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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2964/2023 R.G.
TRA in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. V. M. BOSSIO;
Opponente
E
in persona del Controparte_1
Direttore p.t. (contumace);
Opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 142/223/00 del 15.6.2023 notificata in data 22.6.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con ricorso depositato in data 22.7.2023, la proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 142/2023/00 asseritamente notificata in data 22.6.2023 con cui l' CP_2
contestava alla società opponente “la violazione CP_1 dell'art. 29, comma 1, e art. 18, comma 5 bis d.lgs.
10.09.2003, n. 276 cosi come modificato dall'art. 1, comma 1
d.lgs. 15.01.2016, n. 08 - Interposizione illecita da pseudo- appalto - APPALTANTE – poiché la società avrebbe Parte_1 illecitamente utilizzato n. 31 lavoratori forniti dalla società nel periodo dal Controparte_3
01.02.2019 al 31.03.2019, come da allegato elenco analitico dei nominativi e delle ore (per un totale di n. 1420 giornate di effettivo lavoro) in forza di un contratto d'appalto di servizi ritenuto non genuino che avrebbe determinato una mera fornitura di manodopera.
La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 5 bis, d.lgs. 10.09.2003, n. 276 e dall'art. 1, commi 1 e 6 del d.lgs. 15.01.2016, n. 8 (€. 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, con un minimo di€. 5.000,00 ed un massimo di €. 50.000,00) (importi maggiorati del 20% a decorrere dal 01.01.2019, ai sensi dell'art. 1, c. 445, lett.
d), punto 1 della Legge n. 145 del 30.12.2018). La sanzione viene determinata in €. 50.000,00”.
Deduceva l'illegittimità dell'ordinanza opposta in quanto, nella vicenda in esame, alcuna somministrazione illecita di manodopera si era realizzata, ivi precisando che il giudizio penale innanzi il Tribunale di Cosenza (R.G. n. 692/2021) per l'imputazione del reato di somministrazione fraudolenta di manodopera si era concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Cont Benché ritualmente convenuto in giudizio, l' di CP_1 non si costituiva rimanendo contumace.
Istruita documentalmente la causa, parte opponente – con note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insisteva nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
L'opposizione dev'essere accolta.
In via preliminare, dev'essere dichiarata la contumacia dell' atteso che - benché ritualmente evocato CP_4 in giudizio da parte della società opponente tramite l'avvenuta regolare notifica del ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione prima udienza (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) – lo stesso non abbia inteso costituirsi in giudizio.
In punto di diritto, costituisce orientamento pacifico quello secondo cui: “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10 lett. b del d. Igs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7 comma 9 lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari” (Cass., n.
4898/2015; Cass., ord., n. 24691/2018).
Ciò premesso in punto di diritto, attesa la contumacia dell' l'odierno giudicante non ha potuto CP_4 acquisire contezza del contenuto del verbale di accertamento ispettivo sotteso all'irrogazione della sanzione amministrativa contenuta nell'opposta ordinanza-ingiunzione.
Tale carenza documentale - unitamente al contenuto della sentenza di assoluzione prodotta agli atti da parte ricorrente nel giudizio innanzi il Tribunale di Cosenza R.G.
n. 692/2021 ove è testualmente riportato che: “nel caso di specie […] non è emersa in maniera inequivoca la sussistenza di elementi sintomatici rivelatori della somministrazione fraudolenta. Secondo quanto riferito dal testimone escusso, le censure dell' avevano riguardato, Controparte_1 in particolare la sotto il profilo Parte_2 della contribuzione […], posto che, l'imponibile CP_5 denunciato all' mensilmente per ciascuno dei lavoratori CP_5 interessati alla somministrazione di manodopera di che trattasi non trovava corrispondenza in quello indicato sul libro unico del lavoro (o prospetto di paga), essendo di gran lunga inferiore. È poi emerso, già al momento dell'accesso ispettivo, sulla base delle dichiarazioni raccolte, che i referenti del personale, per direttive, ferie, malattie o altro, fossero comunque dipendenti della Parte_2
(somministratore). Aggiungasi […] che le censure
[...] dell' avevano riguardato, in Controparte_1 particolare, la sotto il profilo Parte_2 dell'omesso versamento dei contributi all' Parimenti, le CP_5 doglianze dei lavoratori erano state tutte rivolete alla
[...]
e gli accertatore avevano verificato ch Parte_2
Pa sui cedolini stipendiali della era riportato l'imponibile come da contratto, mentre sulle denunce retributive presentate all' erano riportati importi bassissimi, con CP_5 conseguente depauperamento del cassetto previdenziale del lavoratore […] Detto ciò, nel caso di specie, l'istruttoria non ha riscontrato la sussistenza di condizioni di lavoro e di occupazione pregiudizievoli per i lavoratori impiegati presso il Supermercato CRAI essendo pacificamente emerso che il pregiudizio dei lavoratori derivava sostanzialmente dall'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della nonostante fossero state Parte_2 regolarmente operate le ritenute previdenziali” – rende indimostrato l'accertamento della violazione dell'art. 29, comma 1, e art. 18, comma 5 bis d.lgs. 10.09.2003, n. 276 cosi come modificato dall'art. 1, comma 1 d.lgs. 15.01.2016,
n. 08 (Interposizione illecita da pseudo-appalto) per come
Cont effettuato dall' di . CP_1 Pertanto, l'opposta ordinanza-ingiunzione opposta dovrà essere annullata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. 142/2023/00.
Cont Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 26/02/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino