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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 2512/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Feriale
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dr.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2512/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 83/2025, depositata l'8.5.2025 dal Tribunale di Napoli, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], in proprio e nella C.F._1 qualità di legale rappresentante della società con sede legale in Napoli Controparte_1
(NA), alla Via Pietro Colletta n. 100 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO CARBONE (Cf. P.IVA_1
); C.F._2
CP_2
[...
con sede legale in Via San Prospero n. 4 Milano, (codice fiscale, partita I.V.A.,
[...] numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano NZ ZA DI ), in P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico, " con sede legale in Controparte_3
Milano, via Dante n. 4, e per essa la procuratrice speciale Controparte_4
1 NRG 2512/2025
con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F. ; C.F._3
Reclamata
E
Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
Reclamata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 la chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale CP_2 della sostenendo di essere creditrice della somma complessiva di € 30.752,88, CP_1 debito derivante da due contratti di finanziamento sottoscritti con la Compass SpA in data
04.05.2009 e in data 21.12.2009.
La non si costituiva. CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Avverso tale sentenza la predetta società ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 6/6/2025, deducendo:
- la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare;
- la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata regolare instaurazione del contraddittorio;
- l'insussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo, ritenendo che il Tribunale avesse CP_2 correttamente accertato la sussistenza dei presupposti l'apertura della liquidazione.
All'udienza del 30.7.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la Corte si è riservata di decidere.
2 NRG 2512/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che, nonostante le reclamanti non abbiano depositato in atti la pec inviata alla Liquidazione Giudiziale che dimostri la notifica del reclamo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza, tale prova può dirsi raggiunta dal fatto che la Liquidazione ha depositato, in data 28.7.2025, l'autorizzazione del G.D. alla non costituzione in giudizio. Tale autorizzazione è stata emessa in calce alla richiesta nella quale il curatore ha dato espressamente atto che il reclamo gli è stato notificato in data 12.6.2025. Per tale ragione può affermarsi che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.
Ciò precisato, con i primi due motivi di reclamo la e la hanno chiesto la CP_1 Pt_1 revoca della sentenza in quanto il ricorso della creditrice ed il decreto di fissazione dell'udienza sarebbero stati notificati alla (legale rappresentante della società) il 2.4.2025, giorno Pt_1 successivo all'udienza tenutasi l'1.4.2025. Tale circostanza renderebbe nulla la sentenza, anche per violazione del diritto di difesa.
Le doglianze delle reclamanti sono infondate in quanto dagli atti del fascicolo di primo grado emerge che, in realtà, sia il ricorso che il decreto del giudice sono stati notificati all'indirizzo pec della risultante dal Registro delle Imprese;
tale notifica si è perfezionata secondo il CP_1 nuovo meccanismo della “compiuta giacenza telematica” previsto dall'art. 149 bis ult. co. cpc, così come modificato dal D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cfr. Certificazione di avvenuta notifica depositata nel fascicolo del Tribunale in data 3.3.2025). Sul punto si osserva che la reclamante non ha contestato la validità di tale notifica, motivo per il quale deve ritenersi che il contraddittorio innanzi al Tribunale si sia validamente instaurato.
Con il terzo motivo di reclamo si sostiene che non sussisterebbero i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto il regolare svolgimento delle attività sociali della sarebbe stato ostacolato dal sequestro della quota di partecipazione Controparte_1 appartenente a pari all'80% del capitale sociale, sequestro che avrebbe Parte_1 determinato l'interruzione dell'attività d'impresa, pregiudicandone irrimediabilmente la continuità e la funzionalità.
Anche tale motivo di reclamo è infondato.
In casi analoghi è stato precisato, infatti, che la sottoposizione dei beni o delle quote di una società di capitali a sequestro penale, preventivo o di prevenzione, o a custodia giudiziale, non rende il custode giudiziale contraddittore necessario nel procedimento diretto all'apertura della liquidazione
3 NRG 2512/2025
giudiziale, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio. D'altronde, anche l'istanza prefallimentare rientra tra le attività conservative di quest'ultimo e la stessa dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea, né reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale, diretta alla confisca dei beni aziendali (sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro penale, sia quando sia stato dichiarato successivamente), dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa penalistica rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa fallimentare
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 13/06/2017).
Dunque, il sequestro penale delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, sicché la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile un'ipotesi di interruzione del giudizio, né vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura.
Da ciò consegue che la società, anche a seguito del sequestro dell'80% delle sue quote, ha continuato a svolgere regolarmente la propria attività di impresa essendo tenuta, quindi, anche al deposito dei bilanci annuali.
Per tali ragioni il sequestro delle quote non impedisce, sussistendone i presupposti, l'apertura della liquidazione giudiziale.
È infondato anche il quarto motivo di reclamo, con il quale si afferma che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare il superamento delle soglie dimensionali necessarie per l'apertura della liquidazione giudiziale, senza eseguire la dovuta istruttoria in merito.
Dalla lettura della sentenza e dall'analisi del fascicolo di primo grado emerge, tuttavia, che il
Tribunale ha fatto corretto uso dei propri poteri istruttori, acquisendo d'ufficio dagli enti pubblici
(previdenziali e tributari) le informazioni necessarie per valutare le soglie dimensionali dell'impresa, traendo da tali informazioni e dall'ultimo bilancio depositato, che tali soglie erano state superate, anche in mancanza di prova contraria fornita dalle reclamanti.
4 NRG 2512/2025
La Corte ritiene di dover condividere la valutazione del Tribunale, anche tenuto conto che la giurisprudenza ha oramai chiarito, con orientamento costante, che è onere della società debitrice dimostrare di non aver superato le soglie previste dal CCII e di essere, pertanto, un imprenditore minore. Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita dalle reclamanti, non solo innanzi al
Tribunale, ma neanche in questa sede, come avrebbero potuto e dovuto fare.
Infine, infondato è anche l'ultimo motivo di reclamo con il quale si afferma che il credito posto a fondamento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale sarebbe prescritto. Sul punto si osserva che l'eccezione è del tutto generica, essendosi le reclamanti limitate ad affermare che il credito sarebbe risalente a 16 anni fa, senza alcuna specifica indicazione dell'epoca precisa di insorgenza del credito, di quale sarebbe il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie e dei criteri di calcolo utilizzati per individuare il giorno di decorrenza. In mancanza di tali essenziali indicazioni, di tale eccezione non può tenersi alcun conto.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna delle reclamanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 CP_2 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
5 NRG 2512/2025
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da e dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 83/2025, depositata l'8.5.2025 dal Tribunale di Controparte_1
Napoli, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della così Controparte_1 provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna e la al pagamento in solido, in favore Parte_1 Controparte_1 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per compenso CP_2 professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 30.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Maria Teresa Onorato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Feriale
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dr.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2512/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 83/2025, depositata l'8.5.2025 dal Tribunale di Napoli, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], in proprio e nella C.F._1 qualità di legale rappresentante della società con sede legale in Napoli Controparte_1
(NA), alla Via Pietro Colletta n. 100 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO CARBONE (Cf. P.IVA_1
); C.F._2
CP_2
[...
con sede legale in Via San Prospero n. 4 Milano, (codice fiscale, partita I.V.A.,
[...] numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano NZ ZA DI ), in P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico, " con sede legale in Controparte_3
Milano, via Dante n. 4, e per essa la procuratrice speciale Controparte_4
1 NRG 2512/2025
con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F. ; C.F._3
Reclamata
E
Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
Reclamata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 la chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale CP_2 della sostenendo di essere creditrice della somma complessiva di € 30.752,88, CP_1 debito derivante da due contratti di finanziamento sottoscritti con la Compass SpA in data
04.05.2009 e in data 21.12.2009.
La non si costituiva. CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Avverso tale sentenza la predetta società ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 6/6/2025, deducendo:
- la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare;
- la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata regolare instaurazione del contraddittorio;
- l'insussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo, ritenendo che il Tribunale avesse CP_2 correttamente accertato la sussistenza dei presupposti l'apertura della liquidazione.
All'udienza del 30.7.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la Corte si è riservata di decidere.
2 NRG 2512/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che, nonostante le reclamanti non abbiano depositato in atti la pec inviata alla Liquidazione Giudiziale che dimostri la notifica del reclamo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza, tale prova può dirsi raggiunta dal fatto che la Liquidazione ha depositato, in data 28.7.2025, l'autorizzazione del G.D. alla non costituzione in giudizio. Tale autorizzazione è stata emessa in calce alla richiesta nella quale il curatore ha dato espressamente atto che il reclamo gli è stato notificato in data 12.6.2025. Per tale ragione può affermarsi che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.
Ciò precisato, con i primi due motivi di reclamo la e la hanno chiesto la CP_1 Pt_1 revoca della sentenza in quanto il ricorso della creditrice ed il decreto di fissazione dell'udienza sarebbero stati notificati alla (legale rappresentante della società) il 2.4.2025, giorno Pt_1 successivo all'udienza tenutasi l'1.4.2025. Tale circostanza renderebbe nulla la sentenza, anche per violazione del diritto di difesa.
Le doglianze delle reclamanti sono infondate in quanto dagli atti del fascicolo di primo grado emerge che, in realtà, sia il ricorso che il decreto del giudice sono stati notificati all'indirizzo pec della risultante dal Registro delle Imprese;
tale notifica si è perfezionata secondo il CP_1 nuovo meccanismo della “compiuta giacenza telematica” previsto dall'art. 149 bis ult. co. cpc, così come modificato dal D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cfr. Certificazione di avvenuta notifica depositata nel fascicolo del Tribunale in data 3.3.2025). Sul punto si osserva che la reclamante non ha contestato la validità di tale notifica, motivo per il quale deve ritenersi che il contraddittorio innanzi al Tribunale si sia validamente instaurato.
Con il terzo motivo di reclamo si sostiene che non sussisterebbero i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto il regolare svolgimento delle attività sociali della sarebbe stato ostacolato dal sequestro della quota di partecipazione Controparte_1 appartenente a pari all'80% del capitale sociale, sequestro che avrebbe Parte_1 determinato l'interruzione dell'attività d'impresa, pregiudicandone irrimediabilmente la continuità e la funzionalità.
Anche tale motivo di reclamo è infondato.
In casi analoghi è stato precisato, infatti, che la sottoposizione dei beni o delle quote di una società di capitali a sequestro penale, preventivo o di prevenzione, o a custodia giudiziale, non rende il custode giudiziale contraddittore necessario nel procedimento diretto all'apertura della liquidazione
3 NRG 2512/2025
giudiziale, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio. D'altronde, anche l'istanza prefallimentare rientra tra le attività conservative di quest'ultimo e la stessa dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea, né reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale, diretta alla confisca dei beni aziendali (sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro penale, sia quando sia stato dichiarato successivamente), dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa penalistica rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa fallimentare
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 13/06/2017).
Dunque, il sequestro penale delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, sicché la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile un'ipotesi di interruzione del giudizio, né vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura.
Da ciò consegue che la società, anche a seguito del sequestro dell'80% delle sue quote, ha continuato a svolgere regolarmente la propria attività di impresa essendo tenuta, quindi, anche al deposito dei bilanci annuali.
Per tali ragioni il sequestro delle quote non impedisce, sussistendone i presupposti, l'apertura della liquidazione giudiziale.
È infondato anche il quarto motivo di reclamo, con il quale si afferma che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare il superamento delle soglie dimensionali necessarie per l'apertura della liquidazione giudiziale, senza eseguire la dovuta istruttoria in merito.
Dalla lettura della sentenza e dall'analisi del fascicolo di primo grado emerge, tuttavia, che il
Tribunale ha fatto corretto uso dei propri poteri istruttori, acquisendo d'ufficio dagli enti pubblici
(previdenziali e tributari) le informazioni necessarie per valutare le soglie dimensionali dell'impresa, traendo da tali informazioni e dall'ultimo bilancio depositato, che tali soglie erano state superate, anche in mancanza di prova contraria fornita dalle reclamanti.
4 NRG 2512/2025
La Corte ritiene di dover condividere la valutazione del Tribunale, anche tenuto conto che la giurisprudenza ha oramai chiarito, con orientamento costante, che è onere della società debitrice dimostrare di non aver superato le soglie previste dal CCII e di essere, pertanto, un imprenditore minore. Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita dalle reclamanti, non solo innanzi al
Tribunale, ma neanche in questa sede, come avrebbero potuto e dovuto fare.
Infine, infondato è anche l'ultimo motivo di reclamo con il quale si afferma che il credito posto a fondamento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale sarebbe prescritto. Sul punto si osserva che l'eccezione è del tutto generica, essendosi le reclamanti limitate ad affermare che il credito sarebbe risalente a 16 anni fa, senza alcuna specifica indicazione dell'epoca precisa di insorgenza del credito, di quale sarebbe il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie e dei criteri di calcolo utilizzati per individuare il giorno di decorrenza. In mancanza di tali essenziali indicazioni, di tale eccezione non può tenersi alcun conto.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna delle reclamanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 CP_2 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
5 NRG 2512/2025
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da e dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 83/2025, depositata l'8.5.2025 dal Tribunale di Controparte_1
Napoli, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della così Controparte_1 provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna e la al pagamento in solido, in favore Parte_1 Controparte_1 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per compenso CP_2 professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 30.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Maria Teresa Onorato
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