Decreto cautelare 17 dicembre 2024
Decreto cautelare 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04303/2025REG.PROV.COLL.
N. 08960/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8960 del 2024, proposto da
Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. O.D.V., Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature, W.W.F. Italia E.T.S., Lega Anti Vivisezione - L.A.V. E.T.S., Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. O.D.V., Lega Nazionale per la Difesa del Cane, L.N.D.C. - Animal Protection A.P.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica Ciciliani e Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 1, non costituito in giudizio;
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marzio Vaccari con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Caccia Pesca Ambiente Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marzio Vaccari con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Delegazione Regionale Dell’Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzio Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00670/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana della Caccia, dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, della Caccia Pesca Ambiente Umbria, dell’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Delegazione Regionale Dell’Umbria e della Regione Umbria;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che oggetto di giudizio sono i provvedimenti con cui la Regione Umbria ha adottato il calendario venatorio per la stagione 2024-2025;
Considerato che, come dedotto dalla appellata Federazione italiana della caccia, detto calendario venatorio aveva efficacia fino alla data del 30 gennaio 2025 e che, pertanto, l’odierna parte appellante non ha più un interesse attuale alla coltivazione del giudizio non potendo conseguire un’utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso proposto;
Considerato che la parte appellante, con la richiesta di passaggio in decisione della causa, si è limitata ad insistere per l’accoglimento dell’appello deducendo genericamente “la perdurante attualità delle censure mosse”;
Considerato che la presente controversia differisce da altra in precedenza esaminata dalla Sezione (sentenza n. 9379 del 22 novembre 2024) dove “l’approfondito argomentare delle parti, anche in relazione al carattere reiterato e scadenzato degli atti impugnati” aveva portato a ritenere la permanenza di un interesse di ordine morale alla decisione pur a fronte della perdita di efficacia del calendario venatorio oggetto di quel giudizio;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che, stante la decisione in rito, le spese di lite del presente grado debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO