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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa EL LT Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliera
Dott.ssa Viviana Urso Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1036/2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche nell'asserita P.IVA_1
qualità di mandatario della società di cartolarizzazione Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Livia Gaezza
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Orazio
Esposito
Appellata
E NEI CONFRONTI DI ( ) in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marina
Vajana
Appellata
OGGETTO: impugnazione di estratti di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2812 del 24 giugno 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
(d'ora in avanti, avverso le cartelle di Controparte_1 CP_1
pagamento nn. 293 2010 0043681511, 293 2010 0089442157 e 293 2010
0029666083 con cui l' aveva intimato il pagamento della complessiva Pt_1
somma di € 110.289,54 per contributi IVS fissi/percentuale, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, afferenti agli anni 2010 e 2011, dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella n. 293 2010 0089442157, annullata ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021; annullava la cartella n.
293 2011 0029666083 per intervenuta prescrizione del credito;
rigettava l'opposizione in relazione alla cartella n. 293 2010 0043681511.
Per quanto qui d'interesse, il primo giudice qualificava l'eccezione di prescrizione fondata sull'asserita omessa notifica delle cartelle e l'eccezione di prescrizione comunque maturata successivamente, anche a voler ritenere i titoli notificati, come opposizione all'esecuzione.
Accertata, sulla scorta della documentazione versata in atti, la rituale notifica delle cartelle n. 293 2010 0089442157, n. 293 2011 0029666083 e n. 293 2010
0043681511, perfezionatesi, rispettivamente, in data 10.05.2011 e 14.10.2010, il Tribunale riteneva tardiva e dunque inammissibile l'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, essendo il ricorso stato depositato soltanto in data
8.05.2019, oltre il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalle date di notifica delle cartelle, e non già dalla data in cui l'opponente aveva dedotto di aver avuto conoscenza della propria situazione debitoria a seguito di richiesta inoltrata a e all' Controparte_3 Pt_1
Indi, richiamato l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 26283/2022), rilevava l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in difetto di un pregiudizio concreto rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma, insussistenti nel caso di specie.
Aggiungeva, tuttavia, che, sebbene, ove proposta azione di accertamento negativo del credito previdenziale sull'assunto dell'inesistenza o invalidità della notifica, l'azione andava dichiarata inammissibile per difetto d'interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis cit. (ove non dedotto l'interesse qualificato previsto dalla norma), nel caso in cui la parte avesse proposto “in via alternativa o subordinata rispetto all'azione di cui sopra, domanda diretta
a far accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica di cartella e avviso di addebito”, tale domanda non poteva viceversa ritenersi inammissibile ai sensi della norma citata “ed il relativo interesse va valutato in concreto, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza”.
Il Tribunale rilevava altresì - alla luce dell'estratto di ruolo aggiornato prodotto dal concessionario nel corso del giudizio - l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 293 2010 0089442157, annullata ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021 (debiti di importo inferiore a euro 5.000,00).
Quanto all'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, il primo giudice riteneva che la presentazione dell'istanza di rateizzazione del
15.09.2011, relativa alle tre cartelle, e i pagamenti eseguiti sino al 27.08.2012 integrassero un riconoscimento del debito, idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art. 2944 c.c., con la conseguenza che l'effetto interruttivo era determinato anche dall'ultimo pagamento del 27.08.2012.
Accertava inoltre che, per la cartella n. 293 2010 0043681511, la successiva intimazione di pagamento del 27.04.2016 aveva ulteriormente interrotto il decorso del termine prescrizionale;
al contrario, per la cartella n. 293 2011
0029666083 non risultavano ulteriori atti interruttivi, con conseguente prescrizione dei relativi crediti.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale l' , con atto del Pt_1
19.12.2023. Si costituivano anche in questo grado e CP_4 CP_1
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dato atto che l' appellante ha chiesto Pt_1
l'estromissione dal giudizio di rilevando che le cartelle Parte_2
impugnate non rientrano tra i crediti ceduti e cartolarizzati, trattandosi di crediti successivi al 31.12.2005.
L'assunto è fondato per la ragione esposta. Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione di Parte_2
Ancora in via preliminare va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. n. 7514/2022, da CP_4
intendersi qui integralmente richiamata.
1.1. Con il primo motivo di gravame, l lamenta la violazione e/o Pt_1
mancata applicazione dell'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021.
Censura la sentenza per aver il primo giudice accolto l'eccezione di prescrizione in relazione alla cartella n. 293 2011 002966083.
Rileva che il Tribunale, accertata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, ha ritenuto comunque di accogliere l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica sul presupposto che l'interesse ad agire debba essere valutato in concreto, richiamando al riguardo un precedente di merito.
Rileva che la l. n. 215/2021, di conversione del d.l. n. 146/2021, ha espressamente previsto la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e, nel caso di cartella invalidamente notificata, ha previsto un'eccezione della suddetta non impugnabilità in tre tassative ipotesi.
Richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (Cass.
S.U. n. 26283/2022; precedenti di merito, anche di questa Corte), evidenzia che l'odierna appellata aveva proposto ricorso affermando di avere appreso dei debiti contributivi a suo carico a seguito di informazioni assunte presso l'Agente della Riscossione.
Rileva che, per quanto riguarda la cartella annullata, unica oggetto di gravame (cfr. anche ricorso in appello, pag. 8), dalla documentazione prodotta da non risulta attivata alcuna procedura esecutiva tale da legittimare la CP_4
proposizione dell'opposizione all'esecuzione.
Ribadisce che, per espresso disposto normativo (art. 12, comma 4 bis d.p.r.
n. 602/1973), non è ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo, salvo che nei casi tassativamente indicati. Assume pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto inferire la non impugnabilità degli estratti di ruolo ai sensi della norma citata.
1.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura in subordine la sentenza per aver il Tribunale disposto l'annullamento della cartella n. 293
2011 0029666083.
Assume che il primo giudice, accogliendo l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella, avrebbe dovuto al più potuto dichiarare l'insussistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente in forza del titolo stesso per fatti sopravvenuti alla sua formazione (cfr. sent. di questa Corte n. 1351/2016). Rileva che l'annullamento del ruolo comporta la violazione della normativa che disciplina il servizio di riscossione e i diritti e obblighi dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 112/1999.
Osserva che nel caso in esame l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo (per sopravvenuta prescrizione) si è verificato per fatto imputabile al concessionario, con conseguente perdita per lo stesso del diritto al discarico.
Lo sgravio che l' è tenuto invece a operare a seguito di sentenza di Pt_1
annullamento fa venir meno il ruolo e la cartella per fatto ascrivibile all' , Pt_1
comportando che le spese della procedura della riscossione vengano poste a carico dell'ente previdenziale.
1.3. Con l'ultimo motivo di gravame censura la statuizione relativa alle spese di lite, assumendo che le stesse andavano poste a carico dell'appellata secondo il principio della soccombenza.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
2.1 In particolare, è fondato il primo motivo di gravame.
Si richiamano al riguardo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti conformi di questa Corte (v. per tutti sentenza n. 559/2023):
“Trovano applicazione nel caso in esame, i principi di diritto affermati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui:
“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). E invero il legislatore, con l'art.
3-bis del
d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n. 215/21, novellando
l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4- bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Come osservato dalla Suprema Corte, la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali. In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
“diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1. - Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. -
Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”. Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19) …”.
L'azione proposta dall'odierna appellata è da qualificare come azione di mero accertamento negativo. Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi - cfr. ex multis Corte Appello di Catania, sentenze nn.
1101/2022, 277/2023, 396/2023, 492/2023 e n. 923/2023, che richiamano tutte
Cass. S.U. n. 26283/2022 -, non è sufficiente a configurare l'interesse ad agire la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante
l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass.
22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione).
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire
(opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
A tal riguardo, l'appellata non ha allegato la sussistenza di alcuna delle tre tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumano invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione ovvero un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, un blocco di pagamenti dovuti dalla PA o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Né il suddetto interesse potrebbe ravvisarsi nella mera deduzione di non poter così ottenere il DURC positivo (per partecipare a eventuali gare e per ottenere eventuali pagamenti), deduzione, all'evidenza, del tutto generica e non suffragata da alcun concreto riscontro probatorio, men che meno con riferimento al momento in cui la società ha proposto ricorso avverso gli estratti di ruolo.
3. È viceversa infondato l'ultimo motivo di gravame.
E invero, l'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata in relazione alla data di proposizione del ricorso introduttivo della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti sia del giudizio di primo grado che del presente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_5 [...]
; Controparte_2
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il difetto di interesse della società odierna appellata a impugnare il ruolo sotteso alla cartella n. 293
2011 002966083; compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa EL LT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa EL LT Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliera
Dott.ssa Viviana Urso Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1036/2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche nell'asserita P.IVA_1
qualità di mandatario della società di cartolarizzazione Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Livia Gaezza
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Orazio
Esposito
Appellata
E NEI CONFRONTI DI ( ) in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marina
Vajana
Appellata
OGGETTO: impugnazione di estratti di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2812 del 24 giugno 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
(d'ora in avanti, avverso le cartelle di Controparte_1 CP_1
pagamento nn. 293 2010 0043681511, 293 2010 0089442157 e 293 2010
0029666083 con cui l' aveva intimato il pagamento della complessiva Pt_1
somma di € 110.289,54 per contributi IVS fissi/percentuale, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, afferenti agli anni 2010 e 2011, dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella n. 293 2010 0089442157, annullata ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021; annullava la cartella n.
293 2011 0029666083 per intervenuta prescrizione del credito;
rigettava l'opposizione in relazione alla cartella n. 293 2010 0043681511.
Per quanto qui d'interesse, il primo giudice qualificava l'eccezione di prescrizione fondata sull'asserita omessa notifica delle cartelle e l'eccezione di prescrizione comunque maturata successivamente, anche a voler ritenere i titoli notificati, come opposizione all'esecuzione.
Accertata, sulla scorta della documentazione versata in atti, la rituale notifica delle cartelle n. 293 2010 0089442157, n. 293 2011 0029666083 e n. 293 2010
0043681511, perfezionatesi, rispettivamente, in data 10.05.2011 e 14.10.2010, il Tribunale riteneva tardiva e dunque inammissibile l'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, essendo il ricorso stato depositato soltanto in data
8.05.2019, oltre il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalle date di notifica delle cartelle, e non già dalla data in cui l'opponente aveva dedotto di aver avuto conoscenza della propria situazione debitoria a seguito di richiesta inoltrata a e all' Controparte_3 Pt_1
Indi, richiamato l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 26283/2022), rilevava l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in difetto di un pregiudizio concreto rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma, insussistenti nel caso di specie.
Aggiungeva, tuttavia, che, sebbene, ove proposta azione di accertamento negativo del credito previdenziale sull'assunto dell'inesistenza o invalidità della notifica, l'azione andava dichiarata inammissibile per difetto d'interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis cit. (ove non dedotto l'interesse qualificato previsto dalla norma), nel caso in cui la parte avesse proposto “in via alternativa o subordinata rispetto all'azione di cui sopra, domanda diretta
a far accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica di cartella e avviso di addebito”, tale domanda non poteva viceversa ritenersi inammissibile ai sensi della norma citata “ed il relativo interesse va valutato in concreto, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza”.
Il Tribunale rilevava altresì - alla luce dell'estratto di ruolo aggiornato prodotto dal concessionario nel corso del giudizio - l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 293 2010 0089442157, annullata ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021 (debiti di importo inferiore a euro 5.000,00).
Quanto all'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, il primo giudice riteneva che la presentazione dell'istanza di rateizzazione del
15.09.2011, relativa alle tre cartelle, e i pagamenti eseguiti sino al 27.08.2012 integrassero un riconoscimento del debito, idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art. 2944 c.c., con la conseguenza che l'effetto interruttivo era determinato anche dall'ultimo pagamento del 27.08.2012.
Accertava inoltre che, per la cartella n. 293 2010 0043681511, la successiva intimazione di pagamento del 27.04.2016 aveva ulteriormente interrotto il decorso del termine prescrizionale;
al contrario, per la cartella n. 293 2011
0029666083 non risultavano ulteriori atti interruttivi, con conseguente prescrizione dei relativi crediti.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale l' , con atto del Pt_1
19.12.2023. Si costituivano anche in questo grado e CP_4 CP_1
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dato atto che l' appellante ha chiesto Pt_1
l'estromissione dal giudizio di rilevando che le cartelle Parte_2
impugnate non rientrano tra i crediti ceduti e cartolarizzati, trattandosi di crediti successivi al 31.12.2005.
L'assunto è fondato per la ragione esposta. Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione di Parte_2
Ancora in via preliminare va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. n. 7514/2022, da CP_4
intendersi qui integralmente richiamata.
1.1. Con il primo motivo di gravame, l lamenta la violazione e/o Pt_1
mancata applicazione dell'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021.
Censura la sentenza per aver il primo giudice accolto l'eccezione di prescrizione in relazione alla cartella n. 293 2011 002966083.
Rileva che il Tribunale, accertata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, ha ritenuto comunque di accogliere l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica sul presupposto che l'interesse ad agire debba essere valutato in concreto, richiamando al riguardo un precedente di merito.
Rileva che la l. n. 215/2021, di conversione del d.l. n. 146/2021, ha espressamente previsto la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e, nel caso di cartella invalidamente notificata, ha previsto un'eccezione della suddetta non impugnabilità in tre tassative ipotesi.
Richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (Cass.
S.U. n. 26283/2022; precedenti di merito, anche di questa Corte), evidenzia che l'odierna appellata aveva proposto ricorso affermando di avere appreso dei debiti contributivi a suo carico a seguito di informazioni assunte presso l'Agente della Riscossione.
Rileva che, per quanto riguarda la cartella annullata, unica oggetto di gravame (cfr. anche ricorso in appello, pag. 8), dalla documentazione prodotta da non risulta attivata alcuna procedura esecutiva tale da legittimare la CP_4
proposizione dell'opposizione all'esecuzione.
Ribadisce che, per espresso disposto normativo (art. 12, comma 4 bis d.p.r.
n. 602/1973), non è ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo, salvo che nei casi tassativamente indicati. Assume pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto inferire la non impugnabilità degli estratti di ruolo ai sensi della norma citata.
1.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura in subordine la sentenza per aver il Tribunale disposto l'annullamento della cartella n. 293
2011 0029666083.
Assume che il primo giudice, accogliendo l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella, avrebbe dovuto al più potuto dichiarare l'insussistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente in forza del titolo stesso per fatti sopravvenuti alla sua formazione (cfr. sent. di questa Corte n. 1351/2016). Rileva che l'annullamento del ruolo comporta la violazione della normativa che disciplina il servizio di riscossione e i diritti e obblighi dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 112/1999.
Osserva che nel caso in esame l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo (per sopravvenuta prescrizione) si è verificato per fatto imputabile al concessionario, con conseguente perdita per lo stesso del diritto al discarico.
Lo sgravio che l' è tenuto invece a operare a seguito di sentenza di Pt_1
annullamento fa venir meno il ruolo e la cartella per fatto ascrivibile all' , Pt_1
comportando che le spese della procedura della riscossione vengano poste a carico dell'ente previdenziale.
1.3. Con l'ultimo motivo di gravame censura la statuizione relativa alle spese di lite, assumendo che le stesse andavano poste a carico dell'appellata secondo il principio della soccombenza.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
2.1 In particolare, è fondato il primo motivo di gravame.
Si richiamano al riguardo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti conformi di questa Corte (v. per tutti sentenza n. 559/2023):
“Trovano applicazione nel caso in esame, i principi di diritto affermati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui:
“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). E invero il legislatore, con l'art.
3-bis del
d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n. 215/21, novellando
l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4- bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Come osservato dalla Suprema Corte, la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali. In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
“diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1. - Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. -
Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”. Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19) …”.
L'azione proposta dall'odierna appellata è da qualificare come azione di mero accertamento negativo. Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi - cfr. ex multis Corte Appello di Catania, sentenze nn.
1101/2022, 277/2023, 396/2023, 492/2023 e n. 923/2023, che richiamano tutte
Cass. S.U. n. 26283/2022 -, non è sufficiente a configurare l'interesse ad agire la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante
l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass.
22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione).
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire
(opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
A tal riguardo, l'appellata non ha allegato la sussistenza di alcuna delle tre tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumano invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione ovvero un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, un blocco di pagamenti dovuti dalla PA o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Né il suddetto interesse potrebbe ravvisarsi nella mera deduzione di non poter così ottenere il DURC positivo (per partecipare a eventuali gare e per ottenere eventuali pagamenti), deduzione, all'evidenza, del tutto generica e non suffragata da alcun concreto riscontro probatorio, men che meno con riferimento al momento in cui la società ha proposto ricorso avverso gli estratti di ruolo.
3. È viceversa infondato l'ultimo motivo di gravame.
E invero, l'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata in relazione alla data di proposizione del ricorso introduttivo della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti sia del giudizio di primo grado che del presente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_5 [...]
; Controparte_2
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il difetto di interesse della società odierna appellata a impugnare il ruolo sotteso alla cartella n. 293
2011 002966083; compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa EL LT