TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/11/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD VA
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1850/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FICARRA CE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DINI FEDERICA, per procura in atti,
in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. HARALD BONURA, per procura P.IVA_2 in atti, resistenti,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/09/2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 2950249013444325000 notificata il 9 settembre
2024 dall' , relativa a contributi previdenziali dovuti Controparte_3 alla per le annualità 2009, 2010 Parte_2
e 2011, per un importo complessivo di euro 9.401,92, già oggetto di cartella esattoriale n. 295201400112508280 notificata il 5 giugno 2014.
Con il ricorso, l'opponente deduce la nullità dell'intimazione e dell'atto presupposto per difetto assoluto di notifica, illegittima formazione del ruolo, irregolarità della relata di notificazione, violazione dei termini decadenziali di cui agli artt. 17 e 25 del D.P.R. n.
602/1973, nonché illegittimo calcolo degli interessi di mora in violazione dell'art. 30 del medesimo decreto. Sostiene che la mancata notificazione della cartella abbia impedito l'esercizio del diritto di difesa, richiamando giurisprudenza di legittimità sul vizio derivato per omissione dell'atto presupposto. In via subordinata, eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, decorrente dalla notifica della cartella del 2014, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, in quanto riferita solo ai carichi in scadenza nell'anno 2020.
Si sono costituiti in giudizio l' e la Controparte_3 CP_2
L'Agente della riscossione ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, atteso che la cartella sottesa all'intimazione è stata regolarmente notificata nel 2014 e non opposta, divenendo titolo esecutivo idoneo a fondare l'azione di recupero. Ha inoltre rilevato la propria carenza di legittimazione in ordine alla formazione del ruolo, attività riservata all'ente impositore, e ha escluso qualsiasi decadenza o prescrizione, richiamando la proroga dei termini disposta dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 e le sospensioni introdotte dal D.L. n. 18/2020, che differiscono la scadenza al 2025. Ha infine contestato l'eccezione sugli interessi di mora, ritenuta generica e priva di indicazioni sui presunti errori di calcolo.
La dal canto suo, ha dedotto il difetto di legittimazione passiva rispetto CP_2 alle doglianze concernenti la regolarità degli atti esecutivi, di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione, e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della pretesa contributiva. Ha contestato l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'invio di numerosi atti interruttivi tra il 2014 e il 2024 e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, escludendo in ogni caso la maturazione della prescrizione.
2- I vizi di notifica della cartella presupposta alla intimazione di pagamento non sono fondati.
Risulta dalle produzioni documentali di (all.2) che la cartella n. CP_4
29520140011250828000 è stata ritualmente notificata in data 05.06.2014 ed è stata ricevuta da persona qualificatasi come figlio convivente ( ). Persona_1
L'avviso di ricevimento della raccomandata, prodotto in atti, riporta espressamente il numero della cartella di pagamento in oggetto (29520140011250828000). È noto che in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di esseri trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione (cfr ex multis, Cass. n. 33563/2018, n. 6251/2025, n. 965/2025).
L'altro vizio denunciato ( violazione del 148 cpc), oltre a non apparire pertinente al caso in esame, non può farsi a meno di osservare che la notifica risulta comunque perfezionata con consegna a familiare convivente, circostanza documentata dall'avviso di ricevimento prodotto da CP_4
3- Posta la rituale notifica della cartella di pagamento in data 05.06.2014, le eccezioni relative alla formazione del ruolo e alla decadenza sono inammissibili in questa sede, in quanto tardive, perché andavano proposte con impugnazione -nei termini- della cartella di pagamento, ritualmente notificata.
4- L'eccepito vizio relativo agli interessi applicati, appare del tutto generico. Il ricorrente si limita a richiamare l'art. 30 del D.P.R. 602/1973 e a sostenere che l'agente della riscossione avrebbe applicato tassi “non aggiornati”, senza indicare quali periodi sarebbero stati calcolati in modo errato;
quali tassi sarebbero stati applicati e quali, invece, avrebbero dovuto essere applicati;
quale incidenza concreta l'asserito errore avrebbe avuto sull'importo complessivo.
In assenza di tali elementi, la doglianza non consente di individuare né il vizio né il pregiudizio subito, e si risolve in una contestazione meramente esplorativa.
5- L'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente si osserva che, posta la rituale notifica della cartella di pagamento, in questa sede, è ammissibile solo la doglianza relativa alla prescrizione eventualmente maturata tra la notifica della cartella e la notifica della intimazione di pagamento.
Dagli atti allegati alla costituzione della emerge che l'ente impositore ha posto in CP_2 essere atti idonei a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Non pertinente è il richiamo giurisprudenziale fatto da parte opponente (cfr Cass. n.
7188/2025) secondo cui Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge.
Nel caso di specie, infatti, l'effetto interruttivo della prescrizione non è desunto da un complesso di atti, bensì dai singoli atti aventi i requisiti soggettivi ed oggetti per valere quali atti interruttivi della prescrizione, intervenuti, peraltro, quando ancora non si era verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio nel tempo indicato dalla legge.
Il riferimento è a:
1) il sollecito di pagamento del 1° febbraio 2019 (all.13) ricevuto il 15.02.2019, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che contiene espresso riferimento alla cartella/ruolo 2014 (cfr) e la dichiarazione di valere quale atto interruttivo e integra una costituzione in mora del debitore.
2) Analoga efficacia interruttiva deve riconoscersi alla diffida di pagamento del 8 giugno
2023 (all.15), ricevuta l'11.07.2023, anch'essa notificata con modalità idonee e recante la medesima formula.
Alla luce degli atti prodotti, il termine di prescrizione quinquennale, originariamente decorrente dalla notifica della cartella del 5 giugno 2014, è stato interrotto dal sollecito di pagamento del 1° febbraio 2019, notificato il 15 febbraio 2019, e dalla successiva diffida del 8 giugno 2023, ricevuta l'11.07.2023.
Si osserva, altresì, che contrariamente all'assunto di parte ricorrente, il sollecito di pagamento del 1° febbraio 2019, notificato il 15 febbraio 2019, non solo contiene la formula espressa “vale a tutti gli effetti quale atto interruttivo dei termini di prescrizione”, ma reca anche un prospetto dettagliato delle somme dovute, con indicazione delle annualità e delle singole voci contributive.
Tale contenuto rende evidente la riferibilità del credito all'oggetto della causa e integra una chiara intimazione di pagamento, idonea a costituire in mora il debitore.
Analoga considerazione vale per la diffida del 8 giugno 2023, che è qualificata espressamente come “diffida di pagamento e costituzione in mora” e ribadisce la volontà di procedere al recupero coattivo in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato.
Anche in questo caso, il documento è corredato da un riepilogo analitico delle somme dovute, elemento che soddisfa il requisito di esplicitazione della pretesa richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Tanto considerato nessuna prescrizione era maturata al momento della notifica della intimazione di pagamento in data 09.09.2024, senza neanche considerare la sospensione del corso della prescrizione durante il periodo pandemico.
6- Le spese di lite seguono la soccombenza. Non può, infatti, trovare applicazione l'esonero dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr dichiarazione resa dall'opponente), trattandosi di controversia relativa a contributi dovuti a una cassa professionale, estranea all'ambito delle prestazioni previdenziali o assistenziali cui la norma si riferisce (“Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali [..]”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1850/2024 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese di lite liquidate, per ciascuna parte, in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 27/11/2025
Il Giudice
UD VA IS