimato l'azione proposta anche contro uno soltanto degli occupanti (sentenze nn. 15690/2010; 10739/2001; 25200/2017”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
insisto altresì, in replica alle difese di parte ricorrente, sulla esistenza di un litisconsorzio necessario
pagina 1 di 16 poiché i figli della resistente, destinatari in proprio del diritto all'abitazione, dovevano essere citati in giudizio per eventualmente proporre le proprie rispettive difese (il minorenne, se del caso, previa autorizzazione del Giudice tutelare); richiamo sul punto ogni difesa in atti”.
La difesa della terza chiamata precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono:
“preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito;
mi associo, quanto alla questione del litisconsorzio necessario, alle difese di parte ricorrente”.
Alle ore 9.55, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 18.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è attualmente priva di titolo per occupare l'alloggio CP_1 oggetto di controversia ubicato in Galliate, via Canonico Diana n. 16, di proprietà di
[...]
e, per l'effetto, fissa termine di giorni 75 dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza per il rilascio del medesimo libero da persone e/o cose;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo d'indennizzo per l'occupazione senza titolo del proprio immobile, della somma mensile di € 250,00 dal 31 agosto
2023 al giorno del rilascio effettivo;
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite di giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre alle documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza;
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite di giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre alle documentate spese per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di VA in data 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 231/2024 promossa da:
), con l'avv. CAREGNATO Parte_1 P.IVA_1
STEFANO;
ATTORE/I
e
, con l'avv. CIMMA MARCO;
CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
Controparte_2
, con l'avv. MANCINI LUISA;
[...]
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha evocato in giudizio avanti l'intestato Tribunale per Parte_1 CP_1 sentirla condannata al pagamento di un equo indennizzo per occupazione senza titolo e alla liberazione dell'immobile sito in Galliate, via Canonico Diana n. 16, abitato dal nucleo famigliare della resistente in forza di una convenzione di housing sociale sottoscritta con e non più rinnovata Controparte_2 alla scadenza del 31.3.2023.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa del 24.4.2024 contestando i fatti come prospettati dalla ricorrente e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del Controparte_2
.
[...]
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio il con comparsa del 10.9.2024, Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande della resistente.
All'udienza cartolare del 30.09.2024, i procuratori delle parti chiedevano l'ammissione dei rispettivi mezzi istruttori e il Giudice, con provvedimento del 3.10.2024, ammetteva le prove per testi richieste dal ricorrente e dal terzo chiamato fissando per l'incombente udienza al giorno 6.11.2024.
pagina 3 di 16 Assunte le prove orali il Giudice, con provvedimento del 06.11.2024, rigettava l'ordine di esibizione richiesto dalla difesa di fissando udienza al 3.6.2025 per precisazione delle conclusioni CP_1
e discussione orale della causa, con termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La difesa di parte ricorrente si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) la domanda proposta si appalesa fondata essendo stato dimostrato che non ha CP_1 alcun titolo per occupare l'alloggio di Galliate via Canonico Diana n. 16. Infatti, è stato documentalmente provato che con scrittura privata 1.7.13, stipulata da con 24 (doc. Pt_1 CP_2
2), l'appartamento veniva messo a disposizione di nell'ambito di un progetto di CP_1 housing sociale (vedasi dichiarazione di ospitalità - doc. 3) Come chiaramente pattuito in contratto (doc. 2, condizione 9, lett. A), la messa a disposizione dell'alloggio “ha carattere temporaneo e non consiste nell'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ad alcun titolo”. La lo si evidenzia per mero tuziorismo difensivo, non è parte CP_1 dell'accordo, ma soltanto beneficiaria del progetto. Il servizio era stato attivato nel giugno 2013 per garantire protezione a madre e figli, oggetto di maltrattamenti intrafamiliari. Per effetto del trasferimento del nucleo da a Galliate, al CISA 24 subentravano i Servizi Socio Pt_2
Assistenziali del (doc. 4 – scrittura privata 30.6.2015), con rinnovi Controparte_2 automatici del contratto ripetutisi sino al 31.3.23 (scrittura 16.1.23 – doc. 5). Nel 2016, in difetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni, veniva meno l'esigenza di protezione;
tuttavia, su richiesta della veniva avviato un progetto finalizzato CP_1 all'autonomia del nucleo che il riteneva di concludere a far tempo dal Controparte_2 31.3.23 perché la pur non avendo trovato un'occupazione stabile, si era dimostrata in CP_1 grado di reperire occupazioni con contratto a termine che le avevano garantito, con una certa continuità, entrate in aggiunta ai contributi mensili a carico dell'ente. Ciò nonostante, ella si è sempre rifiutata di rilasciare l'alloggio, ritenendo evidentemente più vantaggioso beneficiare a tempo indeterminato del sostegno pubblico, assolutamente ingiustificato anche in considerazione del tenore di vita riscontrato dai Servizi Sociali, incompatibile con le difficoltà che ella lamenta (viene segnalato, ad esempio, il possesso di uno smartphone di un certo valore). Sia il sia hanno cercato di convincere la a rilasciare Controparte_2 Pt_1 CP_1 l'alloggio spontaneamente, per il venir meno dello scopo sociale, che è quello di sostenere un nucleo effettivamente in difficoltà. per venire incontro alla Controparte_3 Pt_1 resistente, hanno addirittura proposto, nel corso di una riunione tenutasi l'8.6.23, il rilascio entro il termine massimo del 31.12.23, in cambio di un contributo mensile forfettario di 250,00 euro per le spese. La ha però rifiutato assumendo di aver diritto, non si sa a che titolo, CP_1 di rimanere nell'alloggio sino al reperimento di un lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, sino al termine di un corso on line per il conseguimento della qualifica di OSS. Si allega la comunicazione del 20.7.23 (doc. 6) riassuntiva dei rapporti intercorsi fra le Controparte_2 parti. La permanenza, pur essendo pacifico, è stata accertata in occasione dell'accesso eseguito in data 1.9.23 dalla Polizia Locale di Galliate (doc. 7), cui ha fatto seguito anche la segnalazione da parte del alla Procura presso il Tribunale di VA e al Prefetto di Controparte_2
VA (che si produce doc. 8). Da questa segnalazione si evince che i Servizi Sociali hanno riscontrato resistenza da parte della rispetto alla ricerca della propria completa CP_1 autonomia, resistenza che ovviamente vanifica gli scopi dell'intervento educativo del quale aveva sino ad allora beneficiato, intervento che per sua stessa natura non può che avere durata limitata, dovendo i servizi sociali far fronte ai bisogni di altri nuclei familiari disagiati;
2) la si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte per due ordini CP_1 di motivazioni: la prima riguarda presunte ripicche di nei suoi confronti per aver Pt_1 testimoniato in un procedimento penale nel quale è rimasta suo malgrado coinvolta per Pt_1 reati compiuti da alcuni dipendenti. L'irrilevanza di queste argomentazioni, al di là della loro pagina 4 di 16 falsità, è palese perché la non è parte della scrittura privata 1.7.13, che era stata CP_1 stipulata con 24, cui è subentrato il , responsabile del progetto al CP_2 Controparte_2 nucleo e quindi della sua attivazione, del suo contenuto, della valutazione del suo andamento e dell'avvenuto conseguimento del risultato o dell'impossibilità di conseguirlo. La circostanza che la teste abbia dichiarato di aver condiviso con la decisione di chiudere Tes_1 Pt_1 l'intervento significa ovviamente che ed erano d'accordo sul venir Controparte_2 Pt_1 meno dei presupposti per proseguirlo, non certo che il parere di fosse vincolante. D'altra Pt_1 parte la ricorrente era parte attiva nell'attuazione del progetto ed inevitabilmente i servizi si sono confrontati con Le ulteriori argomentazioni riguardano poi il merito della decisione Pt_1 con la quale il ha stabilito di chiudere il progetto a sostegno del nucleo. La Controparte_2 afferma infatti di avere ancora necessità di sostegno per non aver conseguito piena CP_1 autonomia. Ciò contraddice peraltro quanto dalla stessa affermato a pag. 6 della comparsa di costituzione: è solo grazie alla propria tenace volontà e a proprie spese, non certo per il sostegno dei servizi sociali e della cooperativa (che ha sempre boicottato ogni sua Pt_1 iniziativa) che la sig. è riuscita conseguire la qualifica di operatore socio sanitario. E CP_1 continua …affermando che la sua capacità negli anni di procurarsi alcuni lavori a tempo determinato non significa una raggiunta autonomia economica del nucleo familiare, né tanto meno la possibilità di reperire un'autonoma collocazione abitativa. Tutto ciò significa chiaramente che il progetto del , in considerazione delle capacità vantate Controparte_2 dalla di trovare occupazioni e di conseguire un'abilitazione professionale, non ha CP_1 davvero più ragione di essere proseguito, che ella ne è consapevole e che il rifiuto di rilasciare l'appartamento occupato senza titolo risponde soltanto alla necessità di disporre di un alloggio a spese della collettività. In ogni caso, si tratta di argomentazioni che nulla hanno a che vedere con la causa intentata da e che potranno, eventualmente, farsi valere in altra sede da parte Pt_1 della nei confronti del;
CP_1 Controparte_2
3) invano è stata attivata nei confronti della e del la procedura di CP_1 Controparte_2 mediazione avanti all'Organismo ADR Piemonte in quanto l'invito non è stato accolto dalla (si allegano domanda di mediazione e verbale di mancato accordo – doc. 9). In caso di CP_1 occupazione senza titolo di alloggio, il danno è in re ipsa. Si propone l'importo di euro 700,00 a titolo di indennizzo per ogni mese di illegittima occupazione. L'equità di tale importo si ricava dalle seguenti circostanze, documentate e confermate dalla testimone : 1) Testimone_2 Pt_1 corrisponde un canone mensile di euro 303,73 (si allegano a titolo esemplificativo le fatture relative a II trimestre 2023 e al I trimestre 2024 – doc. 10), cui si aggiunge l'imposta di registro di euro 33,50, pari ad euro 2,80 su base mensile;
2) ha corrisposto spese condominiali per Pt_1
i quattro appartamenti che utilizza nello stabile di via Canonico Diana n. 16 in misura pari ad euro 1.193,64, che corrispondono ad euro 298,41 per appartamento, quindi ad euro 24,87 su base mensile (si allega copia della fattura – doc. 11); 3) nel 2023 le spese per i consumi di energia elettrica sono stati pari a complessivi euro 1.269,00 che su base mensile comportano un costo medio di euro 105,75 (si producono la scheda contabile e copia delle fatture relative al
2023 – doc. 12); 4) nel 2023 le spese per i consumi di gas sono stati pari a complessivi euro
3.167, 67, che su base mensile comportano un costo medio di euro 263,98 (si producono la scheda contabile e copia delle fatture relative al 2023 – doc. 13). Sulla base della documentazione allegata, il cui contenuto è stato confermato dalla teste , Testimone_2 l'illegittima permanenza della costa mensilmente ad euro 701,13, importo che CP_1 Pt_1 ben può essere riconosciuto quale indennizzo mensile. Va inoltre evidenziato che gli educatori di perdono opportunità di lavoro in quanto l'appartamento continua ad essere occupato da Pt_1 un nucleo non più in carico ai servizi sociali e che quale operatore nel campo del sociale, Pt_1 sta subendo un danno all'immagine determinato dalla permanenza in un proprio appartamento pagina 5 di 16 di un soggetto con un tenore di vita incompatibile con quella condizione di bisogno che giustifica l'attivazione di un progetto di housing sociale.
La difesa di parte resistente, invece, ha proposto i seguenti argomenti:
1) nullità del ricorso per omessa notifica ai litisconsorti necessari. Come risulta chiaramente indicato negli stessi documenti nn. 2 – 3 - 4 e 5 prodotti dalla ricorrente, il servizio di Housing
Sociale che la si era impegnata a prestare su richiesta del Parte_1 Controparte_2
era a favore del nucleo familiare composto dalla IG.ra e dai suoi
[...] CP_1 figli e Ne consegue con tutta evidenza che i figli della convenuta Persona_1 Persona_2 devono essere considerati litisconsorti necessari e, come tali, dovevano essere chiamati a partecipare al giudizio. E' ben vero che, al momento della presentazione del ricorso i figli della esponente erano entrambi minorenni, ma, in quanto beneficiari unitamente alla madre del servizio di housing sociale, le domande della ricorrente, ed in particolar modo quella di rilascio dell'immobile, avrebbero dovuto essere estese anche nei loro confronti, in persona dei genitori quali loro legali rappresentanti, e dovevano essere destinatari di autonoma notifica del ricorso, da eseguire ai genitori nella loro espressa qualità di legali rappresentanti dei minori. E' di tutta evidenza, infatti, che gli stessi avrebbero potuto avanzare autonome difese anche diverse da quelle della madre e, omettendo di chiamarli in giudizio, la ricorrente ha palesemente leso il loro diritto alla difesa. A questo si aggiunga che un'eventuale condanna al rilascio dell'immobile emessa nei confronti della sola IG.ra sarebbe comunque inutiliter data CP_1 in quanto non sarebbe azionabile nei confronti dei figli e questa Persona_2 Persona_1 oltretutto oggi maggiorenne essendo nata il [...], anch'essi residenti come la madre nell'immobile in gestione ad ma estranei al presente procedimento. Da quanto esposto, Pt_1 emerge che il ricorso presentato dalla è da considerarsi assolutamente Parte_1 nulla e priva di effetti;
2) dalla documentazione poc'anzi citata emerge con tutta evidenza che la convenuta ed i suoi figli sono stati beneficiari dell'accordo intervenuto tra la ed il , ma Pt_1 Controparte_2 non ne sono mai stati parte. Conseguentemente, la cooperativa avrebbe rivolgere le sue Pt_1 domande al e non alla odierna convenuta, posto che il mancato Controparte_2 rilascio dell'immobile è da considerare tutt'al più un inadempimento contrattuale da parte del
, unico soggetto vincolato da obblighi di carattere giuridico nei confronti della CP_2
laddove la sig.ra ed i suoi figli non avevano alcun rapporto Parte_1 CP_1 giuridico con la ricorrente. Ciò è confermato dal fatto che ha comunicato il recesso Pt_1 unilaterale del contratto proprio al e non alla odierna esponente, la quale ne è venuta CP_2
a conoscenza indirettamente. Ed era sempre il che aveva titolo per contestare tale CP_2 recesso e opporsi al medesimo, mentre la sig.ra ed i suoi figli non avevano alcuno CP_1 strumento giuridico per tutelare i propri diritti di fronte all'arbitraria decisione di Ne Pt_1 consegue che solamente il , eventualmente, avrebbe avuto titolo per agire nei CP_2 confronti della odierna esponente e dei suoi figli qualora avesse ritenuto venuti meno i propri obblighi nei confronti del nucleo familiare. Invece, anziché aiutare la sig.ra ed i figli a CP_1 trovare una soluzione adeguata o, al contrario, agire nei loro confronti, hanno preferito lavarsene le mani, lasciando fare il lavoro sporco ad In ogni caso, quello che è certo è che Pt_1 il contratto di Housing Sociale era stato stipulato tra la e il Parte_1 Controparte_2
ed era nei confronti di quest'ultimo che la ricorrente avrebbe dovuto agire per
[...] ottenere il rispetto del contratto, mentre non aveva e non ha titolo per agire nei confronti della
IG.ra CP_1
3) nullità del recesso o mancato rinnovo del contratto stipulato tra la ricorrente e Controparte_2
Come già esposto nella comparsa di costituzione, occorre, innanzitutto, rilevare come la scelta pagina 6 di 16 di interrompere il rapporto di assistenza in favore del nucleo familiare della esponente non è stata una iniziativa del , ma una decisione autonoma ed arbitraria della Controparte_2 ricorrente, la quale con lettera del 30.03.2023 (della quale la esponente ha avuto notizia solo indirettamente dal ), ha comunicato “di non intendere procedere al rinnovo Controparte_2 del contratto”. E questo nonostante il fatto che solo due mesi prima, il 16.01.2023 la e il Pt_1 CP_
avessero rinnovato il contratto di prestazione di un servizio di Housing CP_2
Sociale per il periodo 01.01.2023 – 31.03.2023 con previsione di rinnovo automatico alla scadenza (doc. 5 della ricorrente); si noti che all'art. 6 di tale scrittura si prevede espressamente che la “dimissione del Beneficiario” debba essere “concordata con il Referente”, accordo che, nel caso di specie, sulla base della citata comunicazione di , non risulta essere Controparte_2 preventivamente avvenuto. La non fornisce alcuna spiegazione o Parte_1 giustificazione di questo improvviso voltafaccia, ma i motivi sono facilmente comprensibili per chi conosca la vicenda. Tutto risale al 2015, allorquando la IG.ra nell'ambito di un CP_1 progetto di inserimento al lavoro gestito dalla ricorrente, prestava attività come addetta alle pulizie presso la Casa di Riposo Villa Varzi a Galliate che, all'epoca, era gestita dalla
In tale occasione, la esponente ed una sua collega, si erano Parte_1 CP_4 accorte che alcuni dipendenti si rendevano responsabili di atti di violenza nei confronti dei degenti;
le due donne avevano immediatamente segnalato la cosa alla direttrice, IG.ra
[...]
, la quale, unitamente ad altro responsabile della IG. avevano Parte_3 Pt_1 Parte_4 detto loro di stare zitte. La esponente si era, però, rifiutata di tacere ed aveva denunciato il fatto ai Carabinieri di Galliate;
con la conseguenza che la che già allora la ospitava con il Pt_1 servizio di Housing sociale, non le aveva rinnovato il contratto. In seguito a tale denuncia, la Procura ha attivato un'indagine sfociata nel procedimento penale n. 1099/2019 RG nel quale al è chiamata come responsabile civile per le azioni dei suoi dipendenti. Parte_1
Combinazione vuole che proprio un mese prima della citata comunicazione della Parte_1 al , in data 27.02.2023 si era tenuta avanti Tribunale di VA udienza
[...] Controparte_2 nel suddetto procedimento penale, nella quale la IG.ra era chiamata come testimone CP_1
e, contrariamente ai desideri della aveva confermato le accuse verso i Parte_1 dipendenti ed i dirigenti di quest'ultima. Inoltre, giusto una settimana prima della citata comunicazione, con lettera del sottoscritto difensore in data 23.03.2023, l'esponente aveva contestato alla che la IG.ra , socia della Cooperativa ed Parte_1 Parte_3 educatrice incaricata della gestione della posizione del nucleo familiare della IG.ra CP_1 aveva indotto in errore quest'ultima facendole presentare nel maggio 2022 domanda di reddito di cittadinanza pur in assenza dei requisiti di legge. La IG.ra , infatti, pur essendo Parte_3 perfettamente a conoscenza della situazione lavorativa ed abitativa della IG.ra aveva CP_1 personalmente compilato ed inviato per conto di quest'ultima la domanda, poi ritenuta illegittima, tant'è che la esponente ha poi ricevuto a marzo 2023 una richiesta di rimborso da parte dell'INPS. Se da un lato non vi è dubbio che la esponente non solo non era a conoscenza della normativa che disciplina il reddito di cittadinanza, ma non aveva neppure le competenze per la compilazione della domanda, è legittimo chiedersi se la IG.ra avesse tali Parte_3 competenze. Se non le aveva, allora è incorsa in una grave negligenza, in quanto avrebbe dovuto invitare la IG.ra a rivolgersi ad un CAF, anziché esporla ad un'azione di CP_1 rivalsa da parte dell'INPS. Se, invece, le aveva, come è legittimo ritenere, allora si è trattato di un deliberato atto di “vendetta” nei confronti della esponente per il suo comportamento nella vicenda di Villa Varzi. A questo proposito, risulta a dir poco paradossale, se non addirittura provocatorio, che la abbia affidato la gestione del nucleo familiare della Parte_1 sig.ra proprio a colei che dirigeva Villa Varzi al momento della denuncia della CP_1 odierna esponente e che ovviamente aveva motivi di rancore nei confronti della esponente. CP_ Questo spiega anche perché la in violazione degli impegni assunti con Parte_1
pagina 7 di 16 , non solo non abbia mai aiutato in alcun modo la IG.ra a svolgere corsi CP_2 CP_1
o a ricercare impieghi lavorativi che le permettessero di rendersi economicamente autosufficiente, ma l'abbia costantemente ostacolata, con la “minaccia” che tali attività, le quali ovviamente avrebbero richiesto la sua assenza da casa, avrebbero potuto essere intese come mancata cura dei figli minori, con conseguente rischio di allontanamento degli stessi. Tanto è vero che solo recentemente, con i figli ormai cresciuti, la IG.ra ha potuto a spese CP_1 proprie e contro la volontà della seguire un corso e conseguire il diploma da Parte_1
O.S.S. che le ha permesso di ottenere un impiego, per ora a tempo determinato. Alla luce di quanto finora esposto, appare di tutta evidenza che la decisione di non rinnovare il contratto di prestazione a favore del nucleo familiare della IG.ra non è stata conseguenza della CP_1 cessazione delle esigenze in base alle quali era stato disposto il progetto di sostegno del nucleo familiare, né è stata una decisione concordata col Referente del , come Controparte_2 previsto dal contratto, ma si manifesta come un chiaro atto di ripicca nei confronti della IG.ra per aver segnalato e denunciato i comportamenti illeciti e/o scorretti da parte dei CP_1 dipendenti e soci della Con la conseguenza che il recesso o mancato rinnovo Parte_1 del contratto stipulato con relativo al nucleo familiare della IG.ra è Controparte_2 CP_1 da considerarsi nullo e/o inefficace in quanto avvenuto per motivo illecito e, comunque, avvenuto in mancanza di preventivo accordo con il Referente del;
Controparte_2
4) violazione da parte del dei propri obblighi istituzionali. Come Controparte_2 risulta dalla stessa documentazione prodotta da controparte, il nucleo familiare della IG.ra era stato collocato in protezione nel maggio 2013 a seguito di varie denunce sporte da CP_1 parte della suddetta per atti di violenza e maltrattamenti familiari da parte del marito e padre dei minori denunce alle quali è conseguita la condanna del medesimo per il reato di Persona_3 maltrattamenti con sentenza del Tribunale di VA n. 326/2020. Contrariamente a quanto affermato dal , le esigenze di permanenza in protezione del nucleo familiare Controparte_2 non sono mai cessate, in quanto, se è ben vero che il IG. si è allontanato per qualche Per_1 periodo dall'Italia, vi è, però, ben presto rientrato, come testimonia il certificato storico di residenza che dimostra come abbia abitato dal 2015 al 2022 a VA e si sia poi trasferito a Fara Novarese dove risiede tutt'ora. Nel frattempo, ha ripreso gli atti persecutori e di minaccia nei confronti della esponente, oltre a rendersi responsabile della violazione degli obblighi familiari, tant'è che la IG.ra si è vista costretta a sporgere nuovamente querela nei CP_1 suoi confronti. Queste circostanze sono state puntualmente comunicate alle responsabili del con lettera del 03.04.2023 indirizzata alla dr.ssa e ribadite Controparte_2 Tes_1 personalmente dal sottoscritto difensore durante la riunione del 26.04.2023; che, poi, nel CP_ verbale unilateralmente redatto dal (mai comunicato o concordato con le altri parti presenti) la circostanza non compaia, questo è irrilevante: il suddetto verbale è un riassunto a dir poco impreciso, che riporta solo quanto fosse ad interesse di chi lo ha redatto. E lascia allibiti il fatto che la sig.ra , in realtà più parte interessata del processo che teste, essendo la Tes_1 responsabile del , arrivi sotto giuramento a negare la realtà dei fatti sopraesposti;
CP_2 comportamento che ci si riserva di segnalare alla Procura della Repubblica come falsa testimonianza. A ciò si aggiunga che il sig. nonostante le denunce e la condanna Per_1 ricevute, non ha mai provveduto al versamento di un qualsiasi mantenimento per i figli e neppure ha provveduto a versare il risarcimento al quale è stato condannato con la sentenza del
Tribunale di VA, per cui in tutti questi anni la IG.ra ha dovuto occuparsi CP_1 materialmente e dei figli e provvedere da sola al loro mantenimento e alle loro esigenze. Anche per quanto riguarda il “progetto finalizzato all'autonomia del nucleo”, va ribadito come non corrisponda al vero che la esponente abbia “di volta in volta frapposto ostacoli alla realizzazione dei progetti di autonomia, giustificando tale resistenza con l'assenza di risorse concrete, circostanza che stride notevolmente con il tenore di vita mantenuto dalla signora nel pagina 8 di 16 corso degli anni”. In realtà, come detto in precedenza, la anziché attivarsi per Parte_1 aiutare la IG.ra a raggiungere un'autonomia lavorativa, ha sempre boicottato ogni sua CP_1 iniziativa, non sappiamo se per rancore nei suoi confronti (per i motivi ampiamente esposti) o per non perdere il cospicuo finanziamento che riceveva per ospitare (e teoricamente preparare all'inserimento lavorativo) lei e la sua famiglia. E' solo grazie alla propria tenace volontà ed a proprie spese, non certo per il sostegno dei servizi sociali e della (che ha Parte_1 sempre boicottato ogni sua iniziativa), che la IG.ra è riuscita a conseguire la qualifica CP_1 di operatore socio sanitario. Ma il conseguimento di questa qualifica, così come la sua capacità, negli anni, di procurarsi alcuni lavori a tempo determinato non significa una raggiunta autonomia economica del nucleo familiare, né tantomeno la possibilità di reperire un'autonoma collocazione abitativa. Chiunque abbia la pur minima conoscenza del mercato immobiliare della zona sa che gli appartamenti in locazione disponibili a Galliate e nella zona di VA sono molto pochi;
oltre al fatto che nessun proprietario affitterebbe mai il proprio appartamento a una persona che non sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e ciò a maggior ragione trattandosi di una famiglia composta da una madre divorziata extracomunitaria con figli minori. Da tutto quanto sopra esposto, emerge chiaramente che l'affermazione del CP_2
secondo cui sarebbero venuti meno i “requisiti per la messa in tutela della IG.ra
[...] e dei suoi figli” è assolutamente priva di fondamento e ci si chiede perché il CP_1
, dopo aver rinnovato il contratto il 16.01.2023, due mesi dopo, di fronte al CP_2 voltafaccia della abbia scelto di “tenersi buona” quest'ultima, anziché Parte_1 tutelare una famiglia in difficoltà come sarebbe suo preciso dovere giuridico e statutario. A questo proposito, si ribadisce che la IG.ra non è rimasta nell'appartamento di Via CP_1
Canonico Diana n. 16 per puntiglio, ma perché non era e non è in grado di ottenere CP_ autonomamente un contratto di locazione e il non le ha prospettato alcuna CP_2 soluzione alternativa, pur disponendo e gestendo alloggi di emergenza. Cosa doveva fare, andare sotto i ponti con due figli in giovane età, uno ancora minorenne? A cosa servono i servizi sociali se non sono in grado di tutelare i minori in difficoltà garantendogli un tetto sopra la testa? Alla luce di quanto sopra esposto, appare di tutta evidenza che il è Controparte_2 venuta meno ai propri obblighi giuridici e statutari, allorquando ha consentito alla Parte_1 di recedere dal contratto stipulato il 16.01.2023 senza che fosse intercorso un preventivo
[...] accordo e senza aver predisposto una soluzione alternativa di collocamento del nucleo familiare della sig.ra pur in presenza di minorenni. CP_1
La difesa della terza chiamata, da ultimo, è stata del seguente tenore:
1) le domande svolte da nei confronti del terzo chiamato sono CP_1 CP_2 inammissibili ed infondate. In primo luogo occorre chiarire che è un Controparte_2 consorzio costituito dai comuni aderenti per la gestione integrata dei servizi sociali assistenziali e che, in omaggio allo statuto e nell'ambito dei principi esposti dalla Legge 328/2000, attua interventi diretti a promuovere la crescita relazionale e sociale dei cittadini, e ciò attraverso interventi di sostegno delle responsabilità familiari, a favore dei minori in situazioni di disagio,
e delle donne in difficoltà ( art 22 Legge 328/2000). Nel quadro delle finalità sopra individuate a partire dall'anno 2016 ha prestato assistenza al nucleo famigliare della Controparte_2 sig.ra composto dalla resistente e dai due figli, in allora entrambi minorenni. CP_1
Come dichiarato dalle Assistenti Sociali di , ed Controparte_2 Tes_1 Per_4
, entrambe sentire all'udienza del 06.11.2024, è entrata in contatto con
[...] CP_1
nel corso dell'anno 2016 come vittima di violenza familiare (capitolo 1 Controparte_2 memoria ricorrente e terzo chiamato). Il a partire dal 2016 ha quindi affidato alla CP_2 il compito di attuare in concreto tutte le misure predisposte, Parte_1 necessarie, dapprima a tutelare il nucleo famigliare della sigra e, successivamente, a CP_1
pagina 9 di 16 sostenere un percorso di raggiungimento dell'autonomia sia economica che sociale. A favore del nucleo della sigra il e (doc 4 della ricorrente) CP_1 CP_2 Parte_1 hanno quindi stipulato una convenzione di Housing Sociale avente ad oggetto, non solo la messa a disposizione di un alloggio, ma un più ampio servizio, che comprendeva la presenza costante di un educatore professionale, con il compito di affiancare la famiglia nelle attività quotidiane, ed anche la corresponsione di somme mensili necessarie per le spese della famiglia, così da promuovere e mettere in atto il previsto percorso di raggiungimento dell' autonomia. La teste in risposa al capo 5 della memoria della terza chiamata ha chiarito “Noi paghiamo Tes_1 una retta ad che comprende anche la somma di € 400/600 che viene erogata mensilmente Pt_1
e direttamente alla beneficiaria, nel caso di specie la somma veniva erogata da le fatture Pt_1 CP_ pagate da a comprendono tutte le voci di spesa, compresa la somma di cui ho Pt_1 CP_ parlato”. Per quanto a conoscenza di la situazione di pericolo è cessata nel 2017 in quanto il marito della resistente era emigrato (teste e in risposta al capo 2 della Per_4 Tes_1 comparsa della chiamata). L'attività di sostegno non si è però interrotta ed è continuata dal 2017 sino al 2023. Alla scadenza del 31.3.2023 le parti hanno deciso di non rinnovare la convenzione, visto il rifiuto opposto dalla sig.ra ad ogni proposta di percorso verso CP_1 una maggiore autonomia. Successivamente alla scadenza, poiché la resistente non intendeva rilasciare l'immobile, si svolgevano quindi due incontri, uno in data 26.4.2023 ( verbale dell'incontro è stato prodotto sub doc 4 da questa difesa) ed uno in data 08.6.2023 (testi e in risposta ai capi 7 e 8 9 comparsa del terzo chiamato) nel corso dei quali Per_4 Tes_1 si ribadiva che erano venuti meno i presupposti giuridici per la prosecuzione di un supporto di sostegno. Il e si dichiaravano comunque disponibili a consentire la permanenza CP_2 Pt_1 nell'alloggio occupato sino alla fine del 2023, ma ciò a fronte di una contribuzione mensile del nucleo famigliare della sig.ra e dell'impegno della resistente di concludere il percorso CP_1 formativo di OSS così da migliorare le proprie condizioni lavorative. Anche questa proposta veniva rifiutata, rendendo quindi inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria (la resistente neppure ha riscontrato gli inviti alla negoziazione assistita). La domanda della difesa della di “Ordinare a di assegnare al nucleo famigliare della sig.ra CP_1 Controparte_2 un alloggio dove potersi trasferire sino a quanto non saranno in grado di reperire un CP_1 alloggio da condurre in locazione in autonomia” è inammissibile. Il non è titolare CP_2 della funzione abitativa che, per legge, permane in capo ai Comuni. non Controparte_2 gestisce la rete delle case popolari e non ha un patrimonio immobiliare proprio né gestisce un patrimonio immobiliare da mettere a disposizione dei cittadini. Ed infatti nell'incontro del 26.4 era stato chiamato ad intervenire anche il Comune di Galliate, unico soggetto legittimato passivo a cui poteva essere rivolta la domanda di assegnazione di alloggio. Nessun diritto CP_ all'assegnazione può essere vantato dalla nei confronti di in quanto il CP_1 CP_2 non assegna alloggi. L'istruttoria espletata ha permesso di chiarire che la domanda è infondata anche nel merito. Parimenti infondata è l'ulteriore domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso o del mancato rinnovo del contratto di Housing sociale in quanto sarebbe avvenuto per motivo illecito e/o in mancanza di preventivo accordo con il referente . Controparte_2
Innanzitutto, il mancato rinnovo è stato concordato tra le parti. La teste in Tes_1 risposta al capitolo n 2 della memoria del ricorrente ha infatti precisato “la conclusione è CP_ avvenuta di comune accordo tra il Consorzio e la in quanto la signora Parte_1 non era collaborativa rispetto al progetto proposto”. La circostanza trova conferma anche nella CP_ lettera inviata da alla difesa della resistente in data 20.7.2023 (sub 6 fascicolo della ricorrente), nella quale si confermava che non vi erano più i presupposti per giustificare la permanenza del nucleo della nell'abitazione di Via Canonico Diana 16 a Galliate, e la CP_1 si invitava quindi al rilascio entro 31/8 con riconsegna delle chiavi. Il mancato rinnovo è quindi CP_ frutto della concorde volontà di ed Non solo. Il mancato rinnovo della convenzione Pt_1
pagina 10 di 16 di Housing sociale è dipeso unicamente dalla situazione oggettiva venutasi a creare. Come CP_ chiarito negli incontri e nello scambio di corrispondenza, ed hanno deciso di Pt_1 interrompere il sostegno in quanto non sussistevano più i requisiti giuridici per proseguire in CP_ quell'attività. In primo luogo, infatti, per le notizie in possesso di non vi era più una situazione di pericolo, cessata nel 2017. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della resistente, la sig.ra mai ha evidenziato al consorzio la permanenza o il riacutizzarsi CP_1 della situazione di pericolo, mai ha riferito del trasferimento del marito né di essere stata sottoposta a nuove minacce. Il solo con la notifica della comparsa ha avuto notizia CP_2 del fatto che nel luglio del 2023 (successivamente quindi agli incontri e alla richiesta di rilascio dell'alloggio), la avrebbe presentato una nuova querela nei confronti del marito. La CP_1 circostanza della inesistenza di una situazione di pericolo trova conferma nei docc. 1 e 5 della difesa e nel doc 3 di questa difesa. Con lettera del 20.4.2023 (doc 1 resistente) il CP_1
ha comunicato alla difesa della resistente che a “fronte della cessazione del pericolo CP_2
e non avendo ricevuto alcun provvedimento di sollecito dalla Procura presso il Tribunale dei minori” dal 2017 il Servizio sociale ha più volte fatto presente il venir meno dei requisiti per la messa in tutela della sig.ra e dei suoi figli;
la stessa ha provveduto a far comunicare CP_1 che non poteva essere dimessa se non provvista di condizione tale da poter mantenere se stessa ed i figli ( senza fare riferimento ad una situazione di pericolo). Dello stesso tenore il doc 5 di controparte, dal quale emerge altresì che alla data del 26.5.2023 non vi erano denunce recenti presentate sig.ra nei confronti del marito. I Carabinieri di Galliate nella CP_1 comunicazione hanno infatti elencato tutte le denunce presentate nel tempo dalla nei CP_1 confronti dell'ex coniuge (anche presso altre stazioni), ma si tratta di denunce tutte antecedenti il 2015. Infine, anche in occasione dell'incontro tenuto in data 26.4.2023 (doc 4) la resistente non ha evidenziato di trovarsi in una situazione di pericolo, ma unicamente di non avere una situazione lavorativa tale che per condizioni contrattuali ed economiche le consentisse di stipulare un contratto di locazione. La circostanza trova poi ulteriore conferma nelle deposizioni dei testimoni. La teste chiamata a confermare se la situazione di pericolo fosse Tes_1 terminata nel corso dell'anno 2017 ha precisato “è vero perché ci risultava che il marito non fosse in Italia, non ho conoscenza di una comunicazione dell'avv. Cimma dell'aprile 2023 che informava della presenza del pericolo, in caso di pericolo la presa in carico da parte nostra è rimessa all'iniziativa dell'interessato ovvero dai Carabinieri o dall'autorità giudiziaria, il livello di protezione da parte nostra si intensifica in funzione della gravità del pericolo, maggiore è il pericolo maggiori sono gli interventi che eseguiamo fino a raggiungere l'inserimento in una comunità protetta”. Dello stesso tenore anche la deposizione dell'altra assistente . Non vi era quindi e non vi è alcuna situazione di pericolo tale Persona_4 da giustificare un intervento di protezione del . Del resto, basti solo pensare che nel CP_2 corso di tutto questo tempo la sig.ra ed i figli hanno continuato a vivere nell'alloggio CP_1 di Via Canonico Diana 16 senza la protezione e l'assistenza degli educatori, con ciò evidentemente dimostrando che la situazione è tranquilla ed è tale da non richiedere l'adozione di misure di protezione. In secondo luogo, neppure esistono le condizioni necessarie per proseguire nelle misure di sostegno. L'istruttoria ha infatti permesso di chiarire che la signora nonostante nel corso di questi anni avesse ottenuto il diploma di terza media e avesse CP_1 svolto diverse attività lavorative (ausiliaria in un centro disabili, addetta alla mesa presso il
Comune di Cameri, dipendente di una fabbrica di materie plastiche), benché sollecitata, non ha mai presento domanda di partecipazione ai bandi per l'assegnazione di un alloggio popolare (testi e in risposa al capo 3 della memoria del terzo chiamato). E' Tes_1 Per_4 dimostrato inoltre il rifiuto opposto dalla resistente ad un percorso di maggiore autonomia, che prevedeva la possibilità di rimanere nell'alloggio a fronte di una contribuzione di € 250,00 mese (verbale incontro 26.4.2023, confermato dalle testimoni in risposta al capo 4). E' quindi pagina 11 di 16 dimostrato che dal 2017 al 2023 a fronte di tutte le risorse messe in campo, il servizio sociale ha di fatto dovuto registrare la totale resistenza della signora che di volta in volta, CP_1 nonostante avesse nel frattempo acquisito competenze lavorative, trovando differenti occupazioni, ha frapposto ostacoli alla realizzazione dei progetti di autonomia (rifiuto di partecipare all'assegnazione di bando per case popolari, rifiuto alla contribuzione per spese di alloggio) giustificando tale resistenza con l'assenza di risorse concrete, circostanza che peraltro stride notevolmente con il tenore di vita mantenuto nel corso degli anni (doc 8 ricorrente);
2) nel corso di 10 anni il ha dedicato risorse a favore del nucleo famigliare della CP_2 resistente impegnando oltre € 250.000,00 di denaro pubblico (sono state prodotte in giudizio come doc 2 le fatture pagate ad e relative all'anno 2022/2023). L'abitazione messa infatti Pt_1
a disposizione nell'ambito del progetto di housing sociale è una struttura dedicata all'accoglienza sociale e opera grazie al trasferimento di fondi pubblici. Infine, non può non evidenziarsi come l'atteggiamento ostruzionistico e dilatorio della resistente emerge chiaramente anche dalla mancata partecipazione agli incontri di mediazione che hanno preceduto l'avvio della presente causa, con ciò confermando l'assoluta mancanza di volontà ad una soluzione condivisa. E' quindi pienamente dimostrato che la cessazione del progetto di sostegno all'autonomia ed il mancato rinnovo della convenzione non sono stati determinati da motivi illeciti o pretestuosi ma trovano fondamento nella mancanza dei presupposti giuridici e di fatto che giustificano e sostengono l'azione del . CP_2
Il Tribunale considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Le parti sono gravate dall'assolvimento dell'onere della prova, onere che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova: “L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della pagina 12 di 16 dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte, concorrono tutte ed indistintamente alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del
13/04/2023).
Nel caso di specie parte attrice ha assolto l'onere della prova su di essa gravante dimostrando documentalmente di avere diritto alla restituzione del bene immobile oggi occupato dalla resistente, atteso il venir meno in capo a quest'ultima del titolo legittimante.
Parte resistente, di contro, avrebbe dovuto provare la permanenza di una situazione di pericolo, circostanza che aveva portato alla messa a disposizione in favore della resistente, nell'ambito di un progetto di housing sociale, dell'abitazione oggi contesa, così da poter sindacare, sotto il profilo della legittimità del mancato rinnovo della convenzione tra la parte ricorrente e quella terza chiamata, la decisione delle di non procedere, appunto, col rinnovo della convenzione alla scadenza del 31.3.2023.
Nel senso del venir meno della predetta situazione di pericolo, deve rilevarsi:
1) che nel documento n. 1 di parte resistente (doc. Prot 0003635 del Controparte_2 20/04/2023, indirizzato all'avv. Marco Cimma, difensore della resistente) si legge che “Dal 2017, a fronte di nessun dispositivo del Tribunale, il Servizio Sociale ha più volte fatto presente il venire meno dei requisiti per la messa in tutela della IGnora e dei suoi figli;
la CP_1 stessa aveva provveduto a far comunicare da un legale che non poteva essere dimessa se non provvista di “condizione tale da poter mantenere se stessa e figli”, per tale ragione dal 2017 ad oggi il progetto educativo in atto era finalizzato all'autonomia del nucleo, visto che siamo nel 2023 probabilmente qualcosa non ha funzionato”. Da tale documento emerge dunque la cessazione della situazione di pericolo tanto che il progetto immaginato per la resistente non doveva essere più focalizzato su tale circostanza ma indirizzata verso quella del tutto differente dell'autonomia del nucleo familiare;
2) che nel documento n. 5 di parte resistente si legge che il Comandante (Luogotenente) della
Stazione dei Carabinieri di Galliate ha dato atto che la resistente non ha più presentato nessuna denuncia/querela nei confronti del già coniuge dal 24.9.2015, dai cui rapporti interpersonali significativamente tesi in passato era emersa la situazione di pericolo che aveva condotto alla formazione di un progetto sociale di tutela anche abitativa della resistente;
3) che parte resistente, nelle difese conclusive, ha articolato il proprio argomentare secondo i seguenti paragrafi: 1) Nullità del ricorso per omessa notifica ai litisconsorti necessari;
2)
Carenza di legittimazione passiva in capo alla IG.ra 3) Nullità del recesso o CP_1 mancato rinnovo del contratto stipulato tra la ricorrente e;
4) Violazione da Controparte_2 parte del dei propri obblighi istituzionali. In solo tale ultimo Controparte_2 paragrafo la difesa della resistenza, facendo perno sulla permanenza di una situazione di pericolo e dell'esigenza di protezione del nucleo familiare della stessa, cenna ad un'ulteriore denuncia querela (ulteriore rispetto all'ultima del 2015) depositata in allegato alla comparsa costitutiva (pag. 8: “Contrariamente a quanto affermato dal , le esigenze di Controparte_2 permanenza in protezione del nucleo familiare non sono mai cessate, in quanto, se è ben vero che il IG. si è allontanato per qualche periodo dall'Italia, vi è, però, ben presto Per_1 rientrato, come testimonia il certificato storico di residenza che dimostra come abbia abitato dal 2015 al 2022 a VA e si sia poi trasferito a Fara Novarese dove risiede tutt'ora. Nel frattempo, ha ripreso gli atti persecutori e di minaccia nei confronti della esponente, oltre a rendersi responsabile della violazione degli obblighi familiari, tant'è che la IG.ra si CP_1 è vista costretta a sporgere nuovamente querela nei suoi confronti”). Tuttavia, quanto a detta pagina 13 di 16 denuncia querela datata 4.7.2023, deve rilevarsi, da un canto, che il Tribunale non ha ricevuto contezza dell'avvenuto deposito (quella offerta in comunicazione è una copia dell'atto non accompagnata però da riscontro legalmente apprezzabile dell'avvenuto deposito), mentre, dall'altro canto, la resistente neppure nelle difese conclusive ha dato conto dello stato del procedimento penale eventualmente instauratosi a seguito della predetta denuncia;
4) la teste , escussa all'udienza del 6 novembre 2024, a suffragio del venir meno Tes_1 della situazione di pericolo della resistente, ha dichiarato: “… capitoli di prova di parte attrice. CP_ Capitolo n. 1: “E' vero;
l'intervento riguardava anche i figli della sig.ra ricordo che si CP_ era chiesto un provvedimento della Procura della Repubblica sia in favore della sig.ra che dei figli di quest'ultima; ricordo che la Procura non ha assunto una iniziativa concreta perché CP_ il marito, possibile fonte di pericolo, non era presente in Italia e perché la sig.ra era in grado di provvedere a sé stessa”; … capitoli di prova di . … Capitolo n. 2: Controparte_2
“E' vero, perché ci risultava che il marito non fosse in Italia;
non ho conoscenza di una comunicazione dell'avv. Cimma dell'aprile 2023 che informava della permanenza del pericolo;
in caso di pericolo la presa in carico da parte nostra è rimessa all'iniziativa dell'interessato, ovvero dai Carabinieri o dall'autorità giudiziaria;
il livello di protezione da parte nostra si intensifica in di 3 funzione della gravità del pericolo;
maggiore è il pericolo maggiori sono gli interventi che eseguiamo, fino a giungere all'inserimento in una comunità protetta”;
5) la teste , ugualmente escussa all'udienza del 6 novembre 2024, sentita sui Persona_4 capitoli di prova di del 10.9.2024, ha riferito quanto segue: “Capitolo n. 1: Controparte_2
“E' vero”; Capitolo n. 2: “E' vero;
non ricordo di una missiva dell'avv. Cimma dell'aprile 2023 che informava di una permanenza della situazione di pericolo”.
La difesa resistente lamenta con le note conclusive la nullità del ricorso per omessa notifica ai figli, da qualificarsi come litisconsorti necessari. In quest'ottica deve osservarsi:
1) la nullità non consegue al sol fatto dell'omessa notifica poiché tale sanzione conseguirebbe soltanto alla mancata osservanza a cura della parte che vi era tenuta di quanto eventualmente disposto dal Tribunale in vista dell'integrazione del contraddittorio, una volta ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
2) la Corte regolatrice, relativamente al presente tema, ha precisato a più riprese che addirittura nel caso di actio confessoria o negatoria servitutis può parlarsi di litisconsorzio necessario passivo soltanto se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio,
l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Sez. 2, n. 17663 del 5 luglio
2018; Sez. 2, n. 6622 del 6 aprile 2016);
3) parte resistente invoca genericamente l'esistenza di un diritto personale in capo ai propri figli a stare nell'immobile senza tuttavia specificare in forza di quale atto, documento, contratto, la suddetta conclusione può essere assunta. La ha avuto la disponibilità di un immobile CP_1 in ragione, in allora, di tutela e protezione rispetto a una situazione di pericolo conseguente ai cattivi rapporti interpersonali col coniuge. Sulla scorta dei documenti agli atti, a ben vedere, non pare neppure configurabile un diritto originario all'alloggio in contesa in capo alla stessa resistente, posto che l'obiettivo della convenzione di housing sociale sottoscritta col CP_2
(e non rinnovata alla scadenza del 31.3.2023), era quello protettivo e non di concessione
[...] di una soluzione abitativa;
pagina 14 di 16 4) nel momento in cui si è instaurato il contraddittorio fra le parti in causa nel presente giudizio, i figli della erano minorenni e, in quanto tali, non avevano capacità giuridica. Secondo CP_1 il nostro codice, infatti, i minori, di norma, non hanno capacità giuridica e sono dunque rappresentati dai genitori (o, all'occorrenza, dai tutori), che esercitano la responsabilità genitoriale. Il progetto di housing sociale riguardava un nucleo familiare con a capo la resistente, con i due figli minori rappresentati inevitabilmente dalla madre (titolare a pieno della potestà genitoriale);
5) il problema evocato dalla difesa resistente per il quale l'eventuale titolo ottenuto dalla parte ricorrente non sarebbe azionabile nei confronti del figlio oggi maggiorenne della resistente, è aspetto che eventualmente involge profili esecutivi di un provvedimento giurisdizionale che, in quanto tali, nulla afferiscono rispetto alla presente decisione di merito e in nulla incidono quanto alla configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Per le ragioni che precedono non pare dunque configurabile nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Del pari infondata appare la difesa resistente di carenza di legittimazione passiva, posto che proprio la resistente è stata beneficiaria dell'alloggio in contesa e, inoltre, è proprio la resistente che continua ad occuparlo nonostante il venir meno del titolo legittimante.
Venendo ora all'esame della richiesta di equo indennizzo di parte ricorrente, deve osservarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa e non può coincidere col semplice evento dell'occupazione, che non rappresenterebbe un danno in sé e per sé ma, semplicemente, la condotta produttiva dello stesso. Di conseguenza, è onere del danneggiato che chieda il risarcimento del danno causato dall'occupazione provare l'effettiva entità dello stesso, ossia la concreta lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o, comunque, utilizzarlo direttamente o, ancora, dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente. Questo orientamento ha quindi ribadito che il danno non può esistere in re ipsa, diversamente correndosi il rischio di snaturare la funzione della responsabilità civile e, dunque, del ristoro del pregiudizio patito dal danneggiato, che si trasformerebbe in una punizione volta a sanzionare un comportamento lesivo, indipendentemente dal verificarsi e dalla dimostrazione di avere sofferto un effettivo danno.
Parte ricorrente, par quanto agli atti, ho fornito in relazione al detto profilo di domanda, un solo dato certo, ovvero che avrebbe potuto lasciare l'immobile alla resistente a condizione che questa versasse l'importo mensile di € 250,00. Pertanto, posto che il Tribunale non dispone di ulteriori elementi per quantificare l'ammontare di un canone di locazione per immobili dello stesso tipo nel medesimo contesto territoriale (canone cui parametrare l'ammontare dell'indennizzo per indebita occupazione), deve concludersi che a parte ricorrente spetta dalla ricorrente la somma di € 250,00 mensili, dal 31 agosto 2023 (data che si ricava dal doc. n. 7 della medesima ricorrente) al giorno dell'effettivo rilascio.
In conclusione, parte resistente in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti in causa. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano per compensi € 1.778,00 per ciascuna delle altre parti (scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00; valori minimi delle diverse fasi;
riduzione del 30% su € 2.540,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge, oltre alle documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza (in favore della sola ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone: pagina 15 di 16 - accerta e dichiara che è attualmente priva di titolo per occupare l'alloggio CP_1 oggetto di controversia ubicato in Galliate, via Canonico Diana n. 16, di proprietà di
[...]
e, per l'effetto, fissa termine di giorni 75 dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza per il rilascio del medesimo libero da persone e/o cose;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo d'indennizzo per l'occupazione senza titolo del proprio immobile, della somma mensile di € 250,00 dal 31 agosto
2023 al giorno del rilascio effettivo;
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite di giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre alle documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza;
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite di giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.778,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre alle documentate spese per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di VA in data 3 giugno 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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