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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 22.4.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 620/2024 RG.
tra
, rapp. e dif. da Avv. V. Profili Parte_1
E
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da Avv. S. Mazzaferri CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 il ricorrente esponeva quanto segue:
1 di aver presentato domanda al fine di ottenere il trattamento pensionistico cd. “Quota cento”, avendone maturato i requisiti, iniziando a beneficiare del relativo trattamento dal 01/09/19;
che in data 24/11/2023 gli recapitata comunicazione datata
08/11/23, da parte della sede Provinciale di Ancona, relativa all'accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. VO
n. 10069272 con la quale veniva rilevato, per il periodo dal 01/01/23 al
30/11/23, un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €
31.026,16 per i seguenti motivi: “incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3, del D.L. 4/19 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. La pensione è stata liquidata in applicazione dell'art. 4 del D.L. 4/19 (Pensione Quota 100)”, seguita da ulteriore comunicazione in data in data 29/11/2023, da parte della sede territoriale di Senigallia di Riliquidazione della pensione con previsione di un un debito a carico del ricorrente di € 31.026,25;
di aver in effetti svolto lavoro subordinato, con contratto di a tempo parziale e determinato, per il periodo dal 17/04/23 al 30/06/23, presso
Millebolleblu Bagni n. 4 di Pierantognetti, percependo la somma complessiva di € 561,50;
che, a seguito di proposizione di ricorso amministrativo, il Comitato
Provinciale deliberava l'accoglimento del ricorso e sospendeva la delibera impugnata in considerazione;
che tale decisione veniva poi annullata dall'Organo Collegiale
Centrale-Fondo pensioni Dipendenti, nella seduta del 08/04/24;
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della decurtazione della pensione, CP_ così come applicata dall' in quanto la norma che aveva introdotto la la non cumulabilità della pensione così come beneficiata, rispetto a redditi di lavoro dipendente e autonomo occasionale entro il limite di 5.000,00 € annui, non indica, in caso di violazione, le conseguenze previste, non precisando, vieppiù, cosa dovesse intendersi per non cumulabilità;
2 CP_ che tale lacuna legislativa non poteva essere colmata dall' con l'emanazione di proprie circolari interpretative;
che inoltre l'illegittimità dell'atto derivava anche dalla violazione del
“principio di proporzionalità” di cui alla L. 241/90;
che al più quanto percepito dal ricorrente nell'arco di tempo individuato dalla norma, potrebbe essere detratto dalla pensione anticipata dando luogo unicamente ad un indebito di pari importo.
Ciò posto chiedeva di dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato del 07/11/2023 con il quale veniva disposto il recupero delle somme a seguito della riliquidazione della pensione n. 001-030010069272
Cat. V.O. decorrenza 01/09/19, e l'annullamento dello stesso, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione per il periodo dal 01/01/2023 al 30/11/2023;
In via subordinata, accertata l'illegittimità del suddetto provvedimento impugnato, rideterminare la riliquidazione dell'importo delle somme effettivamente percepite nella misura di legge pari ad € 561,50.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e pertanto non può che essere rigettato.
Ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (convertito nella
L. n. 26/2019) “La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Il divieto, nel caso di specie, è chiarissimo.
Incontroversa, in quanto pacifica tra le parti, è anche l'effettuazione di una prestazione di lavoro dipendente del ricorrente nel corso del 2023.
3 In particolare, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 234/2022 ha sancito la ragionevolezza della previsione che colui che fruisce del regime anticipato di pensionamento debba uscire dal mercato del lavoro sia per la sostenibilità del sistema previdenziale sia per favorire il ricambio generazionale, finalità cui è tesa la disposizione normativa. Il giudice delle leggi ha, altresì, chiarito che la previsione normativa non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi tra entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta quota 100 e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa;
a tale proposito, evidenzia che l'eccezionalità della misura pensionistica, con regole per l'accesso al trattamento di quiescenza molto più favorevoli di quelle previste dal regime ordinario, giustifica la necessaria uscita del pensionato dal mondo del lavoro al fine di creare nuova occupazione, sicché la percezione di redditi, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 30994/2024, laddove, riprendendo i principi stabiliti dalla Corte
Costituzionale, ha affermato che è la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica in esame ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto (si nota che la Corte di Cassazione si è espressa in una fattispecie in cui l'interessato aveva prestato attività lavorativa soltanto per un periodo limitato dell'anno, percependo un reddito inferiore alla pensione spettante).
Il recupero del trattamento pensionistico erogato non deriva dall'applicazione di una sanzione, ma dall'esercizio del diritto alla ripetizione CP_ di quanto indebitamente erogato dall' in mancanza dei presupposti normativi previsti, sicché sono inconferenti i richiami ai principi sanciti in tema di proporzionalità delle sanzioni.
4 Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle condizioni delle parti e della presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno difforme anche dopo l'intervento della Corte di
Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese interamente compensate.
Ancona, il 5.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 22.4.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 620/2024 RG.
tra
, rapp. e dif. da Avv. V. Profili Parte_1
E
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da Avv. S. Mazzaferri CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 il ricorrente esponeva quanto segue:
1 di aver presentato domanda al fine di ottenere il trattamento pensionistico cd. “Quota cento”, avendone maturato i requisiti, iniziando a beneficiare del relativo trattamento dal 01/09/19;
che in data 24/11/2023 gli recapitata comunicazione datata
08/11/23, da parte della sede Provinciale di Ancona, relativa all'accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. VO
n. 10069272 con la quale veniva rilevato, per il periodo dal 01/01/23 al
30/11/23, un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €
31.026,16 per i seguenti motivi: “incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3, del D.L. 4/19 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. La pensione è stata liquidata in applicazione dell'art. 4 del D.L. 4/19 (Pensione Quota 100)”, seguita da ulteriore comunicazione in data in data 29/11/2023, da parte della sede territoriale di Senigallia di Riliquidazione della pensione con previsione di un un debito a carico del ricorrente di € 31.026,25;
di aver in effetti svolto lavoro subordinato, con contratto di a tempo parziale e determinato, per il periodo dal 17/04/23 al 30/06/23, presso
Millebolleblu Bagni n. 4 di Pierantognetti, percependo la somma complessiva di € 561,50;
che, a seguito di proposizione di ricorso amministrativo, il Comitato
Provinciale deliberava l'accoglimento del ricorso e sospendeva la delibera impugnata in considerazione;
che tale decisione veniva poi annullata dall'Organo Collegiale
Centrale-Fondo pensioni Dipendenti, nella seduta del 08/04/24;
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della decurtazione della pensione, CP_ così come applicata dall' in quanto la norma che aveva introdotto la la non cumulabilità della pensione così come beneficiata, rispetto a redditi di lavoro dipendente e autonomo occasionale entro il limite di 5.000,00 € annui, non indica, in caso di violazione, le conseguenze previste, non precisando, vieppiù, cosa dovesse intendersi per non cumulabilità;
2 CP_ che tale lacuna legislativa non poteva essere colmata dall' con l'emanazione di proprie circolari interpretative;
che inoltre l'illegittimità dell'atto derivava anche dalla violazione del
“principio di proporzionalità” di cui alla L. 241/90;
che al più quanto percepito dal ricorrente nell'arco di tempo individuato dalla norma, potrebbe essere detratto dalla pensione anticipata dando luogo unicamente ad un indebito di pari importo.
Ciò posto chiedeva di dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato del 07/11/2023 con il quale veniva disposto il recupero delle somme a seguito della riliquidazione della pensione n. 001-030010069272
Cat. V.O. decorrenza 01/09/19, e l'annullamento dello stesso, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione per il periodo dal 01/01/2023 al 30/11/2023;
In via subordinata, accertata l'illegittimità del suddetto provvedimento impugnato, rideterminare la riliquidazione dell'importo delle somme effettivamente percepite nella misura di legge pari ad € 561,50.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e pertanto non può che essere rigettato.
Ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (convertito nella
L. n. 26/2019) “La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Il divieto, nel caso di specie, è chiarissimo.
Incontroversa, in quanto pacifica tra le parti, è anche l'effettuazione di una prestazione di lavoro dipendente del ricorrente nel corso del 2023.
3 In particolare, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 234/2022 ha sancito la ragionevolezza della previsione che colui che fruisce del regime anticipato di pensionamento debba uscire dal mercato del lavoro sia per la sostenibilità del sistema previdenziale sia per favorire il ricambio generazionale, finalità cui è tesa la disposizione normativa. Il giudice delle leggi ha, altresì, chiarito che la previsione normativa non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi tra entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta quota 100 e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa;
a tale proposito, evidenzia che l'eccezionalità della misura pensionistica, con regole per l'accesso al trattamento di quiescenza molto più favorevoli di quelle previste dal regime ordinario, giustifica la necessaria uscita del pensionato dal mondo del lavoro al fine di creare nuova occupazione, sicché la percezione di redditi, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 30994/2024, laddove, riprendendo i principi stabiliti dalla Corte
Costituzionale, ha affermato che è la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica in esame ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto (si nota che la Corte di Cassazione si è espressa in una fattispecie in cui l'interessato aveva prestato attività lavorativa soltanto per un periodo limitato dell'anno, percependo un reddito inferiore alla pensione spettante).
Il recupero del trattamento pensionistico erogato non deriva dall'applicazione di una sanzione, ma dall'esercizio del diritto alla ripetizione CP_ di quanto indebitamente erogato dall' in mancanza dei presupposti normativi previsti, sicché sono inconferenti i richiami ai principi sanciti in tema di proporzionalità delle sanzioni.
4 Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle condizioni delle parti e della presenza di orientamenti giurisprudenziali di segno difforme anche dopo l'intervento della Corte di
Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese interamente compensate.
Ancona, il 5.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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