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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice Rel.
Dott. Alessandro Stefano Morgante Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. n. 7924/2025 pendente fra:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 28/10/1979, residente in GENOVA, VIA CAMPENAVE 1/A ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Fieschi 3/13, presso e nello studio dell'Avv. BERNI
ES (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 26/08/1977, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Genova, Via XX Settembre 10/8 presso e nello studio dell'Avv. MORTARA
DR (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come C.F._4
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
02/12/2025 in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione personale dal coniuge alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Controparte_1
Rilevato che nelle more del giudizio i coniugi tramite i propri difensori hanno depositato istanza congiunta con cui hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che l'udienza del 02.12.2025, fissata per la comparizione delle parti, fosse sostituita con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che, vista l'autorizzazione del giudice delegato alla sostituzione della predetta udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi con tali note hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale, al tentativo di conciliazione e alle rispettive domande, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni fra i medesimi concordate e riportate nelle predette note ex art. 127 ter c.p.c. sottoscritte dagli stessi;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/02/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione sono nati due figli: , in data 17 dicembre 2007, e PE
ND, in data 24 dicembre 2009;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M. del 01.09.2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 28/10/1979
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 26/08/1977
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) “ I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Campenave 1/A, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene assegnata alla moglie con tutti i mobili e gli Parte_1
arredi ivi esistenti.
3) Il figlio , ancora minorenne, ma che diventerà maggiorenne il PE
prossimo 17 dicembre, e ND sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) ND viene collocato presso la madre, nella casa coniugale di Via
Campenave 1/A in Genova, mentre si è già trasferito presso PE
l'abitazione dei nonni paterni insieme al SI. , in attesa che Controparte_1
quest'ultimo reperisca un'abitazione idonea ad accogliere lui e il figlio.
I figli frequenteranno liberamente l'altro genitore, tenuto conto del fatto che
– come già detto – è prossimo alla maggiore età, mentre ND PE compirà 16 anni il 24 dicembre 2025.
5) Le festività religiose principali (Natale, Pasqua, ponti, ecc…) seguiranno il criterio dell'alternanza, sempre previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni dei figli.
Relativamente alle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, previo accordo tra i genitori in base ai rispettivi periodi di ferie, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il SI. verserà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con Controparte_1
decorrenza dal mese di novembre 2025, la somma di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e ND, oltre rivalutazione PE
ISTAT, come per legge, con versamento da effettuarsi su conto corrente intestato alla SI.ra IBAN [...]. Le parti Parte_1 danno atto che nella determinazione del suindicato importo le parti hanno già tenuto conto del fatto che è rimasto a vivere con il padre, avendo PE altresì già tenuto conto degli oneri alloggiativi che dovrà sostenere il sig.
per reperire una nuova abitazione. Controparte_1
7) L'assegno unico (AUF), dovrà essere percepito al 50% tra le parti con decorrenza dal mese di febbraio 2025, impegnandosi le parti con la sottoscrizione del presente accordo a collaborare e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria affinché ciò avvenga e vengano modificate le relative quote di corresponsione di tale contributo, considerato che, fino ad oggi, l' ha CP_2 versato il 100% dell'AUF al SI. . Controparte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 8) Le spese straordinarie inerenti la prole (come indicate nel Verbale del
15/9/2016 della IV sezione Civile del Tribunale di Genova ed ivi comprese anche spese per svaghi dei figli, ricariche del cellulare e spese per la cura della persona), saranno ripartite nella misura del 70% a carico del SI. CP_1
e del 30% a carico della SI.ra . Questa ripartizione
[...] Parte_1
varrà fino a quando la SI.ra non reperirà una stabile attività Parte_1 lavorativa, provvedendo le parti, a partire da tale momento a ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà far pervenire all'altro la relativa documentazione di spesa entro il mese in corso, mentre l'altra dovrà rimborsarla entro i quindici giorni successivi.
9) Il SI. verserà inoltre, entro il giorno 10 (dieci) di ogni Controparte_1
mese, con decorrenza dal mese di novembre 2025, la somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra con Parte_1
versamento da effettuarsi su conto corrente intestato alla stessa, IBAN
[...], fino a quando quest'ultima non reperirà una stabile attività lavorativa, impegnandosi, con la sottoscrizione del presente accordo, ad attivarsi immediatamente affinché ciò avvenga.
10) La SI.ra si impegna a volturare tutte le utenze domestiche Parte_1
in oggi ancora intestate al SI. nel termine di dieci giorni Controparte_1 decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo.
11) Gli esponenti si riconoscono reciprocamente fin d'ora il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli ancora minorenni.
12) Spese interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 28, Parte 2, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice Rel.
Dott. Alessandro Stefano Morgante Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. n. 7924/2025 pendente fra:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 28/10/1979, residente in GENOVA, VIA CAMPENAVE 1/A ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Fieschi 3/13, presso e nello studio dell'Avv. BERNI
ES (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 26/08/1977, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Genova, Via XX Settembre 10/8 presso e nello studio dell'Avv. MORTARA
DR (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come C.F._4
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
02/12/2025 in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione personale dal coniuge alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Controparte_1
Rilevato che nelle more del giudizio i coniugi tramite i propri difensori hanno depositato istanza congiunta con cui hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che l'udienza del 02.12.2025, fissata per la comparizione delle parti, fosse sostituita con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che, vista l'autorizzazione del giudice delegato alla sostituzione della predetta udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi con tali note hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale, al tentativo di conciliazione e alle rispettive domande, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni fra i medesimi concordate e riportate nelle predette note ex art. 127 ter c.p.c. sottoscritte dagli stessi;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/02/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione sono nati due figli: , in data 17 dicembre 2007, e PE
ND, in data 24 dicembre 2009;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M. del 01.09.2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 28/10/1979
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 26/08/1977
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) “ I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Campenave 1/A, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene assegnata alla moglie con tutti i mobili e gli Parte_1
arredi ivi esistenti.
3) Il figlio , ancora minorenne, ma che diventerà maggiorenne il PE
prossimo 17 dicembre, e ND sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) ND viene collocato presso la madre, nella casa coniugale di Via
Campenave 1/A in Genova, mentre si è già trasferito presso PE
l'abitazione dei nonni paterni insieme al SI. , in attesa che Controparte_1
quest'ultimo reperisca un'abitazione idonea ad accogliere lui e il figlio.
I figli frequenteranno liberamente l'altro genitore, tenuto conto del fatto che
– come già detto – è prossimo alla maggiore età, mentre ND PE compirà 16 anni il 24 dicembre 2025.
5) Le festività religiose principali (Natale, Pasqua, ponti, ecc…) seguiranno il criterio dell'alternanza, sempre previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni dei figli.
Relativamente alle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, previo accordo tra i genitori in base ai rispettivi periodi di ferie, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il SI. verserà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con Controparte_1
decorrenza dal mese di novembre 2025, la somma di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e ND, oltre rivalutazione PE
ISTAT, come per legge, con versamento da effettuarsi su conto corrente intestato alla SI.ra IBAN [...]. Le parti Parte_1 danno atto che nella determinazione del suindicato importo le parti hanno già tenuto conto del fatto che è rimasto a vivere con il padre, avendo PE altresì già tenuto conto degli oneri alloggiativi che dovrà sostenere il sig.
per reperire una nuova abitazione. Controparte_1
7) L'assegno unico (AUF), dovrà essere percepito al 50% tra le parti con decorrenza dal mese di febbraio 2025, impegnandosi le parti con la sottoscrizione del presente accordo a collaborare e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria affinché ciò avvenga e vengano modificate le relative quote di corresponsione di tale contributo, considerato che, fino ad oggi, l' ha CP_2 versato il 100% dell'AUF al SI. . Controparte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 8) Le spese straordinarie inerenti la prole (come indicate nel Verbale del
15/9/2016 della IV sezione Civile del Tribunale di Genova ed ivi comprese anche spese per svaghi dei figli, ricariche del cellulare e spese per la cura della persona), saranno ripartite nella misura del 70% a carico del SI. CP_1
e del 30% a carico della SI.ra . Questa ripartizione
[...] Parte_1
varrà fino a quando la SI.ra non reperirà una stabile attività Parte_1 lavorativa, provvedendo le parti, a partire da tale momento a ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Il genitore che effettuerà la spesa dovrà far pervenire all'altro la relativa documentazione di spesa entro il mese in corso, mentre l'altra dovrà rimborsarla entro i quindici giorni successivi.
9) Il SI. verserà inoltre, entro il giorno 10 (dieci) di ogni Controparte_1
mese, con decorrenza dal mese di novembre 2025, la somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra con Parte_1
versamento da effettuarsi su conto corrente intestato alla stessa, IBAN
[...], fino a quando quest'ultima non reperirà una stabile attività lavorativa, impegnandosi, con la sottoscrizione del presente accordo, ad attivarsi immediatamente affinché ciò avvenga.
10) La SI.ra si impegna a volturare tutte le utenze domestiche Parte_1
in oggi ancora intestate al SI. nel termine di dieci giorni Controparte_1 decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo.
11) Gli esponenti si riconoscono reciprocamente fin d'ora il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli ancora minorenni.
12) Spese interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 28, Parte 2, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6