Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1127
CA
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/1973

    La Corte ritiene fondato il motivo di gravame, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sulla necessità di dimostrare un pregiudizio concreto nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma, assenti nel caso di specie.

  • Accolto
    Annullamento della cartella per prescrizione sopravvenuta

    La Corte, accogliendo il primo motivo di appello relativo all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, dichiara il difetto di interesse della società appellata a impugnare il ruolo sotteso alla cartella n. 293 2011 002966083.

  • Accolto
    Mancanza di legittimazione di Parte_2

    La Corte dichiara il difetto di legittimazione di Parte_2.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva di CP_4

    La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte dichiara la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti sia del giudizio di primo grado che del presente, giustificata dall'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in relazione alla data di proposizione del ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1127
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
    Numero : 1127
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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